Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 21/01/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7276/2024 R.G.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1
RAFFAELE presso il cui studio in Salerno elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1
PEZZALI PAOLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma
RESISTENTE NONCHE' Part
(cod. fisc. 78 75 05 87) in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv. ARDOLINO DIODATA elettivamente domiciliato presso la sede in Napoli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.03.2024 ritualmente notificato, l'istante esponeva di agire perché fosse dichiarato il proprio diritto al versamento di contributi previdenziali nella misura indicata a seguito di giudizio e sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale.
si costituiva in giudizio rilevando che il problema riguardava unicamente un Controparte_1 disallineamento dei sistemi informatici , in quanto l'Istituto non aveva ancora completato la CP_3 migrazione dei dati.
Parte resistente si costituiva in giudizio, evidenziando che a seguito di richiesta in data CP_3 27.06.2024 della società resistente era stato possibile l'aggiornamento dei dati;
concludeva perché venisse dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto adempimento. All'odierna udienza parte ricorrente dava atto dell'avvenuto adempimento in data 27.06.2024. Occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuta dichiarazione di parte ricorrente in ordine all'avvenuto adempimento di parte resistente, che determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente. Quanto al regolamento delle spese, tenuto conto che l'adempimento è intervenuto in corso di lite, ricorrono gravi ragioni per compensarle per la metà fra le parti.
Nel residuo seguono la soccombenza in solido delle parti resistenti, liquidandosi come in dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva svolta, e del valore del giudizio, in relazione alla somma attribuita alla parte vincitrice ed al valore effettivo della controversia avuto riguardo al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese per la metà; nel residuo condanna in solido parti resistenti e Controparte_1
, in persona dei legali rapp.ti p.t., al pagamento di €. 655,00, oltre €. 21,50 per esborsi, ed oltre CP_3
IVA, CPA e spese forfettarie con distrazione all'avv. Daniele Raffaele. Napoli, 21.1.2025
Il GL Dr.ssa Roberta Manzon