Sentenza 22 aprile 2016
Massime • 1
Integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall'art. 388 cod. pen., la condotta del debitore esecutato che, divenuto custode - ai sensi dell'art. 521 bis cod. proc.civ. - dopo la notifica del pignoramento di un bene mobile registrato, omette di consegnare la cosa entro il termine di dieci giorni all'istituto vendite giudiziarie, continuando a trattenerla ed ad utilizzarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro preventivo di un'autovettura).
Commentario • 1
- 1. Pignoramento mobiliare: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2016, n. 19412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19412 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2016 |
Testo completo
19 4 1 2/ 1 6 13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 582 Giovanni Conti CC 22/04/2016 Domenico Carcano Angelo Costanzo R.G.N. 40737/15 Anna Criscuolo Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IC RC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/09/2015 del Tribunale del riesame di Udine visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le argomentazioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Udine ha rigettato l'istanza di riesame proposta da IC RC avverso il decreto del 3 agosto 2015 con il quale il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale aveva disposto in relazione al reato di cui all'art. 388 cod. pen. la perquisizione dell'abitazione dell'indagato ed il sequestro dell'autovettura targata CN064SH di proprietà dello stesso, in quanto corpo di reato. r E L'iniziativa ablatoria originava dalla denuncia sporta da IN ST, creditore dell'indagato, che con atto di precetto aveva ottenuto il pignoramento dell'autovettura del debitore, eseguito dall'ufficiale giudiziario il 20 aprile 2015; l'IC, nominato custode con intimazione a consegnare il veicolo entro dieci giorni presso l'istituto vendite giudiziarie, non aveva ottemperato, continuando a trattenere e ad utilizzare l'autovettura. Respingendo le obiezioni difensive, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato, in quanto il debitore era custode del bene pignorato anche in mancanza di una esplicita accettazione dell'incarico conferitogli, atteso che l'art. 521 bis cod. proc. civ., introdotto in sede di conversione del d.l. 132/14 dalla legge n. 162/2014, ha previsto una disciplina specifica per il pignoramento dei veicoli ed al comma 2 della norma citata stabilisce che con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, senza diritto a compenso: non essendo prevista la sottoscrizione del processo verbale di pignoramento e di accettazione dell'incarico, imposto per legge, l'indagato aveva assunto la qualifica di custode nel momento della notifica dell'atto ed avrebbe dovuto provvedere alla consegna del bene pignorato nel termine intimatogli. Il Tribunale ha, altresì, escluso che la violazione dell'obbligo di consegna sia sanzionato in via amministrativa, in quanto l'art. 521-bis, comma 4, cod. proc. civ., sanziona in via amministrativa la circolazione del veicolo e non l'omessa consegna del bene all'IVG decorso il termine di 10 giorni dalla notifica del pignoramento, contenente l'intimazione a consegnarlo, che, pertanto, integra il reato contestato, che si consuma nel momento in cui è spirato detto termine. Ritenuto legittimo il sequestro dell'autovettura, costituente il corpo del reato contestato, il decreto di perquisizione e sequestro è stato confermato.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato, che ne chiede l'annullamento per tre motivi: violazione di legge, in particolare del combinato disposto degli artt. 388, comma 5, cod. pen., 521 e 521-bis cod. proc. civ.: si deduce che, pur avendo correttamente ritenuto che il reato contestato è un reato proprio del custode, il Tribunale ha erroneamente attribuito tale qualifica al ricorrente indipendentemente dalla formale nomina ed accettazione della stessa da parte dell'indagato, ritenendo che l'art. 521-bis cod. proc. civ. sia norma speciale rispetto alla norma generale, contenuta nell'art. 521 cod. proc. civ. e che la nomina a custode del debitore escusso avverrebbe ope legis. Si reputa errata detta ricostruzione, in quanto l'art. 521-bis cit. deroga alla 2 дя norma generale solo per le parti escluse dall'applicazione del principio di specialità, tra le quali non rientra la necessità di accettazione dell'incarico. Si evidenzia che il pignoramento dei beni mobili registrati si perfeziona con l'ultimo atto della procedura ovvero con la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri, atto sconosciuto al debitore, che sarebbe costretto a verificare quotidianamente il completamento della procedura per sapere quando assume la qualità di custode né è dato comprendere come potrebbe il debitore custodire un bene, per esempio, affidato a terzi per operazioni di manutenzione;
violazione di legge ed omessa, illogica e contraddittorietà della motivazione: si deduce che la motivazione è apparente in ordine alla dedotta imputabilità del dovere di consegna al debitore e non al custode ed in ordine alla non cogenza del termine di dieci giorni per la consegna, con conseguente mancata consumazione del reato omissivo;
- violazione di legge, segnatamente del combinato disposto degli art. 309 comma 9 e 324 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto che esulerebbe dalla sua cognizione l'applicazione dell'art. 9 legge 689/81 in quanto non richiamato nei motivi di riesame, trascurando la natura pienamente devolutiva del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e reitera censure già sottoposte al Tribunale, che le ha disattese con motivazione congrua e corretta. E' infatti, corretta l'interpretazione della norma speciale dettata per il pignoramento e la custodia degli autoveicoli e degli altri beni mobili registrati, che deroga alla norma generale prevista dall'art. 521 cod. proc. civ. invocata dal ricorrente. E' vero che il pignoramento si completa con la trascrizione dell'atto al PRA, ma è pacifico che con il pignoramento il debitore è costituito custode sino al momento della consegna del bene all'IVG, che da tale momento assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante;
eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna l'atto di pignoramento al creditore pignorante perché provveda a trascriverlo nei pubblici registri. Pertanto, è evidente che con la notifica del pignoramento al debitore questi diventa custode per espressa previsione normativa ed assume 3 Er м l'obbligo di custodire e consegnare il bene entro 10 giorni all'IVG: decorso tale termine, il reato si consuma. E' altresì, corretta la risposta del Tribunale all'obiezione difensiva in ordine alla natura amministrativa dell'omessa consegna, atteso che l'art. 521- bis, comma 4, cod. proc. civ. riguarda la circolazione del veicolo in violazione del vincolo di indisponibilità: infatti, prevede che, decorso il termine di 10 giorni, se gli organi di polizia accertano la circolazione del veicolo pignorato, procedono al ritiro della carta di circolazione nonché dei documenti e dei titoli di proprietà dei beni e consegnano il bene pignorato all'IVG, provvedendo all'adempimento dell'obbligo di consegna in luogo del debitore-custode inadempiente al fine di assicurare l'esecuzione forzata e la vendita del bene. Conseguentemente è corretta l'esclusione di operatività dell'art. 9 legge 689/81, trattandosi di fattispecie diverse - fermo amministrativo del veicolo pignorato, di cui gli organi di PG accertino la circolazione dopo 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento ed omessa consegna del bene pignorato da parte del custode-, con conseguente esclusione del dedotto rapporto di specialità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuolo Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2016 MAG GIUDIZIARIO 0 1 # IL FU 4