Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 3
A seguito dell'inquinamento ambientale provocato attraverso la emissione nell'aria di polveri sottili per alcuni mesi si configura un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nei pressi dell'impianto, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute.
Le associazioni di protezione ambientale sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per danno ambientale quando sono statutariamente portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati e concretamente lesi da una attività illecita, con un diritto al risarcimento commisurato alla specifica lesione degli interessi collettivi rappresentati.
In tema di gestione dei rifiuti, l'abilitazione con procedura semplificata per l'esercizio della attività di recupero è condizionata al rispetto delle norme tecniche prescritte dall'art. 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997, o indicate nella comunicazione, con la conseguenza che la inosservanza delle richiamate norme tecniche determina una non abilitazione pur in presenza della prevista comunicazione alla provincia.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2006, n. 33887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33887 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 577
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 19516/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST EA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 19.1.2005 dalla corte d'appello di Trieste;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Onorato Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore delle parti civili, avv. Andreozzi Antonio, in sostituzione dell'avv. Giunchi Franco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Romanelli Guido, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 19.1.2005 la corte d'appello di Trieste, in parziale riforma di quella resa il 13.5.2003 dal tribunale monocratico di Udine, ha dichiarato non doversi procedere
contro
EA ST per il reato di cui al D.Lgs. 22 del 1997, art. 51, commi 1 e 4, perché estinto per prescrizione;
ai sensi dell'art. 578 c.p.p. ha però confermato la condanna dello ST al risarcimento del danno a favore delle parti civili AM Circolo di Udine, LO TT, LI NN e DA RZ, liquidato in Euro 5.000 per ciascuna, oltre interessi legali;
ha infine condannato l'imputato alla rifusione delle spese processuali a favore delle stesse parti civili.
Allo ZA era stato contestato il reato suddetto perché - quale legale rappresentante della EC s.r.l. - aveva esercitato attività di recupero di rifiuti non pericolosi senza osservare i requisiti e le condizioni richieste dalla comunicazione presentata alla Provincia di Udine ai sensi del D.Lgs. 22 del 1997, art. 33 in particolare violando le prescrizioni contenute nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio attività (non veniva attivato alcun sistema di pesatura;
non esistevano contenitori ermetici idonei alla raccolta delle polveri;
si verificava dispersione delle polveri nell'aria per la inidoneità dei sistemi di carico e scarico;
non era operativo un sistema pneumatico di caricamento): in Udine, sino al febbraio 2000.
2 - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, sia nella parte in cui ha confermato l'ordinanza 10.10.2002 con cui il tribunale monocratico di Udine aveva rigettato le istanze di esclusione delle parti civili suddette, sia nella parte in cui, dopo aver dichiarato estinto il reato per prescrizione, ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. In particolare il ricorrente deduce violazione di legge perché:
2.1 - il circolo locale dell'associazione ecologica AM non era legittimato a costituirsi parte civile ture proprio, potendo solo intervenire nel processo ex artt. 91, 93 c.p.p. per esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, subordinatamente al consenso di questa (che nel caso di specie mancava);
2.2 - ai sensi della L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 4 il circolo anzidetto poteva chiedere il risarcimento del danno ambientale solo in sostituzione degli enti territoriali (comune e provincia) con la conseguenza che il risarcimento doveva essere liquidato a favore dell'ente sostituito;
2.3 - essendo inammissibile la costituzione di parte civile del circolo udinese di AM, l'imputato non poteva essere condannato a rimborsare al medesimo le spese processuali;
2.4 - mancando la prova del danno, era erronea la liquidazione di Euro 5.000 a titolo di risarcimento a favore di tutte le parti civili costituite (AM, TT, LI e RZ);
2.5 - infine non sussistevano gli estremi del contestato reato di cui del D.Lgs. 22 del 1997, art. 51, commi 1 e 4. Infatti - secondo il ricorso - la norma incrimina soltanto l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste nella comunicazione, e non già l'inosservanza delle previsioni di funzionamento dell'impianto illustrate nella relazione tecnica allegata alla comunicazione stessa.
In data 27.3.2006 i difensori dell'imputato hanno depositato memoria scritta, nella quale ribadiscono i primi quattro motivi di ricorso con richiami di giurisprudenza e di dottrina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va anzitutto disatteso il quinto motivo di ricorso (n. 2.5) relativo alla sussistenza del reato contestato.
Essendo intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la censura potrebbe essere accolta solo ove dagli atti risultasse "evidente" ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 che il reato non sussisteva.
Al contrario, non solo non risulta questa evidenza negativa, ma esiste la evidenza positiva della sussistenza del reato. Infatti, a norma del primo e quarto comma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 è punito - fra l'altro - chiunque non osserva i requisiti o le condizioni indicati nella comunicazione presentata a norma dell'art. 33 per essere abilitato all'attività di recupero di rifiuti. L'abilitazione con procedura semplificata per l'esercizio dell'attività di recupero, insomma, è condizionata al rispetto delle norme tecniche prescritte dall'art. 33 e/o indicate nella comunicazione stessa, tanto che l'autorità provinciale competente, ove ne accerti l'inosservanza, può vietare l'inizio o la prosecuzione dell'attività medesima. Per conseguenza, chi esercita il recupero dei rifiuti senza l'osservanza di questa norme tecniche di garanzia non può dirsi abilitato, anche se ha presentato la comunicazione alla provincia competente e anche se questa non è ancora intervenuta con uno specifico divieto.
Nel caso di specie, la EC s.r.l. esercitava il recupero di rifiuti speciali, provenienti dal trattamento dei fumi di industrie siderurgiche, ammessi al recupero con destinazione a cementifici e a industrie di prodotti per l'edilizia.
Orbene, è indubbio che la comunicazione presentata dalla società ai sensi del citato art. 33 prevedeva, attraverso la relazione tecnica allegata, una serie di misure di protezione ecologica, per evitare la dispersione di polveri nell'ambiente. Si trattava di misure di garanzia a cui era subordinata l'abilitazione richiesta, e non di mere previsioni di funzionamento dell'impianto di recupero - come sostiene il ricorrente. È altrettanto pacifico in atti che poi queste misure non sono state rispettate nell'esercizio concreto dell'attività di recupero. In particolare, i rifiuti non venivano immessi nella stazione di miscelazione mediante estrazione pneumatica da containers ermetici, ma erano invece scaricati da autotreni in un capannone adibito a deposito e chiuso in maniera inadeguata: con la conseguenza che una notevole quantità di polveri fini di colore scuro veniva dispersa nell'ambiente circostante, costringendo addirittura i vicini abitanti a tenere chiuse porte e finestre.
4 - Così accertata la sussistenza del reato, ne consegue a norma dell'art. 578 c.p.p. la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite.
Infatti, entrambi i giudici di merito hanno accertato, con motivazione incensurabile in sede di legittimità, il rilevante inquinamento ambientale provocato dall'attività antigiuridica della società EC, attraverso la immissione nell'aria di polveri sottili, durata alcuni mesi, e il conseguente danno morale derivante ai vicini abitanti (tra i quali TT, IN e RZ), in termini di pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone e di turbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive alla salute. Cosi provato l'an del diritto risarcitorio, mancando la prova del quantum, correttamente i giudici di merito hanno liquidato il danno in via equitativa., motivatamente quantificandolo in 5.000 euro a testa. Questa liquidazione equitativa non solo è consentita, ma è addirittura imposta sia in via generale dagli artt. 2056 e 1226 cod. civ., sia in via specifica della L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, comma 6 in tema di anno ambientale,
ogni volta che non risulti possibile una precisa quantificazione del danno. Va perciò disatteso anche il quarto motivo di ricorso (n. 2.4).
5 - Restano ora da esaminare i primi tre motivi di ricorso (nn. 2.1, 2.2 e 2.3), tutti volti a contestare la legittimazione del circolo udinese di AM a costituirsi parte civile iure proprio, sul rilievo che detto circolo era solo abilitato a intervenire nel processo ex artt. 91, 93 c.p.p. subordinatamente al consenso delle persone offese (nella specie mancante), ovvero a chiedere il risarcimento del danno a norma della L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 4 solo in sostituzione degli enti territoriali (comune e provincia), con la conseguenza che il risarcimento doveva essere liquidato a favore dell'ente sostituito.
Al riguardo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità non è sempre univoco, anche perché riflette - spesso senza tematizzarla - la complessità della normativa che si è succeduta nella soggetta materia.
Punto di partenza è in genere la L. n. 349 del 8 luglio 1986, art.18 che - com'è noto - ha imposto l'obbligo del risarcimento del danno a favore dello Stato a carico di chiunque commetta un fatto doloso o colposo in violazione di legge che cagioni un danno ambientale;
ha precisato che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, spetta allo Stato nonché agli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo;
e ha aggiunto che le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi della stessa Legge, art. 13 possono denunciare i danni ambientali e possono intervenire nei giudizi relativi al danno ambienale.
La norma, pur costituendo un progresso nella tutela dell'ambiente, non è priva di rilevanti carenze e ambiguità, che hanno finito per influire negativamente sulla chiarezza della sua interpretazione e applicazione.
Sul tema si possono schematizzare i seguenti filoni interpretativi, che hanno valorizzato ora il medesimo art. 18, ora altre norme che si sono succedute nella specifica materia:
a) le associazioni ambientaliste hanno solo una facoltà di intervenire nel giudizio di danno, identica per fictio iuris a quella della persona offesa, ai sensi dell'art. 91 e ss. c.p.p., subordinata perciò al consenso di quest'ultima (ex plurimis Cass. Sez. 3^, n. 7275 del 23.6.1994, Galletti, rv. 198194);
b) le associazioni ambientaliste sono titolari di un'azione civile atipica, nel senso che non possono ottenere il risarcimento del danno, ma solo la rifusione delle spese processuali (Cass. Sez. 3^, n. 2603 del 26.2.1991, Contento, rv. 186487; Cass. Sez. 3^, n. 4487 dell'I 1.4.1992, Ginatta, rv. 189845; Cass. Sez. 3^, n. 439 del 10.11.1993, Mattiuzzi, rv. 197043);
c) le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero per l'ambiente ai sensi della L. n. 349 del 1986, art. 13 a norma della L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 4, comma 3, (disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali) poi trasfuso nel D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, art. 9, comma 3, (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), possono proporre le azioni risarcitorie per danno ambientale spettanti al comune e alla provincia, ma l'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito, mentre le spese processuali sono liquidate nei confronti delle associazioni (Cass. Sez. 3^, n. 43238 del 3.12.2002, Veronese, rv. 223039);
d) le associazioni ambientaliste, anche se non riconosciute ai sensi del citata L. n. 349 del 1986, art. 13 sono legittimate all'azione risarcitoria vera e propria, anche in sede penale mediante la costituzione di parte civile, solo nella misura in cui sono portatrici non di interessi diffusi e astratti, ma di interessi ambientali concretamente individualizzati. Secondo quest'ultima tesi le associazioni ambientaliste in quanto tali hanno diritto al risarcimento del danno ambientale quando questo offende un diritto patrimoniale oppure un diritto morale del sodalizio, identificato quest'ultimo in un interesse ambientale storicamente e geograficamente circostanziato che il sodalizio ha assunto come proprio scopo statutario (in questa linea si iscrivono Cass. Sez. 3^, n. 59 del 10.1.1990, Ponticelli, rv. 182947-182949, Cass. Sez. 3^, n. 8699 del 26.9.1996, Perotti, rv. 209096 e Cass. Sez. 3^ n. 46746 del 2.12.2004, P.C. e Resp. civ. in proc. Morrà, rv. 231306, che hanno specificamente configurato la risarcibilità della lesione che il danno ambientale apporta allo scopo istituzionale dell'associazione;
nonché Cass. Sez. 3^, n. 9837 del 1.10.1996, Locatelli, rv. 206473;
Cass. Sez. 3^, n. 3503 del 2.2.1996, Russo, rv. 205780; Cass. Sez. 3^, n. 22539 del 10.6.2002, P.M. in proc. Kiss Gmunter 2 e altri, rv. 221881).
6 - A commento di questi orientamenti ermeneutici si deve osservare che la tesi sub a) esclude in capo alle associazioni ambientaliste ogni legittimazione all'azione civile, riconoscendo loro solo una legittimazione all'intervento processuale, accessorio all'azione penale, ad adiuvandum del pubblico ministero, limitato alla facoltà di presentare memorie e indicare elementi di prova ex art. 90 c.p.p.. Un argomento testuale a favore di questa opzione interpretativa si può rinvenire nell'art. 212 disp. coord. c.p.p., secondo il quale, quando leggi e decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 74 c.p.p. (cioè al di fuori della legittimazione all'azione risarcitoria o restitutoria del danneggiato da reato), è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 c.p.p. (cioè l'intervento come persona offesa o come associazione rappresentativa di interessi lesi dal reato).
A ben vedere, l'argomento porterebbe a disattendere la tesi sub e), la quale presuppone necessariamente l'inesistenza della qualità di danneggiato in capo alle associazioni ambientaliste, che altrimenti sarebbero titolari di un'azione civile a titolo autonomo e pieno e non soltanto a titolo simbolico o sostitutivo degli enti territoriali. E invero, associazioni ambientaliste inidonee a essere soggetti passivi del danno ambientale, a mente della succitata disposizione di coordinamento potrebbero soltanto intervenire nel processo con le sole facoltà spettanti alle persone offese, le quali - a meno che non siano anche danneggiate dal reato ex art. 74 c.p.p. - possono svolgere solo un ruolo accessorio e complementare rispetto all'azione penale, ma non possono esercitare l'azione civile neppure in via sostitutiva, come invece sostiene la tesi sub c). Quanto alla tesi sub b), essa presenta una evidente forzatura esegetica del testo della L. 349 del 1986, art. 18 e incorre in una indubbia aporia dommatica laddove configura una costituzione di parte civile che non ha per oggetto il risarcimento del danno. A sua volta la tesi sub c) si fonda sulla formulazione letterale del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 9, comma 3, che presuppone - come già rilevato - l'inesistenza della qualità di danneggiato in capo alle associazioni ambientaliste, e configura a favore di queste la legittimazione a una sorta di azione popolare per conto degli enti locali, che non va esente da complicazioni processuali. Si tratta indubbiamente di una legittimazione di tipo sostitutivo o suppletivo rispetto a quella dei comuni e delle province (inspiegabilmente la norma non considera la posizione delle regioni), che pone anzitutto il problema se l'ente territoriale, intervenendo nel processo, possa ottenere la estromissione dell'associazione che aveva intrapreso l'azione, secondo il principio generale che connette al meccanismo della sostituzione processuale la possibilità del soggetto sostituito di estromettere dal processo il soggetto sostituto.
Tutti questi problemi sono peraltro superati dalla impostazione dommatica sub d), che abbandona l'esegesi delle menzionate disposizioni processuali e delle normative speciali di cui alla L. n.349 del 1986 e al D.Lgs. n. 267 del 2000, per utilizzare lo schema generale detrazione aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ., configurando in capo alle associazioni ambientaliste in quanto tali un interesse legittimo alla tutela dell'ambiente, idoneo a essere leso dal danno ambientale.
7 - A tale scopo questa impostazione si avvale in modo più o meno articolato della sistemazione teorica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza amministrativa in tema di interessi diffusi e di interessi collettivi.
Secondo questa elaborazione sistematica, gli interessi diffusi, che sono in genere comuni a tutti gli individui di una formazione sociale o addirittura della comunità nazionale o internazionale, sono privi di tutela giurisdizionale. Si tratta infatti di interessi che riguardano beni insuscettibili di appropriazione individuale e quindi anche di gestione processuale. Perciò sono stati opportunamente definiti come "adespoti", cioè senza portatori, privi di titolari. Da un processo di soggettivizzazione o corporativizzazione degli interessi diffusi nascono gli interessi collettivi, che sono comuni a più soggetti che si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare i fini del gruppo stesso. A differenza degli interessi diffusi, gli interessi collettivi sono suscettibili di tutela giurisdizionale, perché trovano una titolarità in enti esponenziali capaci di agire, che si distinguono tanto dalla comunità generale quanto dai singoli associati nell'organizzazione. Si tratta perciò di interessi legittimi. Secondo la dottrina amministrativistica per consentire il passaggio da interessi diffusi nella comunità, privi di tutela, a interessi collettivi legittimi, dotati di tutela davanti al giudice amministrativo, occorre che i primi siano non solo differenziati ma anche qualificati.
Come ha precisato la giurisprudenza amministrativa, i fattori essenziali di tale qualificazione giuridica sono:
a.a.) il collegamento territoriale, in forza del quale la legittimazione ad agire contro la Pubblica Amministrazione deve essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti e alle organizzazioni degli interessi diffusi che siano radicate nell'ambito territoriale in cui ha effetto il provvedimento amministrativo da impugnare (v. Cons. Stato, Sez. 4^, n. 24 del 19.10.1979, che ha escluso la legittimazione dell'Associazione Italia Nostra proprio perché i suoi fini statutari avevano per oggetto interessi non localizzabili in un ambiente circoscritto, ma estesi a una dimensione nazionale). b.b.) la partecipazione procedimentale, in forza della quale la legittimazione ad agire davanti al giudice amministrativo spetta a tutte le organizzazioni che siano ammesse a partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione del provvedimento impugnando (v. Cons. Stato, Sez. 6^, n. 407 del 27.8.1982, che ha riconosciuto la legittimazione dell'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund a impugnare un provvedimento in materia venatoria, in considerazione del tatto che essa era chiamata a designare un proprio rappresentante in seno al Comitato tecnico venatorio nazionale). Questo criterio ha poi trovato una consacrazione legislativa nella L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 9 in materia di procedimento amministrativo, secondo il quale "qualunque soggetta, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento".
Si deve quindi riconoscere che, per effetto di una lunga evoluzione giurisprudenziale e normativa, nello spirito dell'art. 113 Cost. è stata estesa agli enti esponenziali di interessi collettivi la possibilità di accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa, in quanto enti portatori di un interesse legittimo alla legalità dell'attività amministrativa. Unico requisito richiesto è che l'ente esponenziale sia titolare di interessi territorialmente determinati, tali da poter essere concretamente lesi dal provvedimento amministrativo.
8 - Acquisito questo risultato, il passo successivo è consequenziale, perché la titolarità di un interesse legittimo in capo agli enti collettivi diventa il presupposto per la loro legittimazione all'azione di risarcimento in sede civile e in sede penale.
Infatti, la fondamentale pronuncia di Cass. Sez. Un. Civ. n. 500 del 22.7.1999, Coni. Fiesole c. Vitali, rv. 530533, ha statuito che anche la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità acquiliana, giacché il danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. è quello che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, e in particolare senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Ne deriva che gli enti esponenziali di interessi collettivi possono essere danneggiati (in senso proprio) da attività lesive degli interessi di cui sono portatori.
Risulta così dimostrata, in base allo schema aquiliano e agli approdi dominatici in tema di interessi collettivi, l'assoluta correttezza della tesi sub d), secondo la quale le associazioni ambientaliste sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per danno ambientale, quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati, concretamente lesi da un'attività illecita. Seppure con una formulazione negativa, riflette chiaramente questa impostazione Cass. Sez. 3^, n. 9727 del 28.10.1993, Benericetti, rv. 196167, laddove afferma che "-non sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento governativo L. n. 349 del 1986, ex art. 13 quando l'interesse perseguito sia quello ambientale genericamente inteso o comunque un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento ideologico con l'interesse pubblico, resta un interesse diffuso, come tale non proprio del sodalizio e perciò anche non risarcibile".
9 - L'unica seria obiezione a questa conclusione è quella (sollevata anche nel ricorso) che paventa, come conseguenza della legittimazione delle associazioni ambientaliste, una patologica moltiplicazione dei risarcimenti, che verrebbe a gravare ingiustamente sul responsabile del danno ambientale.
Ma a ben vedere si tratta di una obiezione che si attaglia propriamente a ogni possibile concorso di azioni risarcitone per danno ambientale, come ad esempio al concorso tra azioni di privati e azioni di enti pubblici, oppure a quello tra azioni dello Stato e azioni di enti locali, senza per questo che si possa mettere in dubbio la legittimazione di questi enti pubblici a esercitare l'azione per il risarcimento del danno ambientale.
Invero, il problema (reale) della proliferazione dei risarcimenti attiene propriamente al profilo della liquidazione del danno, ma non può interferire col profilo della legittimazione soggettiva all'azione risarcitoria.
Quando poi il danno ha natura ambientale, il profilo della liquidazione non può non riflettere il carattere indubbiamente complesso del "bene ambiente", in relazione al quale - com'è noto - si configurano interessi individuali, interessi collettivi e interessi pubblici. È proprio questa complessità del bene e degli interessi ambientali che da una parte spiega la pluralità dei soggetti legittimati all'azione di risarcimento del danno, e dall'altra offre il criterio per una corretta liquidazione del danno, che eviti patologiche duplicazioni. In altri termini, sia che si tratti di risarcimento in forma specifica, sia che si tratti di risarcimento per equivalente, il giudice dovrà commisurarlo in relazione ai profili di danno pertinenti a ogni danneggiato. È evidente, per esempio, che quando il danno ambientale consista nella contaminazione del terreno, solo l'ente territoriale potrà pretendere un risarcimento rapportato alle operazioni di decontaminazione e di ripristino che istituzionalmente competono all'ente territoriale medesimo;
solo i privati proprietari dei terreni contaminati potranno pretendere il risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle risorse naturali del terreno (es. per mancanza o per inutilizzabilità dei raccolti); mentre i danni alla salute conseguenti alla contaminazione potranno essere richiesti solo dalle persone fisiche concretamente danneggiate nella loro integrità fisica o psichica. Su questa linea, nella misura in cui il danno alla proprietà o alla salute colpisca interessi collettivi, oltre che individuali, saranno le associazioni rappresentative degli interessi collettivi a poter richiedere un risarcimento commisurato alla specifica lesione di questi interessi. Spetterà quindi alla prudente valutazione del giudice identificare i profili di danno deducibili dai singoli attori della pretesa risarcitoria, al fine di quantificare il risarcimento ad essi spettante secondo i criteri di cui all'art. 2056, in relazione agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., in modo da evitare doppi risarcimenti per gli stessi danni. È evidente che in tale valutazione si rifletterà tutta la complessità oggettiva e soggettiva del bene ambiente, che non può che ridondare in una complessità dei profili risarcitori.
10 - Per le considerazioni sopra esposte, quindi, vanno disattesi anche i primi tre motivi di ricorso (nn. 2.1, 2.2 e 2.3). Nel caso di specie, infatti, è pacifico che il circolo udinese di AM era statutariamente portatore degli interessi collettivi alla tutela ambientale del luogo, e come tale era legittimato a costituirsi parte civile per il danno ambientale provocato dalla massiccia emissione di polveri sottili provenienti dalla illecita e irregolare attività di recupero di rifiuti svolta dalla società EC, gestita dall'imputato. Per conseguenza è del tutto legittima la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali anche nei confronti dell'associazione ambientalista.
Quanto alla liquidazione (equitativa) del danno, essa non configura in concreto alcuna impropria duplicazione del risarcimento. Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. In base al principio di soccombenza, l'imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali delle parti civili, rappresentate da difensore comune.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese a favore delle parti civili, che si liquidano al comune difensore in complessive Euro 3.000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2006