Ordinanza cautelare 18 dicembre 2019
Sentenza 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/01/2021, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00092/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A., Consorzio Stabile Sis Scpa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cristina Lenoci, Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca ON in Venezia-Mestre, via Ospedale, 39;
contro
Comune di Malo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;
nei confronti
PP CA non costituito in giudizio;
ND VI, IA TA, Comitato Vallugana di Malo, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgio Destro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. 19216 del 13.9.2019 recante “comunicazione di conclusione del procedimento” relativo alle pratiche 19AM11995 e 19AM16268 concernenti il diniego dell’autorizzazione in deroga per l’attività di brillamento in fascia notturna della galleria di Malo nell’ambito della realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta;
del provvedimento prot. 19215 del 13.9.2019 recante “autorizzazione in deroga ai valori limiti di rumorosità fissati dalla L. 447/95, DPCM 14/11/1997 e L.R. 21/99” nella parte in cui limita la deroga per i lavori con macchinari rumorosi e le attività di brillamento mine alla sola fascia oraria diurna (dalle 8:00 alle 19:00);
della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di autorizzazione e preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 prot. 18358 del 3.9.2019;
del Regolamento in materia di inquinamento acustico approvato dal Comune di Malo con deliberazione consiliare n. 8 del 10.2.2010 nelle parti in cui introduce limitazioni non previste dalla legge alla possibilità di disporre autorizzazioni in deroga ex L. n. 447/1995;
del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato dal Comune di Malo nel febbraio 2019 nelle parti in cui introduce limitazioni non previste dalla legge alla possibilità di disporre autorizzazioni in deroga ex L. n. 447/1995;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti o presupposti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. il 6/4/2020:
del provvedimento Comune Malo prot. n. 764 del 14.1.2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Malo, di ND VI e di IA TA e del Comitato Vallugana di Malo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il dott. Marco Rinaldi;
Il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo la parte ricorrente dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione delle impugnative in questa sede proposte a seguito del dissequestro della galleria e alla conseguente riorganizzazione dei lavori (v. nota ric. depositata in data 11.1.1.2020 e memoria di replica ric. depositata il 25.11.2020).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO