Articolo 10 della Legge 6 marzo 2001, n. 64
Articolo 9Articolo 11
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6 aprile 2001
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3 agosto 2017
Art. 10. (Benefici culturali e professionali). 1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230 .
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva ((o attivita' di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate)) , rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3.Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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