Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 3
Integra il delitto di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico l'accesso ad un sistema che sia protetto da un dispositivo costituito anche soltanto da una parola chiave (cosiddetta "password").
La copia di un documento, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale.
Il reato di diffamazione consistente nell'immissione nella rete Internet di frasi offensive e/o immagini denigratorie, deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete, pur quando il sito "web" sia registrato all'estero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2008, n. 36721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36721 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
367 2 1 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
UDIENZA PUBBLICA del 21/02/2008
SENTENZA N° 00205/2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO Presidente 1. Dott. ESPOSITO ANTONIO Consigliere
2. CAMMINO MATILDE 64 REGISTRO GENERALE
3. 64 N. 031428/2007 ANBROSIO ANNAMARIA
MELIADÒ GIUSEPPE 66 4. 66
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS CO VA nato il [...];
Avverso la sentenza emessa in data 29/5/2007 dalla Corte de L'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
u Letti i motivi nuovi proposti dal ricorrente con atto del 22/12/2007;
m Lette le memorie difensive del ricorrente del 22/01/2008, 26/01/2008 e ту ys 12/02/2008;
Letta la memoria difensiva depositata dalla parte civile il 15/01/2008;
1
Esposito;
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. G. Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per le parti civili l'avv. M. Cesellato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. V. Retico che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II 1 novembre 1999 la soc. CR Tecnology IA s.r.l. disponeva il licenziamento del dott. AS AR, già dipendente della soc. Texas Instruments, alla quale la CR
era subentrata, licenziamento determinato da scontri, diverbi ed altro con i dirigenti, il tutto costituente oggetto di formali contestazioni di addebito.
A seguito dell'allontanamento, al AS fu impedito l'accesso nei locali della fabbrica ed ogni connessione al sistema operativo, attraverso i dati identificativi, fino a quel momento legittimamente adoperati.
TI SE, nella qualità di Consigliere Delegato della CR Tecnology IA, il 30
dicembre 1999 depositava presso la Procura della Repubblica di Avezzano una denuncia querela esponendo che:
a) la CR è una società italiana facente parte di una multinazionale avente la sede principale negli Stati Uniti, operante nel campo della componentistica a semiconduttori per la produzione di computers;
3 b) i dipendenti della società utilizzavano per il lavoro una rete computerizzata (detto sistema RAS) attraverso il quale si realizza l'unione tra tutte le sedi CR, contenente dati riservati;
e) l'accesso al sistema avviene esclusivamente attraverso la immissione del proprio usemame assegnato dalla società e composto dalla prima lettera del nome e dal cognome,
quest' ultimo per esteso, oltre che dalla propria chiave di accesso o password composta da sei caratteri a scelta dall' utilizzatore, con validità di centoquaranta giorni, scaduti i quali deve essere rinnovata;
d) attraverso la combinazione del numero "verde" 800291649, al quale era associato il n.
0863/509496, con spese a carico del chiamato e, quindi, della CR, era possibile connettersi al sistema dall' esterno;
e) l'azienda procedeva alla effettuazione di un costante monitoraggio dei collegamenti, al fine di imputare a ciascuna unità produttiva i costi di chiamata;
+ f) dall'esame della citata documentazione era stato rilevata una serie di collegamenti effettuati dal dott. ZZ IO, dottore in statistica, collegamenti che avevano avuto inizio solo dopo il licenziamento del AS;
g) attraverso il confronto tra i tabulati de! sistema con quelli forniti dalla Telecom era emerso come le connessioni provenissero da una utenza telefonica di Avezzano, o più
spesso, da una di Milano;
h) poiché il ZZ abitava in Roma, non avrebbe mai potuto essere contemporaneamente a Milano, deduzione derivata dalla incompatibilità tra gli orari delle connessioni;
i) sul numero in questione era stato attivato il sistema di identificazione del chiamante,
fornito dal gestore telefonico e si era scoperto che i collegamenti al sistema caratterizzati dalla digitazione dello username e password provenivano dalla utenza telefonica n.
02/66501526, intestata a GR IA, moglie convivente del AS o dalla utenza
0863/444890 intestata al sindacato Fismic Marsica, organizzazione della quale il AS
medesimo era dirigente.
5 Il 5 gennaio 2000 ET "D BR, dirigente della CR, depositava altra querela dichiarando di essere e venuto a conoscenza che sul sito internet "OO Finance", il 26
dicembre 1999 era stato pubblicato un messaggio diffamatorio nei suoi confronti nel quale, dopo averlo denominato "fottutissimo avvocato mormone" veniva anche formulata la minaccia di appendergli al fondoschiena una stella a cinque punte, con riferimento al simbolo usato dalle "Brigate rosse".
In data 11 gennaio 2000 veniva depositata un'ulteriore querela, ad integrazione della precedente, con la quale si precisava che i messaggi diffamatori e minatori nei confronti del dirigente della società continuavano a perpetuarsi, ed uno era stato indirizzato al telefono cellulare del dott. RN, fisico alle dipendenze dell'azienda; si precisava,
inoltre, che alcuni messaggi, al fine di potenziarne il contenuto intimidatorio, venivano sottoscritti come provenienti dalla "Colonna Comunista Combattente Marsica".
A seguito di perquisizioni nell'abitazione del AS veniva rinvenuto un personal computer al cui interno era visionabile un file denominato "stella.txt" rappresentante una stella a cinque punte;
la stampa di buona parte dei messaggi riportati nei capi di
6 imputazione, una copia manoscritta di due di tali messaggi, altra documentazione relativa ai dati di produzione dello stabilimento di Avezzano, mentre attraverso accertamenti svolti dalla CR venivano identificati degli IP Address, sulla base dei quali, attraverso la cooperazione delle società FO, LB e Tim si accertava la riconducibilità alla utenza 02/66501526, intestata a NZ IA SA, del telefono mittente di sei messaggi, mentre il settimo risultata inviato dalla utenza 02/6101950 intestata al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest di Bresso, istituzione della quale il
AS aveva la tessera di iscrizione.
Sulla base degli indizi raccolti il Procuratore della Repubblica formulava i seguenti capi di imputazione:
A) AS AR AN e ZZ IO: del reato di cui agli arti. 61 n. 11,
81 cpv, 110, 615 ter c.p. perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusivamente si introducevano nel sistema informatico della CR Tecnology IA
s.r.l. protetto da misure di sicurezza, in quanto il AS, dopo che il ZZ gli aveva fornito con abuso di relazioni di lavoro in due diverse occasioni l'username "Mmazzer" di accesso
7 attribuitegli dalla CR onde consentirgli le intrusioni, poneva materialmente in essere ventitré
intrusioni nel sistema informatico protetto della CR, al fine di acquisire dati aziendali che non era più legittimato a conoscere per essere stato licenziato.
In Avezzano tra il 10/11/99 ed il 31/12/99;
B) ZZ IO: del reato di cui agli arti 61 n. 2 e 11 e 615 quater c.p. poiché, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente e di consentire al AS di procurarsi il profitto derivante dalla conoscenza e dall'utilizzazione di dati riservati della CR Tecnology IA s. r. l., abusivamente comunicava al AS AR AN in due diverse occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, i codici di accesso (username) al sistema informatico protetto da misure di sicurezza della
CR, che non era legittimato a diffondere ad altri e tanto meno al AS che non era più dipendente della società.
In Avezzano, dai primi di novembre 99 al 24/12/99;
C) AS AR AN: del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 615 quater c.p. poiché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per commettere il reato di cui al capo A) e per procurare a se stesso il profitto di conoscere e di utilizzare dati riservati della CR Tecnology IA s.r.l.
8 abusivamente si procurava in due diverse occasioni i codici di accesso (username) al sistema informatico protetto da misure di sicurezza della CR, facendosi consegnare da ZZ IO, che non era legittimato a dargliele, la username di cui disponeva ai primi di novembre 99 come dipendente della
CR e quella nuova che la società gli aveva sostituito il 13/12/99. In Avezzano, dai primi di novembre al 24/12/1999;
D) AS AR AN: del reato di cui agli artt. 81 cpv, 640 c.p. poiché usando il numero
"verde" 800291649 intestato alla CR Tecnology e riservato ai dipendenti della società e, dunque,
simulando un rapporto di lavoro che ormai era cessato, compiva una serie di ventitré intrusioni illecite nel sistema informatico della CR e così induceva in errore la società stessa che provvedeva a pagare le spese telefoniche relative a tali collegamenti conseguendo ingiusti profitti in danno della CR,
In Avezzano dal 10/11/99 al 24/12/1999-
E) AS AR AN: del reato di cui agli arti 81, 595, 612, 2° comma in relazione all'art. 339 c.p. poiché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, inviando mediante connessione internet sul sito Yahoo dedicato agli azionisti CR una serie di messaggi contenenti espressioni e modalità minatorie e diffamatorie, nonché simboli e sigle tali da ricondurre almeno in apparenza i messaggi ad associazioni segrete ed eversive quali le Brigate Rosse e la Colonna combattente comunista da sfruttarne così la forza intimidatrice, offendeva la reputazione della CR Tecnology IA s.r.l. e 7
dei suoi dirigenti in genere e specificatamente ET BR e di RN GI e minacciava loro gravi ed ingiusti danni, in particolare: I) con messaggio del 23/12/99, facendo riferimento al sequestro del generale IE, indirettamente minacciava danni analoghi;
2) col messaggio del 26/12/99
denigrava e minacciava ET BR dei servizi legali della multinazionale CR Tecnology Inc.
definendolo: "fottutissimo avvocato mormone" e dicendo che una mattina si sarebbe svegliato con una
"stella a cinque punte sul fondo schiena" richiamando anche il simbolo delle Brigate rosse e comunque denigrava la CR Tecnology IA a causa della prospettata insoddisfazione dei dipendenti e per i metodi vessatori usati nei loro confronti;
3) in quello del 4/1/2000, facendo richiamo alla stella a cinque punte e ad una colonna combattente dichiarava: "noi siamo pronti"; nel messaggio del
9/12/2000 attribuiva una mentalità da medio evo ai dirigenti CR e li minacciava di danno ingiusto (in specie l'ing. RN GI, detto LL) cui diceva: "statti accorto " riferendosi anche alla stella delle brigate rosse;
5) in quello dell' 11/1/2000 invitava gli investitori a diffidare della
CR per l'incapacità dei dirigenti, e concludeva con la stella a cinque punte;
6) in quello del
10 20/1/2000 attribuiva alla società ed ai suoi dirigenti la causa del suicidio di un dipendente CR e minacciava: "qualcuno dovrà pagare... la pagherete cara" riferendosi a TI SE, NI BE
e al sig. ET, dirigenti della società; 7) col messaggio del 24/1/2000 dava degli incapaci ai dirigenti della CR e attribuiva loro atteggiamenti vessatori, invitandoli ad andarsene;
infine, inviando
18/1/2000 sull' utenza radiomobile 0347/59321071 dell' ing. RN GI, dipendente
CR, un messaggio in cui diceva "F sarà il primo della lista" e che firmava come "Colonna
comunista combattente marsica", minacciava grave ed ingiusto danno al predetto RN.
In Avezzano dal 23/12/99 al 24/1/2000.
Il Tribunale di quella città, all'esito del giudizio dibattimentale, con sentenza in data 14
luglio 2005, dichiarava AS AR responsabile dei reati di cui ai capi A), C), D) ed
E) e, per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., e riconosciute, le attenuanti generiche in misura equivalente alle ulteriori aggravanti contestate e tenuto conto del vincolo della continuazione, lo condannava, con il beneficio della sospensione condizionale, alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 500 di multa, oltre alpagamento
delle spese processuali ed al risarcimento del danno a favore della parti civili CR
11 Tecnology s.r.l., TI SE, NI BE, ET VE RO e TT "D
BR, da liquidarsi all'esito di separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, di Euro 10.000,00 in favore della CR
Tecnology IA s.r.L e di Euro 3.000 per ciascuna delle altre parti civili;
lo condannava,
altresì, al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio che liquidava in favore di ciascuna delle costituite PP.CC. nell'importo di Euro 3.000 oltre accessori;
mentre mandava assolto ZZ IO dai reati a lui ascritti sub A) e B) per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2°, c.p.p..
Avverso detta sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica, dietro sollecitatoria ex art. 572 c.p.p. della parte civile CR Tecnology IA s.r.l, chiedendo la riforma della sentenza assolutoria pronunziata nei confronti del ZZ e la condanna del medesimo alla pena di giustizia. Proponeva appello, ai soli effetti civili, per motivi del tutto sovrapponibili, anche la parte civile CR Tecnology IA s.r.l, chiedendo la condanna del ZZ al risarcimento dei danni in proprio favore, con concessione di una provvisionale.
12 Interponeva gravame anche la parte civile RN GI per il capo della sentenza relativo alla mancata condanna del AS al risarcimento del danno in proprio favore avendo il Tribunale omesso di riportare la condanna del prevenuto nel dispositivo in uno alla liquidazione del danno.
Proponeva, infine, appello l'imputato AS impugnando in primis le ordinanze pronunciate nel corso del dibattimento, e poi, nel merito, richiedendo l'assoluzione da tutti i reati a lui ascritti per insussistenza dei fatti o per non averli commessi.
La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 29 maggio 2007, così provvedeva:
"Visto l'art. 605 C.P.P., respinte tutte le istanze istruttorie dell'imputato AS AR AN, in parziale riforma della sentenza in data 14 luglio 2005 del Tribunale di Avezzano, appellata dal predetto AS, nonché, ai soli effetti civili, dalle parti civili CR LO IA SR nei confronti dell'imputato ZZ IO e RN GI nei confronti di AS AR AN, concessa,
in relazione al delitto di cui al capo D) della rubrica, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 CP,
ridetermina la pena, tenuto conto delle accordate attenuanti generiche e della continuazione, in mesi sette di reclusione ed € 250,00 di multa. Concede il beneficio della non menzione della condanna nel
13 certificato del Casellario Giudiziale. Dichiara non doversi procedere nei confronti del AS in ordine ai delitti di cui agli artt. 595 e 612 CP, esclusa per quest'ultimo reato la contestata aggravante,
commessi in danno di NI ROo e di ET VE RO, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Dichiara inammissibile, ai sensi dell'ari. 578 CPP, l'appello proposto dalla CR LO IA SR nei confronti dell'imputato ZZ IO. Revoca le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata in favore delle parti civili NI BE e
ET VE RO. In accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile RN GI,
condanna AS AR AN al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore del predetto, cui assegna una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa relative al giudizio di primo grado, che liquida, per tutte le parti civili,
stante l'unitaria posizione processuale, ed accolto sul punto l'appello del AS, in complessivi €.
4.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge. Condanna altresì
il AS alla rifusione delle spese di patrocinio del grado in favore delle parti civili CR LO
IA SR, TI SE, BR "D ET e RN GI, che liquida, tenuto conto
14 dell'unitaria posizione processuale, in complessivi €. 1.920,00, oltre rimborso forfetario delle spese processuali, CPA ed IVA come per legge. Conferma nel resto".
Avverso tale decisione ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1° Motivo
Erronea applicazione degli artt. 120 e seg. c.p. e 122 e.p.p. in relazione all'art. 606
lett. b) e e) e.p.p. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a norma dell'ari. 606 lett. e) e.p.p.
La maggior parte dei fatti descritti nell'imputazione sono stati qualificati come reati perseguibili a querela di parte. Nel corso del giudizio di primo grado era stato dedotto in limine litis che per nessuno dei fatti descritti nell'imputazione era stata sporta querela da parte del soggetto legittimato. Era stato, in particolare, rilevato che le persone offese dai reati indicati nell'imputazione dovevano essere individuati nelle persone fisiche TI
SE, NI BE, ET VE RO, ET BR e RN GI,
nonché nella CR LO IA S.r.l. Nessuna dellepersone fisiche sopra indicate
aveva sporto querela in proprio, mentre per conto della CR LO SR avevano
15 sottoscritto il primo degli atti di querela depositati (in data 30.12.99) tale TI SE,
il secondo tale ET BR ed il terzo l'Avv. Titta Castagnino del foro di Roma nella qualità di difensore di ET BR. Sosteneva il ricorrente che come poteva agevolmente desumersi dalla visura camerale prodotta a sostegno della richiesta di immediata declaratoria di cause di non punibilità, (successivamente ammessa dal
Tribunale di Avezzano come documento con apposita ordinanza), tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 il legale rappresentante delia società era esclusivamente il presidente del consiglio di amministrazione, tale ET VE RO, nato a [...], California, il
31.3.1960.
Il sottoscrittore della querela depositata il 30.12.99. tale TI SE, che rivestiva la carica di membro del consiglio di amministrazione della società, ma che certamente non era il legale rappresentante della CR Tecnology S.r.l., dichiarava di avere acquisito il potere di sporgere la querela in forza di una «procura speciale», conferitagli allo scopo di
consentirgli di compiere tutta una serie di attivila dinanzi agli enti ed alle autorità ivi elencate, da uno dei membri del consiglio di Amministrazione della CR, tale ET
16 BR (sulla scorta dei poteri a sua volta attribuiti a quest'ultimo dallo stesso Consiglio di amministrazione il 16,12.1998), con atto datato 29.1,99, tradotta e depositata il 4.2.1999
presso lo studio del notaio GI Altieri di Avezzano e prodotta dal ricorrente insieme alla citata visura camerale. Rilevava il ricorrente che la «procura speciale>>
rilasciata dal consiglio di amministrazione della CR Inc. mediante un atto sottoscritto da ET BR era un atto idoneo a conferire al procuratore speciale esclusivamente i poteri ivi indicati e non certamente, (come erroneamente asserisce il Tribunale di
Avezzano), la rappresentanza legale della società (che è tutt'altro istituto), nonché che tra i poteri conferiti al procuratore speciale costituito non figurava, (ma non avrebbe potuto figurarvi, in quanto tra i requisiti essenziali della procura speciale rilasciata per sporgere querela in nome e per conto del rappresentato l'art. 122 c.p.p. contempla anche l'indicazione del fatto per cui la querela deve essere sporta), certamente quello di sporgere querele nell'interesse della società nei confronti di autori di fatti non ancora verificatisi. Benché il difetto di querela fosse stato espressamente rilevato, invece di pronunciare la declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale per i fatti qualificati come
17 reati perseguibili a querela di parte, il Tribunale di Avezzano ha emesso, in data 16.6.03,
ordinanza con cui ha disposto di procedere oltre. Secondo il Giudice di primo grado,
infatti, TI SE aveva il potere di sporgere querela per conto della CR
LO IA in quanto la «procura speciale» depositata il 4.2.1999 presso lo studio.
del notaio GI Altieri di Avezzano, conferitagli allo scopo di consentirgli di compiere tutta una serie di attività dinanzi agli enti ed alle autorità italiane indicati nell'atto, gli delegava una sorta di “rappresentanza legale"
La Corte d'Appello di L'Aquila ha ritenuto di dover disattendere le censure avanzate in tema di procedibilità dell'azione con l'atto di gravame, ma lo ha fatto adducendo in motivazione argomenti che non convincono. La Corte, infatti, ha sostenuto, in maniera del tutto gratuita, che SE TI fosse all'epoca della presentazione della querela un i membro del consiglio di amministrazione della CR «che riveste la carica di consigliere delegato». Ha proseguito la Corte territoriale aggiungendo che, dati questi elementi, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che TI SE avesse il potere di rappresentanza dell'azienda.
18 Non si comprende cosa avrebbe dovuto dimostrare ancora il ricorrente, il quale ha prodotto la misura camerale della CR LO IA SR e la procura speciale depositata il 4.2.1999 presso lo studio del notaio GI Altieri di Avezzano,
richiamata nella querela. Dalla visura è agevole desumere sia che quando è stata depositata la querela, TI SE era membro del consiglio di amministrazione della società e non amministratore delegato (come la Corte vorrebbe dare ad intendere), sia che i membri del consiglio di amministrazione della CR non avevano la
rappresentanza legale della persona giuridica. Dalla procura speciale, invece, si può
ricavare che la manifestazione di volontà ivi espressa non ricomprende il potere di sporgere querele e. soprattutto, che il rappresentato non conferisce al procuratore il potere di sporgere querela per i fatti descritti nell'imputazione (la procura speciale in esame non avrebbe potuto mai contenere l'indicazione di fatti accaduti ampiamente dopo la manifestazione di volontà).
2° Motivo
19 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p. nella parte della gravata sentenza in cui è stata ritenuta raggiunta la prova della sussistenza degli episodi storici descritti nei capi A), C) e
D) dell'imputazione e, in alternativa, nella parte in cui il ricorrente è stato individuato come l'autore di tali fatti.
A fronte delle numerose e puntuali censure mosse alla sentenza di primo grado, la Corte
d'Appello di L'Aquila ha assunto un atteggiamento di fondo che non può essere affatto condiviso: con una premessa metodologica, infatti, la Corte ha affermato di non avere l'obbligo di «compiere un'analisi approfondita di tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo». Poiché attraverso l'atto di appello il ricorrente non si è lamentato esclusivamente del metodo di valutazione delle risultanze processuali, quanto piuttosto dei numerosi errori commessi dal Tribunale di Avezzano. tutti desumibili dalla sentenza,
il Giudice d'appello aveva il dovere di verificare se le lamentele sollevate avessero o
2
020 meno fondamento e, quindi, sembra che con l'indicata premessa metodologica la Corte
territoriale abbia cercato di mettere le mani avanti, autosollevandosi dal dovere di decidere sulle questioni più spinose. E così, a mero titolo esemplificativo, vale la pena di
rappresentare che con l'appello si rimproverava il Tribunale di Avezzano di avere utilizzato come elemento di prova a carico del ricorrente il tabulato delle telefonate in uscita dall'utenza n. 02/66501526, nell'erronea convinzione che il tabulato dimostrasse che, quando erano avvenute le connessioni descritte nell'imputazione, il ricorrente era connesso ad internet. Si precisava anche che un errore del genere dimostrava, in maniera evidente, che il Giudice di primo grado aveva preso la sua decisione senza nemmeno avere capito che le connessioni attribuite al ricorrente venivano effettuate mediante una telefonata e non attraverso la rete internai. Di fronte ad una simile deduzione, la Corte
avrebbe dovuto quantomeno verificare se il Giudice di primo grado aveva commesso l'errore prospettalo e in caso di riscontro positivo, se un errore di concetto così evidente potesse o meno avere rilievo sul percorso che lo aveva condotto a prendere la sua decisione. La Corte d'Appello di L'Aquila ha sostanzialmente confermato la sentenza
21 impugnata trovando più comodo non affrontare per nulla l'argomento. Il tutto,
naturalmente dopo avere premesso che il silenzio su alcune delle doglianze prospettate non avrebbe in nessun modo inficiato la correttezza del proprio operato.
La Corte d'Appello di L'Aquila, inoltre, ha riportato nella parte della sentenza dedicata alla ricostruzione dello svolgimento del processo le argomentazioni sviluppate nell'atto di appello a sostegno delle richieste formulate nell'interesse del ricorrente, ma quasi sempre la sintesi effettuata si è rivelata infelice: nella versione rielaborata dalla Corte, infatti, il senso delle doglianze del ricorrente troppo spesso ne esce travisato. Ad onor del vero, la
Corte ha frainteso anche il significato di alcune affermazioni rinvenibili in querela e, fra tutte, appare fondamentale riportare quella che riguarda la descrizione del sistema asseritamente violato. Nella querela sottoscritta da TI si dice: «i nostri dipendenti utilizzano per il loro lavoro una rete computerizzata interna (d'ora in poi chiamata sistema), che unisce fra loro tutte le sedi CR e che contiene l'intero patrimonio tecnico-scientifico ed i segreti industriali del gruppo». Nella parte della ricostruzione dello svolgimento del processo la Corte d'Appello di L'Aquila cerca di riportare questo
22
2
2 concetto, ma lo trasforma, stravolgendone il significato tecnico. La frase della querela diventa: "i dipendenti della società utilizzavano per il lavoro una rete computerizzata,
detto sistema RAS, attraverso il quale si realizza l'unione tra tulle le sedi CR
contenente dati riservati». Nelle parole della Corte, dunque, quello che in querela veniva definito il sistema informatico dell'azienda diventa il RAS. In questo modo si getta il seme per lasciar intendere che nei RAS ci fossero i dati contenuti, invece, nel sistema informatico, che è cosa ben diversa (come emerge chiaramente dalle spiegazioni offerte dal teste Di AR e dallo schema da questi fornito, più volte prodotto come documento). Sempre nella parte ricostruttiva della sentenza impugnata si assume che nel
RAS vi fossero dati da prelevare, mentre ciò non risponde al vero, essendo il RAS
esclusivamente una «porta», come evidenziato anche dal nome Sistema di Accesso
Remoto. Evidenziando gli errori commessi dalla Corte si vuole sgomberare subito il campo da possibili equivoci: è pacifico che quello che si assume essere stato violato è il
RAS e non il sistema informatico della CR. In questa chiave devono essere lette tutte le affermazioni rinvenibili negli atti processuali e nelle sentenze per riportare il discorso
23 ai suoi termini reali. Già, ad esempio, in questo caso, le espressioni riportate dalla Corte
territoriale andavano ad alimentare un equivoco già presente in embrione nel capo di imputazione.
Mediante simile operazione, la Corte territoriale è riuscita a preparare il campo alle
argomentazioni utilizzate per motivare la propria decisione. Ed è per questo che la ricostruzione dello svolgimento del processo non può passare in secondo piano. Prima
di proseguire si deve anche rilevare che la Corte d'Appello di L'Aquila ha definito come parte dei più importanti studi d'America», (quasi che le accuse di manipolazione dei mercati di cui la CR è accusata negli USA fossero delle questioni private), ben 34
Procuratori Generali che hanno avviato processi contro l'azienda.
3° Motivo
Erronea applicazione dell'art. 615 ter c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p.
Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a norma dell'art. 606 lett. e)c.p.p.
24
2
4 L'accesso in sistemi informatici riceve tutela penale soltanto ove tali sistemi possono considerarsi "protetti da misure di sicurezza", com'è agevolmente desumibile dal testo dell'art. 615 ter c.p. che esplicitamente richiama i sistemi informatici protetti da misure di sicurezza.
I risultati dell'accertamento svolto nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado hanno chiarito che non è possibile annoverare tra i “sistemi informatici protetti da misure di sicurezza" il RAS delo stabilimento CR di Avezzano ove si sarebbe,
secondo l'accusa, ripetutamente introdotto il ricorrente negli ultimi mesi del 1999. A
tutela dei dati contenuti nel RAS della CR in quest'ultimo periodo, infatti, v'era soltanto una chiave d'accesso, composta da un minimo di 6 caratteri, (alcuni testimoni dicono addirittura 5), anche solo numerici e patrimoni di alcuni dipendenti, i quali dovevano digitarla per introdursi nel RAS dall'estero e che, per di più, veniva scambiata con notevole disinvoltura tra gli stessi dipendenti dell'azienda, com'è stato ben chiarito dal Dott. ZZ e dal Dott. Stefano Pettirossi durante il rispettivo esame dibattimentale.
E' stato accertato, inoltre, che tale password era addirittura costituita dalla sequenza
25 numerica 123456, password standard, cosiddetta di fabbrica o di set up iniziale,
tipicamente utilizzata da tutti i sistemi venduti in serie prima che l'aquirente provveda a personalizzarli ed utilizza delle case produttrici dopo ogni reset. Facendo una ricerca sul google con la parola chiave "password 123456" si trovano addirittura 650.000 siti e ciò
dimostra che la password in uso del Dott. ZZ non aveva la funzione di proteggere il
RAS. La necessità di predisporre tutte le misure di sicurezza su indicate affinché un sistema in rete pubblica possa dirsi protetto, del resto è ed era imposta dallo stesso legislatore, il quale all'epoca aveva già espressamente contemplato i requisiti minimi di protezione dei sistemi informatici in rete pubblica mediante il D.P. R. 29.7. 1999 n 318,
pubblicato nella Gazz. Uff. serie generale, 14.9.1999 n. 216, (e quindi già pubblicato al momento dei fatti), indicandoli specificamente proprio nelle misure già riportate. A
scanso di ogni equivoco, quindi, era proprio il legislatore che escludeva ogni possibilità
di considerare protetto, al momento dei fatti, un sistema informatico inserito in rete pubblica che non presentasse anche una soltanto delle misure di sicurezza indicate nel
26 D.P.R. 29.7. 1999 n° 318 e già menzionate. Alla luce delle suesposte considerazioni, il
RAS della CR non poteva considerarsi protetto da misure di sicurezza.
Il sistema in esame, dal canto suo, non garantiva l'integrità dei dati ivi custoditi, non registrando le attività compiute al suo interno, né alcuna delle operazioni di gestioni dei dati. Tale caratteristica è emersa pacifica da tutte le testimonianze acquisite in dibattimento e viene avvalorata dal titolare del sistema, i cui dirigenti non sono stati in grado di riferire circa eventuali azioni poste in essere contro la volontà dell'azienda.
Acclarato, dunque, che il sistema che si assume violato non rientra tra quelli “protetti da misure di sicurezza”, la condotta di chi si è introdotto non doveva trovare tutela penale nel nostro ordinamento, a prescindere chi l'abbia fatto avesse o meno il consenso del titolare del sistema. L'art. 615 ter c.p., infatti, ha lo scopo di salvaguardare intrusioni esterne soltanto quei sistemi informatici che sono protetti da effettive misure di sicurezza.
L'opposta interpretazione dell'art. 615 ter c.p., che il Tribunale di Avezzano prima e la
Corte d'Appello di L'Aquila poi hanno mutuato da due sentenze della Corte di
27 Cassazione con l'intento di avallare l'ipotesi che la norma punisca ogni accesso nei sistemi ov'è esplicita o implicita la volontà del titolare di escludere i terzi a prescindere dal grado di protezione del sistema, confligge con la lettera dell'art. 615 ter c.p., il quale parla, in modo esplicito, di sistema informatico protetto da misure di sicurezza.
L'opposta interpretazione, in ogni caso, si riferisce a fattispecie completamente diverse da quella in esame. E non potrebbe essere diversamente: poiché è lo stesso art. 615 ter c.p. a richiedere esplicitamente per la sussistenza del reato che il sistema violato sia protetto da misure di sicurezza» e poiché la giurisprudenza richiamata non può
disattendere un dato normativo esplicito, è chiaro che detta giurisprudenza deve necessariamente riferirsi ad una fattispecie diversa da quella in esame.
A tale fattispecie si attaglia piuttosto la giurisprudenza di merito formatasi su fattispecie analoghe, giurisprudenza che non ha ritenuto applicabili gli artt. 615 ter e 615 quater c.p.
in caso di accessi a sistemi informatici in rete, come quello della Rai, (che il perito aveva definito come accessibile dalla rete), a protezione del quale non erano state predisposte effettive misure di sicurezza, ma solo una password, inidonea secondo il Giudice ad offrire
28 certezza assoluta d'impenetrabilità (così Trib. Roma, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 4.4.00). La sentenza impugnata, inoltre, non spende nemmeno una parola per disattendere le censure mosse alla decisone del Tribunale di Avezzanomediante l'atto di appello, limitandosi a ripetere gli argomenti già spesi dal primo Giudice.
4° Motivo
Erronea applicazione dell'art. 615 quater c.p. in relazione airart. 606 lett. b) c.p.p.
Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a norma dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
Com'è noto, l'art. 615 quater c.p. punisce la persona che pone in essere una delle condotte ivi descritte «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno». Attraverso la motivazione della sentenza di primo grado, il Tribunale di
Avezzano si è posto il problema di dover spiegare quale fosse i profitto che l'autore delle connessioni abusive indicate al capo A) dell'imputazione intendesse perseguire o quale danno volesse arrecare alla CR, affermando semplicemente che “lo scopo del profitto, richiesto dalla norma, non va inteso in senso necessariamente patrimoniale,
2
929 essendo invece sufficiente l'intenzione di procurarsi una qualunque utilità, in qualche modo connessa al dato protetto e contenuto nel sistema informatico.
È stato lo stesso Tribunale, dunque, a smentire l'ipotesi accusatoria: non si sa che tipo di dati ci fossero all'interno del RAS della CR, ma, qualunque dati fossero, chi accedeva al RAS abusivamente, dice il Tribunale, lo faceva per conoscerli secondo il Tribunale di
Avezzano, dunque, il profitto cui mirava l'autore delle connessioni non autorizzate era
"la conoscenza dei dati contenuti nel RAS”.
Vero è che il profitto indicato dalla norma non è necessariamente un vantaggio patrimoniale, ma deve comunque consistere in un'utilità, che certamente non era la conoscenza di dati, (e non si sa nemmeno di quali dati), ci vuole qualcosa di puiù e di questo "quid pluris" occorre raggiungere la prova.
Ma v'è di più: era stato dedotto nei motivi d'appello che, in un altro passaggio della motivazione della prima sentenza, il Tribunale di Avezzano aveva esplicitato, in modo molto chiaro, il proprio convincimento sull'elemento psicologico sotteso alle condotte descritte nei capi A, C e D dell'imputazione. A suo dire, infatti, "ciò che animava il
30 AS, ancora prima di una sua concreta volontà di vendetta, era l'intento di continuare ad inferire nella vita e nella attività dell'azienda, restando a) conoscenza dei suoi dati di produzione, cercando di influire, commentare partecipare alle scelte della
CR, così non arrendendosi al suo licenziamento» e, quindi, era questo il convincimento del Tribunale di Avezzano (e non potrebbe essere diversamente secondo quanto desumibile dall'istruzione dibattimentale), tale convincimento escludeva dipersé
resistenza di qualsiasi scopo di perseguire profitto o arrecare un danno in capo all'autore
delle connessioni abusive di fronte a censure tanto analitiche la Corte d Appello di
L'Aquila si è limitata a dire soltanto che la nozione ampia di profitto, nel senso di utilità
non solo strettamente patrimoniale, evidenziata già dal primo Giudice, consentirebbe di formulare l'ipotesi che l'accesso abusivo potesse essere finalizzato a prendere conoscenza di dati, informazioni o programmi. A parte il rilievo che non si capisce a quali dati,
informazioni o programmi la Corte si riferisca, colpisce la sintesi che caratterizza la motivazione della sentenza impugnata sul punto specifico, soprattutto alla luce delle censure dedotte con l'atto di appello.
31 5° Motivo
Erronea applicazione dell'art. 640 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p.
Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a norma dell'alt. 606 lett. e) c.p.p.
Attraverso il capo D) dell'imputazione elevata a margine del presente procedimento,
l'appellante è stato chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'arti. 640 c.p.,
per avere, nei mesi di novembre e dicembre del 1999 (dopo il licenziamento intimatogli con lettera del 26.10.99), effettuato 23 accessi abusivi nel sistema informatico della
CR LO IA di Avezzano. connettendosi, con l'ausilio del. modem e mediante altrettante telefonate dirette verso il numero verde 800291649 (e dunque a spese della stessa CR) messo dall'azienda a disposizione dei propri dipendenti, grazie ad una username e ad una password in carico al Dott. IO ZZ ottenute indebitamente.
Durante la fase investigativa gli addetti al nucleo di polizia postale di Pescava incaricati delle indagini ed il Procuratore della Repubblica di Avezzano hanno ritenuto di poter formulare l'ipotesi accusatoria sopra enunciata esclusivamente sulla scorta delle
32 indicazioni fornite loro dai dirigenti della CR, i quali non hanno prodotto documenti,
se si eccettua il foglio allegato alla prima querela sporta nell'interesse della CR e definito dall'azienda come «tabulato del sistema di auditing" (documento aziendale interno), da cui si dovrebbe desumere, almeno a dire della CR, che alcune telefonate dirette all'utenza 0683/509496 (non 800291649!) provenivano dal distretto di Milano.
Nel corso dell'istruzione dibattimentale, la CR si è ben guardata dal produrre in giudizio documenti che in qualche modo potessero attestare per tabulas che per collegarsi al RAS via modem i suoi dipendenti titolari username e di password dovessero digitare il numero 800291649.
L'assoluta mancanza di riscontri di natura documentale, da cui poter ricavare per accedere al RAS dello stabilimento della CR di Avezzano occorresse comporre un numero "verde", peraltro intestato alla micron e da questa pagato, riduceva a ritenere non sufficientemente dimostrata una simile premessa, data invece sempre dal Tribunale
di Avezzano, il quale vi ha costruito sopra l'intero impianto dell'impugnata declaratoria di responsabilità dell'appellante per il delitto di truffa.
33 Poiché un'indagine sulle caratteristiche e sull'intestazione delle utenze n. 800291649 e
0863/509496 appariva indispensabile, si è chiesto espressamente che la Corte d'Appello
di L'Aquila volesse acquisire presso la Telecom la documentazione, (ivi comprese le bollette pagate), attinente ai contratti relativi alle utenze n. 800291649 e 0863/509496,
per individuarne intestatari e caratteristiche, nonché di ammettere l'esame di RE
NI sulle circostanze relative sempre alle caratteristiche ed all'intestazione delle due utenze richiamate. La Corte ha ritenuto superflua tale richiesta, sul presupposto che non fosse necessario dimostrare documentalmente, acquisendo presso la Telecom copia dei contratti relativi all'utenza n. 800291649 e delle bollette del relativo traffico telefonico, cheper accedere al RAS i dipendenti dovevano comporre un numero verde intestato alla società e da questa pagato.
Ed ecco il punto: risulta per tabulas che quando sono state effettuate connessioni indicate nell'imputazione e quando è stata sporta la querela il mini verde 800291649 utilizzato per le connessioni non era intestato alla Micro.
34 I dirigenti dell'azienda, però, nella querela hanno affermato esattamente il contrario, la
CR, inoltre, si è ben guardata dal produrre documenti relativi all'utenza di cui si era dichiarata, a torto, titolare (i documenti avrebbero certamente smentito le affermazioni poste a sostegno delle accuse mosse a! ricorrente), limitandosi a ribadire la circostanza attraverso le parole dei suoi dirigenti. Gli appartenenti alla polizia postale che hanno svolto le indagini non hanno acquisito documentazione. ma si sono limitati a raccogliere le notizie veicolate dalla querela e dalle dichiarazioni dei dirigenti dell'azienda. Ecco
allora che un dato che se correttamente acquisito, avrebbe smentito subito l'ipotesi accusatoria è diventato, attraverso le dichiarazioni provenienti da una delle pani (che aveva un fortissimo interesse alla condanna del ricorrente), la prova della colpevolezza del ricorrente.
Ma v'è di più: perché il profitto, (consistente nel lucrare il prezzo delle telefonate effettuate per le connessioni abusive), assuma rilevanza giuridica ai fini della sussistenza del delitto di truffa, occorre dimostrare che le telefonate dirette al numero verde più
volte citato non erano l'unico mezzo a disposizione di chi intendesse connettersi al RAS
35 della CR. Se, infatti, la CR non avesse offerto a chi intendeva connettersi al RAS
dall'esterno alternative diverse da quella di comporre il numero verde, non è nemmeno proponibile l'idea del profitto, inteso come costo non pagato della telefonata, maturato ai danni dell'azienda. Dell'esistenza di linee telefoniche a pagamento collegate al RAS della
CR, come pure di quelle verdi, non è stata acquisita alcuna prova.
Un'ultima notazione: la condotta incriminata consiste nell'avere il ricorrente effettuato delle telefonate su un numero verde che era utilizzabile per scopi interdetti all'imputato e, quindi, nell'avere indebitamente lucrato il costo delle telefonate. In una simile condotta non è possibile intravedere gli estremi degli artifici o dei raggiri richiesti dall'art. 640 quali elementi essenziali del delitto di truffa. L'argomento speso dalle sentenze impugnate,
secondo cui integrerebbe gli estremi degli artifici, l'essersi il ricorrente connesso al RAS
della CR con "username e password" non autorizzate non ha nessun pregio. Il
profitto con altrui danno, infatti, sarebbe stato ottenuto mediante la telefonata,
rappresentando la successiva connessione post factum irrilevante.
6° Motivo
36 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'ari 606 lett. e) c.p.p. nella parte della gravata sentenza in cui è stata ritenuta raggiunta la prova della sussistenza degli episodi storici descritti nel capo E)
dell'imputazione e, in alternativa, nella parte in cui il ricorrente è stato individuato come l'autore di tali fatti.
Attraverso il capo E) dell'imputazione elevata a margine del presente procedimento,
l'appellante è stato chiamato a rispondere dei delitti previsti e puniti dagli artt. 595 e 612
in relazione all'art. 339 c.p.. per avere, inviato sul blog denominato OO Finance,
frequentato da azionisti della CR, 7 posting dai contenuti diffamatori nei confronti dell'azienda dei suoi dirigenti per aver inviato a tale RN GI un sms contenente minacce.
Come già anticipato, la Corte d'Appello di L'Aquila ha assegnato rilevanza decisiva ai fini di ritenere provate le condotte contestate al ricorrente nel capo E) dell'imputazione ad un solo elemento probatorio, consistente nel rinvenimento in casa del Dott. AS
37 durante la perquisizione di due copie manoscritte dei posting n. 38496 del 9.1.00 e n.
38618 dell'I 1.1.00. La Corte territoriale attribuisce rilevanza decisiva alla presenza di correzioni allo scritto originario ed all'asserita coincidenza tra il testo manoscritto corretto ed il testo definitivo dei due posting. Per dare sostegno all'assunto la Corte
riporta delle frasi contenute nei manoscritti indicando le correzioni e raffrontando il testo che ne scaturisce con quello dei posting inviati sul blog. A parte il rilievo che a seguito delle correzioni apportate al testo manoscritto non vi è la coincidenza tra tale testo e quello dei posting inviati sul blog, il ragionamento della Corte territoriale non assume nessuna rilevanza decisiva. È, infatti, ben possibile (e le probabilità che si sia verificata questa ipotesi non sono certamente inferiori alle possibilità che si sia verificata l'ipotesi sponsorizzata dalla Corte) che il ricorrente abbia effettivamente ricopiato a mano il testo dei posting in esame e poi vi abbia aggiunto le parole che aveva tralasciato.
Dal raffronto tra il contenuto dei posting ed il testo manoscritto si riceve addirittura l'impressione che i testi scritti a mano fossero una specie di riassunto del testo dei posting effettivamente inviati, come se chi li ha scritti avesse voluto appuntarsi in prima battuta i
38 contenuti essenziali dei posting, per poi aggiungere le parole trascurate. Quando ci si pone l'obiettivo di scrivere una bozza e poi di ricavarne la bella copia è verosimile ritenere che la bozza contenga più parole rispetto alla bella copia, perché nella rielaborazione si tende a sintetizzare per esigenze di stile. Nelle bozze manoscritte rinvenute nell'abitazione del ricorrente, invece, il numero di parole è inferiore a quello del testo dei posting corrispondenti. quasi che nel redigere le bozze l'autore abbia avuto l'esigenza di sintetizzare e non di migliorare lo stile. Non si deve, ad ogni buon conto dimenticare,
che il ricorrente in quel periodo aveva problemi con la stampante. Non si deve nemmeno escludere che il ricorrente possa avere copiato a mano il contenuto dei messaggi anziché stamparli, per evitare magari di accendere la stampante.
7° MOTIVO
Erronea applicazione degli arti. 190, 238, 493, 727, 729 e.p.p. e 78 disp. att. e.p.p.
in relazione all'ari. 606 lett. c) c.p.p.
Anziché ammettere, (con ordinanze dell" 1.6.05 e del 13.7.05 che pure sono state impugnate), la documentazione da cui sono stati ricavati gli IP Address dei posting indicati
39 nell'imputazione e che ha consentito l'identificazione delle utenze da cui sarebbero stati inviati i posting in esame, documentazione prodotta dalie parti civili all'udienza del 9.3.05,
il Tribunale di Avezzano e la Corte d'Appello di L'Aquila avrebbero dovuto dichiararne l'inutilizzabilità per diverse ragioni. La richiesta di ammissione, infatti, era stata avanzata dal difensore delle parti civili ben oltre il termine imposto dall'art. 493 c.p.p. per l'immissione della prova e ad istruzione dibattimentale completata I documenti prodotti,
inoltre, erano nella disponibilità delle parti civili dall'inizio del 2000 e, quindi, ben avrebbero potuto venire introdotti nel processo tempestivamente.
La CR, in secondo luogo, ebbe a dichiarare di avere ricevuto la documentazione in esame negli Stati Uniti d'America dalla OO America, la quale gliela avrebbe consegnata dopo che la stessa CR aveva intentato, davanti alla Corte dell'Idaho, un processo civile inteso al risarcimento dei danni, denominato subpoena. Gli atti che la
CR sosteneva di avere acquisito a chiusura di procedimenti civili non meglio identificati ed i dati in essi contenuti non potevano essere né ammessi né tantomeno utilizzati, trattandosi di atti e di dati che erano e sono conservati all'estero e che, di
40 conseguenza, potevano e possono ancora trovare ingresso nel processo penale italiano esclusivamente mediante le forme previste dal codice di rito per le rogatorie all'estero.
La stessa OO, detentrice dei dati, non ha voluto, senza rogatoria, fornirli agli organi di polizia giudiziaria che, pur avendo già ricevuto dalla CR la documentazione che si contesta, glieli avevano formalmente richiesti durante la fase delle indagini preliminari.
Addirittura il Department of the Treasury, United States Secret Services, con nota del
3.5.01 (contenuta nel fascicolo del dibattimento) negò di poter fornire alla Polizia Postale
di Pescara gli Ip Address dinamici dei posting descritti nell'imputazione senza l'esperimento del procedimento di rogatoria. Era chiaro già in linea di principio che gli atti ed i dati acquisibili al processo soltanto con le garanzie processuali offerte dalla rogatoria non avrebbero mai potuto essere ammessi su richiesta di una delle parti che li avesse prodotti affermando di averli reperiti senza il rispetto delle formalità previste dal codice di rito. Se
il vigente sistema processuale penale impone le formalità della rogatoria per l'acquisizione di dati conservati all'estero, sanzionando con l'inutilizzabilità degli atti compiuti e dei dati reperiti la violazione di ogni singola formalità, non si comprende
41 allora come si sono potuti utilizzare i medesimi atti ed i medesimi dati se acquisiti all'estero senza il ricorso alla rogatoria e, quindi, senza il preventivo esperimento di alcuna delle formalità imposte a garanzia dell'imputato.
In terzo luogo, gli atti di cui la parte civile aveva richiesto l'ammissione ed i dati ivi contenuti, utilizzati per risalire all'utenza di provenienza dei posting più volte richiamati,
sono stati acquisiti in seno a uno o a più processi civili svoltisi davanti ad una Corte
Statunitense, ai quali l'appellante non ha avuto la possibilità di partecipare e di cui la
CR non ha reso noti nemmeno gli esiti, con buona pace dei più elementari canoni del contraddittorio.
La documentazione prodotta dalle parti civili, in quarto luogo, non poteva trovare ingresso nel presente processo penale anche per un'altra ragione. Con ordinanza resa
TI.6.05, il Tribunale di Avezzano dichiarava l'inammissibilità dei documenti inseriti nell'allegato n. 11 del fascicolo prodotto in data 9.3.05 dalle parti civili per due ordini di ragioni: da un lato, perché tali documenti erano incompleti e, da un altro lato, perché
erano stati prodotti in copia. Con la medesima ordinanza, il Tribunale preannunciava
42 l'esperimento di una rogatoria all'estero per acquisire i documenti rilevanti per la decisione detenuti dalla OO negli Stati Uniti d'America, ma lasciava comunque aperta un'alternativa, invitando le parti civili a produrre gli originali di detta documentazione
(questa volta completa). In data 14.6.05, per tutta risposta, le parti civili depositavano solo una piccola parte della documentazione già prodotta in copia il 9.3.05
(documentazione che il Tribunale aveva dichiarato incompleta), affermando che si trattava di atti originali. Stante il contenuto della propria precedente ordinanza, il
Tribunale di Avezzano avrebbe dovuto dichiarare l'inutilizzabilità del compendio prodotto, in quanto meno completo di prima. Nonostante l'incompletezza della produzione documentale, al contrario, il Tribunale di Avezzano, disattendeva del tutto le indicazioni fornite con l'ordinanza dell'1,6.05, e con altra ordinanza resa in data 13.7.05
ammetteva il sottoinsieme di documenti incompleti depositato, i documenti prodotti dalla parte civile, in quinto luogo, erano venuti in possesso della CR, per sua stessa ammissione, nell'ambito di procedimenti civili intentati davanti alla Corte statunitense dell'Idhao allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni. Orbene, l'ammissione e la
43 conseguente acquisizione di atti comunque compiuti in procedimenti civili celebrati all'estero non è consentita nel nostro ordinamento, trattandosi dell'unica ipotesi non contemplata dalle analitiche disposizioni del codice di procedura penale. Ogni altra ipotesi di atti compiuti in altri procedimenti penali e civili, ivi compresa quella di acquisizione di atti compiuti in un processo penale straniero, infatti, trova esplicita disciplina normativa negli arti. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p..
8° Motivo
Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al rigetto delle richieste di riforma di tutte le ordinanze impugnate, a norma dell'ari. 606 lett. e) c.p.p.
Le carenze della gravata sentenza in merito alla legittimità di diverse ordinanze impugnate in uno con la sentenza sono state già affrontate con i motivi che precedono.
Occorre però evidenziare che, per confermare le ordinanze impugnate la Corte
44 d'Appello di L'Aquila, ha spesso usato argomenti comuni ad alcune di esse. E' accaduto,
in particolare, che il Tribunale di primo grado avesse interrotto le dichiarazioni spontanee dichiarazioni dell'imputato o avesse revocato l'esame di alcuni testimoni,
indicando, quale motivo delle sue decisioni, che erano già state formate un certo numero di pagine di decisioni, che erano già state formate un certo numero di pagine di dichiarazioni spontanee o di deposizioni testimoniali. L'argomento era chiaramente fallace, non potendo un criterio meramente quantitativo rappresentare l'unità di misura della rilevanza delle prove richieste dalle parti e, nel particolare, della difesa. La Corte
d'Appello lo ha avallato e, quindi, le relative decisioni devono essere annullate. Per non parlare, in riferimento sempre all'ordinanza con cui ha interrotto l'imputato che stava rendendo spontanee dichiarazioni, al richiamo che il Tribunale ha effettuato ai principi di concentrazione dell'attività istruttoria e di economia dei giudizi, come se tali principi potessero in qualche modo prevalere sul diritto di difesa.
Ed ancora: molto spesso la Corte territoriale ha affermato che quando il Tribunale ha emesso ordinanza, prendendo decisioni che la difesa ha poi contestato con i motivi
45 d'appello, il difensore del ricorrente non ha insistito nelle proprie richieste e nelle opposizioni o, quantomeno, non ha preteso che le proprie rimostranze venissero inserite nel verbale. L'assunto non può essere condiviso. Quando la Corte parla di verbali si riferisce sempre a quelli redatti in forma riassuntiva. Nei verbali redatti in forma integrale, però, le opposizioni e le insistenze della difesa in occasione della pronuncia delle ordinanze impugnate è sempre presente. La Corte dimentica che quando il verbale viene redatto in forma integrale, quello in forma riassuntiva ha una mera funzione sostitutiva.
9°MOTIVO
Erronea applicazione dell'art. 612 co 2° e 339 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b)
c.p.p.
Il Tribunale di Avezzano affermava di avere considerato gravi le minacce veicolate attraverso i posting indicati nel capo E) dell'imputazione, perché anonime ed effettuate avvalendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete. A quest'ultimo proposito è
stato rivelato che i nomi delle associazioni qualificate dal Tribunale come segrete sono
46 nomi di evidente fantasia (il riferimento alle brigate rosse non proviene certo dall'autore del posting)
10° MOTIVO
Erronea applicazione dell'art. 6 c.p. con riferimento ai fatti descritti nel capo E)
dell'imputazione, in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.
Mancanza manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a norma dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
La difesa aveva richiesto una declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale in relazione a tutti i reati contestati, non essendo stata presentata l'istanza di punizione dal Ministro
della Giustizia, istanza necessaria in quanto era emerso in dibattimento che i reati contestati presentavano tutti un movente di carattere politico-sindacale ed erano stati commessi all'estero.
Il Tribunale di Avezzano non ha tenuto conto della richiesta formulata dal difensore dell'appellante, sostenendo che una parte della condotta di tutti i reati contestati era stata
47 posta in essere in IA e che, quindi, gli stessi reati si dovevano considerare come commessi su! territorio dello Stato secondo quanto dispone art. 6 c.p.
L'assunto non convince, non essendo stato dimostrato, per tutte le ragioni già
ampiamente espresse con il quarto motivo, che-nemmeno una parte delle condotte descritte nel capo E) dell'imputazione siano state poste in essere in IA, mentre è
emerso incontrovertibilmente che almeno una parte delle condotte e l'evento sono stati posti in essere all'estero, tanto che si è ampiamente discusso, in dibattimento, della necessità di esperire una rogatoria all'estero.
11° Motivo
Erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'ari 606lett. b)c.p..
Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a norma dell'ari. 606 lett. e) c.p.p.
Le considerazioni espresse con il motivo che precede avrebbero dovuto consigliare al
Tribunale di Avezzano, e tale ipotesi viene avanzata per mero scrupolo difensivo, di applicare una pena contenuta nei minimi edittali. La decisione di irrogare la pena
48 prendendo le mosse da una pena più alta rispetto al limite minimo edittale non ha ricevuto adeguata motivazione. If richiamo all'intensità del dolo, infatti, appare una mera clausola di stile priva dell'indicazione degli elementi da cui e stata ricavata. La decisione,
inoltre, si pone in contraddizione con altre statuizioni delle sentenza nelle quali si riconosce la non particolare gravita dei fatti, al punto che in relazione al reato più grave,
consistito nell'avere telefonato ad un numero verde, è stata riconosciuta l'attenuante disciplinata dall'art. 62 n.
4. e si riconoscono a favore dell'appellante tutta una serie di situazioni tali da indurre la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
12° Motivo
Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione a norma dell'art. 606 leti e) c.p.p. in relazione al riconoscimento ed alla quantificazione della provvisionale a favore delle costituite parti civili.
Non si comprende come il Tribunale di Avezzano e la Corte d'Appello di L'Aquila
possano avere condannato il ricorrente al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite. Le parti civili persone fisiche, del resto, non sono state nominate in nessuno
49 dei posting indicati al capo E) dell'imputazione, ad eccezione del posting inviato il 20.1.00
in relazione al quale è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Né il Tribunale di primo grado, né la Corte d'appello hanno speso sulpunto una parola. Non si comprende il motivo in relazione al quale per TI SE, nominato soltanto in quest'ultimo posting, non sia stato rilevato il difetto di querela.
In assenza di qualsiasi accenno nella motivazione della gravata sentenza, non si comprendono i criteri sulla cui scorta il Tribunale e la Corte territoriale abbiano ritenuto che fosse già stato dimostrato, nel corso del processo di primo grado, il danno nella misura della concessa provvisionale. Né è possibile ritenere che la concessa provvisionale sia il risultato di un giudizio equitativo sulla cui scorta è stato determinato il danno morale. E' pacifico in giurisprudenza, infatti, che la provvisionale può essere concessa soltanto nella misura del danno di natura patrimoniale accertato con la sentenza, mai nella misura del danno morale anche se calcolato in via equitativa.
50 Ad ogni buon conto, il Giudici di merito avrebbero dovuto quantomeno indicare i criteri utilizzatiper la determinazione dell'apposta clausola di esecutorietà provvisoria della sentenza.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata.
Con atto del 22/12/2007, il AS presentava i seguenti motivi aggiunti
1° Motivo
Erronea applicazione degli artt. 33, 36 co. 3° e 4°, 43 co. 1°. 178 lett. a) e 179 c.p.p.
e 7 ter ord. giud., in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p.
All'udienza del 7.5.07, il Collegio giudicante era composto dai Dott. Gianlorenzo
Riccioli, Mario Fracassi e Luigi Catelli. Le funzioni di Presidente e di relatore venivano svolte dal Dott. Gianlorenzo Piccioli, il quale in via preliminare affermava di trovarsi nella situazione disciplinata dall'art. 34 co. 3° c.p.p., avendo in precedenza denunciato il ricorrente, e, quindi, dichiarava astenersi. A questo punto la Corte d'Appello di L'Aquila
differiva l'udienza al 29.5.07.
51 Alla successiva udienza del 29.5.07 il Collegio giudicante era composto dai Dott. Mario
Fracassi, che nell'occasione svolgeva le funzioni di Presidente, Luigi Catelli, divenuto relatore del procedimento, e GI Ayala ed in tale composizione pronunciava la sentenza impugnata.
Dopo la pronuncia della sentenza il ricorrente poteva constatare che tra gli atti contenuti nel fascicolo non era presente né il provvedimento con cui il Presidente della Corte
d'Appello di L'Aquila avrebbe dovuto decidere sulla dichiarazione di astensione effettuata dal Dott. Gianlorenzo Riccioli, né il provvedimento con cui sempre il
Presidente della Corte d'Appello avrebbe dovuto sostituire il Giudice astenutosi.
È evidente che la mancanza di tali provvedimenti determina la nullità di tutti gli atti compiuti dal Collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata (composto da almeno un membro che, in difetto di regolare assegnazione, non avrebbe dovuto parteciparvi e privo di un altro membro che, in mancanza della formale autorizzazione ad astenersi,
avrebbe dovuto ancora essere presente), ivi compresa la sentenza.
2° Motivo
52 II giorno in cui si terrà l'udienza già fissata, tutti i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna saranno estinti per il decorso del termina di prescrizione.
L'ultimo fatto contestato al ricorrente risale al 24.1.00 e, pertanto, quando il 17.1.08 verrà
celebrata l'udienza sarà ampiamente trascorso il termine di prescrizione di 7 anni e 6
mesi che si applica indipendentemente dal verificarsi di eventi interruttivi.
Vista la tassatività della previsione normativa, non può essere ricompreso nel novero delle cause di sospensione della prescrizione il tempo trascorso dopo le due udienze differite in grado di appello a causa della dichiarazione di astensione dalle udienze penali formulata dal difensore del ricorrente. Com'è agevole constatare, del resto, l'esercizio di un diritto tutelato dall'ordinamento giuridico, quale quello di protestare attraverso lo strumento dell'astensione dalle udienze penali proclamata, da associazioni di categoria riconosciute, non sospende il corso della prescrizione, non dando vita l'esercizio di tale esercizio ad una sospensione del processo per ragioni di impedimento del difensore o dietro richiesta di quest'ultimo.
53 Prima delle note modifiche dell'art. 160 c.p., dal canto suo, le Sezioni Unite della
Suprema Corte avevano chiarito che l'esercizio di un diritto conferito all'imputato all'interno del processo non può mai determinare la sospensione della prescrizione;
figuriamoci l'esercizio di un diritto tutelato dalla Costituzione, come quello di astensione degli avvocati dalle udienze che ha una chiara matrice di tipo sindacale.
Insiste, pertanto, il ricorrente nell'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta della difesa del ricorrente di rimettere la questione all'esame delle SS.UU. di questa Corte non ricorrendone i presupposti voluti dall'art. 618 c.p.p. dal momento che la questione di diritto sottoposto all'esame di questo
Collegio non ha dato luogo né può dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale.
Va, inoltre, dichiarata inammissibile la documentazione allegata alla memoria difensiva del ricorrente del 26/01/2008 non essendo consentito in questa sede di legittimità la produzione di documenti nuovi.
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
54 Va, innanzitutto, messo in evidenza che la Corte di merito ha puntualmente preso in considerazione le censure mosse dall'appellante avverso le numerose ordinanze dibattimentali emesse dal Tribunale ed ha disatteso tali doglianze con ineccepibili motivazioni. Ciò vale, in primo luogo, per quanto attiene alla eccezione relativa al difetto di procedibilità in ordine ai reati contestati ai capi a), b) ed e), eccezione fondata sulla mancanza di apposita procura speciale conferita al dr. TI e al dr. RE,
ambedue componenti del consiglio di amministrazione della società, ai fini dell'esercizio del diritto di querela in nome e per conto della persona giuridica. Sul punto, la Corte territoriale dopo aver richiamato l'ordinanza emessa dal Tribunale
all'udienza del 22/12/'02, nella quale, tra l'altro, si evidenziava che "nel caso in esame deve certamente riconoscersi al dr. TI il potere di presentare dichiarazioni in nome e per conto della
CR Tecnology s.r.l. stante l'amplissimo potere di rappresentanza conferitogli dal dr. BR RE
a ciò delegato dal consiglio di amministrazione della società con delibera del 16/12/1998 con formale atto di procura del 12/2/1999 ricevuto dal notaio GI Di Francesco e che risulta
parimenti provata la qualità di rappresentante della persona giuridica del dr. RE, autore della
55 dichiarazione di querela del 5/1/2000" ha così argomentato: "deve, quindi, presumersi che un
-
membro del consiglio di amministrazione che rivesta anche la carica di consigliere delegato abbia il potere di rappresentare la società ai fini della proposizione dell'atto di querela".
Tale decisione appare corretta alla luce del combinato disposto degli artt. 2381 e 2384
c.c., secondo cui "il consiglio di amministrazione, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono,
può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega" (art. 2381 c.c.), e "gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale,
salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo” (art. 2384 c.c.). In proposito, si osserva che premesso che nell'ambito della delega è ben possibile che l'amministratore―
delegato subdeleghi le proprie attribuzioni ad un terzo mediante procura speciale,
conferita per il conseguimento di singoli affari o determinate operazioni la
-
rappresentanza spetta in genere al presidente del c.d.a. ovvero, a norma dell'art. 2381
c.c., al consigliere o ai consiglieri delegati. Tale rappresentanza può essere relativa ai singoli affari, ivi compresa anche la rappresentanza in giudizio (e, quindi, anche la
56 presentazione della querela), ed essa può spettare al Direttore Generale oppure, in base a procura rilasciata dagli amministratori, a dipendenti della società o a mandatari ad hoc. Ne
consegue, pertanto, che sia la querela presentata dal dr. TI, consigliere delegato, e munito di formale procura, sia quella sporta dal dr. RE devono ritenersi ritualmente proposte.
Ne consegue che il primo motivo di ricorso è infondato.
Del tutto convincente ed immune da vizi logico-giuridici è la motivazione con la quale la
Corte ha confermato le (già) esatte argomentazioni con cui il Tribunale aveva rigettato tutte le altre eccezioni, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle prove
(consulenza tecnica, esperimento giudiziale, l'ammissione di testi e documenti), alle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, alla revoca della già ammessa escussione di un teste, ecc.
In proposito, la Corte di merito
- dopo aver logicamente, adeguatamente e analiticamente motivato in ordine a tutte le eccezioni e a tutte le richieste istruttorie,
disattendendole, una per una, con puntuale riferimento a precisi elementi di fatto (pag.
57 57 e segg.) – ha così concluso (con particolare riguardo ai reati di cui al capo E): "A fronte dell'imponenza di tale elemento (che, ripetesi, in senso tecnico ha dignità di solida prova di reità), del tutto irrilevanti e secondarie appaiono le ulteriori censure mosse dall'appellante alla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, e soprattutto irrilevanti risultano, nel senso che non potrebbero in alcun modificare il giudizio cui si è pervenuti, gli ulteriori accertamenti probatori insistentemente richiesti dal prevenuto, sia in primo grado che in questa sede, quali un esperimento giudiziale consistente nell'accesso al blog di Yahoo Finance, finalizzato a verificare quanto riportato comunemente nello stesso,
una rogatoria per l'acquisizione dei documenti in possesso della Yahoo America relativa agli IP Adress
dei posting contestati, e, infine, una perizia sull'hard-disk del computer sequestrato nell'abitazione di
Bresso del AS;
con riferimento alla richiesta di rogatoria, cosi come già notato supra, va rilevata la piena attendibilità e concludenza della documentazione già agli atti, acquisita in originale su iniziativa della P.C. CR Tecnology IA s.r.l., mentre per l'ultimo incombente, l'accertamento peritale, quale che siano le incongruenze rilevate dal consulente di parte del AS sui files prelevati dal disco rigido,
specificamente quelle riferite alla data di creazione del file "stella.txt", non potendosi escludere alterazioni o interventi sullo stesso nell'arco temporale (non breve, di quasi sei mesi) intercorso fra la
58 commissione dei fatti ed il sequestro del computer (avvenuto solo il 13 giugno 2000), non si potrebbe in alcun modo ribaltare, in termini di fondatezza del costrutto accusatorio, le conclusioni cui si è pervenuti sulla base degli altri elementi sopra rassegnati, e specificamente del possesso da parte del AS delle minute di due dei messaggi incriminati, che costituisce, agli occhi della Corte, il marchio indelebile e insuperabile della sua responsabilità. In definitiva, non appare necessario discutere oltre delle residuali richieste di integrazione probatoria, né delle rimanenti argomentazioni difensive, inconferenti al fine di dimostrare l'innocenza del AS" (pagg. 66 – 67).
Per quanto attiene, in particolare, all'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte civile, nessuna rilevanza ha la circostanza che essi non fossero in originale ma in copia fotostatica.
Invero, l'art. 234 e.p.p. richiede che i documenti vengano acquisiti in originale, potendosi acquisire copia solo quando l'originale non è recuperabile;
ma poiché il vigente codice di rito non ha accolto il principio di tipicità dei mezzi di prova, tant'è che l'art. 189 p.p. si occupa espressamente delle « prove non disciplinate dalla legge », il giudice può ben utilizzare quale elemento di prova, anziché l'originale, la copia di un documento, quando
59 essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. (Cass.. sez. III, 22 gennaio 1997 - 5
marzo 1997, n. 2065, CED 207104; CP 98, 2384; Cass., sez. V, 18 ottobre 1993 - 15
novembre 1993, n. 10309, CED 195557).
Inoltre, nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche;
al contrario, nel nostro sistema processuale vige il principio della libertà della prova, come si desume sia dall'art. 234 c.p.p., sia dalla direttrice n° 1 della legge delega che stabilisce la massima semplificazione processuale
(Cass.. sez. III, 22 gennaio 1997 - 5 marzo 1997, n. 2065, CED 207104; id. 27 aprile
1994, n° 1324, RIV 200375).
Correttamente, quindi, la Corte di merito ha applicato gli artt. 234 e 468 c.p.p., a nulla rilevando gli invocati artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p. che attengono alla diversa ipotesi di documentazione “di atti di un procedimento penale compiuti da autorità
giudiziaria straniera" (nella specie, non si trattava di atti di un procedimento penale, né
di atti compiuti dall'A.G. straniera).
Ne consegue la infondatezza del 7° e 8° motivo di ricorso. Ciò posto, va subito rilevato che ulteriori motivi proposti dal ricorrente si risolvono in censure in punto di fatto, come tali inammissibili in questa sede di legittimità.
Ciò vale, in particolare, per le doglianze contenute nel 2°, 5° e 6° motivo ove si muovono censure attinenti al merito della decisione impugnata, si ripropongono le medesime doglianze proposte avverso la sentenza di I grado, al fine di farne discendere il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito la quale, viceversa, ha preso puntualmente in esame tutte le censure e le richieste istruttorie sottopostole dall'appellante disattendendole, una per una, con adeguata e convincente motivazione,
immune da vizi logico-giuridici e, come tale, non sindacabile in questa sede di legittimità
(v. pagg. 54-61 sent. imp.); ed è, così, pervenuta alle seguenti corrette valutazioni: "Sullo
sfondo di tale scenario, emergono poi i dati, anch'essi oggettivi, ricavabili dall'incrocio delle registrazioni degli accessi abusivi al sistema RAS della CR con i tabulati relativi alle linee telefoniche di connessione al sistema;
tali documenti (della cui genuinità, contrariamente ai divisamenti difensivi, non v'è ragione di dubitare, come si dirà, al pari dell'attendibilità delle deposizioni testimoniali di coloro che ne hanno esaminato il contenuto, riferendolo in giudizio) consentono di concludere, così come riportato
61 nella sentenza impugnata, che 15 chiamate di connessione al numero "verde" 800291649, abbinato alla linea fissa 0863-509496, provengono (precisamente nei giorni 10, 13, 20-due volte-27, e 29
novembre 1999; 4, 7, 12-due volte-, 24,26,27, 28 e 31 dicembre 1999) dalla utenza fissa n. 02-
66501526, allacciata all'abitazione di Milano, Via Grazia Deledda n. 6 (ove risiede l'imputato), e intestata a NZ IA SA, all'epoca moglie convivente del AS, mentre le altre 8 chiamate di connessione provengono (precisamente nei giorni 17-due volte-, 23-tre volte-, 24-due volte-, e 25
novembre 1999) dal numero 0863-444890 intestato alla Fismic Marsica, sindacato di Avezzano, la cui sede era frequentata dal AS nella sua qualità di dirigente sindacale di detta organizzazione.
Raffrontando le date e gli orari inizi di inizio delle connessioni (già sol per questo chiaramente riferibili alla "paternità" del AS) con il tabulato della rete computerizzata interna della CR è dato riscontrare come in tutti i casi la connessione è avvenuta usando come identificativo l'username
"mmazzer", assegnata al titolare ER IO e indebitamente ottenuta (pacifico essendo che il medesimo non ha effettuato nessuna delle connessioni incriminate). La decisività di tali elementi, che appare ictu oculi incontestabile, trattandosi di dati registrati su sistemi diversi, non collegati fra di loro e completamente indipendenti nel loro funzionamento, non viene scalfita dalle obiezioni difensive contenute
62 nell'atto d'impugnazione, che non sono idonee a mettere in discussione il contesto ricostruttivo testé
delineato”. Ed, ancora: "Tirando le fila di quanto sin qui considerato, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice appare inevitabile e del tutto condivisibile;
il AS si è volontariamente procurato, al fine di trarre profitto dall'utilizzo e dalla consultazione dei dati riservati della CR Tecnology IA
s.r.l, della password di accesso al sistema del dipendente ZZ, utilizzandola, senza averne alcun diritto, per effettuare 23 intrusioni non autorizzate, e dunque illecite, nel RAS aziendale, per conseguire il profitto di conoscerne i dati riservati, dopo aver sfruttato l'identificativo "mmazzer" di cui non era assegnatario;
in tali occasioni si è connesso al sistema mediante l'utilizzo di una linea telefonica collegata ad un numero "verde", e dunque per lui gratuita, con costi di chiamata a carico dell'azienda, tramite l'artificio di occultare la sua vera identità, simulando il persistere di un rapporto di lavoro in realtà già
cessato; perfetti sono dunque, come esattamente ha ritenuto il Tribunale di Avezzano, nei loro estremi costitutivi soggettivi e soggettivi, i delitti a lui ascritti ai capi A), C) eD)” (pag. 61).
Ampia ed adeguata-con puntuali riferimenti a decisive risultanze probatorie - è anche la motivazione in ordine ai delitti di diffamazione e di minaccia grave.
Ed, invero, in proposito la Corte territoriale così correttamente motiva:
63 "Per quanto attiene invece alla ricostruzione dei fatti, corretto appare il risultato cui è pervenuto il giudice di primo grado valorizzando l'operazione di riscontro incrociato fra i dati ottenuti dalla CR
negli Stati Uniti dalla OO Relativi agli IP Address dei posting incriminati quelli forniti in IA
dai singoli gestori internet alla Polizia Postale di Pescara;
i messaggi n. 1, 2, 3,4, 5, e 7 sono stati inviati dall'utenza fissa 02-66501526 intestata a NZ IA SA (all'epoca moglie convivente del AS), mentre il messaggio n. 6 è stato inviato dall'utenza telefonica fissa n. 02-6101950
intestato al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest di Bresso (V. deposizione testimoniale dei verbalizzanti Sovr. della Polizia Postale di Pescara Deidda NI, verbale ud. 3 novembre 2004, e
Vice-Questore Polizia di Stato Grilli Alessandro, verbale ud. 28 maggio 2004; nonché la documentazione prodotta dalla P.C. all'udienza del 9 marzo 2005, all. 1, all. 2, all. 2b e all. 2c MI).
Altrettanto esattamente nella sentenza impugnata è stato ricordata la vicinanza temporale con le intrusioni abusive in danno della CR accertate nei mesi di novembre e dicembre 1999, e la conseguente permanenza di un identico movente anche per le condotte diffamatorie e minatorie;
che alcuni di tali messaggi (precisamente i nn. 38257, 38496 e 38618, di cui ai nn. 3, 4 e del capo d'imputazione) sono stati rinvenuti nell'abitazione del AS in sede di perquisizione in data 13
64 giugno 2000, con la data di stampa pressoché contestuale al loro invio Ma, più di tutto,
tranchant a riguardo è la circostanza (che da sola assurge a dignità di prova, travalicando la rilevanza indiziaria attribuitale dal primo giudice), che nel corso della perquisizione effettuata nell'abitazione di
Bresso del AS in data 13 giugno 2000 (v. relativo verbale della Polizia Postale di Pescara, agli atti) sono stati rinvenuti due fogli manoscritti dall'imputato contenente il testo, con modifiche e correzioni,
dei messaggi effettivamente postati, precisamente dei messaggi n. 4 e n. 5 del capo d'imputazione
(rispettivamente inviati il 9 gennaio 2000 e il giorno 11 gennaio 2000 con i nn. (38496 e 38618);
l'esame analitico del testo di tali fogli manoscritti consente agevolmente di rilevare che la redazione degli stessi, sul piano concettuale e dell'elaborazione delle varie frasi, è avvenuta prima che essi, nella forma ovviamente dattiloscritta ed in versione definitiva, venissero inviati al blog di Yahoo Finance. Ne fa prova la circostanza di alcune correzioni del testo, che lasciano intravedere la precedente elaborazione,
mostrando poi, nel confronto con il testo definitivo del messaggio postato, una piena coincidenza con le apportate correzioni (v. ali. 13 della produzione documentale della P.C. all'udienza del 9marzo 2005).
In particolare si veda nel messaggio del 9 gennaio 2000 l'espressione dattiloscritta: "....instead to use thè
plates to put their food did use dread dishes", mentre il foglio manoscritto reca: "instead to use thè
65 dishes..." (dove quest'ultima parola appare cancellata e sostituita con plates), proseguendo poi con "to",
una parola cancellata non comprensibile e la aggiunta "put foo", o ancora, la successiva frase dattiloscritta: "At the end of the dinner such dirty, oily bread dishes vere given to slaves who did boil in the water and thè soup> as slave's food-was invented", mentre nel foglio manoscritto appare la stessa frase: "At the end ofthe dinner such dirty..., (l'aggettivo oily è aggiunto con un segno di richiamo,
preceduto dalla virgola), e proseguendo, nello stesso identico testo, si nota l'aggiunta, prima di "was invented", delle parole "as slave's food", e da ultimo, nella parte finale del messaggio manoscritto: "AC
has a message for you. You understand now we know how to reach you. So becare,beverycare! Statti
ACCUORTO!" compare l'inciso "You understand now" che nel foglio manoscritto risulta aggiunto,
sopra il rigo di scrittura, sul testo precedente, del tutto identico. Nel messaggio del giorno 11 gennaio
2000 si veda l'incipit dattiloscritto: "....wat the dickheads are doing in Avezzano and what CR care about while production and yield is tanking....."", il messaggio manoscritte è identico, ma dopo le parole
"are doing" v'è ben chiara l'aggiunta, con il segno di richiamo: "in Avezzano and what CR care about"; e più avanti la frase del messaggio dattiloscritto "Top management: busy ali the day....", figura nel foglio manoscritto come "Top management. busy... " con l'aggiunta evidente, nella parte alta del rigo
9 di scrittura, delle parole "ali the day". Tutto ciò dimostra non solo la totale inattendibilità delle giustificazioni rese dal AS (di aver egli proceduto a ricopiare a mano il contenuto di tali messaggi per essere la sua stampante momentaneamente fuori uso), ma consente di attribuire in modo inoppugnabile e inattaccabile, in difetto di spiegazioni alternative credibili, la paternità della loro ideazione e del loro invio proprio al AS. Per il che se ne ricava un elemento di responsabilità dotato di rilevantissima vis probatoria, che nel contesto degli altri elementi fattuali valorizzati dal primo giudice,
non può che far ritenere esatto e pienamente condivisibile il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'appellante per gli addebiti di cui al capo E”. (pagg. 63 – 66 sent. imp.).
Ne consegue, quindi, la inammissibilità, sia per manifesta infondatezza sia perché
costituenti censure in fatto, del 2°, 5° e 6° motivo di ricorso.
Ciò posto e passando all'esame dei motivi di diritto relativi ai reati in questione, osserva questa Corte di legittimità che il 3° e il 4° motivo di ricorso, concernenti la configurabilità dei reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., sono infondati.
In proposito, i Giudici di II grado, hanno così correttamente motivato: “Sul versante della configurabilità delle fattispecie delittuose contestate, l'imputato appellante, contrariamente al decisum
67 della sentenza impugnata, dissente dalla sussistenza dei reati previsti dagli artt. 615 ter e 615 quater c.p., in quanto, ammesso per ipotesi di lavoro che il prevenuto fosse stato il responsabile dei fatti contestati, la mancata predisposizione all'epoca dei fatti da parte della CR di strutture particolari di sicurezza, a protezione dei sistemi informatici, renderebbe inapplicabili le norme richiamate. Per
converso, a parere del primo giudice i reati sarebbero pienamente configurabili, essendo per ciò sufficiente l'abusiva intrusione in un sistema telematico o informatico o il protrarsi della intrusione, contro la volontà di chi ha diritto di esclusione. In ciò operando una sorta di analogia con il reato di violazione di domicilio, dove il dispositivo di protezione non assume alcuna valenza se non quella di informare i terzi della contraria volontà dell'avente diritto, così costituendo il presupposto per la sussistenza dei reato;
in sostanza, le misure protettive si atteggiano, in ambiente informatico, a surrogato della perimetrazione muraria o della delimitazione spaziale connaturata al domicilio tradizionale per la tutela di beni giuridici come il patrimonio, la riservatezza, la fede pubblica, l'inviolabilità dei segreti e la libertà
individuale. Non si deve, quindi, far riferimento alla manomissione di sistemi protettivi, ma, piuttosto,
alla contravvenzione alle disposizioni del titolare, interpretazione, questa, fondata anche su reiterati pronunciamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità (v. Tribunale di Torino, 7 febbraio 1998;
68 Cass. penale, Sez. V, 7 novembre 2000, n. 12732). La prospettata soluzione è giuridicamente corretta e conforme alla volontà del legislatore. Nel momento, infatti, in cui il titolare del diritto oppone il minimo ostacolo ad una libera consultazione, ancorché occasionale, attraverso l'adozione di un sistema protettivo,
così che tutti possano rendersi conto di un accesso controllato o limitato, scatta il divieto che costituisce il presupposto della configurabilità dei contestati reati. La fattispecie in esame, in altri termini, non richiede un determinato coefficiente di efficacia per le misure di sicurezza, né fornisce alcun parametro tecnico per valutarne l'efficienza, non fosse altro perché una ricognizione successiva alla commissione dell'intrusione farebbe emergere che nessun accorgimento potrebbe mai reputarsi valido;
sotto questo particolare aspetto,
anche la predisposizioni di accorgimenti tecnici, informatici e logici inefficaci o non conformi al livello minimo inderogabile di protezione prescritto dall'ari. 33 del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 deve essere ritenuta idonea per la operatività della tutela giuridica. L'attribuzione ai dipendenti autorizzati di un username (sia pure costituita dalla lettera iniziale del proprio cognome seguita dall'intero cognome) e di una password composta da sei o otto elementi scelti dall'utente, si configura senza meno come una protezione del sistema, operante nei confronti di accessi provenienti dall'esterno; si potrà obiettare, anche con qualche fondamento, che si tratta di una protezione piuttosto banale, magari facilmente soggetta ad
69 essere aggirata, come affermato in giudizio dal teste Rodorigo, consulente tecnico nei procedimenti civili relativi al coimputato ZZ (v. verbale ud. 9 marzo 2005), ma di sicuro la stessa deve essere qualificata come una misura di sicurezza in senso penalistico, la quale rendendo palese il dissenso del titolare, non esime da responsabilità il soggetto autore di un accesso abusivo. Un fugace accenno merita quanto si assume in ordine alla configurabilità del reato per essere richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno a terzi, indipendentemente dal verificarsi dell'evento a causa dell'intrinseca pericolosità della condotta. La nozione ampia di “profitto”,
nel senso di utilità non solo strettamente patrimoniale, consente di ipotizzare la finalizzazione della condotta anche per effettuare un accesso abusivo per prendere conoscenza di dati, informazioni o programmi altrui;
dunque corretta sul punto è stata la valutazione del giudice di prime cure".
La motivazione della Corte territoriale è conforme al diritto e ai principi enunciati da questa Corte regolatrice in subiecta materia.
Quanto al reato di cui all'art. 615 ter c.p., si osserva:
. la condotta penalmente rilevante, descritta dall'art. 615 ter, ricalca la struttura dell'art. 614 c.p.: da un lato è punito colui il quale si introduca abusivamente e,
70 cioè, senza il consenso del titolare dello ius excludendi in un sistema informatico o telematico munito di sistema di sicurezza;
dall'altro è punito chi permanga in
collegamento con il sistema stesso continuando a fruire dei servizi resi o ad accedere alle informazioni in esso custodite, nonostante che il titolare abbia esercitato, sia pure tacitamente, lo ius excludendi. Il legislatore sembra riferirsi precipuamente all'accesso elettronico o telematico, attuato attraverso apposite apparecchiature (terminali, computers) che consentono di collegarsi con il sistema e dialogare con lo stesso.
Limitando l'esame al primo tipo di condotta, deve rilevarsi che si ha introduzione in un sistema informatico o telematico protetto allorché si sono oltrepassate le barriere (logiche e/o fisiche), che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema e si è, quindi, in condizioni di poter richiamare i dati ei programmi che vi sono contenuti. È solo in questo momento, infatti, che può
dirsi realizzata la situazione di pericolo per la riservatezza dei dati e dei programmi memorizzati dall'elaboratore che giustifica l'intervento della sanzione penale. Il
71 reato si consuma con il semplice accesso ad un sistema informatico o telematico, a prescindere dal fine, purché il sistema sia protetto da misure di sicurezza.
⚫ Nella nozione di misure di sicurezza possono farsi rientrare tutte quelle misure di protezione, al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema. Può trattarsi, ad es., di codici di accesso,
alfabetici o numerici, da digitarsi alla tastiera, ovvero memorizzati sulla banda magnetica di una tessera da introdurre in un apposito lettore. Oltre a queste misure c.d. logiche, vengono in rilievo anche misure di tipo fisico (ad es. chiavi metalliche per l'accensione dell'elaboratore); in tal caso si fa riferimento a queste misure con l'espressione misure di protezione hardware, per distinguerle da quelle logiche di tipo software.
• È certamente necessario che il sistema non sia aperto a tutti, ma assume rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione abilitati all'accesso. Ne consegue che anche l'adozione di una protezione semplice, costituita da una parola chiave
72 (password) rappresenta pur sempre un'esplicitazione del divieto di accesso al sistema e legittima la tutela in sede penale.
Corretta, pertanto, è la motivazione data sul punto dalla Corte di merito, secondo la quale "l'attribuzione ai dipendenti autorizzati di username, sia pure costituita dalla lettera iniziale del proprio nome seguita dall'intero cognome e di una password composta da sei o otto elementi scelti dall'utente, si configura, senza meno, come una protezione del sistema, operante nei confronti di accessi provenienti dall'esterno". Ed, invero, nel caso di specie, l'accesso al sistema avveniva attraverso l'immissione del proprio username assegnato dalla società e composto dalla prima lettera del nome e dal cognome, quest'ultimo per esteso, oltre che dalla propria chiave di accesso o password composta di sei caratteri a scelta dell'utilizzatore con validità di 140 giorni, scaduti i quali doveva essere rinnovata.
Tutto ciò, a prescindere dalla considerazione che secondo l'orientamento di questa
- opportunamente richiamata in Suprema Corte (Cass. sez. V, 7/11/2000, Zara)
motivazione dalla Corte territoriale la violazione dei dispositivi di protezione del sistema wwww informatico non assume rilevanza di per sé, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria
73 a quella di chi dispone legittimamente del sistema: l'art. 615 ter, infatti, punisce non solo chi abusivamente si introduce in tali sistemi, ma anche chi vi si trattiene contro la volontà esplicita o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo.
• Il dolo richiesto è un dolo generico, che consiste nella volontà dio introdursi o di mantenersi nella memoria interna di un elaboratore, in assenza del consenso del titolare dello ius excludendi, e con la consapevolezza che quest'ultimo ha predisposto delle misure di protezione per i dati che vi sono memorizzati. È del tutto irrilevante lo scopo perseguito dall'agente nel commettere l'accesso abusivo. Alla stregua delle considerazioni svolte, può affermarsi:
a) il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico sussiste ogni volta che vengano sorpassati gli ostacoli che presiedono l'accesso al sistema,
non presupponendo necessariamente che l'agente sia in grado di poter richiamare e disporre dei dati e dei programmi contenuti nel computer violato;
b) il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi,
74 con l'introduzione di un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'inclusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa;
c) il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico si realizza anche mediante la violazione di un dispositivo di protezione del sistema costituito da una parola chiave (password).
Conclusivamente, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto.
Quanto al reato di cui all'art. 615 quater c.p., si osserva:
• Osserva in proposito questa Corte che attraverso l'art. 615 quater c.p., il legislatore ha voluto rafforzare la tutela della riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un elaboratore, già assicurata dalla incriminazione dell'accesso e della permanenza abusivi in un sistema informatico o telematico ex art. 630 c.p., si spiega, quindi, in tal modo la sua collocazione in stretta prossimità con
75 quest'ultima disposizione. La norma, in altri termini, reprime una serie di condotte prodromiche alla (possibile) realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, e, quindi,
pericolose per il bene giuridico tutelato attraverso l'art. 615 ter c.p.. In sostanza, la norma, pur collocandosi in un'ottica generale di tutela della riservatezza di domicilio informatico, ha come obiettivo, immediato e diretto, quello di tutelare la riservatezza dei codici di accesso considerati dal legislatore come qualità personali riservate che identificano l'utente di un servizio informatico.
Dal momento che il delitto di accesso abusivo è strutturato come reato di pericolo, la norma di cui all'art. 615 quater c.p. delinea una fattispecie di pericolo necessariamente indiretto: dalla condotta volta a procurare a sé o ad altri il codice di accesso al sistema informatico altrui deriva, infatti, il pericolo sia di una successiva, immediata introduzione abusiva nel sistema stesso (che è situazione di per sé pericolosa per la riservatezza dei dati e/o dei programmi che vi sono
76 contenuti), sia di una ulteriore condotta di diffusione del codice che potranno, a loro volta, servirsene per realizzare un accesso abusivo oppure cederlo a terzi.
Da quanto sopra esposto ne discende che i due reati ben possano concorrere.
• Quanto all'oggetto della condotta, la norma in questione vieta di procurare a sé o ad altri, abusivamente, codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico che sia protetto da misure di sicurezza. Oggetto della condotta può essere, innanzitutto, il codice di accesso (o parola-chiave) alfabetico,
numerico o alfanumerico che, se digitato alla tastiera o altrimenti comunicato all'elaboratore, consente l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nella memoria interna. Ne consegue, pertanto, che oggetto della condotta ben può essere il procurarsi una password e, cioè, uno degli strumenti logici che consentono direttamente l'accesso ad un sistema informatico protetto.
• Infine, per la configurazione del reato è richiesto, oltre al dolo generico
-
consistente nella volontà di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o mezzi similari che si sa essere idonei a
77 consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto - anche il dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno;
e deve ritenersi sicuramente quale profitto del reato la finalità di procurarsi informazioni o programmi altrui o di prendere conoscenza di dati contenuti nell'elaboratore; senza considerare che il danno ben può consistere nella finalità di immettere comunicazioni e messaggi
- in modo da operarne una diffusione nei confronti di un numero indeterminato di persone tali da ledere,
per il loro contenuto, l'immagine del titolare del sistema informatico (nella specie un'azienda).
Tali principi sono stati correttamente applicati dai Giudici del merito.
Anche la motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di truffa adottata dai
Giudici di merito è corretta;
e la Corte territoriale ha disatteso la doglianza difensiva relativa alla insussistenza del profitto, evidenziando come, avuto riguardo al numero e alla durata delle chiamate operate attraverso il numero verde
- intestato alla CR Tecnolgy IA s.r.l. e riservato ai dipendenti della ditta per
78 accedere al sistema informatico aziendale per esigenze lavorative
- sia stato arrecato alla società un danno sia pure di lieve entità.
Quanto alla sussistenza della ipotesi di minaccia grave, corretta è la motivazione dei Giudici di merito che hanno fatto riferimento alla natura minatoria di indubbia gravità delle espressioni corredate da simboli e sigle (stella a cinque punte), tali da far ritenere che i messaggi provenissero da associazioni segrete ed eversive quali le
Brigate Rosse e la colonna combattente comunista, delle quali era universalmente nota la pericolosità criminale. E non vi è dubbio che tali minacce abbiano provocato un grave turbamento nei destinatari dei messaggi, tant'è che come
-
opportunamente rileva la Corte di merito - nei confronti di alcuni di loro venne proposto l'utilizzo di una scorta armata. Tutto ciò rende pienamente legittima la condanna al risarcimento del danno e ad una provvisionale, peraltro, di modesta entità (Euro 3.000,00).
Conseguentemente, sono infondati il 9° e il 12° motivo di ricorso.
79 Del tutto infondato è anche il 10° motivo di ricorso relativo alla mancata istanza di punizione da parte del Ministro della Giustizia trattandosi di reati che presentavano un movente di carattere politico-sindacale ed erano stati commessi all'estero. Invero, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto che tutti i reati,
erano stati commessi in territorio italiano. Infatti, sia il reato di cui all'art. 615
quater c.p., sia quello di cui all'art. 615 ter c.p., (così come il reato di truffa),
risultano essere stati commessi in IA, ove l'imputato ebbe a procurarsi i codici di accesso ed ebbe a porre in essere l'abusiva intrusione nel sistema informatico,
ma anche i reati di cui all'art. E) risultano commessi in IA, essendo principio affermato da questa Corte regolatrice che il Giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (Internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito Web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in IA;
invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la
800 0 espressione ingiuriosa (Cass. sez. V, 27/12/2000 n° 4741, RIV 217745). E, nel caso di specie, le ingiurie e le minacce sono state percepite da dirigenti e dipendenti della CR Tacnology IA s.r.l. ed, in particolare, dal RN
GI e dal TI, tutti residenti in [...].
Del tutto infondato è anche l'11° motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio da ritenersi equo, se non addirittura mite (pena base mesi 9 di reclusione) e, comunque, debitamente motivato nella sua congruità in relazione alla "particolare intensità e pervicacia del dolo palesata dall'imputato nella condotta incriminata".
Quanto ai motivi nuovi, si osserva:
-il primo motivo con il quale si deduce la mancanza del provvedimento con cui il
Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila avrebbe dovuto decidere sulla dichiarazione di astensione effettuata dal dr. Gianlorenzo Piccioli, né il provvedimento con cui, sempre il Presidente della Corte d'Appello avrebbe dovuto sostituire il giudice astenutosi è inammissibile sia perché, come
81 correttamente rilevato dal P.G. di udienza, non pertinenti in quanto introduce un thema decidendum talmente diverso da quello inizialmente devoluto sia perché
manifestamente infondato dal momento che, come ha opportunamente fatto rilevare la parte civile nella memoria difensiva, il provvedimento del Presidente
della Corte di Appello è presente in atti ed è allegato al verbale di udienza del
7/5/2007 in calce all'istanza di astensione presentata dal dr. Piccioli. In tale provvedimento, a differenza di quanto assume pretestuosamente il ricorrente, vi è
sia l'autorizzazione ad astenersi e sia la nomina di altro magistrato per la composizione del collegio, indicato nella persona del dr. Ayala GI.
Anche il secondo motivo, (nuovo) con il quale si eccepisce la estinzione dei reati per prescrizione, è del tutto infondato.
Premesso che, nel caso di specie, trattandosi di fatti avvenuti nel 1999-2000 ed essendo la sentenza di I grado intervenuta in data 14 luglio 2005, si applica la normativa previgente alla L. n° 251/05 (c.d. ex Cirielli), si osserva che se è vero
che il termine prescrizionale di 7 anni e ½ è venuto a scadere il 24/7/2007
82 (partendo dal termine ultimo contestato alla data del 24/1/2000 in ordine ai reati di cui al capo E, termine da cui inizia a decorrere la prescrizione a seguito della ritenuta continuazione) – è altrettanto vero che a tale termine devono aggiungersi-
i periodi di sospensione del corso della prescrizione che assommano a mesi otto e giorni nove (di cui mesi 3 e 1 giorno in I grado e mesi 5 e 8 giorni in II grado),
sicché il termine ultimo prescrizionale verrà a scadere il 4 aprile 2008 e, quindi, i reati, alla data della presente sentenza, non sono estinti per prescrizione (al medesimo risultato si perviene ove si volesse partire dal 24/12/1999, data erroneamente ritenuta di ultimazione dei reati nel frontespizio del fascicolo intestato a questa Suprema Corte perché, anche in tal caso erroneo la
-
prescrizione verrebbe a maturare sempre dopo la data del 21 febbraio 2008).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti civili
CR, technology IA s.r.l., TI, ET e RN che liquida in
83 complessivi €uro 4.050,00, di cui €uro 3.600,00 per onorari di avvocati, oltre IVA
e C.P.A..
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese a favore delle parti civili CR, LO IA s.r.l., TI, ET e
RN che liquida in complessivi €uro 4.050,00, di cui Euro 3.600,00 per onorari di avvocati, oltre IVA e C.P.A..
Così deciso in Roma alla P.U. del 21 febbraio 2008
IL PRES TE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. NI Esposito)
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2003 RE SET ELLA 25 Piere Esposito IL CAR