Sentenza 10 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2003, n. 9281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9281 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2003 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 092 8 1 /09 In nome del popolo italiano. _Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 17089/00 Presidente -Cron. 20323 Erminio Ravagnani Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. 31Antonio Lamorgese -Ud. 23.1.2003 "F CH Oggetto: " EF Evangelista ha pronunciato la seguente SENTENZA Вы sul ricorso proposto da - Società di Trasporti e Servizi p.A., FERROVIE DELLO STATO con sede in Roma, in persona del procuratore speciale avv. IA Alvino, giusta atto per notaio AO Castellini di Roma in data 23 febbraio 1999 rep. N. 56911, difesa procura speciale a dall'avv. SE Consolo in virtù di margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma, via Clau- dio Monteverdi n. 16 ricorrente contro 487 1 . 7 TZ IA ved. AS SS, AR RT, EC GE, ME ES, OR IO, IA CE, FU- IO IO, EC GA, CO SE, CI ET, NO IA ved. PU IE IO, LA OR, OR AO, DE CA RO ved. NI IA, RE GN, AZ NI, RO NZ, RUG- GE OR, AN OR e AL AO, difesi dall'avv. Alberto Pucciarelli con domicilio eletto in Roma, piazza S. Croce in Gerusalemme n. 4, come da procura specia- le a margine del controricorso controricorrenti Tribunale di Roma per l'annullamento della sentenza del settembre 1999 (R.G. n°17988/99 in data 13 gennaio/29 40544/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2003 dal cons. Bruno Battimiello;
Ble udito l'avv. Gianfranco Ruggieri per delega dell'avv. SE Consolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Rilevato in fatto che la s.p.a. Ferrovie dello Stato ricorre per cassazione contro gli odierni controricorrenti, ex dipendenti della società, avverso la sentenza del Tribunale di Roma in epigrafe specificata, la quale, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda dei lavoratori vòlta a conseguire la computabilità, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL 1990/92 con scadenze successive al pensionamento, avvenuto nel periodo di vigenza dello stesso contratto;
- che gli intimati resistono con controricorso;
che la società ricorrente ha depositato memoria;
Considerato in diritto Выч che la ricorrente deduce l'erroneità della sentenza di appello, denunciando - violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in relazione agli artt. 96, punto 4, e 38, punto 5, del C.C.N.L. in data 18 luglio 1990 (per gli anni 1990/1992), errata e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. Civ.); - che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nell'indennità degli aumenti stipendiali previsti 3 per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi;
à che, nel caso controverso, la disciplina legale di riferimento, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata sia a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, legge n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato s.p.a.; vicenda, quest'ultima, che ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva, senza peraltro minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, onde va condivisa la tesi della società nel senso della necessaria applicazione dell'art. 14 L. n. 829/1973, nel suo вы riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità; -che, quanto alla previsione contrattuale dello "scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo), la stessa concreta non una "rateizzazione" in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro;
-che perciò il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo 4 rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi;
-senza necessità di ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione che ciò delle parti stipulanti il patto collettivo, attesa l'impossibilità per l'autonomia privata di incidere validamente sulla disciplina dettata dall'art. 14 legge 1973/n.829 applicabile nella specie è sufficiente per ritenere la pretesa del lavoratore infondata (v., fra le tante, Cass. 18 aprile 2000 n.5042, 23 giugno 2000 n.8588, 4 ottobre 2000 n.13222, 6 dicembre 2001 n.15433, 11 febbraio 2002 n.1918, 14 maggio 2002 n.7010); che, accogliendo il ricorso con annullamento della sentenza impugnata alla stregua dei citati precedenti (cui possono aggiungersi - benché espressivi di una linea argomentativa fondata più sui dati negoziali che sulla regolamentazione legislativa - Cass. 20 ottobre 1998 n.10400, 29 gennaio 2001 n.1210, 25 maggio dell'istituto 2001 n.7173) e decidendo la causa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda del lavoratore, il Collegio stima equo compensare tra le parti le spese dell'intero processo;
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente luminio Rowings Brun Bartinseh IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria 1001U20031989 Loggi, IL CANCELLIERE