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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7102 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 3434/2022
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 10:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere e Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; presente in sostituzione AvvPacifico Parte_1
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti DEL SASSO CRISTINA CLARICE;
presente in sostituzione Avv Santori
ME UR Avv./Avv.ti DEL SASSO CRISTINA CLARICE;
presente in sostituzione Avv Santori
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria IS Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
Allegato al verbale di udienza del 27 novembre 2025 La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3434/2022 R.G., vertente Tra
rappresentato e difeso rappresentato e difeso in Parte_1 proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.
appellante E
e MA ME rappresentati e difesi dall'avvocato CP_1
IS IC IA DE SA appellati
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 16.05.2022 nel proc. RG. N. 3857/2020 del Tribunale di Civitavecchia CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/12/2020, l'avv. a mezzo procedimento Parte_1 sommario di cognizione, previsto dagli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., depositato presso il Tribunale di Civitavecchia, chiedeva di ottenere giudizialmente il pagamento della somma, allo stesso, dovuta da MA e per prestazioni professionali, CP_1 pari ad €. 1248,00. Si costituivano in giudizio e MA, chiedendo il rigetto della CP_1 domanda ed eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione e l'incompetenza per valore del Tribunale. Nel merito, sostenevano e documentavano di aver integralmente corrisposto quanto dovuto per l'assistenza legale prestata loro. Con ordinanza in data 16/05/2022 il giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di incompetenza per valore e così provvedeva: “dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Civitavecchia, essendo competente il Giudice di Pace di Civitavecchia;
- ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 810,00 per compensi, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello contestando Parte_1
l'ordinanza del primo giudice nella parte in cui riconosce la competenza per valore del giudice di pace di Civitavecchia in luogo della competenza funzionale del tribunale di Civitavecchia, e concludendo per l'accoglimento dell'appello. Hanno resistito MA ME e chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dello stesso perché infondato.
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. all'udienza del 27 novembre 2025, la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è inammissibile, come anche eccepito da parte appellata. Il giudice di primo grado, decidendo solamente questioni sulla competenza, si è pronunciato con ordinanza con cui ha dichiarato l'incompetenza del tribunale, per essere competente il giudice di pace sulla domanda. L'art. 42 c.p.c prevede che «l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa, […] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295, possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza». Deve quindi ritenersi inammissibile l'appello che abbia ad oggetto un'ordinanza che statuisca solo sulla competenza, come anche reiteratamente statuito dalla S.C. : «le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art.46 c.p.c.) – devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art.42 c.p.c., che – senza distinguere fra decisioni di primo o di secondo grado - configura il regolamento di competenza (necessario) come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione» (Cass. civ., Sez. VI n. 9268/2015, tra le varie).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del 16.05.2022 nel proc. RG. N. 3857/2020 del Tribunale di Civitavecchia, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, 27 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MOT DR. FRANCESCO GRASSELLI
Sezione V civile
R.G. 3434/2022
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 10:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere e Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ; presente in sostituzione AvvPacifico Parte_1
Appellato/i
CP_1
Avv./Avv.ti DEL SASSO CRISTINA CLARICE;
presente in sostituzione Avv Santori
ME UR Avv./Avv.ti DEL SASSO CRISTINA CLARICE;
presente in sostituzione Avv Santori
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria IS Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
Allegato al verbale di udienza del 27 novembre 2025 La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3434/2022 R.G., vertente Tra
rappresentato e difeso rappresentato e difeso in Parte_1 proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.p.c.
appellante E
e MA ME rappresentati e difesi dall'avvocato CP_1
IS IC IA DE SA appellati
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 16.05.2022 nel proc. RG. N. 3857/2020 del Tribunale di Civitavecchia CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/12/2020, l'avv. a mezzo procedimento Parte_1 sommario di cognizione, previsto dagli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., depositato presso il Tribunale di Civitavecchia, chiedeva di ottenere giudizialmente il pagamento della somma, allo stesso, dovuta da MA e per prestazioni professionali, CP_1 pari ad €. 1248,00. Si costituivano in giudizio e MA, chiedendo il rigetto della CP_1 domanda ed eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione e l'incompetenza per valore del Tribunale. Nel merito, sostenevano e documentavano di aver integralmente corrisposto quanto dovuto per l'assistenza legale prestata loro. Con ordinanza in data 16/05/2022 il giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di incompetenza per valore e così provvedeva: “dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Civitavecchia, essendo competente il Giudice di Pace di Civitavecchia;
- ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 810,00 per compensi, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello contestando Parte_1
l'ordinanza del primo giudice nella parte in cui riconosce la competenza per valore del giudice di pace di Civitavecchia in luogo della competenza funzionale del tribunale di Civitavecchia, e concludendo per l'accoglimento dell'appello. Hanno resistito MA ME e chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dello stesso perché infondato.
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. all'udienza del 27 novembre 2025, la Corte ha riservato la decisione.
L'appello è inammissibile, come anche eccepito da parte appellata. Il giudice di primo grado, decidendo solamente questioni sulla competenza, si è pronunciato con ordinanza con cui ha dichiarato l'incompetenza del tribunale, per essere competente il giudice di pace sulla domanda. L'art. 42 c.p.c prevede che «l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa, […] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295, possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza». Deve quindi ritenersi inammissibile l'appello che abbia ad oggetto un'ordinanza che statuisca solo sulla competenza, come anche reiteratamente statuito dalla S.C. : «le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art.46 c.p.c.) – devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art.42 c.p.c., che – senza distinguere fra decisioni di primo o di secondo grado - configura il regolamento di competenza (necessario) come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione» (Cass. civ., Sez. VI n. 9268/2015, tra le varie).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del 16.05.2022 nel proc. RG. N. 3857/2020 del Tribunale di Civitavecchia, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della l. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, 27 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MOT DR. FRANCESCO GRASSELLI