Articolo 41 della Legge 31 maggio 1964, n. 357
Articolo 40
Versione
21 giugno 1964
Art. 41.
Alla maggiore spesa di lire 3.135 milioni prevista dagli articoli 8, 17, 21 e 38 della presente legge, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 giugno 1964