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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 199/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLE NOGARE ROBERTO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BELLI BEATRICE ( ) VIA A. RUBBIANI 1 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA A.RUBBIANI 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DALLE NOGARE ROBERTO
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASIA CARLO e P_ C.F._2 dell'avv. AQUILANO MARIA ROSA ( PIAZZA SAN MARTINO 9 40126 C.F._3 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MARIA ROSA AQUILANO P.ZZA SAN MARTINO 9 BOLOGNA presso il difensore avv. RASIA CARLO
CONVENUTO
IN PUNTO A: impugnazione lodo pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Parte Per 2.0 Pt_1
come da atto di citazione;
Per P_
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – , con atto di citazione ex artt. 828 e segg. c.p.c., notificato a in Parte_1 P_ data 25.01.2022, ha impugnato il lodo rituale deliberato a maggioranza e firmato in data 23.11.2021 dal
Collegio Arbitrale costituitosi il giorno 15.10.2020, con sede in Bologna, nominato in forza di clausola compromissoria inserita all'art. 13 dello Statuto dell'Associazione ”, registrato in data Parte_1
18.07.2019 (doc. 2 fasc. att.).
Con il predetto lodo, il Collegio Arbitrale, pronunciando sui quesiti proposti dal socio P_
, ha così deciso la controversia:
[...]
- ha dichiarato e disposto l'annullamento della delibera dell'Assemblea dei Soci del 17.12.2019 della Parte
2.0 Controparte_2
- ha dichiarato assorbita e respinto ogni altra domanda di parte attrice;
- ha respinto ogni richiesta ed eccezione di parte convenuta;
- ha compensato fra le parti per 2/3 le spese di lite del procedimento arbitrale, liquidando i relativi importi nel loro intero.
lamenta la nullità del lodo per i seguenti motivi: Parte_1
I motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, III comma cpc, per violazione delle regole di diritto con riferimento allo svolgimento dell'istruttoria per erronea valutazione delle risultanze testimoniali e documentali (pag. 6).
II motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, III comma c.p.c. per violazione ed erronea applicazione delle regole di diritto per travisamento del concetto giuridico di contratto associativo (pag.
9).
III motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, IV comma, n. 2) c.p.c. per violazione delle regole di diritto in materia di non compromettibilità in arbitrato di diritti indisponibili e nullità delle delibere assembleari di Associazione, nonché per contraddittorietà ex art. 829, I comma, n. 11) c.p.c. fra la parte motiva e la parte dispositiva in relazione all'accertata violazione dei principi di pagina 2 di 6 democraticità e informazione dei soci, in relazione alla convocazione dell'assemblea Parte_1 del 17.12.2019 (pag. 13).
IV motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, I comma n. 12) c.p.c. per omessa pronuncia nel lodo sulla condanna alle spese richiesta dalle parti, nonché la nullità Ex Art: 829, I comma, n. 5) c.p.c. in relazione alla mancanza del requisito previsto al n. 6) dell'art. 823 c.p.c.
(mancanza del dispositivo) (pag. 18).
Invoca, quindi, la dichiarazione di nullità del lodo, e chiede l'accoglimento dei quesiti dalla stessa formulati e, per l'effetto, il rigetto di quelli formulati dalla controparte . P_
Quest'ultimo si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi inammissibile e/ rigettare il gravame ex adverso proposto perché infondato e, per l'effetto, confermare integralmente il lodo arbitrale impugnato, con vittoria di spese di lite.
All'udienza dell'8.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. – Ciò premesso, va anzitutto rilevata l'inammissibilità dei primi due motivi di impugnazione, tramite i quali la parte attrice vorrebbe censurare il lodo ex art. 829, co.3, c.p.c. per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
Invero, ai sensi del co. 3 dell'art. 829, tale censura è ammissibile solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge o se la decisione contrasta con l'ordine pubblico.
Nessuna di tali condizioni si è verificata nel caso di specie, in quanto né nella clausola arbitrale, né con atto separato, né nel corso dell'arbitrato, le parti hanno concordato una impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto.
Tale questione risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione.
3. – E' infondato il terzo motivo di impugnazione, con cui lamenta al contempo: Parte_1
a) la violazione delle regole di diritto in materia di non compromettibilità in arbitrato di diritti indisponibili e nullità delle delibere assembleari di Associazione (art. 829, co. 4, n. 2 c.p.c.);
b) la nullità ex art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c., per contraddittorietà tra la parte motiva e la parte dispositiva in relazione all'accertata violazione dei principi di democraticità e informazione dei soci, in relazione alla convocazione dell'assemblea.
Ed invero, con la prima doglianza (sub a), sostiene l'attrice che la decisione sulla nullità dell'Assemblea per difetto dell'iter procedimentale di convocazione, risultato nella fattispecie del tutto assente, sarebbe sottratta alla cognizione del Collegio arbitrale, in quanto involgente diritti indisponibili degli associati.
La censura, avanzata ai sensi dell'art. 829, co.4, n. 2, c.p.c. è inammissibile;
come noto, tale norma pagina 3 di 6 costituisce una deroga alla non impugnabilità del lodo per violazione di norme sostanziali, in particolare (l'evocato n. 2) se “la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato”.
Nel caso di specie, parte attrice non ha indicato né quale sia la questione “pregiudiziale” non compromettibile risolta dal Collegio arbitrale (a norma dell'art. 819, co. 1, c.p.c.), né la regola di diritto violata.
D'altro canto, la dedotta non compromettibilità in arbitrato della lite è censura non riconducibile alla stretta formulazione dell'art. 829, co.4, n.2 che, come evidenziato, riguarda altri casi.
E anche volendo interpretare in altro modo tale censura, riqualificando il motivo proposto (nel senso di ritenere che parte attrice abbia inteso far rivalutare in sede di impugnazione l'eccezione già svolta in sede di arbitrato, e cioè quella inerente alla “non compromettibilità in arbitrato della domanda di nullità della delibera per invalidità delle modalità di convocazione dell'assemblea, in quanto avente ad oggetto diritti indisponibili”), esso deve comunque ritenersi infondato alla luce della giurisprudenza della
Suprema Corte formatasi nella materia societaria, applicabile anche in ambito associativo, per cui
“attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri” (ex multis, Cass. 27736/2018).
Neppure sussiste il vizio lamentato dall'attrice con riferimento all'art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c., da ravvisarsi, a suo parere, nella contraddittorietà sussistente tra la motivazione (nella quale il Collegio argomenta sulla base della nullità della delibera assembleare oggetto di impugnativa) e il dispositivo
(ove ne viene disposto l'annullamento).
Invero, il Collegio arbitrale ha dichiarato l'annullabilità della delibera assembleare del 17/12/19, stante
“il difetto del corretto iter procedimentale preordinato ad una indizione dell'assemblea sociale Link conforme alla richiamata previsione statutaria ed al declinato approccio ermeneutico” (p. 21) e sulla base di ciò ha, nel dispositivo, annullato la delibera.
Non è dunque ravvisabile alcun sostanziale contrasto tra dispositivo e motivazione.
4. – Infine, va rigettato anche il quarto motivo di impugnazione, con cui censura il lodo Parte_1 sia ai sensi dell'art. 829, co.1, n. 12, sia ai sensi dell'art. 829, co.1, n.5 (mancanza del dispositivo), per non essersi il Collegio arbitrale pronunciato sulla domanda di condanna alle spese di lite, formulata da pagina 4 di 6 entrambe le parti.
La doglianza è infondata, essendo contenuta nel lodo, sia in motivazione, sia in dispositivo, una espressa statuizione sulle spese di lite, nei seguenti termini:
“D. Sulle spese.
Tenuto conto delle pregresse statuizioni e della parziale reciproca soccombenza, il Collegio ritiene di compensare per 2/3 tra le parti sia le spese di costituzione e difesa nel procedimento sia quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale.
***
P.Q.M.
[…]
d) Compensa tra le parti per i 2/3 le spese di lite del procedimento arbitrale, liquidando i relativi importi nel loro intero come segue:
- quanto ai costi del procedimento arbitrale, come da provvedimento adottato dal Collegio Arbitrale del 16 giugno 2021 e, quindi: a) € 5.000,00 per il Presidente e per ciascun co-arbitro; b) € 1.700,00 a favore del Segretario;
c) oltre il 15% rimborso spese generali;
d) spese vive per rimborso (18) marche da bollo pari ad € 288,00 cadauno, oltre CPA e IVA come per legge.
- quanto ai compensi e spese di avvocato: € 10.343,00, oltre il 15% rimborso spese forfettarie e spese vive per rimborso (30) marche da bollo € 480,00, oltre CPA e IVA come per legge" (pp. 22-23 –
Lodo)”.
E' vero che manca, nel dispositivo, la espressa pronuncia di condanna del soccombente al pagamento della quota di spese non oggetto di compensazione;
tale omissione, nondimeno, deve essere fatta valere dalla parte interessata tramite una procedura di correzione di errore materiale da proporsi agli stessi arbitri, non rientrando tra i motivi di annullamento del lodo tassativamente indicati dalla legge.
5- L'impugnazione di deve, in definitiva, essere rigettata. Parte_1
6- Le spese di lite devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 5.211,00 Euro.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del P_ compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – Rigetta l'impugnazione del lodo del 23.11.2021, reso all'esito di procedimento arbitrale svoltosi in pagina 5 di 6 Bologna, proposta da , nei confronti di;
Parte_1 P_
II – Condanna l'attrice a rimborsare a le spese di lite, liquidate in 5.211,00 Euro per P_ compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge, da corrispondersi in favore dei procuratori costituiti Prof. Avv. Carlo Rasia e Avv. Maria Rosa
Aquilano dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 01/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 199/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLE NOGARE ROBERTO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BELLI BEATRICE ( ) VIA A. RUBBIANI 1 BOLOGNA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA A.RUBBIANI 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DALLE NOGARE ROBERTO
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RASIA CARLO e P_ C.F._2 dell'avv. AQUILANO MARIA ROSA ( PIAZZA SAN MARTINO 9 40126 C.F._3 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MARIA ROSA AQUILANO P.ZZA SAN MARTINO 9 BOLOGNA presso il difensore avv. RASIA CARLO
CONVENUTO
IN PUNTO A: impugnazione lodo pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Parte Per 2.0 Pt_1
come da atto di citazione;
Per P_
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – , con atto di citazione ex artt. 828 e segg. c.p.c., notificato a in Parte_1 P_ data 25.01.2022, ha impugnato il lodo rituale deliberato a maggioranza e firmato in data 23.11.2021 dal
Collegio Arbitrale costituitosi il giorno 15.10.2020, con sede in Bologna, nominato in forza di clausola compromissoria inserita all'art. 13 dello Statuto dell'Associazione ”, registrato in data Parte_1
18.07.2019 (doc. 2 fasc. att.).
Con il predetto lodo, il Collegio Arbitrale, pronunciando sui quesiti proposti dal socio P_
, ha così deciso la controversia:
[...]
- ha dichiarato e disposto l'annullamento della delibera dell'Assemblea dei Soci del 17.12.2019 della Parte
2.0 Controparte_2
- ha dichiarato assorbita e respinto ogni altra domanda di parte attrice;
- ha respinto ogni richiesta ed eccezione di parte convenuta;
- ha compensato fra le parti per 2/3 le spese di lite del procedimento arbitrale, liquidando i relativi importi nel loro intero.
lamenta la nullità del lodo per i seguenti motivi: Parte_1
I motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, III comma cpc, per violazione delle regole di diritto con riferimento allo svolgimento dell'istruttoria per erronea valutazione delle risultanze testimoniali e documentali (pag. 6).
II motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, III comma c.p.c. per violazione ed erronea applicazione delle regole di diritto per travisamento del concetto giuridico di contratto associativo (pag.
9).
III motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, IV comma, n. 2) c.p.c. per violazione delle regole di diritto in materia di non compromettibilità in arbitrato di diritti indisponibili e nullità delle delibere assembleari di Associazione, nonché per contraddittorietà ex art. 829, I comma, n. 11) c.p.c. fra la parte motiva e la parte dispositiva in relazione all'accertata violazione dei principi di pagina 2 di 6 democraticità e informazione dei soci, in relazione alla convocazione dell'assemblea Parte_1 del 17.12.2019 (pag. 13).
IV motivo: in cui si denuncia la nullità del Lodo ex art. 829, I comma n. 12) c.p.c. per omessa pronuncia nel lodo sulla condanna alle spese richiesta dalle parti, nonché la nullità Ex Art: 829, I comma, n. 5) c.p.c. in relazione alla mancanza del requisito previsto al n. 6) dell'art. 823 c.p.c.
(mancanza del dispositivo) (pag. 18).
Invoca, quindi, la dichiarazione di nullità del lodo, e chiede l'accoglimento dei quesiti dalla stessa formulati e, per l'effetto, il rigetto di quelli formulati dalla controparte . P_
Quest'ultimo si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi inammissibile e/ rigettare il gravame ex adverso proposto perché infondato e, per l'effetto, confermare integralmente il lodo arbitrale impugnato, con vittoria di spese di lite.
All'udienza dell'8.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. – Ciò premesso, va anzitutto rilevata l'inammissibilità dei primi due motivi di impugnazione, tramite i quali la parte attrice vorrebbe censurare il lodo ex art. 829, co.3, c.p.c. per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
Invero, ai sensi del co. 3 dell'art. 829, tale censura è ammissibile solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge o se la decisione contrasta con l'ordine pubblico.
Nessuna di tali condizioni si è verificata nel caso di specie, in quanto né nella clausola arbitrale, né con atto separato, né nel corso dell'arbitrato, le parti hanno concordato una impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto.
Tale questione risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione.
3. – E' infondato il terzo motivo di impugnazione, con cui lamenta al contempo: Parte_1
a) la violazione delle regole di diritto in materia di non compromettibilità in arbitrato di diritti indisponibili e nullità delle delibere assembleari di Associazione (art. 829, co. 4, n. 2 c.p.c.);
b) la nullità ex art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c., per contraddittorietà tra la parte motiva e la parte dispositiva in relazione all'accertata violazione dei principi di democraticità e informazione dei soci, in relazione alla convocazione dell'assemblea.
Ed invero, con la prima doglianza (sub a), sostiene l'attrice che la decisione sulla nullità dell'Assemblea per difetto dell'iter procedimentale di convocazione, risultato nella fattispecie del tutto assente, sarebbe sottratta alla cognizione del Collegio arbitrale, in quanto involgente diritti indisponibili degli associati.
La censura, avanzata ai sensi dell'art. 829, co.4, n. 2, c.p.c. è inammissibile;
come noto, tale norma pagina 3 di 6 costituisce una deroga alla non impugnabilità del lodo per violazione di norme sostanziali, in particolare (l'evocato n. 2) se “la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato”.
Nel caso di specie, parte attrice non ha indicato né quale sia la questione “pregiudiziale” non compromettibile risolta dal Collegio arbitrale (a norma dell'art. 819, co. 1, c.p.c.), né la regola di diritto violata.
D'altro canto, la dedotta non compromettibilità in arbitrato della lite è censura non riconducibile alla stretta formulazione dell'art. 829, co.4, n.2 che, come evidenziato, riguarda altri casi.
E anche volendo interpretare in altro modo tale censura, riqualificando il motivo proposto (nel senso di ritenere che parte attrice abbia inteso far rivalutare in sede di impugnazione l'eccezione già svolta in sede di arbitrato, e cioè quella inerente alla “non compromettibilità in arbitrato della domanda di nullità della delibera per invalidità delle modalità di convocazione dell'assemblea, in quanto avente ad oggetto diritti indisponibili”), esso deve comunque ritenersi infondato alla luce della giurisprudenza della
Suprema Corte formatasi nella materia societaria, applicabile anche in ambito associativo, per cui
“attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri” (ex multis, Cass. 27736/2018).
Neppure sussiste il vizio lamentato dall'attrice con riferimento all'art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c., da ravvisarsi, a suo parere, nella contraddittorietà sussistente tra la motivazione (nella quale il Collegio argomenta sulla base della nullità della delibera assembleare oggetto di impugnativa) e il dispositivo
(ove ne viene disposto l'annullamento).
Invero, il Collegio arbitrale ha dichiarato l'annullabilità della delibera assembleare del 17/12/19, stante
“il difetto del corretto iter procedimentale preordinato ad una indizione dell'assemblea sociale Link conforme alla richiamata previsione statutaria ed al declinato approccio ermeneutico” (p. 21) e sulla base di ciò ha, nel dispositivo, annullato la delibera.
Non è dunque ravvisabile alcun sostanziale contrasto tra dispositivo e motivazione.
4. – Infine, va rigettato anche il quarto motivo di impugnazione, con cui censura il lodo Parte_1 sia ai sensi dell'art. 829, co.1, n. 12, sia ai sensi dell'art. 829, co.1, n.5 (mancanza del dispositivo), per non essersi il Collegio arbitrale pronunciato sulla domanda di condanna alle spese di lite, formulata da pagina 4 di 6 entrambe le parti.
La doglianza è infondata, essendo contenuta nel lodo, sia in motivazione, sia in dispositivo, una espressa statuizione sulle spese di lite, nei seguenti termini:
“D. Sulle spese.
Tenuto conto delle pregresse statuizioni e della parziale reciproca soccombenza, il Collegio ritiene di compensare per 2/3 tra le parti sia le spese di costituzione e difesa nel procedimento sia quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale.
***
P.Q.M.
[…]
d) Compensa tra le parti per i 2/3 le spese di lite del procedimento arbitrale, liquidando i relativi importi nel loro intero come segue:
- quanto ai costi del procedimento arbitrale, come da provvedimento adottato dal Collegio Arbitrale del 16 giugno 2021 e, quindi: a) € 5.000,00 per il Presidente e per ciascun co-arbitro; b) € 1.700,00 a favore del Segretario;
c) oltre il 15% rimborso spese generali;
d) spese vive per rimborso (18) marche da bollo pari ad € 288,00 cadauno, oltre CPA e IVA come per legge.
- quanto ai compensi e spese di avvocato: € 10.343,00, oltre il 15% rimborso spese forfettarie e spese vive per rimborso (30) marche da bollo € 480,00, oltre CPA e IVA come per legge" (pp. 22-23 –
Lodo)”.
E' vero che manca, nel dispositivo, la espressa pronuncia di condanna del soccombente al pagamento della quota di spese non oggetto di compensazione;
tale omissione, nondimeno, deve essere fatta valere dalla parte interessata tramite una procedura di correzione di errore materiale da proporsi agli stessi arbitri, non rientrando tra i motivi di annullamento del lodo tassativamente indicati dalla legge.
5- L'impugnazione di deve, in definitiva, essere rigettata. Parte_1
6- Le spese di lite devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 5.211,00 Euro.
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del P_ compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – Rigetta l'impugnazione del lodo del 23.11.2021, reso all'esito di procedimento arbitrale svoltosi in pagina 5 di 6 Bologna, proposta da , nei confronti di;
Parte_1 P_
II – Condanna l'attrice a rimborsare a le spese di lite, liquidate in 5.211,00 Euro per P_ compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge, da corrispondersi in favore dei procuratori costituiti Prof. Avv. Carlo Rasia e Avv. Maria Rosa
Aquilano dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 01/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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