TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1774/2024 R.G. DIVORZIO FIGLI
MINORI/NON AUTONOMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopraindicata, promossa da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simonetta Vittori e con l'Avv. Anna Scialoja contro
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Todaro
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Casalbeltrame (NO), in data 3.5.1998,
(anno 1998, atto n. 3, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 19.7.2018
e provvedimento del PM del 26.7.2018
con i seguenti FIGLI maggiorenni:
- , nata il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente Persona_1
1 - nato il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_2
FATTO
All'udienza di comparizione del 17.2.2025, le parti hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, dando concordemente atto dell'intervenuta indipendenza economica della figlia . Il signor a formulato la seguente proposta conciliativa, a chiusura Per_1 Pt_1 della vertenza: La signora erserà, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, entro il giorno 5 Pt_2 di ogni mese direttamente al figlio maggiorenne non economicamente indipendente a titolo di Per_2 contributo al suo mantenimento, la somma di € 120, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. I genitori si ripartiranno al 50% le spese extra assegno riferite al figlio con applicazione del Protocollo Per_2 del Tribunale di Como del 24.5.2018.
Nelle more del giudizio, la signora ha accettato la proposta e le parti hanno quindi chiesto al Pt_2
Tribunale di pronunciare il divorzio, alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra a partire dal 5 marzo 2025, verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario del figlio – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - l'importo di € 120,00 da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2) L'importo di cui sopra verrà versato sul conto corrente intestato allo stesso allo stato così identificato:
Banca Online Hype IBAN [...]EM000989566.
3) Le ulteriori spese extra assegno verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore in applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 25.05.2018.
4) La sig.ra inuncia all'assegno divorzile e alla relativa domanda presentata nel giudizio in via Pt_2 riconvenzionale.
5) Entrambi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
6) Le spese del presente giudizio si intendono compensate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dal luglio 2018 e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento del figlio appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita del figlio e può dunque essere recepito.
2 Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti anche su questo punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Parte_2 in Casalbeltrame (NO), in data 3.5.1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casalbeltrame
(anno 1998, atto n. 3, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbeltrame (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
3
MINORI/NON AUTONOMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopraindicata, promossa da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simonetta Vittori e con l'Avv. Anna Scialoja contro
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Todaro
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Casalbeltrame (NO), in data 3.5.1998,
(anno 1998, atto n. 3, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 19.7.2018
e provvedimento del PM del 26.7.2018
con i seguenti FIGLI maggiorenni:
- , nata il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente Persona_1
1 - nato il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_2
FATTO
All'udienza di comparizione del 17.2.2025, le parti hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico, dando concordemente atto dell'intervenuta indipendenza economica della figlia . Il signor a formulato la seguente proposta conciliativa, a chiusura Per_1 Pt_1 della vertenza: La signora erserà, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, entro il giorno 5 Pt_2 di ogni mese direttamente al figlio maggiorenne non economicamente indipendente a titolo di Per_2 contributo al suo mantenimento, la somma di € 120, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. I genitori si ripartiranno al 50% le spese extra assegno riferite al figlio con applicazione del Protocollo Per_2 del Tribunale di Como del 24.5.2018.
Nelle more del giudizio, la signora ha accettato la proposta e le parti hanno quindi chiesto al Pt_2
Tribunale di pronunciare il divorzio, alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra a partire dal 5 marzo 2025, verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario del figlio – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - l'importo di € 120,00 da Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2) L'importo di cui sopra verrà versato sul conto corrente intestato allo stesso allo stato così identificato:
Banca Online Hype IBAN [...]EM000989566.
3) Le ulteriori spese extra assegno verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore in applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 25.05.2018.
4) La sig.ra inuncia all'assegno divorzile e alla relativa domanda presentata nel giudizio in via Pt_2 riconvenzionale.
5) Entrambi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
6) Le spese del presente giudizio si intendono compensate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dal luglio 2018 e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo, dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
L'accordo raggiunto dalle parti in ordine al contributo al mantenimento del figlio appare proporzionato alla capacità reddituale dei genitori, come documentata in atti e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita del figlio e può dunque essere recepito.
2 Quanto agli ulteriori accordi intercorsi tra le parti, il Tribunale si limita a prenderne atto, rientrando nell'autonomia negoziale delle stesse.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti anche su questo punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Parte_2 in Casalbeltrame (NO), in data 3.5.1998, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casalbeltrame
(anno 1998, atto n. 3, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalbeltrame (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
3