Sentenza 9 gennaio 2003
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- 1. Incidente probatorio: significato e caratteristicheMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2003, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 r.g. n. 11653/01+14379/01; ud. 8/7/02; oggetto: albo artigiani;
00 10 8 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 404186 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati presidente Giovanni Losavio Maria Gabriella Luccioli consigliere Giulio Graziadei rel. Giuseppe Marziale 66 Giuseppe Salmè 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso principale proposto dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, in persona del presidente prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv.ti Paolo Marchini e Fabio Fonzo, che lo difendono per procura in calce al ricorso;
ricorrente contro 1567 2002 1 Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna, in persona del presidente Giancarlo Negretti, elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di Santo Spirito n. 48, presso l'avv. Mario D'Ottavi, che, con l'avv. Cesarino Zuppiroli, la difende per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
resistente e
contro
S.n.c. AG RC di RC NI & C.; intimata nonché sul ricorso incidentale proposto dalla Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
ricorrente
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, in persona del presidente prof. Massimo Paci;
intimato e nei confronti di S.n.c. AG RC di RC NI & C.; intimata per la cassazione del decreto della Corte d'appello di Bologna n. 2476 del 14-26 aprile 2000; sentiti M il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
2 - l'avv. Sgroi, con delega, per l'Istituto; l'avv. Zuppiroli per la Commissione regionale;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini ha iscritto nell'albo delle imprese artigiane la S.n.c. AG RC di RC NI & C., quale esercente attività di "bagnino- fornitura di servizi ed attrezzature da spiaggia”. La Commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia Romagna, con provvedimento del 25 giugno 1998, ha confermato detta iscrizione, respingendo il ricorso dell'INPS. dellaL'Istituto ha impugnato il provvedimento Commissione regionale davanti al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma della legge 8 agosto 1985 n. 443, e poi, contro la sfavorevole decisione resa da detto Tribunale, ha proposto reclamo. La Corte d'appello di Bologna, con il decreto dinanzi specificato, ha rigettato il reclamo ed ha compensato le spese del giudizio per la "novità e complessità delle questioni", considerando:
3 -che lo stabilimento balneare, incluso fra le attività commerciali dall'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (in tema di assicurazione obbligatoria contro le malattie), configura impresa artigiana quando sussistano i requisiti fissati dalla speciale disciplina della legge 8 agosto 1985 n. 443; -che l'Istituto non aveva contestato il rispetto dei limiti dimensionali ed organizzativi di cui all'art. 4 di detta legge;
-che l'osservanza delle disposizioni dell'art. 3 della legge medesima discendeva dalla prevalenza, rispetto alle attività di scambio consistenti nella messa a disposizione dei clienti di cabine, ombrelloni e sedie a sdraio, dei servizi inerenti alla cura e conservazione della spiaggia ed al migliore godimento di essa da parte dei bagnanti. L'INPS ha proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte d'appello, con atto notificato il 23 aprile 2001, formulando due motivi d'impugnazione. La Commissione regionale ha replicato con controricorso, ed ha contestualmente proposto ricorso incidentale, con un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. In via pregiudiziale si rileva che il decreto reso nel procedimento contemplato dal citato art. 7 ultimo comma dellaM 4 NO | A ...... legge n. 443 del 1985 è atto giurisdizionale decisorio, con natura sostanziale di sentenza, in quanto pronuncia, con attitudine ad assumere autorità di giudicato, sullo status dell'imprenditore artigiano, cui conseguono diritti ed obblighi, e, pertanto, ove non sia altrimenti impugnabile, perché emesso dal giudice di secondo grado sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., può essere oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di legge, a norma dell'art. 111 della Costituzione (v. Cass. 9 aprile 1991 n. 3720, 23 aprile 1997 n. 3546, 27 giugno 2000 n. 8703; cfr. anche Cass. s.u. 17 giugno 1996 n. 5519). Entrambi i ricorsi vanno respinti, in adesione e conferma dell'orientamento già espresso da questa Corte con recenti sentenze (nn. 7231 e segg. del 2002) pronunciate in cause similari. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità del decreto impugnato, per radicale mancanza o mera apparenza della motivazione, sotto il profilo che l'affermazione di prevalenza dei servizi non commerciali discenderebbe da enunciazioni teoriche ed astratte, non correlate ad un'effettiva verifica delle circostanze del caso concreto. Il motivo è infondato. La Corte di Bologna, dopo aver individuato la normativa applicabile ed avvertito la necessità di riscontrare se l'impresa della cui iscrizione si discuteva svolgesse o meno in via prevalente servizi non commerciali, non ha mancato di dare corso alla relativa indagine con riferimento al caso in esame, identificando eM 5 p comparando le attività inerenti alla cessione in godimento di beni e le attività inerenti alla prestazione di servizi non commerciali. L'assenza nel decreto impugnato di particolari notazioni sulla presenza e consistenza nella specie delle une e delle altre attività non è valorizzabile nel senso voluto dal ricorrente principale, cioè della totale mancanza di motivazione (riconducibile nella violazione di legge, per la quale soltanto, come si è detto, è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione), dato che il tipo e la natura delle "forniture di servizi ed attrezzature da spiaggia”, come delineati dal Tribunale con riferimento alla vicenda in esame, non sono stati investiti da specifiche contestazioni nel giudizio di secondo grado;
ne discende che le osservazioni svolte dalla Corte d'appello, ancorchè impostate su linee generali e di principio, danno sostegno motivazionale alla decisione, ricadendo in una situazione di fatto non più contestata. Con il secondo motivo del ricorso principale, l'Istituto, tornando a sostenere che l'impresa in discorso è commerciale, non artigiana, addebita alla Corte d'appello di essersi avvalsa di parametri erronei, contrari alle previsioni dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, per identificare le attività principali e le attività di tipo accessorio e strumentale, trascurando che lo scopo primario del gestore di un impianto balneare è quello di assicurare il godimento di beni, con contratti commutativi assimilabili alla locazione;
deduce inoltre la violazione dell'art. 29 della legge n. 6 160 del 1975, sul rilievo che tale disposizione, inquadrando lo stabilimento balneare fra le attività commerciali, attribuirebbe in modo vincolante la relativa qualità, precludendo ogni possibilità d'inserimento nell'area dell'artigianato. Il motivo è infondato. L'impresa artigiana, nella disciplina della legge-quadro 8 agosto 1985 n. 443, si caratterizza, quale species all'interno del genus impresa, per il contenimento delle dimensioni della struttura organizzativa, secondo i limiti fissati dall'art. 4, e per la natura dell'attività esercitata, che, ai sensi dell'art. 3, deve riguardare in via prevalente la produzione di beni, ovvero la prestazioni di servizi, con esclusione però dei "servizi commerciali, d'intermediazione nella circolazione di beni, di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessori". Tenendosi conto che l'attività commerciale in genere comprende la prestazione di servizi (art. 2195 cod. civ.), si deve ritenere che il predetto art. 3, ove distingue i "servizi commerciali" dagli altri servizi, faccia riferimento ai servizi commerciali in senso stretto, quelli cioè che implicano la cessione in proprietà od in uso di cose, come del resto conferma la successiva elencazione di alcune delle relative ipotesi. Conformandosi a queste norme, la Corte di Bologna, nell'ambito di controversia in cui era pacifico il rispetto dei predetti limiti dimensionali, ha dato atto dell'inclusione fra i 7 _ _ _ . servizi commerciali, nel senso sopra indicato, della cessione in godimento temporaneo di cabine, ombrelloni, sedie ed altre cose similari, ed ha poi correttamente ritenuto decisivo, per l'attribuzione della qualità d'imprenditore artigiano, il quesito della prevalenza di tali servizi, ovvero della loro accessorietà e strumentalità, rispetto ai servizi non commerciali, consistenti nella sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature occorrenti per rendere confortevole la permanenza dei clienti. La soluzione del quesito, dopo dette esatte premesse, esprime un giudizio di merito, che non può essere rimesso in discussione in questa sede, nemmeno sotto il profilo della congruità della motivazione, alla luce di quanto già osservato sui vizi deducibili con il ricorso ex art. 111 della Costituzione. Violazione di legge non è ravvisabile, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente principale, nei parametri adottati per individuare i servizi prevalenti ed i servizi accessori e strumentali. In presenza di un'attività d'impresa con pluralità di prestazioni, rispettivamente riconducibili negli schemi della locatio rei e della locatio operis, l'individuazione di quelle principali e di quelle accessorie necessariamente passa attraverso una valutazione comparativa, che consideri il bene primario, sotto il profilo funzionale ed anche economico, offerto alla clientela (valutazione puntualmente svolta dal decreto impugnato). A confutazione della conclusione raggiunta dalla Corte d'appello non è opponibile l'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n. M 0 0 160, il cui primo comma, sostituendo l'art. 1 della legge 27 novembre 1960 n. 1397, e riformulandolo in sette distinti periodi o sotto-commi (seguiti da altri quattro autonomi commi), menziona espressamente gli stabilimenti balneari fra le attività commerciali soggette ad assicurazione obbligatoria contro le malattie. Il primo comma dell'art. 29 è stato a sua volta sostituito dall'art. 1, comma n. 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con una formulazione concentrata in un unico periodo, nel quale non compare più detta menzione. Peraltro, la precedente inclusione degli stabilimenti balneari fra le attività commerciali non interferisce sul problema in questione, dato che i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane sono direttamente e specificamente fissati dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, con efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assicurativi, ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e poi dell'art. 1 terzo comma del d.l. 15 gennaio 1993 n. 6, nel testo fissato dalla legge di conversione 17 marzo 1993 n. 63. Il ricorso incidentale è rivolto a contestare la compensazione delle spese. A fronte della totale soccombenza dell'Istituto, osserva la Commissione regionale, la Corte d'appello non aveva ragione alcuna per disporre detta compensazione, anche perché la problematica affrontata non era affatto complessa o nuova, dopo che più di duecento cause erano state definite con identico risultato dal Tribunale di Bologna. the 9 Anche il ricorso incidentale è infondato. La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto od in parte, le spese di lite, in deroga alla regola secondo la quale le spese medesime sono a carico della parte soccombente, è espressione di un potere discrezionale (art. 92 secondo comma cod. proc. civ.) ed è sindacabile in sede di cassazione solo se fondata su ragioni palesemente inconsistenti od illogiche, sì da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto (v., ex pluribus, Cass. s.u. 15 novembre 1994 n. 9597). Il riferimento esplicito od implicito del giudice d'appello alla complessità ed alla novità delle questioni affrontate non incorre in detta illogicità, per il solo fatto che le stesse questioni siano state definite in una molteplicità di cause parallele, con pronunce di primo grado conformi a quella investita dal gravame, persistendo le indicate caratteristiche fino a che non si formi un orientamento giurisprudenziale di legittimità. La sostanziale novità della problematica, nel senso specificato, anche in questa sede, in relazione all'epoca del formarsi dell'indirizzo ora confermato, ed inoltre la reciprocità della soccombenza rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta, e compensa le spese del th presente giudizio. 10 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DINITIC SENSI DELL'ART. 10 DELLA CE 11-9-73 N. 533 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, 1'8 luglio 2002. Il presidente To saved Il consigliere rel. est. كس CO Trima Civile Decostato in Cancelleria IL CANCELLIER - 9 GEN. 2003. Luisa Passingti IL CANCELLIERE वी 3 11