Rigetto
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 9371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9371 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09371/2025REG.PROV.COLL.
N. 10039/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10039 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Albanese e Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. -OMISSIS-/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. IO TI e udita l’avvocato Marcella De Ninno, in dichiarata delega dell'avvocato Francesco Albanese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per la Lombardia il decreto del Capo della Polizia del 20 agosto 2019, prot. nr. 333-E//ROC.4459/8- 216/2019, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della deplorazione, inflitta ai sensi dell’art. 5, n. 1, del D.P.R. 737/1981 con decreto del Questore di Cremona del 20 maggio 2019, prot. n. 50/2.8/2019/Pers.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
3 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4 – Preliminarmente, è utile ripercorrere sommariamente la vicenda che ha dato luogo all’irrogazione della sanzione oggetto del presente giudizio.
L’appellante, all’epoca assistente capo tecnico coordinatore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Cremona, era assegnato alla Sezione Motorizzazione, dove svolgeva il compito di responsabile della gestione amministrativa delle fatture relative alle riparazioni dei veicoli presso imprese private. Nello specifico, il suo compito consisteva nella verifica delle fatture, per trasmetterle poi all’Autocentro della Polizia di Stato di Milano, competente ad eseguire i pagamenti.
Il 5 febbraio 2019 (data del protocollo in ingresso) pervennero all’Autocentro di Milano dalla Questura di Cremona due note, non protocollate in partenza, una almeno recante la sigla G.M., presumibilmente consegnate a mano all’Autocentro, accompagnatorie di una serie di fatture e note di accredito, relative agli anni 2014 e 2015, emesse dall’autoriparatore privato -OMISSIS-.
Ricevute le fatture, il dirigente dell’Autocentro rappresentò al questore di Cremona la difficoltà di procedere al pagamento di “ fatture afferenti gli esercizi finanziari 2014 e 2015, ormai chiusi ”.
L’appellante, nella relazione esplicativa predisposta a favore del Questore, spiegava che le fatture relative agli anni 2014 e 2015, “ non spedite all’Autocentro da parte dello scrivente non sono mai pervenute a questo ufficio impedendomi la relativa trattazione. Solo in questi giorni con l’Autocentro si è potuto constatare questa anomalia ” (relazione datata 8 febbraio 2019).
Il Questore, con nota 15 febbraio 2019, avviò nei confronti dell’appellante il procedimento disciplinare, contestandogli sia l’irregolarità nell’ordine di trattazione degli affari (art. 4, I comma, n. 12, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737), sia le abituali o gravi negligenze nell’adempimento dei propri doveri (art. 5, I comma n. 1, nr. 1), nonché le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità (id. n. 2), queste ultime due sanzionate con la deplorazione.
Dopo che la commissione consultiva espresse all’unanimità parere favorevole alla deplorazione, con decreto 20 maggio 2019, il Questore la inflisse al -OMISSIS-, in quanto “ come emerso dal contradditorio, non ha adempiuto con scrupolo e la dovuta attenzione all’incarico che gli era stato affidato, occupandosi della trattazione delle pratiche di sua competenza con estrema superficialità, venendo meno a uno degli obblighi insiti nei doveri di un appartenente alla Polizia di Stato di curare l’interesse dell’Amministrazione ”.
4.1 – Appare inoltre opportuno dare atto sin da ora come risultino a carico dell’appellante altre 12 precedenti sanzioni tra il 1989 e il 2019 (il Giudice di primo grado riferisce che di una successiva tredicesima sanzione si occupa la sentenza 30 maggio 2022, n. 541, di questa Sezione, respingendo il ricorso del dipendente), costituite da due richiami scritti e dieci pene pecuniarie di importo variabile, di cui la più significativa per la presente controversia è quella del 30 marzo 2019 irrogata poiché “ In qualità di addetto all'Ufficio Motorizzazione della Questura di Cremona, inviava nel mese di gennaio 2019 all'Autocentro di Milano le fatture cartacee riguardanti i lavori e le forniture, riferite a tutto l'esercizio finanziario 2018, con enorme ritardo e non rispettando il termine del giorno 5 di ogni mese successivo all'emissione, come previsto dalle disposizioni impartite dal citato ente ”.
5 – Con il primo motivo, l’appellante richiama il primo motivo di impugnazione del ricorso di primo grado, con il quale ha contestato la violazione dei principi di immediatezza e di tempestività richiesti per il corretto avvio di un’azione disciplinare.
A sostegno della censura, l’appellante rileva che quasi tre anni prima che venisse notificata la contestazione degli addebiti, l’Autocentro di Milano, il 4 giugno 2016, aveva ricevuto una “seconda richiesta di informazioni” con la quale la -OMISSIS-, ditta creditrice, sollecitava il pagamento delle medesime fatture per la cui tardiva trattazione circa tre anni dopo è stato incolpato e punito.
Sotto il profilo giuridico, l’appellante rileva che, in virtù del rinvio operato dall’art. 31 del D.P.R. 737/1981, anche per il personale della Polizia di Stato occorre fare riferimento al criterio di tempestività enunciato dall’art. 103, comma 2, del D.P.R. 3/1957.
Secondo l’appellante, l’Autocentro di Milano, ente preposto alla gestione amministrativa ed al pagamento delle fatture dei fornitori, è ad ogni effetto qualificabile come articolazione dell’Amministrazione, e come tale parte dei suoi organi in grado di operare una prima valutazione dell’accaduto ed avviare i conseguenti adempimenti. E dunque una competenza per effetto della quale, ricevuta il 4 giugno del 2016 la seconda sollecitazione al pagamento delle fatture, di fronte all’evidenza di pratiche inevase, avrebbe dovuto, oltre che procedere a soddisfare il creditore, anche avviare un’inchiesta disciplinare per verificare chi fosse il responsabile della negligente trattazione di quelle pratiche.
5.1 - L’appellante contesta l’assunto del Tar per cui “ l’Autocentro è una struttura affatto autonoma – e certamente non l’ufficio del personale di cui all’art. 103 cit. – la quale non ha alcun obbligo di relazionare all’autorità competente ad avviare un’azione disciplinare ”, evidenziando che il procedimento disciplinare è stato avviato proprio a seguito della segnalazione del Direttore dell’Autocentro della Polizia di Stato di Milano, ricevuta dal Questore di Cremona in data 8 febbraio 2019.
Inoltre, l’appellante rileva che l’art. 12 del D.P.R. 737/1981 prevede che (comma 1) “ Ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni ” e conseguentemente (comma 2) “ Inoltrare rapporto sui fatti all’organo competente ad infliggere la sanzione ”.
5.2 – L’appellante contesta anche l’ulteriore passaggio motivazione dove il Tar ha rilevato che “ la condotta negligente attribuita al -OMISSIS- non si sarebbe conclusa nel 2016, in occasione della comunicazione all’Autocentro degli insoluti, ma sarebbe proseguita fino al febbraio del 2019, quando le fatture, munite del visto, furono trasmesse dalla Sezione Motorizzazione all’Autocentro ”, che si risolverebbe nel riconoscere all’Amministrazione un indiscriminato arbitrio nella scelta dei tempi per poter avviare l’azione disciplinare.
Inoltre, l’appellante insiste nel prospettare che se l’Autocentro avesse dato seguito con la richiesta diligenza alla segnalazione dell’azienda creditrice, quelle fatture sarebbero state saldate almeno tre anni prima, e non nel 2019.
6 – La censura è infondata.
La contestazione mossa con il provvedimento impugnato consiste nel fatto che l’appellante “ non ha adempiuto con scrupolo e la dovuta attenzione all’incarico che gli era stato affidato, occupandosi della trattazione delle pratiche di sua competenza con estrema superficialità”. Nello specifico, l’appellante non avrebbe trattato fatture afferenti gli esercizi finanziari 2014 e 2015, relative al riparatore -OMISSIS-.
Come reso evidente dall’incolpazione, la violazione non può dirsi consumata e poi cessata nel 2016 come pretenderebbe l’appellante, ma si è protratta anche negli anni successivi, non potendosi certo ammettere che, siccome il creditore aveva sollecitato il pagamento ad altra struttura dell’amministrazione, i doveri dell’appellante fossero venuti meno.
Il carattere continuato della violazione contestata, che rende destituita di ogni fondamento la prospettazione dell’appellante, è stato ben fotografato dal Tar, che ha correttamente richiamato la relazione istruttoria, dando atto dei passaggi più significativi (“ come mai il ricorrente non verificasse a fine mese, fine anno o periodicamente quali commesse risultassero ancora aperte, verificandone il motivo con controlli incrociati con le officine ”. In realtà, nel corso degli accertamenti preliminari si sarebbe accertato come “ negli anni in esame, 2014/2015, non esistesse un registro cartaceo o digitale sul quale smarcare come promemoria i lavori in atto o conclusi e che la gestione delle lavorazioni era quantomeno da ritenersi molto superficiale, basata esclusivamente su contatti telefonici tra il ricorrente e le ditte di volta in volta coinvolte nelle riparazioni ”… le fatture “ venivano o trasmesse via e-mail (di cui evidentemente non si conservava traccia, né se ne smarcava in un brogliaccio l'arrivo) o ritirate personalmente ” dal dipendente che era l’unico ad avere “ la gestione materiale e contabile di tali fatture …e, come tale, avrebbe dovuto costantemente verificare a fine lavori l'emissione della documentazione da parte delle ditte incaricate ”).
Come anticipato, il mero sollecito del creditore non denota di per sé alcuna responsabilità dell’appellante ben potendosi attribuire il mancato pagamento ad altre cause. Rileva invece la perdurante negligenza serbata dall’appellante sino al momento della contestazione, dovendosi per l’effetto respingere la censura a prescindere da ogni ulteriore considerazione.
7 – Con il secondo motivo, l’appellante richiama la censura di primo grado con la quale aveva dedotto che l’Amministrazione non avrebbe in alcun modo dimostrato che lo stesso avesse effettivamente ricevuto le fatture, ed avrebbe, per di più, colpevolmente omesso di approfondire gli spunti istruttori richiesti nelle controdeduzioni dall’interessato.
Secondo l’appellante la illegittima presunzione di colpa che ha fatto da innesco all’intero procedimento disciplinare contrasta con l’assestato orientamento della giurisprudenza in tema di onere della prova.
Con l’appello, si lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe suffragato l’operato dell’Amministrazione, sbilanciandosi in deduzioni che nemmeno erano state dedotte dall’Avvocatura erariale, e che mal si conciliano con i principi che presidiano il corretto svolgimento del procedimento disciplinare.
Per l’appellante, che ha sempre negato di aver ricevuto le fatture per cui è causa, l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno verificare se la -OMISSIS-, oltre ad aver trasmesso le fatture in formato elettronico all’Autocentro, le aveva anche fatte pervenire all’Ufficio Automezzi della Questura.
8 – La censura è infondata.
E’ pacifico che, a prescindere dall’aspetto relativo alla protocollazione, “ l’Ufficio Motorizzazione della Questura di Cremona trasmetteva, nel mese di gennaio 2019, all’Autocentro di Milano alcune fatture cartacee riguardanti i lavori e le forniture, riferite agli esercizi finanziari 2014 e 2015 ”.
La mera difesa dell’appellante per cui non avrebbe mai ricevuto le fatture in questione non appare risolutiva, tenuto conto che, queste sono state pacificamente trasmesse nel mese di gennaio 2019 all’Autocentro, quindi ragionevolmente “transitando” per l’Ufficio nel quale l’appellante svolgeva la propria opera con lo specifico compito di gestire le fatture.
Anche a prescindere dalla questione relativa al fatto che le fatture siano pervenute e siano state trattate dall’Ufficio dell’appellante, rileva in ogni caso che queste si riferivano a prestazioni relative ad anni passati, sicché l’appellante, addetto a tali pratiche, secondo un canone di ordinaria diligenza, avrebbe dovuto accorgersene e, se del caso, verificare presso l’autofficina le ragioni del supposto mancato invio delle fatture.
In altri termini, siccome l’appellante era l’addetto alla gestione delle fatture appare ragionevole e plausibile, in assenza dell’allegazione di un’idonea giustificazione oggettiva, che la responsabilità del colpevole ritardo ricada sullo stesso, a prescindere da ogni ulteriore considerazione.
Tale conclusione non si pone in contrasto con i principi sull’onere della prova, dovendosi infatti ritenere che le circostanze emerse ed il ruolo ricoperto dall’appellante giustifichino la responsabilità di questi, tanto più che lo stesso non ha saputo addurre alcuna spiegazione alternativa alla “comparsa” tardiva delle fatture.
Al riguardo, agli atti del procedimento si dà atto del fatto che:
- “ negli anni in esame, 2014/2015, non esistesse un registro cartaceo o digitale sul quale smarcare come promemoria i lavori in atto o conclusi e che la gestione delle lavorazioni era quantomeno da ritenersi molto superficiale, basata esclusivamente su contatti telefonici tra il ricorrente e le ditte di volta in volta coinvolte nelle riparazioni ”;
- le fatture “ venivano o trasmesse via e-mail (di cui evidentemente non si conservava traccia, né se ne smarcava in un brogliaccio l'arrivo) o ritirate personalmente ” dal dipendente che era l’unico ad avere “ la gestione materiale e contabile di tali fatture …e, come tale, avrebbe dovuto costantemente verificare a fine lavori l'emissione della documentazione da parte delle ditte incaricate ”.
Tali aspetti, oltre a costituire un solido fondamento dell’addebito relativo alle specifiche fatture trasmesse in ritardo, come il Tar ha opportunamente rilevato – e sul punto l’appellante non svolge alcuna specifica censura – giustificano l’incolpazione per “ una superficialità nella trattazione delle pratiche di sua competenza: e per questa carenza non vi era certo necessità di procedere a verifiche particolari, né a ben vedere la stessa difesa del ricorrente afferma l’opposto ”.
9 – Con il terzo motivo l’appellante richiama la censura di primo grado con la quale aveva contestato l’assenza di qualsiasi motivazione circa la ritenuta non adeguatezza di altre fattispecie con minor gradiente punitivo, che pure prendono in considerazione violazioni caratterizzate da gravità ed abitualità, optando per l’assai più grave sanzione della deplorazione.
Secondo l’appellante, diversamente da quanto argomentato dal Tar, i precedenti disciplinari non possono giustificare un aprioristico abbattimento dei presidi di garanzia previsti dall’ordinamento in materia di scelta della fattispecie sanzionatoria.
9.1 – La censura è infondata.
Come correttamente ricordato dal Giudice di primo grado “Le valutazioni dell'amministrazione in materia di sanzioni disciplinari, ivi comprese quelle afferenti ai fatti ascritti al dipendente, alla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, sono connotate da ampia discrezionalità, in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso il procedimento; per tale ragione il provvedimento disciplinare sfugge a un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità” (C.d.S. II, 20 maggio 2022, n. 4012).
Nello specifico, si osserva che le ragioni della sanzione concretamente irrogata si desumono dal corpo dell’atto e della contestazione accertata a suo carico e la misura disposta non appare sproporzionata alla violazione accertata, anche prescindere dalla sussistenza di altri precedenti disciplinari a carico dell’appellante, comunque certamente rilevanti.
10 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero appellato, che si liquidano in €2.500, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RO, Presidente
IO TI, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TI | AR RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.