Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando "per relationem", gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2016, n. 35296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35296 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
352 96 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE асп TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ELISABETTA ROSI N. 1070/2016 - Consigliere - Dott. ORONZO DE MASI N. 38853/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GASTONE ANDREAZZA Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA nei confronti di: ELEZI FATHBARDH N. IL 11/01/1982 avverso l'ordinanza n. 78/2015 TRIB. LIBERTA' di PERUGIA, del 29/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. elemento ANDRONIO;
Bu rano Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 luglio 2015, il Tribunale di Perugia ha annullato - l'ordinanza di convalida di sequestro e il decreto di sequestro preventivo emessi dal Gip del Tribunale di Spoleto il 18 maggio 2015, nella parte in cui gli stessi si riferiscono a telefoni cellulari e somme di denaro, in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. – Avverso il provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha proposto ricorso per cassazione, rilevando l'erroneità di quanto ritenuto dal Tribunale in relazione all'asserita mancanza di autonoma valutazione da parte del Gip dei presupposti per il sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 3.1. - Va ricordato che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (ex multis, sez. 2, 29 gennaio 2016, n. 5497, rv. 266336). Ed è consentito al giudice riportare nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, anche mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (ex multis, sez. 3, 17 dicembre 2015, n. 840/2016, rv. 265645). Infatti, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47) non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione (sez. 6, 29 ottobre 2015, n. 47233, rv. 265337). Tali principi, enunciati con riferimento alle misure cautelari personali trovano applicazione anche nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, in cui le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice in quanto - compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (sez. un., 31 marzo 2016, n. 18954, rv. 266789). -3.2. Dunque, la necessità di autonoma valutazione da parte del Gip rispetto alle richieste del pubblico ministero non esclude che il primo possa ricorrere legittimamente alla tecnica del richiamo per relationem solo parzialmente utilizzata nel caso qui in esame non essendo tale tecnica incompatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso Gip. In particolare, il giudice ha preso in considerazione le circostanze del fatto, direttamente apprese dalla polizia giudiziaria, la quale aveva visto l'indagato che si appartava in un vicolo e successivamente l'aveva trovato in possesso di cocaina, nonché di un telefono cellulare e della somma di € 100,00 in contanti;
aveva poi ritrovato l'ulteriore somma di € 1.830,00 in contanti e un altro telefono cellulare nel domicilio dell'indagato, dov'erano stati rinvenuti anche appunti con recapiti telefonici e riepiloghi contabili evidentemente riferiti, ai rapporti con la clientela. Lo stesso Gip evidenzia che vi è fondato pericolo che la libera disponibilità dei telefoni cellulari e della somma di denaro possa aggravare le conseguenze del reato già commesso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, ben potendo l'indagato acquistare, con una cifra così considerevole, quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente per continuare la sua attività illecita di spaccio. Sottolinea, altresì, che si tratta di beni soggetti a confisca facoltativa, essendo evidentemente collegati con il reato di spaccio di stupefacenti e costituendo, almeno in parte, il profitto del medesimo. A fronte di una tale motivazione, risulta erroneo il richiamo effettuato dal Tribunale alla violazione dal parte del Gip del nuovo testo dell'art. 324, comma 7, il quale richiama, a sua volta, l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che come visto prevede che il Tribunale del riesame annulli il provvedimento genetico della cautela ogniqualvolta questo risulti caratterizzato dal difetto di motivazione o dalla carenza di un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Nel caso di specie, infatti, il Gip ha correttamente applicato il complesso di tali disposizioni, perché, pur avendo sintetizzato le richieste del pubblico ministero, ne ha vagliato la fondatezza in modo autonomo, sia con riferimento al fumus commissi delicti, sia con riferimento al periculum in mora. E non osta a tali conclusioni la circostanza che gli appunti contenenti recapiti telefonici riepiloghi contabili concernenti l'attività di spaccio non siano stati trasmessi al Tribunale, perché la sussistenza del fumus del reato contestato risulta sufficientemente supportata - secondo la valutazione del Gip - dall'informativa di polizia giudiziaria e dall'avvenuto sequestro del denaro e dei telefoni cellulari. Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al 4.- Tribunale di Perugia, perché proceda a nuovo giudizio, facendo applicazione dei principi di diritto enunciati sub 3.1.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Perugia. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Elisabetta Rosi DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLORE Mariani Luana 4