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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4415/2022
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 20.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. all'esito Parte_1 della discussione orale nell'udienza del 20/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 4415 del R.G. dell'anno 2022, vertente t r a
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Antonello CodiceFiscale_1
Matrone, e dall'Avv. Vincenzo Schiavo, nello studio dei quali elettivamente domicilia in Sant'Egidio del
Monte Albino (SA) alla Via Tortora n. 28;
- Attrice -
e
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, arch. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso - giusta procura generale ad lites rep. n. 1005/2022 sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge - dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso e Aniello Co Di Mauro con i quali elettivamente domicilia in , alla via Roma, presso il Palazzo Città-Settore P_
Avvocatura.
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2 P_
, in persona del Sindaco p.t. per ivi sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità ex art
[...]
pagina 1 di 7 2051 c.c., al risarcimento dei danni per le lesioni da lui subite, nel sinistro avvenuto in data 21 gennaio
2016, allorquando, mentre, verso le ore 05:30, si trovava a piedi in compagnia di alcuni amici in località
alla Via Torretta, nei pressi dell'ex cinema “Astra”, nel salire la rampa di scale di Via Torretta, P_ cadeva al suolo a causa della presenza di un gradino danneggiato, non visibile, né segnalato, tale da costituire un'insidia e/o trabocchetto;
che la Via Torretta di è compresa nelle strade del centro P_ urbano del la cui manutenzione spetta all'Ente; di aver riportato, a seguito della caduta, Controparte_1 lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” - P.O. 01 ove i P_ sanitari di turno gli diagnosticavano: “distrazione spalla dx, regione-lombale dx, ginocchio dx” con prognosi di gg.
10 (dieci) s.c. (referto n. 20160007071 del 21.01.2016); di aver formalmente costituito in mora il P_
, e di aver inoltrato l'invito all'esperimento della negoziazione assistita, ma senza esito, per cui
[...] introduceva l'odierno giudizio citando il chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti.
Si costituiva il contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante escussione di un teste e con CMU ed all'esito si fissava l'odierna udienza del 20.03.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente.
Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della pagina 2 di 7 sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
pagina 3 di 7 d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata.
Più in dettaglio il teste escusso nell'udienza del 08.02.24 dichiarava che: “riconosco lo stato dei luoghi, sono le scale che portano ell'ex cinema astra. Ricordo che a fine gennaio 2016 ho assistito alla caduta di una persona ossia del Sig. all'altezza dei primi scalini che portano verso l'alto; eravamo insieme anche ad una terza persona e mentre lui Parte_2 saliva è inciampato sul sesto scalino danneggiato della prima rampa di scale, quella visibile nella foto n. 7 che mi viene mostrata. il fatto si è verificato verso le 5.30 del mattino circa;
tutti e tre ci siamo visti per prendere un caffè; io dovevo andare
a lavorare subito dopo era leggermente più avanti di noi e improvvisamente l'ho visto accasciarsi sul suo lato destro;
ricordo che Persona_1 aveva dolori;
io e il mio amico lo abbiamo aiutato ad alzarsi;
ADR: Successivamente non so più nulla perché sono dovuto recarmi a lavoro.
ADR: preciso che questa rampa di scale è priva di illuminazione artificiale per cui la mattina in cui è avvenuto il fatto none era visibile la rottura della mattonella;
le condizioni di dissesto di tale rampa di scale non erano assolutamente segnalate;
io frequento spesso questa zona e posso dire che questa cattiva manutenzione sussisteva da tempo;
non ho mai visto matteo attraversare le scale tranne quella mattina.
pagina 4 di 7 So che il Sig. abitava a Pontecagnano ma non l'indirizzo preciso;
al momento del fatto quella mattina non Pt_2 pioveva.”.
Ad ulteriore riscontro della veridicità del sinistro, milita l'allegazione da parte dell'attore del referto del PS e soprattutto le foto allegate al fascicolo di parte attrice dalle quali si evince in modo chiaro la rottura dei gradini su cui è inciampato l'attore. Le foto smentiscono l'attestazione allegata dall' Controparte_3 sull'assenza di malfunzionamenti in via Torretta.
Trattandosi di insidia stradale di dimensione non talmente evidente da essere immediatamente percepita e quindi evitata dai pedoni, non si rinvengono i presupposti per il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c. secondo le direttrici ermeneutiche tracciate nella giurisprudenza ut supra richiamata.
Riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto, bisogna ora soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'attore.
A tal proposito, il CTU ha accertato e concluso che “Il ricorrente (alla luce di quanto evincibile dalla documentazione sanitaria in atti) riportava per l'impatto sui gradini un politrauma all'emilato destro con interessamento del rachide lombare di destra con necessità di assistenza sanitaria nell'immediatezza dell'evento lesivo… le lesioni obiettivate al ricorrente dai medici del P.S. dell'A.O.U. di – sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo evincibile dagli atti P_
… Tali lesioni sono, per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per evoluzione riparativa e per documentazione sanitaria, da ricondurre all'evento traumatico comunque concretizzatosi in data 21.01.2016… a causa dell'evento lesivo in termini riportava un politrauma all'emilato di destra e rachide lombare con necessità di terapie medica e riabilitazione motoria che determinava –in relazione all'iter clinico desumibile dalla documentazione medica presente in atti e all'esperienza clinica per casi analoghi– un “danno biologico temporaneo” di complessivi giorni 45 (quaranta-cinque) di cui:
• 10 (dieci) giorni di “temporaneo parziale” al 75% relativamente al periodo di prognosi dai sanitari del P.S. dell' Controparte_4
• 15 (quindici) giorni di “temporaneo parziale” al 50%, relativamente ai cicli di terapia riabilitativa;
• 20 (venti) giorni di “temporaneo parziale” al 25%, relativamente al periodo di recupero funzionale e quale sintesi del più lungo periodo… è possibile indicare una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento)… si rappresenta che in atti sono documentate spese sanitarie che si ritengono congrue e necessarie, Per complessivi euro
1.001,00”.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle pagina 5 di 7 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie NON sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Applicando le tabelle milanesi, si perviene alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 5.162,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.453,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 9.034,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.300,00
Spese mediche € 1.001,00
Totale generale: € 9.754,00
Parte attrice non ha provato il danno morale con la prova testimoniale che si è incentrata sull'evento dannoso;
non ha valorizzato in citazione elementi fattuali da cui ricavare i presupposti per l'incremento del danno per personalizzazione. Pertanto, non si procede ad alcun incremento del totale generale.
pagina 6 di 7 La somma di € 9.754,00 viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (21.01.2016) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.
n. 1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile sulla base del decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_2 P_
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità del P_
ex art 2051 c.c per l'evento dannoso descritto in citazione, lo condanna al pagamento, in
[...] favore dell'istante, della somma di € 9.754,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in
€ 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso al CTU liquidato con separato decreto con diritto di regresso a favore di parte attrice di quanto abbia eventualmente anticipato;
Così deciso in Salerno
20.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 7 di 7
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 20.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. all'esito Parte_1 della discussione orale nell'udienza del 20/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 4415 del R.G. dell'anno 2022, vertente t r a
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], Parte_2
c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Antonello CodiceFiscale_1
Matrone, e dall'Avv. Vincenzo Schiavo, nello studio dei quali elettivamente domicilia in Sant'Egidio del
Monte Albino (SA) alla Via Tortora n. 28;
- Attrice -
e
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, arch. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso - giusta procura generale ad lites rep. n. 1005/2022 sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà di legge - dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso e Aniello Co Di Mauro con i quali elettivamente domicilia in , alla via Roma, presso il Palazzo Città-Settore P_
Avvocatura.
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2 P_
, in persona del Sindaco p.t. per ivi sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità ex art
[...]
pagina 1 di 7 2051 c.c., al risarcimento dei danni per le lesioni da lui subite, nel sinistro avvenuto in data 21 gennaio
2016, allorquando, mentre, verso le ore 05:30, si trovava a piedi in compagnia di alcuni amici in località
alla Via Torretta, nei pressi dell'ex cinema “Astra”, nel salire la rampa di scale di Via Torretta, P_ cadeva al suolo a causa della presenza di un gradino danneggiato, non visibile, né segnalato, tale da costituire un'insidia e/o trabocchetto;
che la Via Torretta di è compresa nelle strade del centro P_ urbano del la cui manutenzione spetta all'Ente; di aver riportato, a seguito della caduta, Controparte_1 lesioni personali, per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” - P.O. 01 ove i P_ sanitari di turno gli diagnosticavano: “distrazione spalla dx, regione-lombale dx, ginocchio dx” con prognosi di gg.
10 (dieci) s.c. (referto n. 20160007071 del 21.01.2016); di aver formalmente costituito in mora il P_
, e di aver inoltrato l'invito all'esperimento della negoziazione assistita, ma senza esito, per cui
[...] introduceva l'odierno giudizio citando il chiedendone la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti.
Si costituiva il contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante escussione di un teste e con CMU ed all'esito si fissava l'odierna udienza del 20.03.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente.
Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della pagina 2 di 7 sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
pagina 3 di 7 d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata.
Più in dettaglio il teste escusso nell'udienza del 08.02.24 dichiarava che: “riconosco lo stato dei luoghi, sono le scale che portano ell'ex cinema astra. Ricordo che a fine gennaio 2016 ho assistito alla caduta di una persona ossia del Sig. all'altezza dei primi scalini che portano verso l'alto; eravamo insieme anche ad una terza persona e mentre lui Parte_2 saliva è inciampato sul sesto scalino danneggiato della prima rampa di scale, quella visibile nella foto n. 7 che mi viene mostrata. il fatto si è verificato verso le 5.30 del mattino circa;
tutti e tre ci siamo visti per prendere un caffè; io dovevo andare
a lavorare subito dopo era leggermente più avanti di noi e improvvisamente l'ho visto accasciarsi sul suo lato destro;
ricordo che Persona_1 aveva dolori;
io e il mio amico lo abbiamo aiutato ad alzarsi;
ADR: Successivamente non so più nulla perché sono dovuto recarmi a lavoro.
ADR: preciso che questa rampa di scale è priva di illuminazione artificiale per cui la mattina in cui è avvenuto il fatto none era visibile la rottura della mattonella;
le condizioni di dissesto di tale rampa di scale non erano assolutamente segnalate;
io frequento spesso questa zona e posso dire che questa cattiva manutenzione sussisteva da tempo;
non ho mai visto matteo attraversare le scale tranne quella mattina.
pagina 4 di 7 So che il Sig. abitava a Pontecagnano ma non l'indirizzo preciso;
al momento del fatto quella mattina non Pt_2 pioveva.”.
Ad ulteriore riscontro della veridicità del sinistro, milita l'allegazione da parte dell'attore del referto del PS e soprattutto le foto allegate al fascicolo di parte attrice dalle quali si evince in modo chiaro la rottura dei gradini su cui è inciampato l'attore. Le foto smentiscono l'attestazione allegata dall' Controparte_3 sull'assenza di malfunzionamenti in via Torretta.
Trattandosi di insidia stradale di dimensione non talmente evidente da essere immediatamente percepita e quindi evitata dai pedoni, non si rinvengono i presupposti per il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c. secondo le direttrici ermeneutiche tracciate nella giurisprudenza ut supra richiamata.
Riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto, bisogna ora soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'attore.
A tal proposito, il CTU ha accertato e concluso che “Il ricorrente (alla luce di quanto evincibile dalla documentazione sanitaria in atti) riportava per l'impatto sui gradini un politrauma all'emilato destro con interessamento del rachide lombare di destra con necessità di assistenza sanitaria nell'immediatezza dell'evento lesivo… le lesioni obiettivate al ricorrente dai medici del P.S. dell'A.O.U. di – sono compatibili con la dinamica dell'evento lesivo evincibile dagli atti P_
… Tali lesioni sono, per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per evoluzione riparativa e per documentazione sanitaria, da ricondurre all'evento traumatico comunque concretizzatosi in data 21.01.2016… a causa dell'evento lesivo in termini riportava un politrauma all'emilato di destra e rachide lombare con necessità di terapie medica e riabilitazione motoria che determinava –in relazione all'iter clinico desumibile dalla documentazione medica presente in atti e all'esperienza clinica per casi analoghi– un “danno biologico temporaneo” di complessivi giorni 45 (quaranta-cinque) di cui:
• 10 (dieci) giorni di “temporaneo parziale” al 75% relativamente al periodo di prognosi dai sanitari del P.S. dell' Controparte_4
• 15 (quindici) giorni di “temporaneo parziale” al 50%, relativamente ai cicli di terapia riabilitativa;
• 20 (venti) giorni di “temporaneo parziale” al 25%, relativamente al periodo di recupero funzionale e quale sintesi del più lungo periodo… è possibile indicare una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento)… si rappresenta che in atti sono documentate spese sanitarie che si ritengono congrue e necessarie, Per complessivi euro
1.001,00”.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle pagina 5 di 7 risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie NON sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Applicando le tabelle milanesi, si perviene alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 5.162,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.453,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 9.034,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.300,00
Spese mediche € 1.001,00
Totale generale: € 9.754,00
Parte attrice non ha provato il danno morale con la prova testimoniale che si è incentrata sull'evento dannoso;
non ha valorizzato in citazione elementi fattuali da cui ricavare i presupposti per l'incremento del danno per personalizzazione. Pertanto, non si procede ad alcun incremento del totale generale.
pagina 6 di 7 La somma di € 9.754,00 viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (21.01.2016) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.
n. 1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo i parametri intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore della causa individuabile sulla base del decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Parte_1 definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_2 P_
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità del P_
ex art 2051 c.c per l'evento dannoso descritto in citazione, lo condanna al pagamento, in
[...] favore dell'istante, della somma di € 9.754,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in
€ 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso al CTU liquidato con separato decreto con diritto di regresso a favore di parte attrice di quanto abbia eventualmente anticipato;
Così deciso in Salerno
20.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
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