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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3534/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Errico, c.f. , con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. C.F._2
Roberto Marsili, in Napoli, alla via Toledo n. 289, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Eleonora Controparte_1 C.F._3
Reale, c.f. , in virtù di procura allegata all'atto di appello, poi sostituita C.F._4 dall'avv.to Emanuela Lombardi, c.f. con procura del 9.1.2025, presso lo C.F._5 studio di quest'ultima elettivamente domiciliato, in Benevento, alla via Torre della Catena n. 41
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 927/2019, pubblicata il
24.05.2019.
Conclusioni per l'appellante : “a) accogliere l'appello proposto in ragione Parte_1 delle motivazioni esposte in premessa, e per l'effetto riformare e/o annullare la sentenza n. 927/2019, emessa dal Tribunale di Benevento, nell'ambito del giudizio N. R.G. 3488/2013, pubblicata il
24.05.2019, poiché priva di alcun fondamento sia in fatto che in diritto;
b) per l'effetto, ed in ragione delle motivazioni esposte in premessa, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di procacciamento d'affari e/o di clienti è mai trascorso tra e , con ogni Parte_1 CP_1 conseguenza di legge;
c) condannare parte appellata alla restituzione delle somme medio tempore 1 versate, oltre alle spese e competenze ed onorari di causa, in relazione ai due gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Conclusioni per l'appellato : rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, , nella Controparte_1 Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con insegna “Solarenergi di Giuseppe Iarriccio”, esponendo di aver procurato al convenuto, tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, la conclusione di contratti di vendita di impianti fotovoltaici, provvedendo, per alcuni di essi (quelli stipulati con
[...]
con , con , con , con Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e con all'installazione degli impianti, comprensiva di posa in Controparte_5 Controparte_6 opera di moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, cablaggi e componentistica elettrica.
L'attore dedusse di essersi avvalso della propria rete di conoscenze al fine di individuare soggetti interessati all'acquisto di impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, e di aver acquisito presso i clienti tutta la documentazione necessaria per il buon esito sia delle fasi tecniche sia di quelle di natura amministrativo-burocratica.
Sul rilievo di aver svolto un'attività di procacciatore d'affari nell'interesse del convenuto Parte_1
, oltre a quella di installatore degli impianti, in virtù delle sue competenze tecnico-
[...] professionali e capacità manuali, lamentò di non aver ricevuto, malgrado le richieste, alcun pagamento da parte del . Pt_1
Precisò che, a causa dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del convenuto, aveva conferito ad un tecnico di fiducia, l'ing. l'incarico di stimare l'entità Persona_2 del proprio credito, quantificato nella somma complessiva di euro 19.442,00, tenendo conto del numero di potenza in Kilowatt di ciascun impianto, moltiplicato per euro 350,00, quale corrispettivo per ogni Kilowatt di potenza dell'impianto installato “chiavi in mano”, alla luce dei costi medi di mercato per analoghe attività nel periodo di riferimento, così pervenendo all'importo di euro
14.350,00 (41 Kilowatt di potenza complessiva degli impianti fotovoltaici istallati moltiplicati per
350,00), oltre al euro 5.092,00 a titolo di compenso per l'attività di procacciamento di affari, pari al
4% del costo degli impianti venduti (14.350,00 + 5.092,00 = 19.442,00).
Tanto premesso l'attore concluse chiedendo la condanna di al pagamento, a titolo Parte_1 di compenso per l'opera prestata, della somma complessiva di euro 19.442,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente ricorrendo ad una valutazione equitativa.
2 § 1.2. Si costituì in giudizio , titolare della ditta individuale Solarenergi, Parte_1 rappresentando che l'attore non aveva svolto nessuna attività di intermediazione per la vendita di impianti fotovoltaici. Dedusse di essersi avvalso saltuariamente e occasionalmente della collaborazione del per l'istallazione degli impianti fotovoltaici, per alcune ore della giornata, Pt_1 corrispondendogli il giusto compenso.
Negò, quindi, che l'attore avesse svolto l'attività di “procacciatore d'affari”, evidenziando l'inesistenza di un “accordo e/o concordato circa le provvigioni e le modalità di pagamento delle stesse e i patti di non concorrenza”.
§ 1.3. Espletata la prova testimoniale, il primo giudice, con la sentenza oggetto di gravame in epigrafe indicata, accolse parzialmente la domanda e condannò a corrispondere all'attore Parte_1 la somma di euro 10.470,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisone le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1)Non è contestata la conclusione dei contratti di fornitura ed installazione di impianti fotovoltaici da parte di con i soggetti specificamente indicati dall'attore nell'atto di citazione. Parte_1
2) Il conferimento dell'incarico di procacciamento di clienti da parte del a favore del CP_1 Pt_1 non risulta documentalmente provato, tuttavia, le dichiarazioni testimoniali degli acquirenti degli impianti fotovoltaici confermano lo svolgimento dell'attività di intermediazione da parte dell'attore.
E invero, all'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che, effettivamente, ha Controparte_1 procurato a la conclusione dei contratti con , Parte_1 CP_2 CP_2 CP_3
e con ed ha anche provveduto all'istallazione degli impianti.
[...] Persona_1
Non vi è prova di attività prestata dall'attore con riferimento ad altri contraenti.
Il teste di parte convenuta ha genericamente confermato la collaborazione del TE CP_1 nell'installazione degli impianti ed in modo altrettanto generico ha riferito di essere a conoscenza che lo stesso era stato retribuito per l'attività svolta.
La stipula dei contratti con i clienti proposti da , ed in sua presenza, rivela in modo Controparte_1 inequivoco la consapevolezza e l'accettazione da parte del dell'attività svolta dall'attore, Pt_1 attività di cui il convenuto ha beneficiato, anche nella fase successiva di installazione degli impianti.
3) La domanda è, quindi, parzialmente fondata con riferimento ai contratti conclusi tra Parte_1
e, rispettivamente, , e con
[...] Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 riguardo sia all'attività di procacciamento d'affari sia a quella di installazione degli impianti fotovoltaici.
4) In base ai criteri proposti dal consulente tecnico di parte attrice - dotati di adeguata specificità ed oggettività - la provvigione spettante all'attore va liquidata nel 4% del costo della vendita degli impianti fotovoltaici, con riferimento a ciascun contratto stipulato dal , mentre il compenso Pt_1
3 per l'attività di installazione degli impianti va quantificato nella misura di 350.00 euro per ciascun
Kilowatt moltiplicata per il numero di potenza in Kilowatt di ogni impianto fotovoltaico installato, riducendo alla metà il risultato, “in ragione della mancata prova che l'istallazione è avvenuta da
con propri mezzi e risorse”. CP_1
Pertanto la provvigione spettante all'attore è pari ad euro 3.820,00, tenendo conto che il costo degli impianti (da 20 KW e 6 KW) acquistati dalla è pari a complessivi euro 76.000,00, quello Per_1 dell'impianto (da 6 KW) acquistato dal è pari ad euro 19.500,00, ed escludendo la CP_2 provvigione per l'impianto acquistato da (da 6 KW), non essendone stato Controparte_3 documentato il costo. Per l'istallazione il corrispettivo è determinato in misura pari ad euro 6.650,00
(38 Kilowatt x 350,00: 2 = 6.650,00).
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi, . Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
6.5.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnano i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato “nullità della sentenza impugnata, per mancata, insufficiente ed illogica motivazione, meramente apparente e contraddittoria, su alcuni punti decisivi della controversia”.
Il difensore dell'appellante lamenta che la sentenza impugnata non dà conto delle ragioni di diritto sulle quali si fonda la decisione e non ne evidenzia i presupposti di fatto, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante.
Il motivo è infondato.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità la sentenza si considera affetta da nullità nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, inidonee a far conoscere l'iter logico seguito dal giudicante per la formazione del suo convincimento.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha redatto una sentenza compiutamente motivata, indicando le risultanze della prova testimoniale a sostegno del convincimento con riguardo all'effettivo espletamento di un'attività di procacciamento d'affari da parte del nell'interesse CP_1 di , quantomeno con riferimento alla conclusione dei contratti di fornitura e Parte_1 installazione di impianti fotovoltaici a favore di , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
oltre all'attività di collaborazione materiale nella fase operativa di installazione degli Per_1 impianti.
4 Il primo giudice, poi, ha indicato i criteri utilizzati per pervenire alla quantificazione degli importi spettanti a a titolo di provvigione, nonché il compenso per la collaborazione Controparte_1 all'installazione degli impianti.
Il percorso logico del giudice di prime cure è pienamente comprensibile e non impedisce alle parti di sollevare le loro eventuali contestazioni.
Non si ravvisa, quindi, alcuna carenza né contraddittorietà nella motivazione della sentenza gravata.
§ 2.2. Con il secondo motivo di appello lamenta “l'erronea valutazione ed Parte_1 interpretazione delle risultanze e acquisizioni probatorie, travisamento delle deposizioni testimoniali, violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea interpretazione dei negozi giuridici, ritenendo provato il conferimento dell'incarico di procacciamento clienti e/o di clienti da parte di a , violazione degli articoli 2721, 1362, 2697 c.c. e 1742 II c., Parte_1 CP_1 cattivo uso del potere discrezionale”.
L'appellante deduce che - diversamente da quanto affermato dal primo giudice - l'espletata istruttoria ha confermato come non avesse procurato la conclusione di alcun contratto Controparte_1 nell'interesse del e non avesse svolto nel suo interesse alcuna attività di intermediazione. Pt_1
Sostiene che il primo giudice non avrebbe valutato che dalle dichiarazioni rese dai testi TE
e si evince come il avesse solo occasionalmente collaborato per Testimone_2 CP_1
l'installazione di alcuni impianti fotovoltaici, ricevendo in pagamento la somma di 100,00 euro.
Il motivo di gravame è infondato.
E invero le dichiarazioni dei testi e non scalfiscono le risultanze delle testimonianze di TE TE
(marito di , e indicate Tes_3 Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 dal primo giudice a sostegno della decisione.
In particolare ha dichiarato che: a) gli ha presentato Tes_3 Controparte_1 Parte_1
; b) i contratti di acquisto di impianti fotovoltaici, a nome della moglie,
[...] Persona_1 sono stati sottoscritti alla presenza del;
c) il ha curato l'installazione degli impianti CP_1 CP_1 forniti dal . Pt_1
Il teste ha dichiarato di aver concluso il contratto di acquisto dell'impianto Controparte_2 fotovoltaico grazie all'intermediazione del e di averlo sottoscritto alla presenza di CP_1 quest'ultimo, oltre a quella di . Ha riferito, altresì, che il ha proceduto Parte_1 CP_1 all'installazione dell'impianto secondo le modalità con lui direttamente concordate ed ha curato gli aspetti burocratici.
Dichiarazione del medesimo contenuto ha reso anche il teste la quale ha Controparte_3 precisato, altresì, che il contratto le era stato sottoposto dal , che aveva poi provveduto CP_1 all'installazione dell'impianto fotovoltaico.
5 Le testimonianze di e di non contrastano, sotto nessun profilo, con le TE Testimone_2 sopra esposte dichiarazioni testimoniali e sono generiche in quanto sia il che il hanno TE TE riferito di aver alcune volte collaborato con nell'installazione degli impianti, ma Controparte_1 non precisano se il compenso di 100,00 euro - che il era solito pagare agli addetti Pt_1 all'installazione degli impianti e che avevano visto corrispondere al - fosse relativo alla CP_1 fornitura degli impianti fotovoltaici a a ed a Persona_3 Controparte_2 CP_3
impianti per i quali il primo giudice ha ritenuto spettante il compenso al .
[...] CP_1
Privi di pregio sono, poi, i rilievi sollevati dall'appellante con il medesimo secondo motivo di gravame, riguardanti la mancanza di iscrizione di all'Albo dei mediatori, ai sensi Parte_1 della legge n. 39 del 1989, poi modificata dal decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha previsto la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di Commercio, e la mancanza di un contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione in forma scritta.
Va premesso che, nel caso di specie, si ravvisa un'ipotesi di cd. mediazione atipica, che ricorre quando una parte, volendo concludere un affare, si avvalga dell'attività di un terzo volta alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare. L'elemento di distinzione tra la figura del mediatore (tipico) e quella del procacciatore di affari (mediatore atipico), risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione anche privo di stabilità, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele.
Ciò posto va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attività di mediazione atipica, anche se svolta in modo occasionale - vale a dire non professionale o continuativo - è soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, come modificato dalla legge n. 59 del 2010, soltanto se è relativa ad un affare avente ad oggetto beni immobili o aziende (cfr. Cass. S. U., sentenza n. 19161/2017).
Nella fattispecie in esame non occorre, quindi, alcuna iscrizione all'albo dei mediatori né dichiarazione di inizio di attività alla Camera di Commercio, trattandosi di intermediazione riguardante un affare avente ad oggetto beni mobili.
Infine si osserva come in tema di contratto di procacciamento d'affari e prova dell'attività di intermediazione, non sia necessaria la forma scritta ad probationem per dimostrare l'attività di intermediazione svolta dal procacciatore. Il procacciamento d'affari si distingue dal contratto di agenzia in quanto, mentre quest'ultimo è caratterizzato dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente
(art. 1742 c.c.), realizzando una non episodica collaborazione professionale autonoma, il rapporto di procacciamento si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del
6 tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti trasmettendole all'imprenditore. La prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa, è limitata a singoli affari determinati, ha durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini. Conseguentemente, l'attività di intermediazione svolta dal procacciatore può essere provata con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, non essendo necessaria la prova documentale (cfr. Cass. Ordinanza n. 1263/2025).
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame è rubricato “mancata prova ex art. 2697 c.c., erronea ed arbitraria interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, ritenendo provato il quantum debeatur, erronea adesione ai criteri di calcolo proposti dal consulente di parte attrice C.T.P., senza adeguatamente motivare sul punto”.
L'appellante deduce che la documentazione prodotta dalla controparte e, in particolare, la consulenza tecnica di parte, posta dal primo giudice a fondamento della decisione, è priva di efficacia probatoria con riguardo al quantum debeatur, ed è stata oggetto di contestazione.
Il motivo di gravame non è fondato.
Il primo giudice ha ritenuto, ai fini della liquidazione delle somme spettanti all'attore, di utilizzare l'elaborato peritale di parte attrice, sul rilievo che i criteri di quantificazione contenuti in tale elaborato erano dotati di adeguata “specificità ed oggettività”, puntualmente motivando la propria decisione in ordine al quantum debeatur (cfr. quanto esposto al parag.
1.3 sub 4)).
Nella parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione n. 3524/2023 si legge: “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante (Cass. 26550/2011, Cass. 12411/2001, Cass.
1416/1987). Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. 5286/1980)”.
Si osserva, inoltre, che l'appellante non ha allegato le ragioni per le quali i criteri di quantificazione delle spettanze del , proposti dal consulente di parte attrice ed utilizzati dal primo giudice - CP_1
e, precisamente, la liquidazione della provvigione nella misura del 4% del costo della vendita degli impianti fotovoltaici, con riferimento a ciascun contratto stipulato dal , e il compenso per Pt_1
l'attività di installazione degli impianti nella misura di 350.00 euro per ciascun Kilowatt moltiplicata
7 per il numero di potenza in Kilowatt di ogni impianto fotovoltaico installato - siano incongrui e non conformi a quelli di mercato.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al DM
147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 5 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3534/2019 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Errico, c.f. , con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. C.F._2
Roberto Marsili, in Napoli, alla via Toledo n. 289, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Eleonora Controparte_1 C.F._3
Reale, c.f. , in virtù di procura allegata all'atto di appello, poi sostituita C.F._4 dall'avv.to Emanuela Lombardi, c.f. con procura del 9.1.2025, presso lo C.F._5 studio di quest'ultima elettivamente domiciliato, in Benevento, alla via Torre della Catena n. 41
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 927/2019, pubblicata il
24.05.2019.
Conclusioni per l'appellante : “a) accogliere l'appello proposto in ragione Parte_1 delle motivazioni esposte in premessa, e per l'effetto riformare e/o annullare la sentenza n. 927/2019, emessa dal Tribunale di Benevento, nell'ambito del giudizio N. R.G. 3488/2013, pubblicata il
24.05.2019, poiché priva di alcun fondamento sia in fatto che in diritto;
b) per l'effetto, ed in ragione delle motivazioni esposte in premessa, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di procacciamento d'affari e/o di clienti è mai trascorso tra e , con ogni Parte_1 CP_1 conseguenza di legge;
c) condannare parte appellata alla restituzione delle somme medio tempore 1 versate, oltre alle spese e competenze ed onorari di causa, in relazione ai due gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Conclusioni per l'appellato : rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_1 diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, , nella Controparte_1 Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, con insegna “Solarenergi di Giuseppe Iarriccio”, esponendo di aver procurato al convenuto, tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011, la conclusione di contratti di vendita di impianti fotovoltaici, provvedendo, per alcuni di essi (quelli stipulati con
[...]
con , con , con , con Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e con all'installazione degli impianti, comprensiva di posa in Controparte_5 Controparte_6 opera di moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, cablaggi e componentistica elettrica.
L'attore dedusse di essersi avvalso della propria rete di conoscenze al fine di individuare soggetti interessati all'acquisto di impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, e di aver acquisito presso i clienti tutta la documentazione necessaria per il buon esito sia delle fasi tecniche sia di quelle di natura amministrativo-burocratica.
Sul rilievo di aver svolto un'attività di procacciatore d'affari nell'interesse del convenuto Parte_1
, oltre a quella di installatore degli impianti, in virtù delle sue competenze tecnico-
[...] professionali e capacità manuali, lamentò di non aver ricevuto, malgrado le richieste, alcun pagamento da parte del . Pt_1
Precisò che, a causa dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del convenuto, aveva conferito ad un tecnico di fiducia, l'ing. l'incarico di stimare l'entità Persona_2 del proprio credito, quantificato nella somma complessiva di euro 19.442,00, tenendo conto del numero di potenza in Kilowatt di ciascun impianto, moltiplicato per euro 350,00, quale corrispettivo per ogni Kilowatt di potenza dell'impianto installato “chiavi in mano”, alla luce dei costi medi di mercato per analoghe attività nel periodo di riferimento, così pervenendo all'importo di euro
14.350,00 (41 Kilowatt di potenza complessiva degli impianti fotovoltaici istallati moltiplicati per
350,00), oltre al euro 5.092,00 a titolo di compenso per l'attività di procacciamento di affari, pari al
4% del costo degli impianti venduti (14.350,00 + 5.092,00 = 19.442,00).
Tanto premesso l'attore concluse chiedendo la condanna di al pagamento, a titolo Parte_1 di compenso per l'opera prestata, della somma complessiva di euro 19.442,00, oltre interessi legali fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente ricorrendo ad una valutazione equitativa.
2 § 1.2. Si costituì in giudizio , titolare della ditta individuale Solarenergi, Parte_1 rappresentando che l'attore non aveva svolto nessuna attività di intermediazione per la vendita di impianti fotovoltaici. Dedusse di essersi avvalso saltuariamente e occasionalmente della collaborazione del per l'istallazione degli impianti fotovoltaici, per alcune ore della giornata, Pt_1 corrispondendogli il giusto compenso.
Negò, quindi, che l'attore avesse svolto l'attività di “procacciatore d'affari”, evidenziando l'inesistenza di un “accordo e/o concordato circa le provvigioni e le modalità di pagamento delle stesse e i patti di non concorrenza”.
§ 1.3. Espletata la prova testimoniale, il primo giudice, con la sentenza oggetto di gravame in epigrafe indicata, accolse parzialmente la domanda e condannò a corrispondere all'attore Parte_1 la somma di euro 10.470,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisone le ragioni che di seguito si sintetizzano.
1)Non è contestata la conclusione dei contratti di fornitura ed installazione di impianti fotovoltaici da parte di con i soggetti specificamente indicati dall'attore nell'atto di citazione. Parte_1
2) Il conferimento dell'incarico di procacciamento di clienti da parte del a favore del CP_1 Pt_1 non risulta documentalmente provato, tuttavia, le dichiarazioni testimoniali degli acquirenti degli impianti fotovoltaici confermano lo svolgimento dell'attività di intermediazione da parte dell'attore.
E invero, all'esito dell'istruttoria svolta, è emerso che, effettivamente, ha Controparte_1 procurato a la conclusione dei contratti con , Parte_1 CP_2 CP_2 CP_3
e con ed ha anche provveduto all'istallazione degli impianti.
[...] Persona_1
Non vi è prova di attività prestata dall'attore con riferimento ad altri contraenti.
Il teste di parte convenuta ha genericamente confermato la collaborazione del TE CP_1 nell'installazione degli impianti ed in modo altrettanto generico ha riferito di essere a conoscenza che lo stesso era stato retribuito per l'attività svolta.
La stipula dei contratti con i clienti proposti da , ed in sua presenza, rivela in modo Controparte_1 inequivoco la consapevolezza e l'accettazione da parte del dell'attività svolta dall'attore, Pt_1 attività di cui il convenuto ha beneficiato, anche nella fase successiva di installazione degli impianti.
3) La domanda è, quindi, parzialmente fondata con riferimento ai contratti conclusi tra Parte_1
e, rispettivamente, , e con
[...] Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 riguardo sia all'attività di procacciamento d'affari sia a quella di installazione degli impianti fotovoltaici.
4) In base ai criteri proposti dal consulente tecnico di parte attrice - dotati di adeguata specificità ed oggettività - la provvigione spettante all'attore va liquidata nel 4% del costo della vendita degli impianti fotovoltaici, con riferimento a ciascun contratto stipulato dal , mentre il compenso Pt_1
3 per l'attività di installazione degli impianti va quantificato nella misura di 350.00 euro per ciascun
Kilowatt moltiplicata per il numero di potenza in Kilowatt di ogni impianto fotovoltaico installato, riducendo alla metà il risultato, “in ragione della mancata prova che l'istallazione è avvenuta da
con propri mezzi e risorse”. CP_1
Pertanto la provvigione spettante all'attore è pari ad euro 3.820,00, tenendo conto che il costo degli impianti (da 20 KW e 6 KW) acquistati dalla è pari a complessivi euro 76.000,00, quello Per_1 dell'impianto (da 6 KW) acquistato dal è pari ad euro 19.500,00, ed escludendo la CP_2 provvigione per l'impianto acquistato da (da 6 KW), non essendone stato Controparte_3 documentato il costo. Per l'istallazione il corrispettivo è determinato in misura pari ad euro 6.650,00
(38 Kilowatt x 350,00: 2 = 6.650,00).
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi, . Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
6.5.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnano i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato “nullità della sentenza impugnata, per mancata, insufficiente ed illogica motivazione, meramente apparente e contraddittoria, su alcuni punti decisivi della controversia”.
Il difensore dell'appellante lamenta che la sentenza impugnata non dà conto delle ragioni di diritto sulle quali si fonda la decisione e non ne evidenzia i presupposti di fatto, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal giudicante.
Il motivo è infondato.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità la sentenza si considera affetta da nullità nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, inidonee a far conoscere l'iter logico seguito dal giudicante per la formazione del suo convincimento.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha redatto una sentenza compiutamente motivata, indicando le risultanze della prova testimoniale a sostegno del convincimento con riguardo all'effettivo espletamento di un'attività di procacciamento d'affari da parte del nell'interesse CP_1 di , quantomeno con riferimento alla conclusione dei contratti di fornitura e Parte_1 installazione di impianti fotovoltaici a favore di , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
oltre all'attività di collaborazione materiale nella fase operativa di installazione degli Per_1 impianti.
4 Il primo giudice, poi, ha indicato i criteri utilizzati per pervenire alla quantificazione degli importi spettanti a a titolo di provvigione, nonché il compenso per la collaborazione Controparte_1 all'installazione degli impianti.
Il percorso logico del giudice di prime cure è pienamente comprensibile e non impedisce alle parti di sollevare le loro eventuali contestazioni.
Non si ravvisa, quindi, alcuna carenza né contraddittorietà nella motivazione della sentenza gravata.
§ 2.2. Con il secondo motivo di appello lamenta “l'erronea valutazione ed Parte_1 interpretazione delle risultanze e acquisizioni probatorie, travisamento delle deposizioni testimoniali, violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erronea interpretazione dei negozi giuridici, ritenendo provato il conferimento dell'incarico di procacciamento clienti e/o di clienti da parte di a , violazione degli articoli 2721, 1362, 2697 c.c. e 1742 II c., Parte_1 CP_1 cattivo uso del potere discrezionale”.
L'appellante deduce che - diversamente da quanto affermato dal primo giudice - l'espletata istruttoria ha confermato come non avesse procurato la conclusione di alcun contratto Controparte_1 nell'interesse del e non avesse svolto nel suo interesse alcuna attività di intermediazione. Pt_1
Sostiene che il primo giudice non avrebbe valutato che dalle dichiarazioni rese dai testi TE
e si evince come il avesse solo occasionalmente collaborato per Testimone_2 CP_1
l'installazione di alcuni impianti fotovoltaici, ricevendo in pagamento la somma di 100,00 euro.
Il motivo di gravame è infondato.
E invero le dichiarazioni dei testi e non scalfiscono le risultanze delle testimonianze di TE TE
(marito di , e indicate Tes_3 Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 dal primo giudice a sostegno della decisione.
In particolare ha dichiarato che: a) gli ha presentato Tes_3 Controparte_1 Parte_1
; b) i contratti di acquisto di impianti fotovoltaici, a nome della moglie,
[...] Persona_1 sono stati sottoscritti alla presenza del;
c) il ha curato l'installazione degli impianti CP_1 CP_1 forniti dal . Pt_1
Il teste ha dichiarato di aver concluso il contratto di acquisto dell'impianto Controparte_2 fotovoltaico grazie all'intermediazione del e di averlo sottoscritto alla presenza di CP_1 quest'ultimo, oltre a quella di . Ha riferito, altresì, che il ha proceduto Parte_1 CP_1 all'installazione dell'impianto secondo le modalità con lui direttamente concordate ed ha curato gli aspetti burocratici.
Dichiarazione del medesimo contenuto ha reso anche il teste la quale ha Controparte_3 precisato, altresì, che il contratto le era stato sottoposto dal , che aveva poi provveduto CP_1 all'installazione dell'impianto fotovoltaico.
5 Le testimonianze di e di non contrastano, sotto nessun profilo, con le TE Testimone_2 sopra esposte dichiarazioni testimoniali e sono generiche in quanto sia il che il hanno TE TE riferito di aver alcune volte collaborato con nell'installazione degli impianti, ma Controparte_1 non precisano se il compenso di 100,00 euro - che il era solito pagare agli addetti Pt_1 all'installazione degli impianti e che avevano visto corrispondere al - fosse relativo alla CP_1 fornitura degli impianti fotovoltaici a a ed a Persona_3 Controparte_2 CP_3
impianti per i quali il primo giudice ha ritenuto spettante il compenso al .
[...] CP_1
Privi di pregio sono, poi, i rilievi sollevati dall'appellante con il medesimo secondo motivo di gravame, riguardanti la mancanza di iscrizione di all'Albo dei mediatori, ai sensi Parte_1 della legge n. 39 del 1989, poi modificata dal decreto legislativo n. 59 del 2010, che ha previsto la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di Commercio, e la mancanza di un contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione in forma scritta.
Va premesso che, nel caso di specie, si ravvisa un'ipotesi di cd. mediazione atipica, che ricorre quando una parte, volendo concludere un affare, si avvalga dell'attività di un terzo volta alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare. L'elemento di distinzione tra la figura del mediatore (tipico) e quella del procacciatore di affari (mediatore atipico), risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione anche privo di stabilità, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele.
Ciò posto va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attività di mediazione atipica, anche se svolta in modo occasionale - vale a dire non professionale o continuativo - è soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, come modificato dalla legge n. 59 del 2010, soltanto se è relativa ad un affare avente ad oggetto beni immobili o aziende (cfr. Cass. S. U., sentenza n. 19161/2017).
Nella fattispecie in esame non occorre, quindi, alcuna iscrizione all'albo dei mediatori né dichiarazione di inizio di attività alla Camera di Commercio, trattandosi di intermediazione riguardante un affare avente ad oggetto beni mobili.
Infine si osserva come in tema di contratto di procacciamento d'affari e prova dell'attività di intermediazione, non sia necessaria la forma scritta ad probationem per dimostrare l'attività di intermediazione svolta dal procacciatore. Il procacciamento d'affari si distingue dal contratto di agenzia in quanto, mentre quest'ultimo è caratterizzato dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente
(art. 1742 c.c.), realizzando una non episodica collaborazione professionale autonoma, il rapporto di procacciamento si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del
6 tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti trasmettendole all'imprenditore. La prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa, è limitata a singoli affari determinati, ha durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini. Conseguentemente, l'attività di intermediazione svolta dal procacciatore può essere provata con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, non essendo necessaria la prova documentale (cfr. Cass. Ordinanza n. 1263/2025).
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame è rubricato “mancata prova ex art. 2697 c.c., erronea ed arbitraria interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, ritenendo provato il quantum debeatur, erronea adesione ai criteri di calcolo proposti dal consulente di parte attrice C.T.P., senza adeguatamente motivare sul punto”.
L'appellante deduce che la documentazione prodotta dalla controparte e, in particolare, la consulenza tecnica di parte, posta dal primo giudice a fondamento della decisione, è priva di efficacia probatoria con riguardo al quantum debeatur, ed è stata oggetto di contestazione.
Il motivo di gravame non è fondato.
Il primo giudice ha ritenuto, ai fini della liquidazione delle somme spettanti all'attore, di utilizzare l'elaborato peritale di parte attrice, sul rilievo che i criteri di quantificazione contenuti in tale elaborato erano dotati di adeguata “specificità ed oggettività”, puntualmente motivando la propria decisione in ordine al quantum debeatur (cfr. quanto esposto al parag.
1.3 sub 4)).
Nella parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione n. 3524/2023 si legge: “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante (Cass. 26550/2011, Cass. 12411/2001, Cass.
1416/1987). Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. 5286/1980)”.
Si osserva, inoltre, che l'appellante non ha allegato le ragioni per le quali i criteri di quantificazione delle spettanze del , proposti dal consulente di parte attrice ed utilizzati dal primo giudice - CP_1
e, precisamente, la liquidazione della provvigione nella misura del 4% del costo della vendita degli impianti fotovoltaici, con riferimento a ciascun contratto stipulato dal , e il compenso per Pt_1
l'attività di installazione degli impianti nella misura di 350.00 euro per ciascun Kilowatt moltiplicata
7 per il numero di potenza in Kilowatt di ogni impianto fotovoltaico installato - siano incongrui e non conformi a quelli di mercato.
Per quanto esposto l'appello va rigettato.
§ 3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al DM
147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). I compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228, per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellato, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 5 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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