Sentenza 21 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2019, n. 13597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13597 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2019 |
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28035-2017 proposto da: LA OV SR , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA
PRATI DEGLI STROZZI
30, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUCA SELLANI, che la rappresenta e difende;
2019
- ricorrente -
431
contro
NO AN , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES, 5, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE CRISTIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO GALASSO;
- controricorrente -
nonché
contro
AR SR IN LIQUIAZIONE IGLIORI ULISSE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5691/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato SELLANI GIAN LUCA;
udito l'Avvocato DI MARCO CINZIA per delega;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La NO RL ricorre, affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che ha rigettato l'impugnazione principale ed incidentale spiegata avverso la pronuncia del Tribunale capitolino con la quale era stata dichiarata la nullità della cambiale emessa in favore di NT IA, ed era stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale da lei proposta anche per la surrogazione nei crediti vantati da SS IO nei confronti della società odierna ricorrente ( di cui quest'ultimo era Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché garante e fideiussore di un conto corrente in sofferenza ) che veniva altresì condannata a restituire alla IA l'ingente somma corrisposta all'IO per onorare i debiti della società.
2. L'intimata ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi tre motivi devono essere esaminati congiuntamente per intrinseca connessione logica.
1.1. Con il primo ed il secondo, la società ricorrente deduce, ex art. 360 co.1 n° 4 cpc, la nullità della sentenza sia per violazione dell' art. 100 cpc , sia perché la Corte territoriale aveva omesso di provvedere sulla istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado avanzata ex art. 337 II° co cpc. In relazione alla prima censura, assume di aver eccepito, nei gradi di merito, che la IA non aveva mai dedotto l'inadempimento dell'IO nel soddisfare il suo credito, e che, pertanto, mancava l'interesse ad agire con l'azione surrogatoria proposta in quanto ella: a. aveva sempre sostenuto di aver erogato direttamente alla società l'importo oggetto della pretesa restitutoria;
b. non aveva mai ipotizzato un'obbligazione solidale fra la società e l'IO ed aveva, pertanto, sviluppato una tesi difensiva incompatibile con il suo preventivo inadempimento.
1.2. Quanto alla seconda doglianza, deduce di aver richiesto il provvedimento di sospensione della sentenza di primo grado, in attesa della pronuncia definitiva che doveva essere emanata nel processo penale con il quale la IA era stata imputata del delitto di usura e che la Corte, non tenendo conto dell'assenza di una situazione di insolvenza ( che aveva conferito alla IA, a garanzia del suo credito, una procura a vendere opere d'arte di sua proprietà e di ingente valore), non aveva adeguatamente motivato sulla specifica questione: al riguardo, la ricorrente ritiene insufficienti le argomentazioni Spese dalla Corte territoriale in ordine alla inidoneità della documentazione prodotta al fine di "supportare l'assunto di una situazione florida dell'IO" ( cfr. pag. 16 del ricorso).
1.3. Cón il terzo motivo, la società ricorrente deduce, infine, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la falsa interpretazione dell'art. 2900 c.c.: lamenta che il requisito " dell'insolvenza" era stato riferito soltanto alla condizione economica esistente nel momento in cui la IA aveva acquisito il credito verso l'IO e non alla situazione patrimoniale esistente al momento della proposizione della domanda, escludendo, ingiustamente/la rilevanza della prova contraria fornita per dimostrare la propria consistenza patrimoniale.
2. Le tre censure sono complessivamente inammissibili. Premesso, infatti che, in ordine al secondo motivo deve essere chiarito che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado non ha carattere decisorio né definitivo e che quindi, l'omessa emanazione o il rigetto della richiesta, non è idoneo a configurare un vizio cassatorio né ridonda sulla nullità della sentenza, si osserva, in relazione alla prima ed alla terza doglianza che la società ricorrente, assume, a sostegno dei vizi di nullità della sentenza e di violazione di legge, l'insussistenza del pericolo d'insolvenza dell'IO quale presupposto per l'azione surrogatoria ed introduce inoltre;
l'argomento relativo all'efficacia del giudicato penale che aveva accertato a carico della IA il reato d'usura.
2.1. Ma in tal modo, la ricorrente mostra di non considerare che sulla prima questione la Corte territoriale ha reso una argomentata motivazione (pag. 10 e 11 sentenza), certamente al di sopra della sufficienza costituzionale che rende l'intera critica inammissibile: i giudici d'appello, infatti, hanno esaminato tutti i presupposti dell'azione proposta ex art. 2900 c.c, motivando compiutamente sia sulla certezza del credito sia sul dimostrato pregiudizio delle ragioni creditorie della IA sia sulla situazione di insolvenza della società i quali concorrono a configurare il suo interesse ad agire (cfr., in particolare, pag. 11, quarto e quinto cpv della sentenza impugnata) e soddisfano il campo di indagine suggerito dalla corretta applicazione della norma che regola l'azione surrogatoria: la censura pertanto ripropone la tesi difensiva avanzata nei gradi di merito, contrapponendola all'argomentato convincimento della Corte territoriale con una surrettizia richiesta di rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità ( cfr. al riguardo Cass. 8758/2018; Cass. 18721/2018 ).
3. Il quarto ed il quinto motivo sono riferiti alla medesima questione e risultano intrinsecamente connessi.
3.1. La ricorrente, in sintesi, deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc: a. la violazione dell'art. 2697 c.c. : lamenta che la Corte non aveva considerato che il credito dell'IO era stato ceduto alla UMA S.A. e che ciò doveva far escludere l'esistenza "dell'inerzia" quale presupposto dell'azione surrogatoria;
che, inoltre, erroneamente il verbale del 31.7.2006 del libro delle Assemblee era stato ritenuto insufficiente a dimostrare la cessione del credito;
b. l'erronea interpretazione dell'art. 1264 c.c.: si duole, sempre in relazione alla argomentazione della Corte territoriale concernente l'inidoneità della documentazione prodotta a costituire la prova dell'operazione, del fatto che la cessione era un atto unilaterale, per dimostrare il quale doveva ritenersi sufficiente il verbale assembleare versato in atti.
3.2. Entrambe le censure sono inammissibili. Con la prima, la società ricorrente contesta espressamente la motivazione della Corte, .concernente il doppio rilievo della tardività della allegazione e della prova della cessione del credito e dell'inidoneità della documentazione versata in atti.: assume che la circostanza doveva essere annoverata quale mera contestazione svincolata dalle preclusioni di cui all'art. 183 VI° co cpc e che, trattandosi di un atto unilaterale, doveva ritenersi sufficiente il verbale di assemblea prodotto nel quale si dava atto dell'avvenuta operazione.
3.3. I motivi presentano il medesimo tenore di quelli in precedenza esaminati, in quanto contestano il merito della valutazione che la Corte ha correttamente e compiutamente articolato sia in ordine alla qualificazione del fatto nuovo, introdotto oltre i termini previsti per le memorie istruttorie, non configurabile come una mera difesa ( cfr. ex multis Cass. 7524/2005; Cass. 15422/2005; Cass. 7579/2007; Cass. 9538/2018 ) e da ritenersi, pertanto, tardivo;
sia sulla inidoneità della prova documentale fornita a sostegno dell'operazione che, per la rilevanza che doveva assumere rispetto all'azione in esame, non poteva ritenersi dimostrata attraverso un verbale assembleare, proveniente dalla stessa parte interessata e non corroborato dall'atto negoziale in esso richiamato che desse prova della effettività della cessione fra le parti interessate: le censure - che si fondano sulle contrapposte argomentazioni della ricorrente - prospettano questioni di mero fatto, non consentite in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica come quella resa nella sentenza impugnata ( cfr. pag. 12 e 13 ).
4. In conclusione il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
5. Le Spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 15.200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi