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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3140/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3140/2025, promossa con ricorso depositato il 30/07/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F. , C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Quintiglio
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 31.08.1982
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Viggiù (Va), in data 30 luglio 2016
(anno 2016 atto n. 3 parte II serie A) con la seguente figlia minorenne: nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.07.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni: pagina1 di 8 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Le parti danno atto che al momento della firma del presente ricorso la moglie, unitamente alla figlia hanno già rilasciato dal 7 aprile 2025, con il consenso del Per_1 marito, la casa coniugale sita in Viggiù (VA) – Via Le Cave n. 5;
3) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre, presso la cui nuova abitazione in
Bisuschio, Via Marconi n.11 trasferirà la residenza anagrafica.
4) Il sig. salvo diversi accordi che verranno eventualmente assunti tra le parti, Pt_2 tenuto conto delle primarie esigenze ed impegni scolastici ed extra-scolastici della minore- potrà incontrarsi ed intrattenersi con la figlia secondo le seguenti modalità:
- Fine settimana: a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola /o del campo estivo sino alle ore 19 della domenica sera;
-Infrasettimanalmente: nelle settimane nelle quali non trascorrerà con l'intero fine Per_1 settimana, dal venerdì pomeriggio al termine della scuola e/o del campo estivo sino al sabato alle ore 14,30;
- Festività Natalizie: la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo
23.12. – 30.12 e con l'altro dal 31.12 al 06.01. Per il corrente anno starà nella Per_1 prima settimana con la madre e nella seconda con il padre. Le parti concordano altresì che la figlia, avrà comunque possibilità di trascorrere con il genitore non collocatario la mattinata della giornata di Natale per il tradizionale scambio dei doni.
- Vacanze Pasquali: trascorrerà dette festività dal giovedì Santo sino al sabato Per_1 antecedente la Pasqua con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore;
così in alternanza di anno in anno. Per il prossimo anno, trascorrerà il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre, e così, ad anni Per_1 alterni.
- Ricorrenze familiari: trascorrerà la festa del papà ed il compleanno di Per_1 quest'ultimo con il sig. e la festa della mamma ed il compleanno della stessa con Pt_2 la sig.ra eventualmente anche pernottando con loro. Parte_1
Per quanto concerne i compleanni di i genitori cercheranno di intrattenersi Per_1 entrambi, per quanto possibile e compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, con la figlia;
-Altre ricorrenze/ponti scolastici: la figlia trascorrerà tutte le altre festività e vacanze scolastiche (es. carnevale, 01 maggio, 25 aprile, 2 giugno, 01 novembre, 08 dicembre) con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza con programmazione da pagina2 di 8 concordare tra le parti di anno in anno non appena acquisita la disponibilità dei calendari scolastici;
- Ricorrenze religiose (es: Comunione, Cresima, ecc.): i genitori faranno in modo, per quanto possibile, che dette giornate siano trascorse alla presenza di entrambi.
- Vacanze estive: potrà condividere un periodo di ferie, della durata di almeno 15 Per_1 giorni anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori. Il periodo in questione verrà previamente concordato tra i due coniugi di anno in anno entro il 30 aprile, tenendo conto dei reciproci impegni di lavoro, nonché degli eventuali impegni della minore.
5) Entrambi i genitori si impegnano a sostenere la figlia ad affrontare la separazione in atto, rispettando i suoi tempi nella frequentazione dei parenti di entrambi i genitori e nel caso in cui iniziasse a manifestare disagio, si impegnano a valutare l'eventuale Per_1 necessità di un supporto psicologico alla minore e/o graduare le predette visite.
6) Il sig. , con decorrenza dal mese di giugno 2025 verserà alla moglie, a titolo Pt_2 di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di € 600,00, con l'obbligo di corrispondere detto importo entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario con valuta fissa. La somma versata a titolo di contributo al mantenimento della figlia verrà annualmente aggiornata secondo i parametri ISTAT, con decorrenza da giugno 2026.
7) I coniugi ripartiranno tra loro, nella misura del 70% in capo al padre ed il 30% in capo alla madre, le spese straordinarie di carattere medico (non coperte dal S.S.N.), scolastico e ludico-sportivo relative alla figlia, utilizzando, come modalità di pagamento e come criterio di individuazione delle stesse, le Linee Guida attualmente in adozione avanti il Tribunale di Varese che le parti dichiarano di aver visionato e di conoscere e che, sottoscritte dalle stesse, vengono allegate al presente ricorso quale parte integrante dello stesso ( doc.8).
8) Il padre dovrà inoltre farsi carico integralmente del pagamento del servizio mensa, sia esso della scuola o delle attività opzionali (campi estivi, doposcuola ecc..) frequentate da con la precisazione che nelle mensilità in cui il costo complessivo della mensa non Per_1 superi l'importo di complessivi € 15,00 (quindici), il padre dovrà versare alla madre la somma di €50,00 in aggiunta all'assegno ordinario di mantenimento di cui al precedente punto. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 5 del mese successivo unitamente all'assegno ordinario di mantenimento tramite bonifico bancario con valuta fissa ed anche detta somma verrà annualmente aggiornata secondo i parametri ISTAT, con decorrenza da giugno 2026. Nei mesi in cui il padre verserà la predetta integrazione pagina3 di 8 al mantenimento ordinario di la madre si farà carico dei costi della mensa sino Per_1 alla concorrenza di € 15,00.
9) L'assegno unico della figlia verrà integralmente percepito dalla madre con Per_1 decorrenza da aprile 2025 ed accredito direttamente sul conto della stessa. La deduzione fiscale per figlio a carico e le spese straordinarie saranno fiscalmente detratte ai fini
Irpef nella misura del 100% dalla madre;
in caso di modifica dell'attuale regime fiscale del padre, la predetta deduzione fiscale per figlio a carico e per le spese straordinarie verrà attuata nella misura del 50% dalla madre e del 50% dal padre.
10) I ricorrenti si dichiarano entrambi reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano ad eventuali richieste di contribuzione a proprio favore;
11) La signora asporterà della casa coniugale i propri beni ed effetti personali Parte_1
(ivi compreso il proprio corredo) e quelli della figlia oltre alla poltrona ed al Per_1 tappetto della camera da letto della figlia e la televisione collocata nel soggiorno.
L'asporto di detti beni dovrà essere completato dalla sig.ra al più tardi entro il Parte_1
30 agosto 2025; il sig. si impegna ad acquistare, nel termine che verrà indicato Pt_2 dalla moglie, un letto con materasso singolo e una libreria di marca e modello identiche o analoghe a quelli ubicati nella casa familiare, da destinare alla nuova abitazione di moglie e figlia.
12) La sig.ra si impegna a trasferire al sig. la proprietà Parte_1 Pt_2 dell'autovettura Nissan Qashqai targata EA880VE a lei attualmente intestata a fronte del versamento di un corrispettivo per la predetta cessione di € 3.000,00 (tremilaeuro) che il sig. si impegna a versare contestualmente al trasferimento della proprietà Pt_2 che dovrà essere perfezionato entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla sentenza di separazione. Le parti danno atto che, per tutta la durata del matrimonio, la predetta vettura è sempre stata in uso esclusivo del marito il quale, con la firma del presente ricorso, si fa carico in via esclusiva di ogni responsabilità connessa, direttamente o indirettamente, a detto veicolo, impegnandosi, altresì, a pagare sin da ora l'assicurazione del veicolo nonché tutte le eventuali sanzioni connesse allo stesso, ivi espressamente comprese anche quelle già eventualmente elevate prima della firma del presente ricorso. L'omologa di separazione costituirà titolo idoneo ai fini della predetta cessione, con conseguente trascrizione al PRA della proprietà esclusiva del veicolo e con fruizione del privilegio fiscale riservato alle cessioni di beni tra coniugi in regime di convenzione matrimoniale.
pagina4 di 8 13)Ai fini della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali la sig.ra
[...] si obbliga a trasferire al sig. , che accetta, la quota del 50% di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile, e relative pertinenze, sito in Viggiù (Va), via Le Cave n. 5, mappale 5305 sub. 8, piano secondo, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, rendita catastale euro 218,72 acquistato dalle parti con atto a rogito Notaio Dott. in data Persona_2
10 giugno 2013 repertorio n. 127005, racc. n. 18775 (registrato a Gallarate in data
26/06/2013 al n. 3735 Serie 1T) identificato come segue:
Mappale 5305 sub. 8, piano 2 , cat. A/3, classe 2, vani 5,5, rendita catastale euro 218,72
Segue la cessione della proporzionale quota di comproprietà di tutte le parti comuni, per legge e/o per destinazione di fatto, del fabbricato.
Il tutto come meglio descritto nel suddetto atto notarile, salvo errore e come meglio in fatto.
Le parti si impegnano a formalizzare il suddetto trasferimento di proprietà, entro il 31 marzo 2026, presso il Notaio che sarà individuato da parte acquirente, usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74. Spese e competenze notarili, ivi comprese eventuali attività prodromiche alla cessione delle quote (es. certificazioni, adeguamenti/modifiche catastali e/o urbanistiche) saranno a carico del signor . Pt_2
13.1) Tale trasferimento costituisce un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed effettuato nell'ambito degli accordi di separazione.
Il trasferimento immobiliare gode della esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art 19 L.n. 74/1987 e della sentenza n.154 del 10.5.1999 Corte Cost.;
Con l'adempimento di quanto pattuito al presente punto, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo, relativamente all'immobile sopra descritto;
14) Il sig. si impegna, a fronte della cessione quote di cui sopra, ad estinguere, Pt_2 prima dell'acquisto delle quote di cui al precedente punto, l'intero residuo mutuo ipotecario contratto da entrambi coniugi il 10.06.2013(atto Notaio del 10.06.2013 Per_2 doc. 5) con facendosi carico di tutti i relativi costi ( capitale, interessi, CP_1 oneri, costi estinzione ecc.), nessuno escluso, nonché a corrispondere alla Sig.ra l'importo di €. 27.955,00 (ventisettemilanovecentocinquantacinquemilaeuro) a Parte_1 titolo di corrispettivo per la predetta cessione.
15) Il predetto corrispettivo di € 27.955,00 sarà corrisposto dal sig. in favore Pt_2 della sig.ra con le seguenti modalità: quanto ad € 1.000,00 (mille) a titolo di Parte_1 pagina5 di 8 acconto prezzo al momento della sottoscrizione del presente ricorso a mezzo di bonifico bancario mentre il saldo di € 26.955,00
(ventiseimilanovecentocinquantacinquemilaeuro) in sede di atto notarile con modalità antiriciclaggio da concordare.
16) Le parti convengono che, con decorrenza da aprile 2025, le rate del mutuo dovranno essere interamente pagate dal sig. il quale, con la firma del presente Parte_2 riscorso, si accolla, facendosi così definitamente carico, della quota di mutuo residuo e di ogni debito residuo della sig.ra nei confronti di banca a detto Parte_1 CP_1 titolo, rinunciando sin da ora in via definitiva ed irrevocabile alla ripetizione di qualsivoglia somma versata per conto della moglie a detto istituto di credito. Il sig.
si impegna, pertanto, a manlevare e tenere indenne la sig.ra Pt_2 Parte_1 da qualsivoglia somma eventualmente richiesta dall'Ente creditore ai mutuatari anche a titolo di mora.
17) Il conto corrente cointestato tra i coniugi n 42323129 aperto presso banca CP_1 filiale di Viggiù, con saldo di euro 87,66 al 20 luglio 2025 verrà estinto contestualmente al mutuo con divisione al 50% di eventuale saldo attivo;
sino alla chiusura le parti si impegnano a non movimentare od utilizzare in alcun modo il predetto conto sul quale verranno versati unicamente dal sig. i fondi per la copertura delle rate mensili Pt_2 del mutuo ivi domiciliate. Le parti, con la firma del presente ricorso, danno atto di nulla avere reciprocamente a pretendere con riferimento alle somme già in precedenza depositate sul predetto conto sino alla firma del presente accordo.
18) Il sig. , con la firma del presente ricorso, riconoscere espressamente di Parte_2 essere debitore nei confronti della sig.ra della somma di complessivi € Parte_1
22.000,00 (ventiduemila) per la quota parte di spese sostenute dalla moglie per la ristrutturazione della casa coniugale nonché per l'acquisto di arredi destinati sia alla predetta abitazione così come ad immobili di proprietà del marito e della casa di proprietà comune;
il sig. si impegna, pertanto, a restituire alla moglie detta Pt_2 somma, dandosi le parti reciprocamente atto che in data 14 maggio 2025 il marito ha già versato alla moglie la somma di € 5.000 (cinquemila) che stesse concordano d' imputare quale primo acconto in restituzione del predetto debito;
la restante somma di € 17.000
(diciassettemila), verrà versata con le seguenti modalità: € 5.000 (cinquemila) vengono versati a mezzo di bonifico bancario contestualmente alla firma del presente ricorso, €
5.000 (cinquemila) verranno versati a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 01 ottobre 2025, € 2.000 (duemila) verranno versati a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione, il saldo di € 5.000 pagina6 di 8 (cinquemila) verrà versato a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 31 marzo
2026.
19) Il sig. , con la firma del presente ricorso, da atto che tutti gli animali Parte_2 facenti parte della azienda agricola sono dallo stesso sorvegliati ed accuditi;
lo stesso si impegna, a proprie cure e spese, a volturare e trasferire a proprio nome l'intestazione della predetta l'attività agricola nonchè, ove occorra, la titolarità di tutte le bestie ed animali entro il 30 settembre 2025 facendosi in ogni carico sin da ora carico di tutte le responsabilità connesse, direttamente o indirettamente a detto bestiame e alla gestione della azienda agricola, impegnandosi, sin da ora a manlevare e tenere indenne la sig.ra da qualsivoglia pretesa di terzi ( ivi compresi autorità amministrative) a detti Parte_1 titoli.
20) I coniugi si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti, sia propri che della figlia, concedendosi contestuale ed espressa autorizzazione anche per la futura acquisizione di un passaporto personale per i minori, in conformità con le vigenti disposizioni normative.
21) Le spese dell'odierno procedimento di separazione devono considerarsi integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis, 4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.07.2016, in Viggiù (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Viggiù (anno 2016 atto n. 3 parte II serie A) alle pagina7 di 8 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina8 di 8
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3140/2025, promossa con ricorso depositato il 30/07/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F. , C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Quintiglio
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 31.08.1982
Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Viggiù (Va), in data 30 luglio 2016
(anno 2016 atto n. 3 parte II serie A) con la seguente figlia minorenne: nata a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.07.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni: pagina1 di 8 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Le parti danno atto che al momento della firma del presente ricorso la moglie, unitamente alla figlia hanno già rilasciato dal 7 aprile 2025, con il consenso del Per_1 marito, la casa coniugale sita in Viggiù (VA) – Via Le Cave n. 5;
3) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente della stessa presso la madre, presso la cui nuova abitazione in
Bisuschio, Via Marconi n.11 trasferirà la residenza anagrafica.
4) Il sig. salvo diversi accordi che verranno eventualmente assunti tra le parti, Pt_2 tenuto conto delle primarie esigenze ed impegni scolastici ed extra-scolastici della minore- potrà incontrarsi ed intrattenersi con la figlia secondo le seguenti modalità:
- Fine settimana: a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola /o del campo estivo sino alle ore 19 della domenica sera;
-Infrasettimanalmente: nelle settimane nelle quali non trascorrerà con l'intero fine Per_1 settimana, dal venerdì pomeriggio al termine della scuola e/o del campo estivo sino al sabato alle ore 14,30;
- Festività Natalizie: la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il periodo
23.12. – 30.12 e con l'altro dal 31.12 al 06.01. Per il corrente anno starà nella Per_1 prima settimana con la madre e nella seconda con il padre. Le parti concordano altresì che la figlia, avrà comunque possibilità di trascorrere con il genitore non collocatario la mattinata della giornata di Natale per il tradizionale scambio dei doni.
- Vacanze Pasquali: trascorrerà dette festività dal giovedì Santo sino al sabato Per_1 antecedente la Pasqua con un genitore e dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo con l'altro genitore;
così in alternanza di anno in anno. Per il prossimo anno, trascorrerà il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre, e così, ad anni Per_1 alterni.
- Ricorrenze familiari: trascorrerà la festa del papà ed il compleanno di Per_1 quest'ultimo con il sig. e la festa della mamma ed il compleanno della stessa con Pt_2 la sig.ra eventualmente anche pernottando con loro. Parte_1
Per quanto concerne i compleanni di i genitori cercheranno di intrattenersi Per_1 entrambi, per quanto possibile e compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, con la figlia;
-Altre ricorrenze/ponti scolastici: la figlia trascorrerà tutte le altre festività e vacanze scolastiche (es. carnevale, 01 maggio, 25 aprile, 2 giugno, 01 novembre, 08 dicembre) con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza con programmazione da pagina2 di 8 concordare tra le parti di anno in anno non appena acquisita la disponibilità dei calendari scolastici;
- Ricorrenze religiose (es: Comunione, Cresima, ecc.): i genitori faranno in modo, per quanto possibile, che dette giornate siano trascorse alla presenza di entrambi.
- Vacanze estive: potrà condividere un periodo di ferie, della durata di almeno 15 Per_1 giorni anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori. Il periodo in questione verrà previamente concordato tra i due coniugi di anno in anno entro il 30 aprile, tenendo conto dei reciproci impegni di lavoro, nonché degli eventuali impegni della minore.
5) Entrambi i genitori si impegnano a sostenere la figlia ad affrontare la separazione in atto, rispettando i suoi tempi nella frequentazione dei parenti di entrambi i genitori e nel caso in cui iniziasse a manifestare disagio, si impegnano a valutare l'eventuale Per_1 necessità di un supporto psicologico alla minore e/o graduare le predette visite.
6) Il sig. , con decorrenza dal mese di giugno 2025 verserà alla moglie, a titolo Pt_2 di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di € 600,00, con l'obbligo di corrispondere detto importo entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario con valuta fissa. La somma versata a titolo di contributo al mantenimento della figlia verrà annualmente aggiornata secondo i parametri ISTAT, con decorrenza da giugno 2026.
7) I coniugi ripartiranno tra loro, nella misura del 70% in capo al padre ed il 30% in capo alla madre, le spese straordinarie di carattere medico (non coperte dal S.S.N.), scolastico e ludico-sportivo relative alla figlia, utilizzando, come modalità di pagamento e come criterio di individuazione delle stesse, le Linee Guida attualmente in adozione avanti il Tribunale di Varese che le parti dichiarano di aver visionato e di conoscere e che, sottoscritte dalle stesse, vengono allegate al presente ricorso quale parte integrante dello stesso ( doc.8).
8) Il padre dovrà inoltre farsi carico integralmente del pagamento del servizio mensa, sia esso della scuola o delle attività opzionali (campi estivi, doposcuola ecc..) frequentate da con la precisazione che nelle mensilità in cui il costo complessivo della mensa non Per_1 superi l'importo di complessivi € 15,00 (quindici), il padre dovrà versare alla madre la somma di €50,00 in aggiunta all'assegno ordinario di mantenimento di cui al precedente punto. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 5 del mese successivo unitamente all'assegno ordinario di mantenimento tramite bonifico bancario con valuta fissa ed anche detta somma verrà annualmente aggiornata secondo i parametri ISTAT, con decorrenza da giugno 2026. Nei mesi in cui il padre verserà la predetta integrazione pagina3 di 8 al mantenimento ordinario di la madre si farà carico dei costi della mensa sino Per_1 alla concorrenza di € 15,00.
9) L'assegno unico della figlia verrà integralmente percepito dalla madre con Per_1 decorrenza da aprile 2025 ed accredito direttamente sul conto della stessa. La deduzione fiscale per figlio a carico e le spese straordinarie saranno fiscalmente detratte ai fini
Irpef nella misura del 100% dalla madre;
in caso di modifica dell'attuale regime fiscale del padre, la predetta deduzione fiscale per figlio a carico e per le spese straordinarie verrà attuata nella misura del 50% dalla madre e del 50% dal padre.
10) I ricorrenti si dichiarano entrambi reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano ad eventuali richieste di contribuzione a proprio favore;
11) La signora asporterà della casa coniugale i propri beni ed effetti personali Parte_1
(ivi compreso il proprio corredo) e quelli della figlia oltre alla poltrona ed al Per_1 tappetto della camera da letto della figlia e la televisione collocata nel soggiorno.
L'asporto di detti beni dovrà essere completato dalla sig.ra al più tardi entro il Parte_1
30 agosto 2025; il sig. si impegna ad acquistare, nel termine che verrà indicato Pt_2 dalla moglie, un letto con materasso singolo e una libreria di marca e modello identiche o analoghe a quelli ubicati nella casa familiare, da destinare alla nuova abitazione di moglie e figlia.
12) La sig.ra si impegna a trasferire al sig. la proprietà Parte_1 Pt_2 dell'autovettura Nissan Qashqai targata EA880VE a lei attualmente intestata a fronte del versamento di un corrispettivo per la predetta cessione di € 3.000,00 (tremilaeuro) che il sig. si impegna a versare contestualmente al trasferimento della proprietà Pt_2 che dovrà essere perfezionato entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla sentenza di separazione. Le parti danno atto che, per tutta la durata del matrimonio, la predetta vettura è sempre stata in uso esclusivo del marito il quale, con la firma del presente ricorso, si fa carico in via esclusiva di ogni responsabilità connessa, direttamente o indirettamente, a detto veicolo, impegnandosi, altresì, a pagare sin da ora l'assicurazione del veicolo nonché tutte le eventuali sanzioni connesse allo stesso, ivi espressamente comprese anche quelle già eventualmente elevate prima della firma del presente ricorso. L'omologa di separazione costituirà titolo idoneo ai fini della predetta cessione, con conseguente trascrizione al PRA della proprietà esclusiva del veicolo e con fruizione del privilegio fiscale riservato alle cessioni di beni tra coniugi in regime di convenzione matrimoniale.
pagina4 di 8 13)Ai fini della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali la sig.ra
[...] si obbliga a trasferire al sig. , che accetta, la quota del 50% di Parte_1 Parte_2 proprietà dell'immobile, e relative pertinenze, sito in Viggiù (Va), via Le Cave n. 5, mappale 5305 sub. 8, piano secondo, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, rendita catastale euro 218,72 acquistato dalle parti con atto a rogito Notaio Dott. in data Persona_2
10 giugno 2013 repertorio n. 127005, racc. n. 18775 (registrato a Gallarate in data
26/06/2013 al n. 3735 Serie 1T) identificato come segue:
Mappale 5305 sub. 8, piano 2 , cat. A/3, classe 2, vani 5,5, rendita catastale euro 218,72
Segue la cessione della proporzionale quota di comproprietà di tutte le parti comuni, per legge e/o per destinazione di fatto, del fabbricato.
Il tutto come meglio descritto nel suddetto atto notarile, salvo errore e come meglio in fatto.
Le parti si impegnano a formalizzare il suddetto trasferimento di proprietà, entro il 31 marzo 2026, presso il Notaio che sarà individuato da parte acquirente, usufruendo delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74. Spese e competenze notarili, ivi comprese eventuali attività prodromiche alla cessione delle quote (es. certificazioni, adeguamenti/modifiche catastali e/o urbanistiche) saranno a carico del signor . Pt_2
13.1) Tale trasferimento costituisce un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed effettuato nell'ambito degli accordi di separazione.
Il trasferimento immobiliare gode della esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art 19 L.n. 74/1987 e della sentenza n.154 del 10.5.1999 Corte Cost.;
Con l'adempimento di quanto pattuito al presente punto, i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo, relativamente all'immobile sopra descritto;
14) Il sig. si impegna, a fronte della cessione quote di cui sopra, ad estinguere, Pt_2 prima dell'acquisto delle quote di cui al precedente punto, l'intero residuo mutuo ipotecario contratto da entrambi coniugi il 10.06.2013(atto Notaio del 10.06.2013 Per_2 doc. 5) con facendosi carico di tutti i relativi costi ( capitale, interessi, CP_1 oneri, costi estinzione ecc.), nessuno escluso, nonché a corrispondere alla Sig.ra l'importo di €. 27.955,00 (ventisettemilanovecentocinquantacinquemilaeuro) a Parte_1 titolo di corrispettivo per la predetta cessione.
15) Il predetto corrispettivo di € 27.955,00 sarà corrisposto dal sig. in favore Pt_2 della sig.ra con le seguenti modalità: quanto ad € 1.000,00 (mille) a titolo di Parte_1 pagina5 di 8 acconto prezzo al momento della sottoscrizione del presente ricorso a mezzo di bonifico bancario mentre il saldo di € 26.955,00
(ventiseimilanovecentocinquantacinquemilaeuro) in sede di atto notarile con modalità antiriciclaggio da concordare.
16) Le parti convengono che, con decorrenza da aprile 2025, le rate del mutuo dovranno essere interamente pagate dal sig. il quale, con la firma del presente Parte_2 riscorso, si accolla, facendosi così definitamente carico, della quota di mutuo residuo e di ogni debito residuo della sig.ra nei confronti di banca a detto Parte_1 CP_1 titolo, rinunciando sin da ora in via definitiva ed irrevocabile alla ripetizione di qualsivoglia somma versata per conto della moglie a detto istituto di credito. Il sig.
si impegna, pertanto, a manlevare e tenere indenne la sig.ra Pt_2 Parte_1 da qualsivoglia somma eventualmente richiesta dall'Ente creditore ai mutuatari anche a titolo di mora.
17) Il conto corrente cointestato tra i coniugi n 42323129 aperto presso banca CP_1 filiale di Viggiù, con saldo di euro 87,66 al 20 luglio 2025 verrà estinto contestualmente al mutuo con divisione al 50% di eventuale saldo attivo;
sino alla chiusura le parti si impegnano a non movimentare od utilizzare in alcun modo il predetto conto sul quale verranno versati unicamente dal sig. i fondi per la copertura delle rate mensili Pt_2 del mutuo ivi domiciliate. Le parti, con la firma del presente ricorso, danno atto di nulla avere reciprocamente a pretendere con riferimento alle somme già in precedenza depositate sul predetto conto sino alla firma del presente accordo.
18) Il sig. , con la firma del presente ricorso, riconoscere espressamente di Parte_2 essere debitore nei confronti della sig.ra della somma di complessivi € Parte_1
22.000,00 (ventiduemila) per la quota parte di spese sostenute dalla moglie per la ristrutturazione della casa coniugale nonché per l'acquisto di arredi destinati sia alla predetta abitazione così come ad immobili di proprietà del marito e della casa di proprietà comune;
il sig. si impegna, pertanto, a restituire alla moglie detta Pt_2 somma, dandosi le parti reciprocamente atto che in data 14 maggio 2025 il marito ha già versato alla moglie la somma di € 5.000 (cinquemila) che stesse concordano d' imputare quale primo acconto in restituzione del predetto debito;
la restante somma di € 17.000
(diciassettemila), verrà versata con le seguenti modalità: € 5.000 (cinquemila) vengono versati a mezzo di bonifico bancario contestualmente alla firma del presente ricorso, €
5.000 (cinquemila) verranno versati a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 01 ottobre 2025, € 2.000 (duemila) verranno versati a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione, il saldo di € 5.000 pagina6 di 8 (cinquemila) verrà versato a mezzo di bonifico bancario entro e non oltre il 31 marzo
2026.
19) Il sig. , con la firma del presente ricorso, da atto che tutti gli animali Parte_2 facenti parte della azienda agricola sono dallo stesso sorvegliati ed accuditi;
lo stesso si impegna, a proprie cure e spese, a volturare e trasferire a proprio nome l'intestazione della predetta l'attività agricola nonchè, ove occorra, la titolarità di tutte le bestie ed animali entro il 30 settembre 2025 facendosi in ogni carico sin da ora carico di tutte le responsabilità connesse, direttamente o indirettamente a detto bestiame e alla gestione della azienda agricola, impegnandosi, sin da ora a manlevare e tenere indenne la sig.ra da qualsivoglia pretesa di terzi ( ivi compresi autorità amministrative) a detti Parte_1 titoli.
20) I coniugi si autorizzano sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti, sia propri che della figlia, concedendosi contestuale ed espressa autorizzazione anche per la futura acquisizione di un passaporto personale per i minori, in conformità con le vigenti disposizioni normative.
21) Le spese dell'odierno procedimento di separazione devono considerarsi integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis, 4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 30.07.2016, in Viggiù (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Viggiù (anno 2016 atto n. 3 parte II serie A) alle pagina7 di 8 condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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