Articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 611Articolo 614
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9 ottobre 2010
Art. 613. Fondo a disposizione 1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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