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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2024, n. 24756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24756 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AL NC, nato a [...] il [...] 2. De IO AU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e í ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore degli imputati, avvocato Mariagrazia Cafisi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24756 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno dichiarava NC AL e AU De IO colpevoli del reato di cui all'art. 443 cod. pen. in forma tentata (escludendo la consumazione ritenuta in primo grado). Secondo quanto giudizialmente accertato, gli imputati - nelle rispettive qualità di odontotecnico e medico odontoiatra, nonché legale rappresentante l'uno e direttore tecnico l'altro, di un centro di riabilitazione dentale - detenevano in studio specialità medicinali e presidi medico-chirurgici scaduti di validità, in precarie condizioni igieniche e a temperatura non controllata, con esposizione dei pazienti a potenziale pericolo per la salute. La Corte di appello reputava, in linea di principio, che la detenzione di materiali di tal genere a fini di somministrazione non integri, in termini compiuti, la fattispecie incriminatrice, potendo residuare l'ipotesi del tentativo ove si tratti di attività idonea, consapevole e diretta in modo inequivoco alla somministrazione. Ipotesi che riscontrava nella specie, perché l'elevato numero di dispositivi non conformi, rinvenuti in studio, indicava che l'accaduto non era riconducibile a colposa disattenzione, quanto piuttosto a modalità organizzative carenti. In ciò la Corte territoriale ravvisava indici di trascuratezza dei fondamentali doveri della professione, comportanti la «accettazione del rischio di compromissione del bene della salute pubblica». 2. Gli imputati ricorrono per cassazione medianti atti distinti, ma tra loro perfettamente sovrapponibili, sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nel primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. I ricorrenti osservano che, se corretta doveva reputarsi la riconduzione astratta della condotta nella fattispecie tentata, censurabile rimaneva l'affermazione di penale responsabilità in concreto a titolo di tentativo, ancorata al rilievo di un dolo meramente eventuale. 2.2. Nel secondo motivo la censura è riproposta sotto forma di vizio della motivazione. Il dolo eventuale ricorrerebbe in caso di condotta orientata a scopo diverso dalla verificazione dell'evento vietato dalla norma incriminatrice, accompagnata tuttavia dall'accettazione della possibilità concreta di una tale verificazione. Nel tentativo tale forma meno pregnante di dolo non sarebbe, però, sufficiente;
occorrerebbero, viceversa, atti volti inequivocamente allo scopo non consentito. Ciò premesso, le modalità organizzative carenti integrerebbero dolo diretto di tentativo solo se l'agente, consapevole dell'esistenza dei medicinali guasti o 2 scaduti, avesse voluto l'evento lesivo attraverso la somministrazione, come nella specie non sarebbe dimostrato e sarebbe anzi da escludere. Non equivarrebbe a dolo diretto la mera colpa di organizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo la più attenta giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 24704 del 26/02/2015, Appio, Rv. 263923-01; in termini: Sez. 4, n. 9359 del 30/06/2000, Marzorati, Rv. 216931-01; Sez. 1, n. 3198 del 12/01/1999, Camoirano, Rv. 212633-01; Sez. 1, n. 999 del 17/12/1997, dep. 1998, Barbiera, Rv. 209684-01; Sez. 1, n. 4140 del 10/02/1995, Sciutto, Rv. 200793-01), condivisa dal Collegio, la detenzione per la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti è condotta che non integra l'ipotesi consumata prevista dall'art. 443 cod. pen., poiché esclusa dal tenore testuale della previsione, che fa riferimento «alla detenzione per il commercio, alla messa in commercio ed alla somministrazione» di tali medicinali;
detta condotta può nondimeno integrare un'ipotesi di tentativo punibile, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del prodotto. Il tentativo è perciò ravvisabile (rispetto alla condotta di detenzione per la somministrazione) solo se si accerta, anche per via indiziaria, che l'agente intendesse somministrare i farmaci e gli altri presidi medicali, che sapeva guasti o imperfetti. Non basta, ora per allora, l'accettazione del rischio di somministrazione. 2. Sul punto la sentenza impugnata risulta equivoca. Essa evoca «il rischio di compromissione del bene della salute pubblica» (che è l'evento di pericolo del reato: Sez. 1, n. 27923 del 19/05/2004, Moschella, Rv. 228803-01), ma non è chiaro se lo leghi ad un mero pregresso rischio di somministrazione dei medicinali, ovvero se lo ritenga conseguenza di una somministrazione che gli imputati avevano comunque direttamente voluto. Solo questo secondo scenario sarebbe compatibile con i principi dianzi affermati. La confusione è accresciuta dal fatto che il giudice di appello cita un precedente di questa Corte (Sez. 1, n. 35627 del 15/05/2019, Angelini, Rv. 276848-01), in tema di detenzione di medicinali per la vendita, che non è affatto conferente, perché - essendosi in quel caso a cospetto di reato consumato - l'arresto di legittimità correttamente ragiona sui possibili indici rilevatori del dolo eventuale di consumazione, tra cui l'idoneità dell'assetto organizzativo.,Nel nostro caso il dolo eventuale non rileva. 3 L'inidoneità di assetto organizzativo non implica - necessariamente, e di per sé sola - una volontà diretta di somministrazione, il cui riscontro è invece imprescindibile e che dovrà essere specificamente indagata, e se del caso validamente argomentata, sulla base di un rinnovato apprezzamento delle intere circostanze di contesto. 3. Segue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, designata ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 12/03/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore degli imputati, avvocato Mariagrazia Cafisi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24756 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno dichiarava NC AL e AU De IO colpevoli del reato di cui all'art. 443 cod. pen. in forma tentata (escludendo la consumazione ritenuta in primo grado). Secondo quanto giudizialmente accertato, gli imputati - nelle rispettive qualità di odontotecnico e medico odontoiatra, nonché legale rappresentante l'uno e direttore tecnico l'altro, di un centro di riabilitazione dentale - detenevano in studio specialità medicinali e presidi medico-chirurgici scaduti di validità, in precarie condizioni igieniche e a temperatura non controllata, con esposizione dei pazienti a potenziale pericolo per la salute. La Corte di appello reputava, in linea di principio, che la detenzione di materiali di tal genere a fini di somministrazione non integri, in termini compiuti, la fattispecie incriminatrice, potendo residuare l'ipotesi del tentativo ove si tratti di attività idonea, consapevole e diretta in modo inequivoco alla somministrazione. Ipotesi che riscontrava nella specie, perché l'elevato numero di dispositivi non conformi, rinvenuti in studio, indicava che l'accaduto non era riconducibile a colposa disattenzione, quanto piuttosto a modalità organizzative carenti. In ciò la Corte territoriale ravvisava indici di trascuratezza dei fondamentali doveri della professione, comportanti la «accettazione del rischio di compromissione del bene della salute pubblica». 2. Gli imputati ricorrono per cassazione medianti atti distinti, ma tra loro perfettamente sovrapponibili, sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nel primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. I ricorrenti osservano che, se corretta doveva reputarsi la riconduzione astratta della condotta nella fattispecie tentata, censurabile rimaneva l'affermazione di penale responsabilità in concreto a titolo di tentativo, ancorata al rilievo di un dolo meramente eventuale. 2.2. Nel secondo motivo la censura è riproposta sotto forma di vizio della motivazione. Il dolo eventuale ricorrerebbe in caso di condotta orientata a scopo diverso dalla verificazione dell'evento vietato dalla norma incriminatrice, accompagnata tuttavia dall'accettazione della possibilità concreta di una tale verificazione. Nel tentativo tale forma meno pregnante di dolo non sarebbe, però, sufficiente;
occorrerebbero, viceversa, atti volti inequivocamente allo scopo non consentito. Ciò premesso, le modalità organizzative carenti integrerebbero dolo diretto di tentativo solo se l'agente, consapevole dell'esistenza dei medicinali guasti o 2 scaduti, avesse voluto l'evento lesivo attraverso la somministrazione, come nella specie non sarebbe dimostrato e sarebbe anzi da escludere. Non equivarrebbe a dolo diretto la mera colpa di organizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo la più attenta giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 24704 del 26/02/2015, Appio, Rv. 263923-01; in termini: Sez. 4, n. 9359 del 30/06/2000, Marzorati, Rv. 216931-01; Sez. 1, n. 3198 del 12/01/1999, Camoirano, Rv. 212633-01; Sez. 1, n. 999 del 17/12/1997, dep. 1998, Barbiera, Rv. 209684-01; Sez. 1, n. 4140 del 10/02/1995, Sciutto, Rv. 200793-01), condivisa dal Collegio, la detenzione per la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti è condotta che non integra l'ipotesi consumata prevista dall'art. 443 cod. pen., poiché esclusa dal tenore testuale della previsione, che fa riferimento «alla detenzione per il commercio, alla messa in commercio ed alla somministrazione» di tali medicinali;
detta condotta può nondimeno integrare un'ipotesi di tentativo punibile, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., quando costituisca atto idoneo diretto in modo non equivoco alla somministrazione e sia accompagnata dalla consapevolezza del guasto o della imperfezione del prodotto. Il tentativo è perciò ravvisabile (rispetto alla condotta di detenzione per la somministrazione) solo se si accerta, anche per via indiziaria, che l'agente intendesse somministrare i farmaci e gli altri presidi medicali, che sapeva guasti o imperfetti. Non basta, ora per allora, l'accettazione del rischio di somministrazione. 2. Sul punto la sentenza impugnata risulta equivoca. Essa evoca «il rischio di compromissione del bene della salute pubblica» (che è l'evento di pericolo del reato: Sez. 1, n. 27923 del 19/05/2004, Moschella, Rv. 228803-01), ma non è chiaro se lo leghi ad un mero pregresso rischio di somministrazione dei medicinali, ovvero se lo ritenga conseguenza di una somministrazione che gli imputati avevano comunque direttamente voluto. Solo questo secondo scenario sarebbe compatibile con i principi dianzi affermati. La confusione è accresciuta dal fatto che il giudice di appello cita un precedente di questa Corte (Sez. 1, n. 35627 del 15/05/2019, Angelini, Rv. 276848-01), in tema di detenzione di medicinali per la vendita, che non è affatto conferente, perché - essendosi in quel caso a cospetto di reato consumato - l'arresto di legittimità correttamente ragiona sui possibili indici rilevatori del dolo eventuale di consumazione, tra cui l'idoneità dell'assetto organizzativo.,Nel nostro caso il dolo eventuale non rileva. 3 L'inidoneità di assetto organizzativo non implica - necessariamente, e di per sé sola - una volontà diretta di somministrazione, il cui riscontro è invece imprescindibile e che dovrà essere specificamente indagata, e se del caso validamente argomentata, sulla base di un rinnovato apprezzamento delle intere circostanze di contesto. 3. Segue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, designata ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 12/03/2024