Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. F.A. _________________ Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 6326/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 ______________________
GULOTTA ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in via Nicolò Turrisi 38/a,Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Per ___________________ CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 3/03/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 23/04/2024 la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'assegno d'invalidità civile e della condizione di disabilità di cui all' art.3
comma 1 l.104/1992, a partire dalla presentazione della domanda Il Cancelliere
amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata.
1
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che la sig.ra Parte_1
è in possesso dei requisiti sanitari necessari per la percezione dell'assegno d'invalidità civile e dei benefici di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 dalla domanda amministrativa (31.01.2023).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GULOTTA ANTONIO
WALTER che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso dei Parte_1
requisiti sanitari necessari per la percezione dell'assegno d'invalidità civile e dei benefici di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 dalla domanda amministrativa
(31.01.2023).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi CP_1
€ 3.500,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv.to
GULOTTA ANTONIO WALTER.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo 06/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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