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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n.587/2022 discussa all'udienza del 27.02.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Matteo, Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Anna Rotunno, CP_1
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2022, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver svolto l'attività di tubista-saldatore presso l'ex Montedison e la centrale Enel di Brindisi venendo a contatto con lana vetro e materiali contenenti amianto e rimanendo esposto a fumi e gas, chiedeva il riconoscimento della malattia professionale “abestosi polmonare”. Nell'atto introduttivo rappresentava che l' con verbale 17.01.2018 aveva negato il riconoscimento del nesso causale CP_1 tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata e che, anche a seguito di opposizione e collegiale medica, in data 08.05.2018 il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettato precisando di aver avuto cognizione dell'esito negativo soltanto in data 24.12.21, a seguito di un'autonoma iniziativa assunta per il tramite di un patronato.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, che la malattia indicata avesse determinato un danno biologico con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, da quella ritenuta di giustizia con condanna dell' del dovuto. CP_1 Costituendosi in giudizio, la parte resistente, nel riconoscere l'eziologia della malattia denunciata per un danno pari al 4% come da relazione di visita medica del 13.03.2018 e verbale del 17.05.2018, ha contestato gli avversi assunti eccependo preliminarmente la prescrizione della domanda per decorso del temine di cui agli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per non aver il ricorrente proposto opposizione a tale ultimo provvedimento e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note depositate in data 26.05.2023 il ricorrente, opponendosi all'eccezione di prescrizione, ha precisato di aver ricevuto un provvedimento definitivo da parte dell' a conclusione dell'opposizione spiegata al verbale del 17.01.2018 CP_1 soltanto a seguito dell'intervento del Patronato Epasa e che in data 14.12.2021 aveva inoltrato all' richiesta di informazioni sulla domanda di malattia CP_1 professionale n. 515195828 alla quale l'istituto rispondeva in data 24.12.2021 comunicando che la domanda era stata definita negativamente, sia in prima fase che in fase di opposizione amministrativa.
Tanto precisato, la causa è stata istruita con l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio ed all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù dei motivi che seguono.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposti.
In via preliminare, in ordine all'eccezione di prescrizione triennale sollevata dall'
l'odierno ufficio aderisce al recente orientamento della Suprema Corte CP_1
(Cass. Sez. IV. 11.10.2022 n. 29532) secondo cui:“Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro
e malattie professionali, di cui al DPR n.1124 del 1965 resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell e, in particolare, dal momento in cui tale CP_2 provvedimento, di accoglimento o diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato". Orbene, in punto di fatto è emerso che il ricorrente ha avuto cognizione del provvedimento di rigetto dell'opposizione amministrativa soltanto in data 24.12.2021 e, nel rispetto dei termini di legge per come interpretati dalla
Suprema Corte, ha tempestivamente introdotto il giudizio in data 18.02.2022. Per conseguenza, il termine prescrizionale triennale prescritto non risulta essere stato violato dal ricorrente e l'eccezione preliminare sollevata dall non merita CP_1 accoglimento.
Nel merito, poi, in via preliminare giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari
o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
«tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
L'odierno Ufficio ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se dalla malattia denunciata all' siano residuati postumi permanenti superiori CP_1 alla percentuale del 4% (specificandone la decorrenza) già riconosciuta dall' CP_2 convenuto e portato a conoscenza del ricorrente solo in occasione della costituzione dell'odierna resistente.
Il CTU nominato, Dott. , nella relazione depositata in data Persona_1
04.06.2024, a seguito della sua indagine medico legale, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da “ASBESTOSI POLMONARE in BPCO stadio B”. Nella sua relazione, al fine di quantificare i postumi della malattia professionale il sanitario ha argomentato: “La situazione attuale è quella descritta nel quadro clinico;
per quanto riguarda il nesso di causalità con l'attività lavorativa espletata in qualità di operaio metalmeccanico occorre fare le seguenti considerazioni: l'attività lavorativa espletata dal ricorrente è certamente tale da aver comportato esposizioni professionali a fattori di rischio quali polveri miste, amianto, ecc..”. Ha quindi concluso che al ricorrente deve essere riconosciuto “un danno polmonare in quanto le prove di funzionalità respiratoria evidenziano una riduzione FEV con una percentuale del 22%, una broncopatia cronica di natura professionale per esposizione a polveri miste, non necessariamente amianto, con una invalidità del
5% (cinque per cento) come da tabella di cui DM 38/2000 per un totale, associando
l' del 8% (otto per cento) a far data dalla domanda amministrativa”. Parte_2
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – differenti da quelle formulate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e già valutate dal professionista nella sua consulenza – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio – liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse - seguono la soccombenza.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1 accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo corrispondente a un danno biologico pari all'8% in dipendenza della malattia professionale denunciata a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1 sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente CP_1 liquidate in €.2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Matteo dichiaratosi anticipatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 27.02.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n.587/2022 discussa all'udienza del 27.02.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Matteo, Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avvocato Diana Anna Rotunno, CP_1
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2022, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver svolto l'attività di tubista-saldatore presso l'ex Montedison e la centrale Enel di Brindisi venendo a contatto con lana vetro e materiali contenenti amianto e rimanendo esposto a fumi e gas, chiedeva il riconoscimento della malattia professionale “abestosi polmonare”. Nell'atto introduttivo rappresentava che l' con verbale 17.01.2018 aveva negato il riconoscimento del nesso causale CP_1 tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata e che, anche a seguito di opposizione e collegiale medica, in data 08.05.2018 il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettato precisando di aver avuto cognizione dell'esito negativo soltanto in data 24.12.21, a seguito di un'autonoma iniziativa assunta per il tramite di un patronato.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, che la malattia indicata avesse determinato un danno biologico con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, da quella ritenuta di giustizia con condanna dell' del dovuto. CP_1 Costituendosi in giudizio, la parte resistente, nel riconoscere l'eziologia della malattia denunciata per un danno pari al 4% come da relazione di visita medica del 13.03.2018 e verbale del 17.05.2018, ha contestato gli avversi assunti eccependo preliminarmente la prescrizione della domanda per decorso del temine di cui agli artt. 111 e 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per non aver il ricorrente proposto opposizione a tale ultimo provvedimento e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note depositate in data 26.05.2023 il ricorrente, opponendosi all'eccezione di prescrizione, ha precisato di aver ricevuto un provvedimento definitivo da parte dell' a conclusione dell'opposizione spiegata al verbale del 17.01.2018 CP_1 soltanto a seguito dell'intervento del Patronato Epasa e che in data 14.12.2021 aveva inoltrato all' richiesta di informazioni sulla domanda di malattia CP_1 professionale n. 515195828 alla quale l'istituto rispondeva in data 24.12.2021 comunicando che la domanda era stata definita negativamente, sia in prima fase che in fase di opposizione amministrativa.
Tanto precisato, la causa è stata istruita con l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio ed all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù dei motivi che seguono.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposti.
In via preliminare, in ordine all'eccezione di prescrizione triennale sollevata dall'
l'odierno ufficio aderisce al recente orientamento della Suprema Corte CP_1
(Cass. Sez. IV. 11.10.2022 n. 29532) secondo cui:“Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro
e malattie professionali, di cui al DPR n.1124 del 1965 resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell e, in particolare, dal momento in cui tale CP_2 provvedimento, di accoglimento o diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell'assicurato". Orbene, in punto di fatto è emerso che il ricorrente ha avuto cognizione del provvedimento di rigetto dell'opposizione amministrativa soltanto in data 24.12.2021 e, nel rispetto dei termini di legge per come interpretati dalla
Suprema Corte, ha tempestivamente introdotto il giudizio in data 18.02.2022. Per conseguenza, il termine prescrizionale triennale prescritto non risulta essere stato violato dal ricorrente e l'eccezione preliminare sollevata dall non merita CP_1 accoglimento.
Nel merito, poi, in via preliminare giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari
o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
«tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
L'odierno Ufficio ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se dalla malattia denunciata all' siano residuati postumi permanenti superiori CP_1 alla percentuale del 4% (specificandone la decorrenza) già riconosciuta dall' CP_2 convenuto e portato a conoscenza del ricorrente solo in occasione della costituzione dell'odierna resistente.
Il CTU nominato, Dott. , nella relazione depositata in data Persona_1
04.06.2024, a seguito della sua indagine medico legale, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da “ASBESTOSI POLMONARE in BPCO stadio B”. Nella sua relazione, al fine di quantificare i postumi della malattia professionale il sanitario ha argomentato: “La situazione attuale è quella descritta nel quadro clinico;
per quanto riguarda il nesso di causalità con l'attività lavorativa espletata in qualità di operaio metalmeccanico occorre fare le seguenti considerazioni: l'attività lavorativa espletata dal ricorrente è certamente tale da aver comportato esposizioni professionali a fattori di rischio quali polveri miste, amianto, ecc..”. Ha quindi concluso che al ricorrente deve essere riconosciuto “un danno polmonare in quanto le prove di funzionalità respiratoria evidenziano una riduzione FEV con una percentuale del 22%, una broncopatia cronica di natura professionale per esposizione a polveri miste, non necessariamente amianto, con una invalidità del
5% (cinque per cento) come da tabella di cui DM 38/2000 per un totale, associando
l' del 8% (otto per cento) a far data dalla domanda amministrativa”. Parte_2
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – differenti da quelle formulate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e già valutate dal professionista nella sua consulenza – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio – liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse - seguono la soccombenza.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: CP_1 accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo corrispondente a un danno biologico pari all'8% in dipendenza della malattia professionale denunciata a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1 sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente CP_1 liquidate in €.2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Antonio Matteo dichiaratosi anticipatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 27.02.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA