Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
In tema di impugnazioni "de libertate", l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. che accolga l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, nel fornire, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., adeguata motivazione in relazione a tutti i presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta della misura stessa), può legittimamente fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento, a condizione che, da un lato, il giudice dell'impugnazione cautelare dia conto del proprio esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della loro rilevanza e, dall'altro, mostri di aver valutato le specifiche questioni che le parti abbiano ritualmente sottoposto al suo vaglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2017, n. 57529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57529 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
57529-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 2231 OM Carcano Andrea Tronci -CC 29/11/2017 Emilia Anna Giordano R.G.N. 30579/2017 Alessandra Bassi Relatore - Fabrizio D'arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AT SC OR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] in [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/07/2016 del Tribunale di RE CA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari per le posizioni di SC OR e PP AT, TI e VI e con rinvio sulle sole esigenze cautelari per le posizioni di UC, TA, OM PÈ, OR PÈre F. PEPE', uditi i difensori, Avv. SC Lojacono per VI, Avv. Ali Abukar Hayo per UC, Avv. Mario Santambrogio e Avv. Beatrice Saldarini per SC OR e PP AT, l'Avv. Santambrogio anche in sostituzione dell'Avv. PP De Luca per TI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di RE CA, in riforma della impugnata ordinanza del 6 novembre 2015 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di RE CA (che aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare presentata in data 2 ottobre 2013 in ragione della ritenuta mancanza delle esigenze cautelari), il Tribunale del capoluogo calabrese, sezione specializzata per il riesame, ha applicato - tra gli altri nei confronti dei ricorrenti, la misura cautelare custodiale (carceraria nei - confronti di SC OR AT, PP AT, UN TA, OM PÈ, NA PÈ e OR PÈ e domiciliare nei confronti di CA TI, RJ UC e NA VI), in relazione alle imputazioni provvisorie di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi A, B, C, D) e 73 stesso decreto (capi A2, A3, A4, 5, 5bis, B1, B2, B2bis, B3, D1 ed E) loro rispettivamente ascritte in rubrica.
1.1. Preliminarmente, il Tribunale ha affrontato l'eccezione di competenza territoriale eccepita da talune delle difese, evidenziando che il procedimento ha ad oggetto quattro differenti organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti, tre delle quali radicate nella provincia di RE CA (quelle di cui ai capi A, C e D della rubrica), mentre con riferimento all'associazione di cui al capo non è certo il luogo di costituzione del sodalizio sicché la competenza territoriale va radicata presso l'ufficio di Procura di RE CA, in base al luogo di consumazione del connesso reato associativo sub capo B;
che, con riferimento alle condotte consumate all'estero, sussiste la competenza a procedere dell'autorità giudiziaria di RE CA atteso che parte della condotta è stata commessa in Italia in tale territorio.
1.2. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l'appello con riferimento ai soli capi di imputazione rispetto ai quali il primo giudice aveva stimato integrati i gravi indizi di colpevolezza, mentre ha escluso di poter rivalutare il profilo della gravità indiziaria in relazione ai fatti per i quali il Gip aveva escluso l'integrazione del presupposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen., rilevando come il P.M. non abbia addotto elementi tali da incidere sulla valutazione operata dal primo giudice. Il Giudice del gravame cautelare ha dunque ritenuto fondato l'appello con "riferimento al profilo delle esigenze cautelari e per gli indagati raggiunti da 2 Za gravità indiziaria e contestazione di carattere associativo che rivestono un ruolo gerarchico", evidenziando come coloro che partecipavano con pervicacia ai sodalizi in investigazione, con ruoli di capi o organizzatori, ad organismi con propaggini internazionali e radicamento sul territorio, non possano ritenersi soggetti neutri rispetto al pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Ad ulteriore conferma del giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, il Collegio ha posto in evidenza, in relazione alle specifiche posizioni degli indagati, gli elementi emergenti dalla nota dei Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 15 novembre 2016, prodotta dal pubblico ministero a corredo dell'appello.
1.3. Con specifico riguardo la posizione di SC OR e PP AT confermata la già ritenuta insussistenza dei gravi indizi di - colpevolezza quanto al reato associativo di cui al capo A il Tribunale ha " ritenuto comprovato, in termini di gravità indiziaria, il delitto di cui al capo A4), segnatamente il finanziamento ad opera degli indagati di una fornitura di 1,5 chili di cocaina. Il Tribunale ha dunque rilevato che gli indagati hanno dimostrato di operare professionalmente nel mercato degli stupefacenti e - come emerge dalla nota dei ROS dei Carabinieri - di avere continuato ad agire illegalmente e di essere stati sottoposti a provvedimenti custodiali per diversi reati, alcuni anche specifici, sicchè risulta integrato nell'attualità il pericolo di reiterazione criminosa.
1.4. Con riferimento alla posizione del TI, richiamate le motivazioni svolte dal Gip con riferimento alla gravità indiziaria per il reato di cui al capo E, il Collegio della cautela ha ritenuto integrato il pericolo di reiterazione criminosa in considerazione del coinvolgimento dell'indagato in diversi procedimenti penali per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, anche collegati a contesti mafiosi, stimando adeguata a fronteggiare il suddetto periculum la misura degli arresti domiciliari.
1.5. Quanto al UC, ribadito quanto rilevato in relazione al TI - stante la specularità delle posizioni dei due indagati -, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose in considerazione del fatto che, successivamente ai fatti di cui al capo E, come emerge dalla citata nota dei ROS, egli è rimasto coinvolto in gravi vicende criminali. Nondimeno, stante la mancanza di collegamenti con un gruppo associativo, il Tribunale ha stimato adeguata a fare fronte alle delineate esigenze cautelari di natura special preventiva anche la misura domiciliare.
1.6. In relazione a UN TA, il Tribunale ha rimarcato la centralità dell'indagato nell'ambito della presente indagine, avendo egli assunto il ruolo di promotore e di organizzatore dell'attività illecita dei due sodalizi criminali di cui ai capi B e C ed essendo stato egli arrestato per detenzione di armi. Il Collegio ha 3 evidenziato che, nell'ambito dell'associazione sub capo B e dei relativi reati fine (B1, B2, B2bis e B3), AT si occupava della gestione dei contatti con i sodali inviati all'estero e della destinazione della sostanza stupefacente importata;
che, in relazione al reato associativo sub capo C ed al reato fine sub capo C1, egli assolveva un ruolo ancor più determinante trattando come si evince dal - contenuto delle captazioni - le forniture di 200 chili di cocaina di altissima qualità e di 32 chili della medesima sostanza. Sulla scorta di tali evidenze, rilevate la professionalità del TA nell'agire criminoso, la sua pervicacia criminale nonché i collegamenti con diversi sodalizi, il Giudice a quo ha ritenuto unica misura idonea a recidere i collegamenti con l'ambiente criminale quella di custodia in carcere.
1.7. Quanto a OM PÈ, ribadita la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui ai capi B, B1, B2, Bbis, B3, D e D1, il Tribunale ha rimarcato che, con riferimento al capo B1, l'indagato ha svolto il ruolo di finanziatore dell'illecita operazione di narcotraffico;
che, quanto ai reati di cui ai capi di B2 e Bbis, l'indagato si è occupato della diretta organizzazione delle illecite operazioni, attività replicata nella vicenda di cui al capo B3; che,, in relazione ai reati di cui ai capi D e D1, il prevenuto ha assunto un ruolo apicale sia nei finanziamenti degli acquisti di cocaina, sia nella ricerca di nuovi canali di approvvigionamento dello stupefacente per conto del sodalizio. Il Collegio ha dunque rilevato che il coinvolgimento del PÈ in episodi delittuosi anche in forma associativa successivamente ai fatti per cui si procede consente di ritenere integrato nell'attualità il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, stimato fronteggiabile esclusivamente con la custodia in carcere.
1.8. Medesime considerazioni il Tribunale ha svolto con riferimento alle posizioni di NA e OR PÈ, rispetto ai quali ribadita la - sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati associativi sub capi B e D ed ai reati fine loro rispettivamente contestati in via provvisoria, ha ritenuto sussistente nell'attualità il pericolo di reiterazione criminosa, in considerazione delle modalità della condotta, degli spostamenti all'estero, della conduzione delle trattative per l'acquisto di stupefacente, della non occasionalità della condotta criminosa inserita in diversi contesti associativi con ramificazioni anche internazionali, nonché delle esperienze significative di reato successive ai fatti oggetto del procedimento emergenti dalla nota dei ROS, stimando unica misura idonea quella carceraria.
1.9. Infine, quanto al VI, riconfermato il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi D e D1, il Collegio ha evidenziato come il ruolo di stabile acquirente del gruppo e, pertanto, di finanziatore dello stesso comprovato anche dalla conversazione captata il 3 dicembre 2010, dimostri la non 4 occasionalità dell'attività criminosa ed il pieno inserimento del prevenuto nel contesto associativo, rendendo il pericolo di reiterazione criminosa attuale anche alla luce delle emergenze della nota dei ROS in atti, ritenendo adeguata a farvi fronte la misura degli arresti domiciliari.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso RJ UC, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Ali Abukar Hayo, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. contraddittorietà della motivazione, per avere il Collegio fatto proprie le considerazioni svolte dal pubblico ministero che ha escluso che l'indagato faccia parte di un sodalizio criminale e, nel contempo, recepito le indicazioni contenute nella nota del ROS quanto al coinvolgimento del medesimo indagato in "vicende criminali gravi", sia pure non formalmente contestate;
2.2. violazione di legge penale in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, per avere il Tribunale applicato la misura cautelare senza indicare gli specifici elementi per cui, a distanza di più di quattro anni dal presunto fatto reato, possa ritenersi ancora sussistente nell'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, mancando elementi rivelatori della continuità del periculum libertatis.
2.3. Nei motivi aggiunti depositati in cancelleria, la difesa dell'indagato ha ribadito la contraddittorietà della motivazione in ordine alla stimata attualità delle esigenze cautelari, producendo in allegato la nota dei ROS dei Carabinieri del 16 novembre 2015. 3. Nei ricorsi presentati, con atti separati, dall'Avv. Beatrice Saldarini e dall'Avv. Mario Santambrogio, nell'interesse dei patrocinati SC OR AT e PP AT, si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. I ricorrenti evidenziano come il Tribunale sia incorso in un'evidente contraddittorietà là dove, dopo avere premesso che le esigenze cautelari possono ritenersi attuali soltanto con riferimento a coloro i quali siano attinti da contestazione associativa, ha poi applicato la misura cautelare ai ricorrenti sebbene non attinti da gravità indiziaria in relazione al reato associativo di cui al capo A. D'altra parte, PP AT è gravato da una sola condanna per violazione della legge sugli stupefacenti concernenti fatti anteriori a quelli oggetto del procedimento (dal settembre 2007 al settembre 2008), mentre tutte le annotazioni di polizia giudiziaria si riferiscono a detta vicenda processuali o comunque a condotte di contrabbando nel movimento di rifiuti o ricettazione che non risultano aver originato procedimenti 5 penali a suo carico, sicché mancano elementi per affermare che egli abbia continuato ad agire illegalmente (v. primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Saldarini).
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 292, comma 2, e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale accolto l'appello ed applicato la misura cautelare senza effettuare la necessaria "autonoma valutazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a richiamare l'ordinanza del Gip senza rispondere agli specifici rilievi dedotti nella memoria scritta prodotta in udienza (v. secondo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Saldarini e primo e secondo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Santambrogio).
3.3. Violazione di legge in relazione all'art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza carico dei due ricorrenti sebbene, quanto a PP AT, le emergenze delle intercettazioni non siano univoche;
quanto a SC OR AT, le dichiarazioni rese dal coimputato CO LL - unico elemento suo carico - siano prive di validi elementi di riscontro individualizzanti (terzo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Santambrogio).
3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 292, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di compiere la prescritta "autonoma valutazione" in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, limitandosi ad un vaglio apparente sul punto (quarto motivo del ricorso presentato dall'Avv. Santambrogio).
3.5. Violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per avere il Tribunale accolto la richiesta di applicazione di misura cautelare senza compiere l'imprescindibile valutazione circa l'attualità dei pericula libertatis, limitandosi a richiamare senza riportarne i contenuti né svolgere un autonomo vaglio - le emergenze della nota dei ROS, nonostante le puntuali censure mosse nella memoria difensiva depositata in udienza (quinto motivo del ricorso presentato dall'Avv. Santambrogio).
4. Nel ricorso presentato da CA TI, a mezzo del difensore di fiducia Avv. PP De Luca, si chiede l'annullamento del provvedimento cautelare per i seguenti motivi:
4.1. violazione di legge in relazione agli artt. 273, 292, comma 3 e 4, e 195, comma 7, cod. proc. pen., per avere il Tribunale applicato la misura cautelare in ordine al reato associativo senza fornire adeguata contezza delle ragioni per le quali si siano ritenuti integrati i gravi indizi di colpevolezza;
6 4.2. vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per avere il Tribunale radicalmente omesso di compiere la valutazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, alla luce del tempo trascorso dei fatti.
5. Nei ricorsi presentati personalmente da OM PÈ, NA PÈ e OR PÈ, depositati dal difensore di fiducia Avv. Antonino Carmelo Naso, si chiede l'annullamento del provvedimento coercitivo eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen. I ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia applicato loro la misura cautelare senza operare la prescritta valutazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in considerazione del tempo trascorso dei fatti nonché con riguardo a OM e NA PÈ - trascurando di considerare la loro giovane età ed incensuratezza.
6. Analoghe censure (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen. ) sono dedotte da UN TA, nel ricorso a firma del difensore Avv. PP Tavernese, là dove si evidenzia come il Tribunale abbia omesso di indicare gli specifici elementi, oggettivi e non meramente congetturali, sulla scorta dei quali abbia ritenuto concrete ed attuali le esigenze cautelari a carico dell'indagato.
7. Infine, nel ricorso presentato personalmente da NA VI, si chiede l'annullamento dell'ordinanza coercitiva per i seguenti motivi:
7.1. violazione di legge penale in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale desunto la prova della partecipazione dell'indagato al gruppo criminale sulla base di una sola conversazione telefonica, per di più confondendo la figura del finanziatore con quella dell'acquirente, dunque in assenza di elementi tali da integrare la prescritta gravità indiziaria;
7.2. violazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di compiere un'effettiva valutazione in ordine alla sussistenza nell'attualità del pericolo di reiterazione criminosa.
7.3. Nei motivi nuovi, il patrono del VI eccepisce il vizio di motivazione in ordine ai presupposti della partecipazione del patrocinato all'associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico (capo D) ed alla violazione di cui di cui all'art. 73 d.P.R. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo D1) CONSIDERATO IN DIRITTO 7 1. Sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito esposti, i ricorsi presentati da SC OR AT, PP AT, CA TI, RJ UC e NA VI, mentre vanno disattesi, in quanto destituiti di fondamento, i ricorsi presentati da UN TA, OM PÈ, NA PÈ e OR PÈ.
2. I ricorsi presentati da SC OR AT e PP AT sono fondati con riguardo all'assorbente motivo concernente la motivazione dell'ordinanza impugnata quanto al requisito dei gravi indizi di colpevolezza.
2.1. I ricorrenti deducono la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione là dove richiama per relationem il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di RE CA del 6 novembre 2015, rammentando a sostegno il principio di diritto espresso da questa Corte in diversi arresti, secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e dunque questi, qualora intenda accogliere l'impugnazione, è tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice (v. Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010, Picchi, Rv. 246283 e da ultimo Sez. 6, n. 17749 del 01/03/2017, Friggi, Rv. 269853).
2.2. La regula iuris testè ricordata - nel prescrivere al Tribunale che accolga l'appello del P.M. avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione di misura cautelare di motivare in ordine a tutti i presupposti della cautela, andando oltre il singolo profilo censurato e fatto oggetto del ricorso ex art. 310 cod. proc. pen. - è certamente corretta e non può non essere condivisa. Nel caso in cui sfoci nell'accoglimento del ricorso della parte pubblica, l'appello cautelare ha invero effetto integralmente devolutivo della quaestio de libertate, là dove l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. (sebbene non immediatamente esecutiva ai sensi del comma 3 della stessa norma) ha valenza costitutiva del vincolo alla libertà personale e, pertanto, non può prescindere dalla verifica positiva del Tribunale in ordine a tutti i requisiti della cautela di cui agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. E ciò sebbene taluno di tali profili non abbia formato oggetto di specifica critica nell'atto di appello per avere il P.M. com'è fisiologico - attaccato la decisione sul solo requisito ritenuto insussistente dal primo giudice (nella specie quello delle esigenze cautelari).
2.3. Conduce a tale conclusione il chiaro disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., che, nel definire i requisiti imprescindibili della motivazione 0 08 dell'ordinanza che dispone la misura cautelare", ha valenza generale ed assurge a canone di sistema in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale, in attuazione della riserva di giurisdizione sancita dall'art. 13 della Carta Fondamentale. Il provvedimento emesso dal Tribunale in accoglimento del ricorso del P.M. costituisce un'ordinanza che dispone la misura cautelare", producendo gli stessi effetti del provvedimento cautelare emesso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del P.M., e non può, pertanto, non conformarsi al contenuto minimo, prescritto a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, dell'art. 292. 2.4. Acclarato che l'ordinanza applicativa della misura cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. deve conformarsi alle prescrizioni motivazionali dettate dall'art. 292, occorre nondimeno notare come la disciplina codificata in detta norma non precluda in nessun modo al Tribunale che accolga l'appello del P.M. avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare di fare richiamo per relationem ad altri atti del procedimento ed, in particolare, alle parti stimate condivisibili dell'ordinanza oggetto di riforma. Anche l'ordinanza che dispone la - misura cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., come ogni altro provvedimento giurisdizionale, può invero essere motivata mediante il rinvio ad altro atto dell'incartamento processuale, a condizione che osservi le regole ormai stabilizzate in materia. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, nel nostro sistema processuale, la c.d. motivazione per relationem è certamente legittima ed ammissibile sempre che: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato о trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Giova rimarcare che, come questo Giudice di legittimità ha più volte ribadito, la motivazione per relationem о per incorporazione continua ad essere ammissibile anche a seguito della novella operata con la legge 16 aprile 2015, n. 47, con cui si è prescritta la necessaria "autonoma valutazione" in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, a condizione che il giudice, dopo avere ripercorso gli elementi oggettivi acquisiti nel corso delle indagini, dia conto del 9 proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (ex plurimis Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, P.M. in proc. Elezi, Rv. 268113; Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa Andrea, Rv. 265337).
2.5. Sulla scorta dei principi sopra esposti, non v'è dunque materia per censurare l'ordinanza in verifica nella parte in cui, con riguardo al profilo della gravità indiziaria, fa integrale richiamo all'ordinanza del Gip, nella quale pur rilevandosi la mancanza nell'attualità delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. - viene dato diffusamente conto degli elementi integranti il requisito di cui all'art. 273 cod. proc. pen. in ordine alla gran parte delle imputazioni provvisorie elevate agli indagati e, precisamente, alla contestazione cautelare elevata nei confronti dei ricorrenti.
2.6. Coglie, di contro, nel segno, il profilo di doglianza col quale i AT denunciano la mancanza di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni mosse in punto di gravità indiziaria con la memoria depositata a verbale nel corso dell'udienza ex art. 310 cod. proc. pen. (ed allegata al presente ricorso). Ferma la legittimità della tecnica di redazione della motivazione dell'ordinanza cautelare emessa in appello mediante rinvio ad altro atto, va nondimeno rimarcato come il Tribunale, quale organo della impugnazione cautelare, non possa sottrarsi dal dare congrua (sia pure sintetica) risposta alle specifiche deduzioni che la difesa abbia formalmente sottoposto al proprio vaglio. Ed invero, nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima tanto la produzione da parte del P.M. di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi" - preesistenti o sopravvenuti purchè nell'ambito del - devolutum (con concessione di un congruo termine alla difesa che lo richieda); quanto la produzione da parte dell'indagato di elementi, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli e altro, Rv. 227357). Ne discende che il Collegio del gravame cautelare, che sia stato formalmente sollecitato a pronunciarsi su specifiche questioni ovvero a disaminare elementi prodotti dalle parti, in particolare quelli a difesa fatti oggetto di una memoria prodotta in udienza, non può sottrarsi dal dare espressa risposta ai temi sottoposti al proprio vaglio, incorrendo in caso contrario nel vizio, - rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (in questo senso, sia pure in tema di ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., v. ex plurimis, Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938). 10 Non può, del resto, non essere posto in risalto come, in caso di ordinanza che disponga la misura cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. (con ribaltamento in peius del provvedimento reiettivo del Gip), la mancanza di motivazione in ordine alle specifiche questioni o elementi dedotti dall'indagato al fine di contrastare la tesi d'accusa incide sensibilmente sul diritto di difesa, atteso che il provvedimento del Tribunale non è ovviamente suscettibile di ricorso per - riesame ex art. 309 cod. proc. pen., di tal che il giudizio d'appello costituisce la sede naturale ed unica ove la difesa può far valere doglianze di merito in - relazione ai presupposti della misura cautelare, potendo dedurre col ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. soltanto censure di legittimità. A ciò si aggiunga che l'art. 292, comma 2 lett. c-bis), cod. proc. pen. norma che (come già rilevato) si applica anche al provvedimento emesso ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. in quanto "ordinanza che dispone la misura cautelare" sanziona espressamente, a pena di nullità, l'omessa "esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa".
2.7. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, si deve dunque affermare che l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in accoglimento dell'appello del P.M., in quanto provvedimento costitutivo della limitazione della libertà personale id est c.d. genetico della cautela -, deve conformarsi, con - riguardo alla motivazione sui presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e scelta della misura) alle stesse regole fissate nell'art. 292, con 2, cod. proc. pen., come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità: la motivazione può, pertanto, ritenersi legittima anche qualora faccia integrale richiamo ad altro atto del procedimento ovvero lo incorpori, a condizione che, per un verso, nel provvedimento il giudice della impugnazione cautelare lasci una traccia visibile del proprio esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni per cui li abbia ritenuti idonei a supportare l'applicazione della misura, in linea con la prescrizione dell""autonoma valutazione" contenuta nel citato art. 292 e con le linee guida tracciate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione per relationem;
per altro verso, dia conto di avere disaminato gli elementi e le questioni che le parti (specialmente la difesa) abbiano ritualmente sottoposto al proprio vaglio, mediante la produzione di una memoria o la formalizzazione nel verbale d'udienza.
2.8. Orbene, a tali regulae iuris non si è conformato il Tribunale calabrese là dove, nel ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza (in relazione ai capi d'imputazione per i quali detto requisito era già stato stimato integrato da parte del Gip), si è limitato a richiamare e fare proprio l'ordinanza del Gip impugnata senza dare risposta - neanche in modo sintetico né implicito alle specifiche 11 deduzioni che la difesa dei due AT aveva mosso nella memoria prodotta all'udienza del 20 aprile 2016 (ed allegata in copia al presente ricorso), nella quale si era sollecitata la rivalutazione dei gravi indizi evidenziando, quanto a PP AT, specifiche circostanze di fatto emergenti dalle investigazioni (incontri con RO LL e contenuto dei dialoghi in occasione delle conversazioni intercettate nelle date precisate in memoria) e, quanto a SC OR AT, l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni a carico rese dal medesimo LL. Non è revocabile in dubbio che si trattasse di censure sulle quali il Collegio del gravame era tenuto a rispondere, attenendo ad elementi e/o a profili incidenti sulla tenuta (indiziaria) del quadro d'accusa, dunque ad un tema rilevante ai fini della decisione dell'appello cautelare ed imprescindibile ai fini dell'emissione del titolo coercitivo.
2.9. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di RE CA affinchè provveda alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione provvisoria di cui al capo A4) passando in disamina le questioni e gli elementi dedotti nella memoria depositata in udienza e completamente pretermessi. Le ulteriori deduzioni in punto di gravi indizi e, sopratutto, di esigenze 2.10. cautelari sono assorbite. Resta fermo che, in caso di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei due ricorrenti, ai fini della valutazione in ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale dovrà tenere conto della prescrizione di cui all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., quanto alla necessaria attualità e concretezza del periculum libertatis, come meglio chiarito nel prosieguo nel paragrafo 3.4. 3. Il ricorso di CA TI è fondato con limitato riguardo al profilo concernente le esigenze cautelari.
3.1. Va disatteso il primo motivo di doglianza, col quale TI si duole del compendio argomentativo posto dal Tribunale a sostegno del giudizio di gravità indiziaria (sub punto 4.1 del ritenuto in fatto). Il ricorrente contesta la ricostruzione storico fattuale posta a base del giudizio di gravità indiziaria sollecitando una diversa valutazione delle emergenze dei servizi di osservazione compiuti dalla P.G. il 5 ed il 6 marzo 2011 e, dunque, promuove una rilettura delle risultanze delle indagini non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della 12 motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3.2. Coglie, di contro, nel segno la seconda deduzione, con la quale TI censura l'ordinanza per avere il Tribunale omesso di verificare l'attualità e la concretezza del periculum libertatis alla luce del tempo trascorso dei fatti.
3.3. Come si è già sopra notato nei paragrafi 2.2, 2.3 e 2.7 del considerato in diritto, il Tribunale che dispone una misura coercitiva in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. (avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta ex art. 291 cod. proc. pen.) è tenuto a motivare in ordine a tutti i presupposti della cautela, in conformità all'art. 292, comma 2 lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. (applicabile anche al provvedimento ex art. 310 in quanto "ordinanza che dispone una misura cautelare") ed, in particolare, per quanto qui viene in rilievo, in merito alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari "tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato", in linea con il combinato disposto degli artt. 274, comma 1 lett. c), e l'art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., come modificati con la legge 16 aprile 2015, n. 47. 3.4. Di tale regula iuris non ha tenuto conto il Collegio calabrese là dove, dopo avere rilevato che TI è attinto da gravità indiziaria in ordine ad una singola violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha completamente omesso di argomentare la sussistenza, in termini di concretezza ed attualità, del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa e, dunque, di evidenziare le ragioni del ribaltamento della decisione appellata in relazione allo specifico profilo (l'attualità dei pericula libertatis) sul quale il primo giudice aveva appunto poggiato il diniego della misura cautelare richiesta.
3.5. Né la rilevata mancanza di motivazione in punto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa potrebbe ritenersi compensata dalla valutazione compiuta dal Tribunale in termini generali nella parte introduttiva dell'ordinanza impugnata (segnatamente a pagina 12). Come si è sopra evidenziato nel paragrafo 1.2 del ritenuto in fatto, nel riformare la valutazione espressa dal Gip con riferimento al profilo cautelare, il Tribunale di RE CA ha evidenziato come gli indagati raggiunti da gravità indiziaria in ordine alla partecipazione, con un ruolo apicale, ad associazioni per delinquere con radicamento sul territorio e propaggini internazionali, non possano ritenersi soggetti neutri rispetto al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, rimarcando che contrariamente a quanto giudicato dal Gip nel provvedimento reiettivo "nonostante gli anni trascorsi dalla commissione dell'ultimo reato in contestazione (risalente all'anno 2011), la professionalità dell'agire di taluni associati e la strutturata pervicacia con la quale hanno W 13 compiuto le condotte criminose conducono a ritenere necessario un controllo cautelare". Si tratta, all'evidenza, di una motivazione che, nel riferirsi expressis verbis agli indagati attinti da una contestazione associativa, non si attaglia alla posizione del TI, il quale come si è già detto è stato ritenuto raggiunto da gravità indiziaria esclusivamente per il reato fine di cui al capo E.
3.6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale dovrà attenersi al costante insegnamento di questa Corte alla stregua del quale il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione (v. da ultimo Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere e altri, Rv. 269533). Nel rivalutare il profilo cautelare, il giudice del rinvio dovrà inoltre attenersi al condivisibile principio di diritto secondo il quale l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non possono essere concettualmente confuse con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785).
4. Ad un'analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla posizione di RJ UC. 14 4.1. Il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione con esclusivo riguardo al valutazione in punto di attualità delle esigenze cautelari. Come si è già rilevato in relazione a TI, il Tribunale adito dal P.M. ha completamente omesso di attualizzare il giudizio sul ritenuto periculum libertatis, non potendo tale lacuna argomentativa ritenersi colmata dalla premessa svolta a pagina 12 dell'ordinanza, in quanto concernente la sola posizione degli indagati attinti da contestazione associativa e, pertanto, non estendibile al UC, in relazione al quale l'organo dell'accusa ha esercitato l'azione cautelare in ordine al solo episodio di importazione tentata sub capo E).
4.2. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riguardo alla posizione del UC in ordine alla valutazione in ordine alle esigenze cautelari di natura special preventiva, ribadito che - in sede di giudizio di rinvio il Tribunale dovrà attenersi alle prescrizioni sopra precisate sub paragrafo 3.6 del considerato in diritto.
5. Quanto al ricorso di NA VI, è inammissibile per genericità la censura concernente il giudizio di gravità indiziaria in ordine al delitto fine di cui al capo D1, là dove il ricorrente ha omesso di precisare le ragioni delle denunciate violazioni di legge e vizio di motivazione con riguardo a tale imputazione provvisoria, incentrando i propri rilievi sulla sola contestazione associativa sub capo D.
5.1. Colgono, di contro, nel segno le deduzioni mosse dal ricorrente con riguardo alla contestata partecipazione all'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico. Ribadite le considerazioni sviluppate nei paragrafi 2.2 e seguenti del considerato in diritto in ordine alla piena legittimità della motivazione per relationem all'ordinanza del Gip, non può non convenirsi con la prospettazione della difesa là dove denuncia l'errore di diritto, ed il correlativo vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta partecipazione del VI all'associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico sulla base del coinvolgimento in un unico episodio di acquisto di sostanza stupefacente dalla consorteria.
5.2. Come questo Supremo Collegio ha più volte affermato, al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto, può essere fondatamente riconosciuta la veste di partecipe ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015 dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Non è, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune nè la 15 diversità degli scopi personali, né la diversità dell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (ex multis Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574; Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza e altri, Rv. 257991). Nondimeno come si è già condivisibilmente precisato in altri arresti -, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all'affectio societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica attraverso l'esame delle - circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale - che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881). Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova "fisiologicamente" - in quanto controparte di un sinallagma contrattuale ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell'organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d'interessi, sia ravvisata e dunque argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare, mediante l'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris.
5.3. Di tali regulae iuris non ha tenuto conto il Tribunale distrettuale, là dove, a sostegno della ritenuta intraneità nella consorteria criminale del VI, si è limitato a valorizzare il passaggio di un'unica intercettazione telefonica (quella del 3 dicembre 2010), dalla quale dopo avere rilevato "la finalità illecita del viaggio programmato da VI, chiaramente strumentale all'approvvigionamento di sostanza stupefacente da spacciare nei mesi successivi" - ha inferito, con una motivazione sbrigativa e connotata da un evidente salto logico, che la condotta "non appare occasionale, ma inserita in un contesto associativo" (v. pagina 16 dell'ordinanza impugnata). Il Collegio del gravame non ha invero spiegato la ragione per la quale la circostanza che VI abbia "finanziato" 16 l'approvvigionamento di un quantitativo rilevante di sostanza per "dicembre e gennaio" sia idonea a dimostrare la consapevolezza dell'indagato circa l'esistenza del gruppo criminale e, soprattutto, la sua coscienza e volontà di assicurare il proprio stabile contributo alla permanenza in vita ed alla realizzazione degli scopi illeciti dell'organizzazione; il Tribunale non ha illustrato gli elementi obbiettivi sulla scorta sia possibile affermare che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia confluita in un pactum sceleris. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata in ordine alla valutazione dei gravi indizi dell'ipotesi associativa. In sede di rinvio, il Tribunale dovrà dunque verificare - dandone adeguatamente conto in motivazione - se, alla luce delle circostanze di emerse dal processo, nel rapporto tra fornitore/i ed acquirente sia ravvisabile una relazione stabile riconducibile all'affectio societatis, avendo riguardo alle connotazioni oggettive e soggettive della condotta e, dunque, alla durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, alle modalità di azione e collaborazione tra loro, al contenuto economico delle transazioni ed a qualunque elemento suscettibile di lumeggiare i termini dell'accordo fra i contraenti. Ai fini del giudizio sul punto, deve peraltro essere ribadito che la partecipazione all'associazione è ravvisabile a prescindere dalla contestazione di alcun "reato-fine" (da ultimo, Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 - dep. 2016, Venere, Rv. 266710) e può essere, a maggior ragione, configurata anche quando all'indagato sia stata elevata una sola contestazione - come nella specie- provvisoria di acquisto di sostanza stupefacente.
5.4. Quanto al secondo motivo, le censure concernenti le esigenze cautelari in ordine alla contestazione associativa (sia pure infondate per le ragioni che si indicheranno nel prosieguo nei paragrafi 6.1 e 6.2) sono assorbite dal disposto annullamento dell'ordinanza sul punto, mentre sono, di contro, fondate le deduzioni riguardanti la restante imputazione provvisoria di cui al capo D1. Come si è già rilevato con riguardo ai ricorsi di TI e UC, il Tribunale ha disposto l'applicazione della misura cautelare nei confronti del VI omettendo completamente di argomentare la sussistenza, in termini di concretezza ed attualità, del ritenuto pericolo di reiterazione criminosa e dunque di motivare sullo specifico profilo (il difetto di attualità delle esigenze cautelari) in relazione al quale il Gip aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare. Richiamate le considerazioni già svolte nel paragrafo 3.3 del considerato in diritto quanto alla posizione di TI, l'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con riguardo alla valutazione in ordine alle esigenze cautelari di natura special preventiva. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale dovrà attenersi ai 17 сев principi di diritto fissati da questa Corte in tema di attualità dei pericula libertatis, sopra rammentati sub paragrafo 3.6 del considerato in diritto.
6. Devono, invece, essere disattesi i ricorsi proposti da OM, NA e OR PÈ e UN TA, i quali hanno incentrato i motivi sulla valutazione compiuta dal Tribunale in punto di esigenze cautelari.
6.1. Come si è già notato nel paragrafo 1.2 del ritenuto in fatto, nella parte introduttiva della motivazione dell'ordinanza comune a tutte le posizioni degli indagati, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali, nei confronti dei soggetti attinti dalla contestazione associativa con una posizione apicale o organizzativa, debba ritenersi concreto ed attuale il rischio di reiterazione criminosa nonostante la risalenza al 2011 dell'ultimo reato fine accertato: con una motivazione scevra da vizi coltivabili nella sede di legittimità, il Collegio della cautela ha invero valorizzato, da un lato, l'estrema gravità dei fenomeni associativi, per il radicamento sul territorio e le ramificazioni internazionali delle organizzazioni criminali e la professionalità dell'attività illecita;
dall'altro lato, il ruolo di vertice ricoperto dai PÈ e da TA nella consorteria. A corredo del compendio motivazionale comune, il Giudice a quo ha poi precisato, con riguardo alla posizione di ciascuno di tali ricorrenti, gli specifici elementi dimostrativi della non occasionalità dell'agire delittuoso, della pervicacia criminale e per quanto qui più rileva - della attualità del rischio di recidivanza, - come evinti anche dalle vicende criminali successive ai fatti sub iudice documentate nella nota dei ROS dei Carabinieri, versata dal P.M. in udienza (v. pagine 14 e 15 dell'ordinanza impugnata).
6.2. Ciò a tacere del fatto che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede, in caso di reato ricompreso nel novero della previsione dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (come quello ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), una duplice presunzione: di pericolosità sociale dell'indagato, oggettivamente dipendente dal delitto oggetto di imputazione provvisoria ed avente carattere relativo, in quanto superabile dal giudice allorchè accerti la mancanza di una qualunque esigenza cautelare;
di adeguatezza della sola misura carceraria, anch'essa di natura solo relativa, potendo essere vinta nell'ipotesi in cui il giudice, in relazione al caso concreto, ritenga che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Aspetto quest'ultimo sul quale il - - Tribunale di RE CA si è espressamente soffermato, evidenziando come soltanto la misura della custodia in carcere possa ritenersi idonea a recidere i rapporti con l'ambiente criminale in cui maturavano le condotte criminose (v. pagine 4 e 15 dell'ordinanza in verifica). 18 6.3. Dal rigetto dei ricorsi di OR PÈ, NA PÈ, OM PÈ e UN TA, discende l'esecutività nei loro confronti dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod, proc. pen., A cura della cancelleria, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. OR PÈ, NA PÈ, OM PÈ e UN TA devono inoltre essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata da AT SC OR e AT PP in punto dei gravi indizi e rinvia per nuovo esame al Tribunale di RE CA. Annulla l'ordinanza impugnata da VI NA limitatamente ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo ed alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di RE CA. Annulla l'ordinanza impugnata da UC RJ e TI CA in punto di esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di RE CA. rigetta i ricorsi di EP OR, EP NA, EP OM e TA UN che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. nei confronti di EP OR, EP NA, EP OM e TA UN. Così deciso il 29 novembre 2017 Il Presidente Il consigliere estensore OM Carcano Alessandra Bassi pour DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 DIC 2017 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R Para Espositor 19