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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
25764 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
7^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
cf. , difesa dall'avv. LEPORELLI Parte_1 C.F._1
FEDERICA C.F._2
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Arturi C.F._3
CONVENUTO
conferitaria del ramo d'azienda Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall' avv.
[...] Controparte_4
Sveva Bernardini.
CHIAMATA IN CAUSA
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente depositato l'attore in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Roma presentando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, previo accertamento dei fatti, descritti in premessa, condannare il convenuto alla immediata esecuzione dei lavori CP_1 di rifacimento e riparazione della copertura costituita dalla CP_5 falda inclinata nonché alla immediata esecuzione delle opere di riparazione del pluviale di scarico delle acque, così come individuati e CP_5 descritti nella relazione allegata, redatta dall'Arch. Controparte_6 condannare, inoltre, il convenuto al risarcimento dei danni CP_1 tutti, causati, dalle infiltrazioni dedotte, all'interno dell'unità immobiliare, di proprietà attorea. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”
A sostegno l'attore rilevava di essere proprietario dell'unità immobiliare, sita all'interno n.7 dell'edificio condominiale di , in e Controparte_1 CP_1 sottostante la copertura condominiale, costituita da un terrazzo piano, non praticabile, nella parte centrale del fabbricato e da due falde inclinate, poste lateralmente, in particolare, il terrazzo piano svolge funzione di copertura degli ambienti salone, cucina e bagno, mentre, lateralmente, le due falde inclinate fungono, rispettivamente, da copertura della camera da letto e dello studio.
Che nei primi mesi dell'anno 2019, si verificavano, all'interno dell'appartamento attoreo, infiltrazioni di acqua, provenienti dalla sovrastante copertura del terrazzo piano. Che, nonostante i lavori di rifacimento della terrazza stessa, non sarebbero stati ripristinati dal i danni all'immobile; che , a seguito di CP_1 perizia del gennaio 2022, aveva accertato altre infiltrazioni derivanti da un discendente e dalla copertura a falde, da cui sarebbero derivati ulteriori danni al proprio immobile.
Si costituiva il convenuto in primo luogo rilevando che l'attore, CP_1 oltre ad essere condomino dello stabile di Via Caluso n. 5, con 367,23 millesimi di proprietà (oltre all'appartamento n. 7, è proprietario anche di altre unità immobiliari nel condominio) ed è in possesso della maggioranza relativa delle “quote condominiali”, è stato altresì amministratore del convenuto per circa 27 anni, a partire dal 1993, sino all'anno CP_1
2020.
Rilevava altresì che l'attore non solo non ha mai – prima della notifica del presente atto – contestato al l'esistenza delle presunte CP_1 infiltrazioni nel proprio appartamento (né quelle asseritamente intervenute nel 2019, né quelle recenti del presente anno) ma – nella sua qualità di amministratore del palazzo – ha anche dato seguito ai lavori di ristrutturazione della copertura a terrazzo del palazzo, senza informare i condòmini, senza far verificare agli stessi l'esistenza delle infiltrazioni e la riconducibilità a responsabilità del , senza far deliberare CP_1
l'assemblea sulla scelta di intervenire, su come intervenire e su quale ditta incaricare dei lavori.
In merito ai fenomeni risalenti all'anno 2022 nessuna contestazione aveva mai effettuato al . CP_1
Il convenuto presentava quindi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, autorizzare e disporre la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni “ , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., CF P.IVA_2
, con sede in IA NE (TV) - Email_1
Via Marocchesa 14,, disponendo lo spostamento dell'udienza di prima comparizione e fissando nuova udienza ex art. 269, comma 1° c.p.c. onde consentire la chiamata in causa del Terzo “ , Controparte_7 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c. - Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile il giudizio, stante la mancata proposizione della negoziazione assistita e/o mediazione obbligatoria;
- nel merito rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- nel merito, in subordine, nel denegato caso di riconoscimento di responsabilità in capo al convenuto, commisurare la condanna CP_1 al danno effettivamente patito e riconducibile a responsabilità dello stesso, tenuto conto del concorso di parte attrice nella causazione del sinistro e nell'aggravamento degli effetti e delle conseguenze dello stesso;
- Nel merito in via gradata, nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice nei confronti del convenuto, accertare l'obbligo della compagnia di assicurazioni di manlevare e tenere indenne il Controparte_2
da ogni e qualsivoglia esborso in favore di parte Controparte_8 attrice/ricorrente e da ogni e qualsivoglia somma nei confronti di chicchessia. - con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.”
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva la compagnia assicuratrice presentando le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, dichiarare l'inoperatività della garanzia e prescrizione e quindi estromettere al giudizio per CP_2 carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese. Nel merito respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto con caducazione della domanda di manleva azionata nei confronti di CP_2 comunque da respingersi per inoperatività. Vittoria di spese” .
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni , lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo evidenziarsi che la relazione peritale evidenzia che emerge che l'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione sia stato eseguito da una ditta incaricata dal ricorrente (Sig. , allora Pt_1 amministratore di condominio.
Risulta altresì che le infiltrazioni son o cessate ma non risulta accertato il nesso causale con le infiltrazioni subite, fermo restando che esseno l'attore amministratore aveva l'onere di convocare un'assemblea per deliberare sui lavori interni al suo immobile, qualora fosse risultato il nesso causale.
Ne consegue che la domanda sul punto va rigettata.
In merito, ai fenomeni infiltrativi dell'anno 2022 e che risultavano ancora in, va evidenziato che per essi non risulta che l'attore abbia chiesto l'intervento dei condomini tramite l'attuale amministratore, che , quindi, avrebbero potuto eseguire interventi e/o opere che hanno dato luogo agli inconvenienti lamentati.
Le problematiche di infiltrazione ancora in essere sono risultate provenire dalle parti edilizie originarie preesistenti della copertura e dei cornicioni.
Ciò posto, deve ritenersi che l'istruttoria non ha accertato, né sarebbe stato possibile accertare, quali danni da infiltrazioni dipendano dalle infiltrazioni per le quali manca la prova del nesso causale rispetto ai danni, e le seconde infiltrazioni, in essere al momento dell'espletamento della CTU.
Ne consegue anche questo punto di domanda va rigettato.
In merito ai lavori indicati dal perito come necessari per impedire il procrastinarsi delle citate infiltrazioni in atto, va evidenziato che il perito ha accertato quanto segue:
“Per quanto riguarda, invece, le infiltrazioni presenti nella camera da letto
e precisamente sul controsoffitto e su una parete, queste sono da imputarsi alla inefficiente tenuta dell'impermeabilizzazione della soprastante copertura a falda. In merito, invece, ai fenomeni di degrado presenti nel bagno, e precisamente sul soffitto e sulle pareti adiacenti il box-doccia
(vedasi allegato n°23- Foto n°15 e 17) questi risultano provocati da infiltrazione d'acqua provenienti dal cornicione esterno in corrispondenza della zona di contatto tra il cornicione stesso ed il parapetto del terrazzo piano, zone interessate da crepe e fessure (vedasi documentazione fotografica- Allegato n°28).”
Ne consegue che le cause infiltrative accertate dal perito sono risultate diverse rispetto a quelle indicate nell'atto di citazione, in cui sono espressamente indicati il tipo di lavori per i quali l'attore ha chiesto la condanna del , con particolare riferimento al pluviale CP_1
di scarico delle acque. CP_5
Ne consegue che la domanda preclude al Giudice di emettere una sentenza di condanna di esecuzione di tipologie di lavori edili diversi da quelli indicati nella domanda stessa, alla luce del prescritto divieto di pronunciarsi ultra petita ex art. 112 cpc .
Anche questa domanda va quindi rigettata.
Le spese legali e quelle di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda attorea;
- Condanna l'attore rimborsare a parte convenuta e Parte_1 terzo chiamato le spese di lite, che si liquidano in € 2.800 ciascuno, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- Condanna l'attore a pagare le spese di CTU, già Parte_1 liquidate con separato decreto.
Roma,14/01/2025
Il Giudice
Anna Maria Teresa Gregori