Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4809/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4809/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 ster, in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Olivieri Daniele, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 08.04.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c. depositato in data 19.06.2024 Parte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 12.10.2003 in Olevano Sul Tusciano (SA) con CP_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], dal quale è
[...] C.F._2 nata una figlia, (13.01.2005), ha chiesto dichiararsi la separazione Persona_1 personale dal coniuge con addebito.
Il ricorrente chiedeva: 1) l'assegnazione a sé della casa familiare;
2) la regolamentazione libera della frequentazione della madre con la figlia;
3) la previsione a carico della resistente di un congruo assegno di mantenimento diretto per la figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 7.03.2025 si costituiva aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione e contestando il contenuto dell'atto introduttivo.
La resistente, in particolare, chiedeva: 1) l'addebito della separazione al ricorrente;
2) la restituzione della somma di euro 50.000,00 a titolo di spese da lei sostenute per il pagamento del mutuo intestato al ricorrente;
3) la previsione a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 500,00 in suo favore;
4) il rigetto della domanda di mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia in quanto economicamente indipendente.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 08.04.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra che ha reperito un'altra abitazione, si impegna a lasciare Controparte_1 la casa familiare entro e non oltre il 15 giugno 2025;
3) le parti concordano che la sig.ra quando lascerà la casa familiare Controparte_1 potrà portare con sé i seguenti arredi: camera da letto completa, cucina completa di tavolo, sedie e frigorifero, divano e parete attrezzata del soggiorno, tavolo con sedie del soggiorno;
le spese per il prelievo degli arredi saranno a carico della sig.ra
Controparte_1
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4) le parti si riservano di far valere le altre pretese indicate nei rispettivi atti difensivi in altra sede”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., pertanto, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] il Parte_1
01.08.1976 (C.F. )] e [nata a [...] C.F._1 Controparte_1 il 30.07.1979 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del
08.04.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Olevano Sul
Tusciano (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 08.04.2025.
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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