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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.1402/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il giudice dott.ssa Patrizia Castellano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1402/2020 promossa da:
nato ad [...] il [...] C.F. nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della società “ C.F. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Maria Claudia D'anna elettivamente domiciliato presso il suo studio
Opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PERUGINI MARIO elettivamente domiciliato in Via Zavatti Civitanova Marche presso il difensore
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni interamente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato n.q. di legale rappresentante della società “ Controparte_3 [...]
ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 901 del Controparte_1
27/07/2020 notificata il 29.07.2020 emessa dal con la quale gli è Controparte_2 stato ingiunto il pagamento della somma di euro 43.400,00 oltre spese di notifica per la violazione dell'art.193
e 258 4 c. D.Lgs 152/2006.
Il ricorrente ha eccepito la illegittimità della sanzione posta a suo carico per mancanza dell'elemento psicologico dell'illecito contestato.
Nello specifico l'opponente ha dedotto di essersi rivolto alla società per la raccolta, il trasporto CP_4
e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori di ristrutturazione della a Gela, la quale Parte_2 ha effettuato n.14 trasporti in un breve lasso di tempo e precisamente dall'11/11/2015 al 20/012/2015; di non essere stato presente durante nessuno dei trasporti effettuati dalla ditta e che la stessa, in CP_4 ogni operazione di trasporto, comunicava agli operai presenti in cantiere di avere dimenticato il formulario ma di avere comunque annotato il peso corrispondente che sarebbe poi stato prontamente trascritto e, solo in poche occasioni, presentava agli operai della società consortile il formulario, invitandoli a sottoscriverlo e giustificando la mancata consegna della copia con la momentanea mancanza del soggetto autorizzato a controfirmare le copi;
di avere ripetutamente contattato la ditta per ottenere la consegna delle copie del formulario CP_4 senza però ottenere alcuna risposta e che le firme apposte sul formulario non corrispondono alla sua firma sostenendo di non avere firmato alcun formulario.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della ordinanza ingiunzione per mancanza dell'elemento soggettivo atteso che la buona fede e il comportamento incolpevole dello stesso ricorrente sono chiaramente desumibili dall'essere stato egli stesso oggetto di una truffa (realizzata nella forma del tentativo solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine e per la quale è stata presentata denuncia querela).
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Controparte_2 fatto e diritto.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Invero si osserva che il formulario de quo-completo di tutti i dati previsti dall'art.193 c.1 D.Lgs n.152/2006- deve sempre necessariamente accompagnare i rifiuti durante il trasporto poiché rappresenta l'unico strumento che consente il controllo del corretto e puntuale trasporto degli stessi, dal momento che permette di individuare con precisione l'origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti trasportati, i dati identificativi del produttore, del detentore e del destinatario, nonché il percorso e la data del trasporto.
L'art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “ il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questo disposto si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente
(oltre che datare e firmare) il formulario, trattenendo una copia e consegnando le altre tre al trasportatore. Egli dovrà provvedere alla corretta redazione di tutte le sue parti con l'obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che intende conferire procedendo ad assegnazione del codice e, nei casi previsti dalla normativa, alla caratterizzazione analitica.
La ratio dell'art.193 del Testo Unico consiste infatti nel garantire la tracciabilità del rifiuto dal momento della produzione fino all'avvio al recupero o allo smaltimento al fine di evitare trattamenti impropri o che i rifiuti siano dispersi nell'ambiente o avviati a destinazioni ignote.
Il legislatore del testo Unico Ambiente ha voluto così garantire anche un monitoraggio endogeno, oltre a quello esogeno ad opera della competente autorità, della movimentazione rifiuti responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti come emerge chiaramente dall'art.178 :“ La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione , di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”.
Pertanto, all'interno di questo sistema il produttore dei rifiuti riveste un ruolo fondamentale e l'art. 193 lungi dal porre a suo carico un mero obbligo formale è necessario per assicurare il controllo completo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti.
Infatti nel disporre che il FIR sia redatto in quadruplice copia di cui due spettanti al produttore (una trattenuta al momento della partenza del mezzo e l'altra, la quarta copia, sottoscritta dal destinatario e ricevuta dal produttore a trasporto ultimato), il comma II dell'art.193 garantisce la verifica della corrispondenza tra la quantità dei rifiuti conferiti e quelli smaltiti.
La norma, che prescrive che ogni trasporto di rifiuti debba essere accompagnato dal FIR - Formulario
Identificativo Rifiuti – tenuto a norma di legge, correlando al formulario un complesso sistema di sottoscrizioni e controfirme con funzione di assunzione di responsabilità per il trasporto effettuato, corresponsabilizza mittente, trasportatore e destinatario in ordine a veridicità e completezza delle informazioni annotate sullo stesso.
Non fa, quindi, riferimento al solo produttore o al solo trasportatore dei rifiuti o al destinatario degli stessi.
Non può esservi, pertanto, dubbio che l'art. 258, IV comma, d.lgs. n. 152/2006 che sanziona chiunque effettui il trasporto “senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti…” si riferisca a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, produttore, trasportatore e destinatario, che tramite il FIR vengono di volta in volta identificati per ogni singolo trasporto e ciò in ossequio al principio comunitario “chi inquina paga” (cfr. Dir. 21-4- 2004 n. 2004/35/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) ed in conformità al principio di cui all'art. 178 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 che sancisce la corresponsabilità dei soggetti coinvolti nell'intera catena di smaltimento dei rifiuti.
Ne consegue che in capo al ricorrente, il quale ha affermato di non essere stato mai presente ad ogni trasporto e di non avere mai sottoscritto e compilato nessun formulario, sussiste la responsabilità connessa alla qualifica di produttore.
Oltretutto, l'infrazione ascritta al ricorrente, nella rispettiva qualità, integra un illecito amministrativo di carattere omissivo ed in particolare, la mancata compilazione degli appositi formulari, configura la violazione di una condotta dovuta, il cui obbligo di provvedervi grava, sui soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti.
Questo comporta che nella pratica sono responsabili tutti gli attori del processo di gestione dei rifiuti e che ciascuno di essi ha il dovere di controllare anche l'esecuzione delle fasi di gestione non svolte fisicamente in prima persona.
Il solo fatto di conferire i propri rifiuti a terzi (anche quando autorizzati) non significa assolutamente che, dal momento in cui il rifiuto parte dal luogo di produzione, il produttore non abbia più responsabilità in ordine alla sua gestione: si ricordi che la responsabilità del produttore in caso di scorretto smaltimento o recupero decade solo una volta che il formulario sia stato compilato e che abbia ricevuto la quarta copia datata e firmata dal destinatario entro 90 giorni dal conferimento, denunciando tempestivamente al Libero Consorzio l'eventuale mancata restituzione, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Secondo la Suprema Corte, proprio in forza del principio di responsabilizzazione e coinvolgimento, non è possibile accettare la scusante della buona fede: “Il reato di gestione illecita del rifiuto è punibile anche a titolo di (sola) colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia. A nulla vale la circostanza che la società affidataria provvedesse da anni, per conto della ditta produttrice, alla identificazione dei rifiuti e alla redazione dei formulari” (Cass. Sez. III,
n. 7461 del 15.01-19.02.2008).
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma la ordinanza ingiunzione impugnata. 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposto che liquida in complessive €.5.077,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Gela, 28 aprile 2025
Il G.o.p
Patrizia Castellano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il giudice dott.ssa Patrizia Castellano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1402/2020 promossa da:
nato ad [...] il [...] C.F. nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della società “ C.F. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Maria Claudia D'anna elettivamente domiciliato presso il suo studio
Opponente
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PERUGINI MARIO elettivamente domiciliato in Via Zavatti Civitanova Marche presso il difensore
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni interamente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato n.q. di legale rappresentante della società “ Controparte_3 [...]
ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 901 del Controparte_1
27/07/2020 notificata il 29.07.2020 emessa dal con la quale gli è Controparte_2 stato ingiunto il pagamento della somma di euro 43.400,00 oltre spese di notifica per la violazione dell'art.193
e 258 4 c. D.Lgs 152/2006.
Il ricorrente ha eccepito la illegittimità della sanzione posta a suo carico per mancanza dell'elemento psicologico dell'illecito contestato.
Nello specifico l'opponente ha dedotto di essersi rivolto alla società per la raccolta, il trasporto CP_4
e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori di ristrutturazione della a Gela, la quale Parte_2 ha effettuato n.14 trasporti in un breve lasso di tempo e precisamente dall'11/11/2015 al 20/012/2015; di non essere stato presente durante nessuno dei trasporti effettuati dalla ditta e che la stessa, in CP_4 ogni operazione di trasporto, comunicava agli operai presenti in cantiere di avere dimenticato il formulario ma di avere comunque annotato il peso corrispondente che sarebbe poi stato prontamente trascritto e, solo in poche occasioni, presentava agli operai della società consortile il formulario, invitandoli a sottoscriverlo e giustificando la mancata consegna della copia con la momentanea mancanza del soggetto autorizzato a controfirmare le copi;
di avere ripetutamente contattato la ditta per ottenere la consegna delle copie del formulario CP_4 senza però ottenere alcuna risposta e che le firme apposte sul formulario non corrispondono alla sua firma sostenendo di non avere firmato alcun formulario.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della ordinanza ingiunzione per mancanza dell'elemento soggettivo atteso che la buona fede e il comportamento incolpevole dello stesso ricorrente sono chiaramente desumibili dall'essere stato egli stesso oggetto di una truffa (realizzata nella forma del tentativo solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine e per la quale è stata presentata denuncia querela).
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Controparte_2 fatto e diritto.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Invero si osserva che il formulario de quo-completo di tutti i dati previsti dall'art.193 c.1 D.Lgs n.152/2006- deve sempre necessariamente accompagnare i rifiuti durante il trasporto poiché rappresenta l'unico strumento che consente il controllo del corretto e puntuale trasporto degli stessi, dal momento che permette di individuare con precisione l'origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti trasportati, i dati identificativi del produttore, del detentore e del destinatario, nonché il percorso e la data del trasporto.
L'art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale stabilisce che “ il formulario di identificazione deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore […]”. Sulla base di questo disposto si ritiene che debba essere il produttore/detentore a compilare materialmente
(oltre che datare e firmare) il formulario, trattenendo una copia e consegnando le altre tre al trasportatore. Egli dovrà provvedere alla corretta redazione di tutte le sue parti con l'obbligo di indicare in maniera esatta e corretta le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti che intende conferire procedendo ad assegnazione del codice e, nei casi previsti dalla normativa, alla caratterizzazione analitica.
La ratio dell'art.193 del Testo Unico consiste infatti nel garantire la tracciabilità del rifiuto dal momento della produzione fino all'avvio al recupero o allo smaltimento al fine di evitare trattamenti impropri o che i rifiuti siano dispersi nell'ambiente o avviati a destinazioni ignote.
Il legislatore del testo Unico Ambiente ha voluto così garantire anche un monitoraggio endogeno, oltre a quello esogeno ad opera della competente autorità, della movimentazione rifiuti responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti come emerge chiaramente dall'art.178 :“ La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione , di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”.
Pertanto, all'interno di questo sistema il produttore dei rifiuti riveste un ruolo fondamentale e l'art. 193 lungi dal porre a suo carico un mero obbligo formale è necessario per assicurare il controllo completo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti.
Infatti nel disporre che il FIR sia redatto in quadruplice copia di cui due spettanti al produttore (una trattenuta al momento della partenza del mezzo e l'altra, la quarta copia, sottoscritta dal destinatario e ricevuta dal produttore a trasporto ultimato), il comma II dell'art.193 garantisce la verifica della corrispondenza tra la quantità dei rifiuti conferiti e quelli smaltiti.
La norma, che prescrive che ogni trasporto di rifiuti debba essere accompagnato dal FIR - Formulario
Identificativo Rifiuti – tenuto a norma di legge, correlando al formulario un complesso sistema di sottoscrizioni e controfirme con funzione di assunzione di responsabilità per il trasporto effettuato, corresponsabilizza mittente, trasportatore e destinatario in ordine a veridicità e completezza delle informazioni annotate sullo stesso.
Non fa, quindi, riferimento al solo produttore o al solo trasportatore dei rifiuti o al destinatario degli stessi.
Non può esservi, pertanto, dubbio che l'art. 258, IV comma, d.lgs. n. 152/2006 che sanziona chiunque effettui il trasporto “senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti…” si riferisca a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione, produttore, trasportatore e destinatario, che tramite il FIR vengono di volta in volta identificati per ogni singolo trasporto e ciò in ossequio al principio comunitario “chi inquina paga” (cfr. Dir. 21-4- 2004 n. 2004/35/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) ed in conformità al principio di cui all'art. 178 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 che sancisce la corresponsabilità dei soggetti coinvolti nell'intera catena di smaltimento dei rifiuti.
Ne consegue che in capo al ricorrente, il quale ha affermato di non essere stato mai presente ad ogni trasporto e di non avere mai sottoscritto e compilato nessun formulario, sussiste la responsabilità connessa alla qualifica di produttore.
Oltretutto, l'infrazione ascritta al ricorrente, nella rispettiva qualità, integra un illecito amministrativo di carattere omissivo ed in particolare, la mancata compilazione degli appositi formulari, configura la violazione di una condotta dovuta, il cui obbligo di provvedervi grava, sui soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti.
Questo comporta che nella pratica sono responsabili tutti gli attori del processo di gestione dei rifiuti e che ciascuno di essi ha il dovere di controllare anche l'esecuzione delle fasi di gestione non svolte fisicamente in prima persona.
Il solo fatto di conferire i propri rifiuti a terzi (anche quando autorizzati) non significa assolutamente che, dal momento in cui il rifiuto parte dal luogo di produzione, il produttore non abbia più responsabilità in ordine alla sua gestione: si ricordi che la responsabilità del produttore in caso di scorretto smaltimento o recupero decade solo una volta che il formulario sia stato compilato e che abbia ricevuto la quarta copia datata e firmata dal destinatario entro 90 giorni dal conferimento, denunciando tempestivamente al Libero Consorzio l'eventuale mancata restituzione, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Secondo la Suprema Corte, proprio in forza del principio di responsabilizzazione e coinvolgimento, non è possibile accettare la scusante della buona fede: “Il reato di gestione illecita del rifiuto è punibile anche a titolo di (sola) colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia. A nulla vale la circostanza che la società affidataria provvedesse da anni, per conto della ditta produttrice, alla identificazione dei rifiuti e alla redazione dei formulari” (Cass. Sez. III,
n. 7461 del 15.01-19.02.2008).
L'opposizione va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma la ordinanza ingiunzione impugnata. 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposto che liquida in complessive €.5.077,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Gela, 28 aprile 2025
Il G.o.p
Patrizia Castellano