Sentenza 1 marzo 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e dunque questi, qualora intenda accogliere l'impugnazione, è tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2017, n. 17749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17749 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2017 |
Testo completo
17 749 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 543 Francesco Ippolito -Presidente- Sent. n. Giorgio Fidelbo CC 01/03/2017 - R.G.N. 1760/2017 Anna Criscuolo Laura Scalia -Relatore- Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GG RR, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 25/11/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di, avv. EN Valentini, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO M 1. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in epigrafe indicato, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, ha esteso a RR GG, indagato nel procedimento R.G.N.R. 5003/2014, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari quanto al capo 4 dell'imputazione provvisoria, allorché era in atto identica misura autocustodiale per altri capi di imputazione. La misura degli arresti domiciliari è stata quindi applicata in relazione ad una vicenda di corruzione (artt. 319 e 321 cod. pen.) - che si inserisce in più articolata imputazione in cui sono coinvolti, da una parte, pubblici ufficiali appartenenti al Comune di Acquapendente ed alla Regione Lazio e, dall'altra, imprenditori dell'edilizia per la quale si contesta all'indagato di aver agito, quale pubblico ufficiale, Responsabile dell'ufficio tecnico di Acquapendente, al fine di compiere, o per aver compiuto, atti contrari ai doveri di ufficio. Tale, secondo imputazione, l'attività di rilascio di un permesso di costruire, il n. 22 del 19 novembre 2014, in favore della B. Trade a r.l., riconducibile ad EN RB, avente ad oggetto la realizzazione di un centro commerciale, in territorio comunale, in carenza della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) (art. 4, comma 4, lett. ), d.lgs. n. 114 del 1998; art. 24, comma 1, lett. b) nn. 1 e 2 Legge Regione Lazio n. 33 del 1999; artt. 6, comma 7, lett. c), 19, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006) e quindi in tempi più rapidi e con esiti maggiormente prevedibili per l'imprenditore, dietro la promessa e la consegna di utilità non dovute, consistite nell'assunzione della figlia del GG presso il centro commerciale in corso di avviamento ed in una somma di denaro non meglio quantificata. Il tutto contestato come avvenuto tra il giugno del 2014 ed il novembre del 2015. 2. Avverso l'indicata ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del GG, affidando il proposto mezzo a tre motivi.
2.1. Con il primo, si denuncia la violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 12, 20, 371, 405 e 406 cod. proc. pen. ed alle facoltà di intervento garantite all'imputato dagli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.). M Il Tribunale aveva omesso di valutare la illegittima proliferazione delle iscrizioni curate dal P.M. procedente e tradottasi in otto procedimenti che coprivano un arco temporale superiore all'anno e mezzo, denunciata dalla difesa in quanto violativa dei termini di durata delle indagini preliminari (art. 406, commi 3, 6 e 7, cod. proc. pen.), anche con riferimento alla facoltà di intervento dell'indagato. Per una più ampia critica, il ricorrente denuncia l'illegittimità del modus procedendi dell'Ufficio della Procura e la contraddittorietà degli argomenti 2 utilizzati nella motivazione del Tribunale per i quali da un canto si affermava l'unicità del contesto investigativo, così da superare il divieto di utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento (art. 270 cod. proc. pen.), e dall'altro, e contemporaneamente, si negava detta unicità per giustificare la moltiplicazione delle iscrizioni sempre rinnovate in relazione ai singoli fatti appresi in corso di intercettazione. In tal modo, si deduce, il Tribunale avrebbe convalidato la condotta dell'Ufficio della Procura e quindi consentito la decorrenza ex novo del termine per le indagini preliminari ad ogni nuova iscrizione di notizia di reato, con conseguente lesione del diritto partecipativo della difesa (art. 406, comma 3, cod. proc. pen.). Si denuncia altresì l'illegittimità di una utilizzazione delle intercettazioni provenienti da altro procedimento per un surrettizio aggiramento del principio generale, sancito dall'art. 270 cod. proc. pen., di inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, salvo i reati di cui all'art. 380 cod. proc. pen. Nella dedotta illegittimità delle modalità di acquisizione del materiale intercettativo se ne deduce l'inutilizzabilità a definire il presupposto della gravità degli indizi.
2.2. Con il secondo motivo, si fa valere manifesta illogicità ed omessa valutazione in punto di esigenze cautelari (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.), mancanti, negli argomenti utilizzati dal Tribunale, di un'autonoma valutazione rispetto ai gravi indizi. Siffatte esigenze, si deduce in ricorso, non sarebbero rinvenibili né quanto al pericolo di fuga né quanto al pericolo di reiterazione - l'indagato - era stato licenziato dal Comune di Acquapendente che aveva nominato un legale per costituirsi parte civile né quanto al pericolo di inquinamento probatorio, attesa l'intervenuta emissione del decreto per giudizio immediato ed il deposito della lista testi e del compendio probatorio documentale, da parte dell'Ufficio del P.M.
2.3. Con il terzo motivo, è oggetto di censura l'erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche di integrazione della fattispecie penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6, comma 7, lett. c), 146, 19, comma 1, lett. a), 147, 20, comma 1, lett. c) e 148 d.lgs. n. 152 del 2006). Poiché il permesso di costruire, si espone nel proposto mezzo, ha ad oggetto la 'Realizzazione di un edificio commerciale' ubicato nel territorio di un piccolo Comune e non la 'Realizzazione di un centro commerciale', per ciò 3 stesso il titolo abilitativo non richiede la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, richiesta dall'Allegato IV, punto 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 per la costruzione dei 'Centri Commerciali'. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato e risulta finanche inammissibile nei suoi contenuti. La proposta critica ha infatti ad oggetto profili di censura, relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni ed alla nullità delle indagini preliminari che si assumono in ricorso svolte in sostanziale aggiramento della disciplina delle proroghe e quindi dei termini di durata delle indagini preliminari (artt. 270, 406 e 407 cod. proc. pen.), che vengono sollevati per la prima volta davanti alla Corte di legittimità.
1.1. Più puntualmente il ricorrente deduce a sostegno del motivo una nullità, da violazione dell'art. 406, comma 3, cod. proc. pen., qualificata come generale ed a regime intermedio, perché si tratterebbe, si espone nell'impugnazione proposta, di una lesione incidente sul diritto di intervento dell'indagato (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.). La questione è infondata. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'omessa notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità né determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione. L'art. 406, comma 3, cod. proc. pen. in caso di omessa notifica dell'avviso di proroga delle indagini non prevede infatti una sanzione di nullità poiché ciò che rileva è il controllo da parte del Giudice delle indagini preliminari sull'attività di indagine del P.M. e sulle ragioni che rendono legittima la proroga (Sez. 5, n. 19873 del 27/01/2012, Beccalli, Rv. 252520; in termini: Sez. 3, n. 23953 del 12/05/2015, Bertino, Rv. 263653).
1.2. Per il persuasivo e condiviso approdo interpretativo, resta in ogni caso escluso che per gli indicati contenuti possa rinvenirsi nella dedotta violazione una nullità assoluta, come tale, tempestivamente deducibile nel grado. Difetta in tal senso una specifica disposizione di legge ed in ogni caso la sanzione della nullità resta riservata alle fattispecie di omessa citazione dell'imputato o dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (art. 179 cod. proc. pen.). 4 L'ordinanza adottata nell'inosservanza dell'art. 406, comma 3, cod. proc. sarebbe quindi al più affetta da una nullità a regime intermedio la cui limitata deducibilità renderebbe tardivamente introdotta in giudizio la correlata questione.
1.3. Il diverso profilo di ricorso con cui si fa valere, ancora per la prima volta dinanzi a questa Corte, l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. in quanto provenienti da un distinto procedimento è, per come dedotto, manifestamente infondato. Per quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, in ragione di reiterate pronunce espressive di un consolidato indirizzo, non possono essere proposte per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni di inutilizzabilità di una prova che richiedono, al di là del mero esame degli atti processuali, approfonditi accertamenti in fatto, che, come tali, sono di esclusiva competenza del giudice del merito (Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253798; Sez. 4, n. 2586 del 17/12/2010 (dep. 2011), Bongiovanni, Rv. 249490). L'invocata strumentale unicità di contesto investigativo, da cui sarebbe derivata, per un illegittimo modus procedendi dell'Ufficio della procura, una pluralità di procedimenti al solo fine di aggirare la disciplina delle indagini preliminari in termini di durata e prorogabilità, comporta una deduzione ed un accertamento in fatto, rispettivamente mancante in ricorso e comunque non esperibile in questa Sede. Le relative censure sono quindi non fondate per ragioni e contenuti che sconfinano nella stessa inammissibilità e che assorbono ogni ulteriore rilievo difensivo sul punto svolto.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati. In tema di misure cautelari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e dunque questi, qualora intenda accogliere l'impugnazione, è tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice (Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010, Picchi, Rv. 246283; Sez. 6, n. 29082 del 14/06/2001, P.M. in proc. Patti, Rv. 220310). Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha obliterato la valutazione delle esigenze cautelari rispetto a tutte le declinazioni di legge (art. 274, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen.) così esponendosi, in violazione del principio sopra richiamato, a fondata censura per mancanza di motivazione. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Roma perché formuli il necessario giudizio in punto di sussistenza delle esigenze cautelari a sostegno dell'operata estensione della misura degli arresti domiciliari - già in atto per separata ordinanza cautelare e distinta imputazione - a RR GG quanto alla contestazione descritta al capo 4) della rubrica provvisoria.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto diretto a riproporre, nei medesimi termini, questione già risolta dal Tribunale per un percorso interpretativo che non denuncia violazione di legge e che non si presta, come tale, a censure di legittimità.
4. Conclusivamente l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Così deciso, il 01/03/2017 Il Consigliere estensore I Presidente FrancescoIppolito Laura Scalia ferntech DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 APR 2017 IL IL FUNZIONINARIO GUDIZIARIO A DICAS M E R P U ३८४०० S LieraPiera Esposito E J O N 6