Art. 24.
Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 17 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dall'articolo 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia gia' provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse.
Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 17 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dall'articolo 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia gia' provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse.