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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 16.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1272/2022 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca
Corriere, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11, come in atti
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso, depositato in data 18.02.2022, la ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale convenendo in giudizio il al fine di “1. accertare Controparte_1 dichiarare l'illegittimità dei Decreti di rettifica del punteggio e di risoluzione anticipata del contratto con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio inizialmente attribuito nella graduatoria di istituto per ciascuno dei profili indicati nella domanda (C.S. e A.A.) incrementato di quello che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell' non fosse stato disconosciuto Controparte_3 ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia
e condannare l' amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno
1 della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per i danni anche futuri
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del
DM 55/14”.
Esponeva in fatto: di essere stata inserita nella terza fascia della graduatoria di istituto per il personale ATA relativa al triennio 2021/2024, con punti 24,80 per il profilo di C.S.
(Collaboratore Scolastico) e punti 13,80 per il profilo di A.A. (Assistente Amministrativo), in virtù del quale veniva individuata quale destinataria di incarico, con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” di Capua (CE) con mansioni di collaboratrice scolastica;
che, la dirigente scolastica, all'esito di controlli effettuati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 50/21, non riscontrava dall'estratto conto previdenziale la copertura dei contributi previdenziali per i servizi svolti come collaboratore scolastico presso le scuole paritarie dall'01/09/2010 al 31/08/2015; che, conseguentemente rettificava il punteggio, disponendo così l'attribuzione per il profilo di assistente amministrativo del punteggio di
10,80 e per il profilo di collaboratore scolastico del punteggio di 9,80; che il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Giulio Cesare Falco disponeva la risoluzione anticipata del contratto di lavoro, a partire dal 19.11.2021, a causa del mancato possesso dei requisiti per la stipula del contratto.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intervenuta rettifica fondata su un requisito – quale il versamento della contribuzione previdenziale – non imputabile all'aspirante e non contemplato dalla normativa in materia, la quale attribuisce rilevanza esclusivamente all'effettivo svolgimento del servizio, non contestato nel caso di specie e provato dal certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria, avente valore di atto pubblico.
Affermava altresì la sussistenza di vizi formali del controllo effettuato dal dirigente scolastico e l'illegittimità del recesso.
Sulla base di tali argomentazioni rassegnava le conclusioni suindicate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il , resistendo Controparte_1 alla domanda di cui chiedevano l'integrale rigetto, spese vinte.
Rinviata la causa per la discussione, all'odierna udienza del 16.01.2025, ritenuta la stessa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo deve premettersi che la presente controversia ha ad oggetto il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio revocato, diritto che presuppone l'effettività della
2 prestazione lavorativa asseritamente resa dalla stessa ricorrente presso l'Istituto Paritario
EW Generation di Casaluce.
Come è noto, per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia è necessario il possesso un titolo di studio valido e l'aver prestato servizio in un posto corrispondente al profilo professionale richiesto. È riconoscibile anche il servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, ma in tali casi il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
Così si attribuisce rilievo al servizio svolto precedentemente, valorizzando l'esperienza acquisita tramite il concreto svolgimento del servizio per un profilo professionale analogo a quello a cui il personale ATA aspira mediante l'inserimento in graduatoria.
Come è evidente anche alla luce della ratio di tale previsione, ai fini della valutazione del servizio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio, che corrisponde a quello coperto da un contratto di lavoro e per il quale vi è stato l'effettivo svolgimento del rapporto negoziale e, dunque, quello per il quale vi sia stata retribuzione.
Da tanto discende che il servizio valutabile non è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali. Il versamento dei contributi previdenziali può rappresentare al più un indice dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento di prova insostituibile, in assenza del quale dedurre il mancato svolgimento del servizio ed escludere l'attribuzione del punteggio.
Come affermato dalla giurisprudenza qui condivisa, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali. Sicché esso non può affatto assurgere, in mancanza di espressa previsione, ad un requisito per l'inserimento in graduatoria. Ciò, del resto, risulterebbe contraddittorio rispetto alla finalità perseguita mediante il riconoscimento del servizio effettivamente prestato, che è rappresentata dalla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata.
Ne consegue che, nei casi come quello di specie in cui la ricorrente chiede il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso l'istituto paritario ed è contestato l'effettivo svolgimento dello stesso da parte dell'amministrazione resistente - come desumibile dalla memoria di costituzione ove si richiamata altresì giurisprudenza in tema di insufficienza dell'omesso versamento e la necessità che sia provato il servizio prestato mediante certificati di servizio mai consegnati dalla e dall'amministratore unico della scuola paritaria Parte_1
3 (cfr. allegato 3ter della produzione di parte resistente) -, bisogna accertare l'effettiva prestazione del servizio dichiarato nella domanda formulata dall'aspirante, non potendo in ogni caso fondare il giudizio sul solo omesso versamento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro che può costituire un mero indizio della mancata prestazione di un effettivo servizio.
Ebbene, la ricorrente, al fine di assolvere il suddetto onore della prova, ha prodotto in giudizio i contratti di lavoro, un verbale di conciliazione e un certificato di servizio. Tuttavia, si ritiene che tale documentazione, complessivamente valutata, non sia sufficiente.
Quanto al verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra la lavoratrice, assistita da un rappresentante sindacale, e la EW Generation in persona del suo legale rappresentante p.t., si rileva che esso non reca alcuna data. Inoltre, ha un contenuto del tutto inadeguato rispetto allo scopo di porre fine a una lite già incominciata o prevenirne una e, quindi, alla possibilità di essere qualificato come transattivo. Manca infatti uno specifico riferimento alla res controversa: sul presupposto dell'essere stata la ricorrente alle dipendenze della scuola paritaria per gli anni 2010/2011 e 2014/2015, le parti, al fine di prevenire o evitare qualsiasi possibilità di contenzioso, hanno concordato la corresponsione in via transattiva della somma di euro 3.500 euro a tacitazione di non meglio precisate pretese per differenze retributive (all. produzione di parte ricorrente).
La società ha riconosciuto alla lavoratrice l'importo sopra indicato, in assenza della specifica indicazione di qualsivoglia rivendicazione da parte della stessa, e la dipendente ha dato atto di aver ricevuto tutto quanto spettante, senza lo scambio di reciproche concessioni di effettivo contenuto, aldilà di formule stereotipate riportate nel modulo utilizzato.
Risulta evidente l'esiguità degli importi pattuiti rispetto al complessivo periodo di servizio, in assenza di altri parametri di riferimento, non essendo state specificate le questioni controverse tra le parti del rapporto di lavoro.
Con riguardo al certificato di servizio, va rilevato che esso, privo di data, risulta sottoscritto esclusivamente dall'amministratore unico della scuola paritaria e quindi non pare provenire dal dirigente scolastico. Lo stesso poi reca l'impegno a regolarizzare la posizione previdenziale relativamente ad “eventuali periodi” che “dovessero risultare scoperti”, senza alcuna specifica individuazione degli stessi.
Inoltre, quale documento proveniente dallo stesso datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi, esso non appare attendibile e quindi rilevante ai fini della prova dell'effettività del servizio.
Anche i contratti depositati non appaiono sufficienti in quanto non consentono di ritenere provato l'effettivo svolgimento del servizio per il periodo in contestazione, anche in
4 considerazione dell'assenza di ulteriore documentazione, quale CUD e dei cedolini paga, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.
In conclusione, tenuto conto dell'omesso versamento dei contributi in favore della ricorrente da parte della scuola paritaria, dell'assenza della documentazione obbligatoria inerente ai pretesi rapporti di lavoro e dell'assenza di altra documentazione idonea a dimostrare l'“effettiva prestazione del servizio”, si ritiene che correttamente l'Amministrazione scolastica abbia rettificato il punteggio.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Compensa tra le parti le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità delle questioni oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.01.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 16.01.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1272/2022 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca
Corriere, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla via Diaz n.11, come in atti
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso, depositato in data 18.02.2022, la ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale convenendo in giudizio il al fine di “1. accertare Controparte_1 dichiarare l'illegittimità dei Decreti di rettifica del punteggio e di risoluzione anticipata del contratto con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio inizialmente attribuito nella graduatoria di istituto per ciascuno dei profili indicati nella domanda (C.S. e A.A.) incrementato di quello che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro alle dipendenze dell' non fosse stato disconosciuto Controparte_3 ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia
e condannare l' amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno
1 della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per i danni anche futuri
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del
DM 55/14”.
Esponeva in fatto: di essere stata inserita nella terza fascia della graduatoria di istituto per il personale ATA relativa al triennio 2021/2024, con punti 24,80 per il profilo di C.S.
(Collaboratore Scolastico) e punti 13,80 per il profilo di A.A. (Assistente Amministrativo), in virtù del quale veniva individuata quale destinataria di incarico, con contratto a tempo determinato, presso l'Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” di Capua (CE) con mansioni di collaboratrice scolastica;
che, la dirigente scolastica, all'esito di controlli effettuati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 50/21, non riscontrava dall'estratto conto previdenziale la copertura dei contributi previdenziali per i servizi svolti come collaboratore scolastico presso le scuole paritarie dall'01/09/2010 al 31/08/2015; che, conseguentemente rettificava il punteggio, disponendo così l'attribuzione per il profilo di assistente amministrativo del punteggio di
10,80 e per il profilo di collaboratore scolastico del punteggio di 9,80; che il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Giulio Cesare Falco disponeva la risoluzione anticipata del contratto di lavoro, a partire dal 19.11.2021, a causa del mancato possesso dei requisiti per la stipula del contratto.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'intervenuta rettifica fondata su un requisito – quale il versamento della contribuzione previdenziale – non imputabile all'aspirante e non contemplato dalla normativa in materia, la quale attribuisce rilevanza esclusivamente all'effettivo svolgimento del servizio, non contestato nel caso di specie e provato dal certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria, avente valore di atto pubblico.
Affermava altresì la sussistenza di vizi formali del controllo effettuato dal dirigente scolastico e l'illegittimità del recesso.
Sulla base di tali argomentazioni rassegnava le conclusioni suindicate.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il , resistendo Controparte_1 alla domanda di cui chiedevano l'integrale rigetto, spese vinte.
Rinviata la causa per la discussione, all'odierna udienza del 16.01.2025, ritenuta la stessa matura per la decisione, è pronunciata sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo deve premettersi che la presente controversia ha ad oggetto il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio revocato, diritto che presuppone l'effettività della
2 prestazione lavorativa asseritamente resa dalla stessa ricorrente presso l'Istituto Paritario
EW Generation di Casaluce.
Come è noto, per l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia è necessario il possesso un titolo di studio valido e l'aver prestato servizio in un posto corrispondente al profilo professionale richiesto. È riconoscibile anche il servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, ma in tali casi il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
Così si attribuisce rilievo al servizio svolto precedentemente, valorizzando l'esperienza acquisita tramite il concreto svolgimento del servizio per un profilo professionale analogo a quello a cui il personale ATA aspira mediante l'inserimento in graduatoria.
Come è evidente anche alla luce della ratio di tale previsione, ai fini della valutazione del servizio, l'unica circostanza decisiva è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio, che corrisponde a quello coperto da un contratto di lavoro e per il quale vi è stato l'effettivo svolgimento del rapporto negoziale e, dunque, quello per il quale vi sia stata retribuzione.
Da tanto discende che il servizio valutabile non è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali. Il versamento dei contributi previdenziali può rappresentare al più un indice dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento di prova insostituibile, in assenza del quale dedurre il mancato svolgimento del servizio ed escludere l'attribuzione del punteggio.
Come affermato dalla giurisprudenza qui condivisa, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali. Sicché esso non può affatto assurgere, in mancanza di espressa previsione, ad un requisito per l'inserimento in graduatoria. Ciò, del resto, risulterebbe contraddittorio rispetto alla finalità perseguita mediante il riconoscimento del servizio effettivamente prestato, che è rappresentata dalla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata.
Ne consegue che, nei casi come quello di specie in cui la ricorrente chiede il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso l'istituto paritario ed è contestato l'effettivo svolgimento dello stesso da parte dell'amministrazione resistente - come desumibile dalla memoria di costituzione ove si richiamata altresì giurisprudenza in tema di insufficienza dell'omesso versamento e la necessità che sia provato il servizio prestato mediante certificati di servizio mai consegnati dalla e dall'amministratore unico della scuola paritaria Parte_1
3 (cfr. allegato 3ter della produzione di parte resistente) -, bisogna accertare l'effettiva prestazione del servizio dichiarato nella domanda formulata dall'aspirante, non potendo in ogni caso fondare il giudizio sul solo omesso versamento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro che può costituire un mero indizio della mancata prestazione di un effettivo servizio.
Ebbene, la ricorrente, al fine di assolvere il suddetto onore della prova, ha prodotto in giudizio i contratti di lavoro, un verbale di conciliazione e un certificato di servizio. Tuttavia, si ritiene che tale documentazione, complessivamente valutata, non sia sufficiente.
Quanto al verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra la lavoratrice, assistita da un rappresentante sindacale, e la EW Generation in persona del suo legale rappresentante p.t., si rileva che esso non reca alcuna data. Inoltre, ha un contenuto del tutto inadeguato rispetto allo scopo di porre fine a una lite già incominciata o prevenirne una e, quindi, alla possibilità di essere qualificato come transattivo. Manca infatti uno specifico riferimento alla res controversa: sul presupposto dell'essere stata la ricorrente alle dipendenze della scuola paritaria per gli anni 2010/2011 e 2014/2015, le parti, al fine di prevenire o evitare qualsiasi possibilità di contenzioso, hanno concordato la corresponsione in via transattiva della somma di euro 3.500 euro a tacitazione di non meglio precisate pretese per differenze retributive (all. produzione di parte ricorrente).
La società ha riconosciuto alla lavoratrice l'importo sopra indicato, in assenza della specifica indicazione di qualsivoglia rivendicazione da parte della stessa, e la dipendente ha dato atto di aver ricevuto tutto quanto spettante, senza lo scambio di reciproche concessioni di effettivo contenuto, aldilà di formule stereotipate riportate nel modulo utilizzato.
Risulta evidente l'esiguità degli importi pattuiti rispetto al complessivo periodo di servizio, in assenza di altri parametri di riferimento, non essendo state specificate le questioni controverse tra le parti del rapporto di lavoro.
Con riguardo al certificato di servizio, va rilevato che esso, privo di data, risulta sottoscritto esclusivamente dall'amministratore unico della scuola paritaria e quindi non pare provenire dal dirigente scolastico. Lo stesso poi reca l'impegno a regolarizzare la posizione previdenziale relativamente ad “eventuali periodi” che “dovessero risultare scoperti”, senza alcuna specifica individuazione degli stessi.
Inoltre, quale documento proveniente dallo stesso datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi, esso non appare attendibile e quindi rilevante ai fini della prova dell'effettività del servizio.
Anche i contratti depositati non appaiono sufficienti in quanto non consentono di ritenere provato l'effettivo svolgimento del servizio per il periodo in contestazione, anche in
4 considerazione dell'assenza di ulteriore documentazione, quale CUD e dei cedolini paga, che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro.
In conclusione, tenuto conto dell'omesso versamento dei contributi in favore della ricorrente da parte della scuola paritaria, dell'assenza della documentazione obbligatoria inerente ai pretesi rapporti di lavoro e dell'assenza di altra documentazione idonea a dimostrare l'“effettiva prestazione del servizio”, si ritiene che correttamente l'Amministrazione scolastica abbia rettificato il punteggio.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Compensa tra le parti le spese di lite, tenuto conto della controvertibilità delle questioni oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.01.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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