Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2002, n. 43238
CASS
Sentenza 3 dicembre 2002

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Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986 n. 349 possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali, ma non possono richiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento in proprio favore dei danni materiali e/o morali eventualmente conseguenti, spettando alle stesse la sola rifusione delle spese processuali.

È ammissibile, in un procedimento per reati ambientali, la costituzione di parte civile di una Associazione ricompresa tra quelle di cui agli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, atteso che a tali associazioni è riconosciuto il diritto di intervenire in giudizio ogni qual volta una determinata condotta possa avere recato danno all'ambiente o ad uno dei suoi componenti essenziali, e ciò in considerazione del ruolo svolto da tali associazioni, che è quello di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente.

Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986 n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune o alla Provincia, ma l'eventuale risarcimento del danno deve essere liquidato in favore dell'Ente sostituito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2002, n. 43238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43238
    Data del deposito : 3 dicembre 2002

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