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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2076/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2076/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ), nato il [...] ad Parte_1 C.F._1
Ancona e residente a [...], con il patrocinio dell'avv.
MOLINARO CINZIA
e
, (C.F. ), nata il [...] ad [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente a[...], con il patrocinio dell'avv. MOLINARO CINZIA
RICORRENTI
CONCLUSIONI: come da ricorso di seguito riportate: “il Collegio Voglia prendere atto degli accordi congiunti di cui al presente atto e modificare il punto n. 3 della sentenza n.
338/2025 pubbl. il 24/04/2025 dal Tribunale di Ancona nel proc. VG n. 510/2025 statuendo che:
“3) Al fine di definire le questioni patrimoniali familiari derivanti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. si impegna a cedere alla signora Parte_1 Controparte_1
pagina 1 la propria quota parte pari a 1/2 dell'intera proprietà dell'immobile sito in Ancona, via
Pesaro 31/a così meglio di seguito individuato e da visure allegate: • Immobile censito al catasto fabbricati di detto Comune: - foglio 38, particella 749, sub. 8, zona CENS. 2, cat.
A/2, classe 3, vani 5,5 - superficie catastale Totale: 96 m², Totale escluse aree scoperte**:
91 m², rendita catastale 482,89; nonché a cedere la propria quota parte pari ad 1/16 del garage comune dell'immobile sito in via Pesaro n. 31/A piano T, distinto al C.F. di Ancona al foglio 38, p.lla 749, sub 2 - acquistato dal signor con atto del Parte_1
3/10/1996, Notaio Dott. di Ancona (AN), Repertorio n. 151729. A fronte del Persona_1
trasferimento immobiliare di cui sopra la signora verserà al signor Controparte_1
in una unica soluzione, con assegno circolare, la somma di euro Parte_1
68.000 (sessantottomila). Il trasferimento come qui previsto sarà esente da imposte e tasse in genere ai sensi dell'art. 19 legge 74/987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Il trasferimento immobiliare dovrà considerarsi a carattere oneroso e non donativo in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il rogito sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata da Codesto Tribunale presso un notaio scelto dalla signora con gli oneri e le spese notarili a carico CP_1 della stessa.”
Fermi restando gli altri accordi divorzili”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente il 16/05/2025, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite, su domanda
[...]
congiunta, nella sentenza di questo Tribunale n. 338/2025 del 23/04/2025, passata in giudicato (come da certificato ex art. 124, comma 1, disp. att. c.p.c. del 16/05/2025), inerenti la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali.
2. Con decreto del 19/05/2025 il Presidente ha designato giudice relatore se stessa e, acquisito il parere del pubblico ministero, ha riferito in camera di consiglio.
3. Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, non sussistendo ragioni di illegittimità.
pagina 2 I coniugi risultano divorziati per effetto della sentenza del Tribunale di Ancona n. 338/2025 del 23/04/2025 nelle cui statuizioni i coniugi hanno stabilito (al punto 3) l'impegno di a cedere a la propria quota parte pari a ½ Parte_1 Controparte_1 dell'intera proprietà dell'immobile sito in Ancona, via Pesaro 31/A, così meglio di seguito individuato: • Immobile censito al catasto fabbricati di detto Comune: - foglio 38, particella
749, sub. 8, zona CENS. 2, cat. A/2, classe 3, vani 5,5 - superficie catastale Totale: 96 m²,
Totale escluse aree scoperte**: 91 m², rendita catastale 482,89.
Con il ricorso congiunto in esame, le parti hanno pattuito, oltre alla cessione della quota di immobile di proprietà del signor , anche la cessione da parte dello Parte_1
stesso alla signora della propria quota parte, pari ad 1/16, del garage Controparte_1 comune dell'immobile sito in via Pesaro n. 31/A piano T, distinto al Catasto Fabbricati di
Ancona al foglio 38, particella 749, sub 2, precisando che tale ulteriore cessione si rende necessaria al fine di definire le questioni patrimoniali familiari derivanti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Trattandosi di diritti disponibili e non sussistendo, come detto, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con il superiore interesse della famiglia, il Tribunale può prendere atto della richiesta.
Va precisato che restano confermate le condizioni del divorzio non toccate dalla presente modifica.
4. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla parziale modifica delle condizioni in precedenza stabilite per il divorzio con la sentenza resa dal Tribunale di
Ancona n. 338/2025 del 23/04/2025, limitatamente al punto 3), così come indicata nel ricorso e in epigrafe riportata;
pagina 3 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2076/2025 R.G. promossa da:
, (C.F. ), nato il [...] ad Parte_1 C.F._1
Ancona e residente a [...], con il patrocinio dell'avv.
MOLINARO CINZIA
e
, (C.F. ), nata il [...] ad [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente a[...], con il patrocinio dell'avv. MOLINARO CINZIA
RICORRENTI
CONCLUSIONI: come da ricorso di seguito riportate: “il Collegio Voglia prendere atto degli accordi congiunti di cui al presente atto e modificare il punto n. 3 della sentenza n.
338/2025 pubbl. il 24/04/2025 dal Tribunale di Ancona nel proc. VG n. 510/2025 statuendo che:
“3) Al fine di definire le questioni patrimoniali familiari derivanti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il sig. si impegna a cedere alla signora Parte_1 Controparte_1
pagina 1 la propria quota parte pari a 1/2 dell'intera proprietà dell'immobile sito in Ancona, via
Pesaro 31/a così meglio di seguito individuato e da visure allegate: • Immobile censito al catasto fabbricati di detto Comune: - foglio 38, particella 749, sub. 8, zona CENS. 2, cat.
A/2, classe 3, vani 5,5 - superficie catastale Totale: 96 m², Totale escluse aree scoperte**:
91 m², rendita catastale 482,89; nonché a cedere la propria quota parte pari ad 1/16 del garage comune dell'immobile sito in via Pesaro n. 31/A piano T, distinto al C.F. di Ancona al foglio 38, p.lla 749, sub 2 - acquistato dal signor con atto del Parte_1
3/10/1996, Notaio Dott. di Ancona (AN), Repertorio n. 151729. A fronte del Persona_1
trasferimento immobiliare di cui sopra la signora verserà al signor Controparte_1
in una unica soluzione, con assegno circolare, la somma di euro Parte_1
68.000 (sessantottomila). Il trasferimento come qui previsto sarà esente da imposte e tasse in genere ai sensi dell'art. 19 legge 74/987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Il trasferimento immobiliare dovrà considerarsi a carattere oneroso e non donativo in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il rogito sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata da Codesto Tribunale presso un notaio scelto dalla signora con gli oneri e le spese notarili a carico CP_1 della stessa.”
Fermi restando gli altri accordi divorzili”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente il 16/05/2025, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite, su domanda
[...]
congiunta, nella sentenza di questo Tribunale n. 338/2025 del 23/04/2025, passata in giudicato (come da certificato ex art. 124, comma 1, disp. att. c.p.c. del 16/05/2025), inerenti la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali.
2. Con decreto del 19/05/2025 il Presidente ha designato giudice relatore se stessa e, acquisito il parere del pubblico ministero, ha riferito in camera di consiglio.
3. Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, non sussistendo ragioni di illegittimità.
pagina 2 I coniugi risultano divorziati per effetto della sentenza del Tribunale di Ancona n. 338/2025 del 23/04/2025 nelle cui statuizioni i coniugi hanno stabilito (al punto 3) l'impegno di a cedere a la propria quota parte pari a ½ Parte_1 Controparte_1 dell'intera proprietà dell'immobile sito in Ancona, via Pesaro 31/A, così meglio di seguito individuato: • Immobile censito al catasto fabbricati di detto Comune: - foglio 38, particella
749, sub. 8, zona CENS. 2, cat. A/2, classe 3, vani 5,5 - superficie catastale Totale: 96 m²,
Totale escluse aree scoperte**: 91 m², rendita catastale 482,89.
Con il ricorso congiunto in esame, le parti hanno pattuito, oltre alla cessione della quota di immobile di proprietà del signor , anche la cessione da parte dello Parte_1
stesso alla signora della propria quota parte, pari ad 1/16, del garage Controparte_1 comune dell'immobile sito in via Pesaro n. 31/A piano T, distinto al Catasto Fabbricati di
Ancona al foglio 38, particella 749, sub 2, precisando che tale ulteriore cessione si rende necessaria al fine di definire le questioni patrimoniali familiari derivanti dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Trattandosi di diritti disponibili e non sussistendo, come detto, profili di contrasto con l'ordine pubblico e con il superiore interesse della famiglia, il Tribunale può prendere atto della richiesta.
Va precisato che restano confermate le condizioni del divorzio non toccate dalla presente modifica.
4. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla parziale modifica delle condizioni in precedenza stabilite per il divorzio con la sentenza resa dal Tribunale di
Ancona n. 338/2025 del 23/04/2025, limitatamente al punto 3), così come indicata nel ricorso e in epigrafe riportata;
pagina 3 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4