Sentenza 3 dicembre 2002
Massime • 3
Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986 n. 349 possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali, ma non possono richiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento in proprio favore dei danni materiali e/o morali eventualmente conseguenti, spettando alle stesse la sola rifusione delle spese processuali.
È ammissibile, in un procedimento per reati ambientali, la costituzione di parte civile di una Associazione ricompresa tra quelle di cui agli artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, atteso che a tali associazioni è riconosciuto il diritto di intervenire in giudizio ogni qual volta una determinata condotta possa avere recato danno all'ambiente o ad uno dei suoi componenti essenziali, e ciò in considerazione del ruolo svolto da tali associazioni, che è quello di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente.
Le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986 n. 349 possono proporre le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale, di competenza del giudice ordinario, che spettano al Comune o alla Provincia, ma l'eventuale risarcimento del danno deve essere liquidato in favore dell'Ente sostituito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2002, n. 43238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43238 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 03/12/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 2270
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 42011/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Rovigo - sez. dist. di Adria - in data 2/02/'01;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. F. M. Iacoviello, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata;
Ascoltati l'Avv. A. Clarizia, dif. del ricorrente e l'Avv. D. Battista, dif. della parte civile;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Rovigo - sez. dist. di Adria - del 2/02/'01, EM SE veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con il beneficio di cui all'art. 175 c.p., alla pena di duecentomila lire di ammenda, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, al pagamento della somma di un milione di lire a titolo di provvisionale ed alla rifusione delle spese e compensi del giudizio in favore del WWF (World Wildlife Fund) costituitosi parte civile, in quanto colpevole del reato previsto dagli artt. 11 co. 3 lett. f) e 30 co. 1 L. 6/12/'91, n. 394, del quale era chiamato a rispondere per avere introdotto all'interno del territorio del Parco regionale del Delta del Po, senza autorizzazione, un fucile da caccia cal. 12 ed il relativo munizionamento, come accertato in Scardovari di Porto Tolle il 26/11/'98.
Affermava e riteneva, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) che era in atti provato, attraverso le deposizioni dei verbalizzanti, come l'imputato, munito di licenza di caccia, fosse stato sorpreso, il giorno sopra indicato, in località Scardovari di Porto Tolle, precisamente nella parte Sud dell'omonima sacca, detta "Sacca Bottonera", a bordo di una barca che, attraverso un canale, si era immessa all'interno del Parco del Delta del Po, portandosi in una cavana dove si trovava la sua vettura "FIAT Panda" di colore rosso, tenendo nell'imbarcazione e, poi, in mano, un fucile da caccia cal. 12, scarico e custodito dentro il relativo fodero;
b) che, attraverso l'ausilio della carta planimetrica del detto Parco, era stato accertato come la cavana sopra indicata comunicasse, per mezzo di un piccolo canale, con il Po di Gnocca e con la Sacca Bottonera ed attraverso di essa si accedesse ad una strada golenale campestre che immetteva su quella asfaltata esistente sulla sommità arginale del menzionato Po di Gnocca;
c) che sia la cavana, che la stradella campestre rientravano nel territorio del Parco del Delta del Po, sicché sia nel sito in cui l'auto era parcheggiata, sia nella cavana in cui si trovava la barca usata dal SE, la caccia era vietata;
d) che il Parco naturale regionale del Delta del Po era stato istituito con Legge regionale 8/9/'97, n. 36, secondo il cui art. 1 il relativo territorio "è individuato da apposita grafia nell'allegata planimetria" munita, a sua volta, di una "legenda" nella quale è anche scritto che "per tutti i rami deltizi il confine del Parco coincide sempre con il profilo dell'unghia arginale a campagna";
e) che, rientrando il luogo in cui il SE era stato sorpreso nella cavana ubicata nella parte interna dell'argine del fiume, esso era certamente compreso nel territorio del Parco in questione;
f) che la non ancora avvenuta perimetrazione definitiva dell'area del Parco costituiva fatto irrilevante in quanto il sistema di protezione della fauna presente nelle aree demaniali protette è disciplinato dalla legge-quadro 6/12/'91, n. 394 il cui art. 6 stabilisce che "nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici";
g) che tale divieto era operante e sicuramente non sospeso dalla mancata tabulazione, o perimetrazione, di cui sopra, non potendosi confondere la normativa relativa alla istituzione del Parco con quella attinente alla gestione di esso;
h) che il divieto di introdurre armi nell'area costituente il Parco del Delta del Po era previsto, dall'art. 11 co. 3 lett. f) L.394/'91, all'interno dell'area individuata con la perimetrazione provvisoria esistente;
i) che detto divieto deve ritenersi regolato dalla norma testè richiamata, che espressamente lo prevede, non abrogata neppure implicitamente dall'art. 21 lett. g) L. 11/02/'92, n. 157 (legge sulla caccia) in quanto sarebbe contrario alla logica ed allo spirito della legge cancellare divieti che costituiscono l'unica vera e radicale difesa della fauna protetta dei parchi nazionali;
j) che nell'imputato deve ritenersi sussistente l'elemento psicologico del reato in questione in quanto esso, trattandosi di contravvenzione, viene integrato anche dalla mera colpa, in lui sicuramente ravvisabile dal momento che dalla deposizione del teste LA era emerso, anzitutto, che egli era al corrente del divieto di che trattasi ed, inoltre, che le disposizioni emanate dalla Provincia di Rovigo erano successive al fatto, mentre la lettera in data 31/8/'98, inviata dall'Assessore alla caccia della detta Provincia al Presidente dell'A.T.C. 4A3, alla quale l'imputato era iscritto, non gli era nota per non averla mai letta, al pari degli altri membri della stessa associazione;
k) che, in ogni caso, detta lettera proveniva da organo incompetente, potendo eventuali autorizzazioni al porto di armi nell'area del Parco essere date solo dall'Ente Parco, non dalla Provincia regionale;
l) che il SE non aveva fornito la prova, su di lui incombente, di avere fatto tutto quanto in suo potere per osservare la norma violata ed, in particolare, di avere ignorato incolpevolmente la legge per essere stato fuorviato dalla lettera di che trattasi;
m) che la costituzione di parte civile effettuata dal WWF era da considerarsi ammissibile essendo, all'uopo, necessaria e sufficiente la prova dell'esistenza del fatto potenzialmente produttivo di danno e non necessaria quella dell'effettiva sussistenza di esso e che, pur non avendo esso fornito prova piena dei danni materiali dei quali aveva chiesto il risarcimento, era da considerarsi esistente, e provato, il danno morale derivato dalla avvenuta menomazione degli interessi e delle finalità dei quali l'Associazione è portatrice. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto appello che la Corte territoriale di Venezia ha, con ordinanza del 18/7/'01, qualificato come ricorso in sede di legittimità - stante la non appellabilità della sentenza di condanna per contravvenzione a pena pecuniaria - disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema, per l'ulteriore corso.
Con l'impugnazione in questione il SE deduce e chiede:
1^. Che il reato ascrittogli venga dichiarato insussistente in quanto il semplice attraversamento del Parco con un fucile da caccia smontato e posto nella relativa custodia non integrerebbe gli estremi della contravvenzione ascrittagli, ravvisabile solo nel caso che nel Parco vengano "introdotte" armi, non in quello in cui queste transitino momentaneamente in esso;
2^. che la norma di cui all'art. 11 co. 3 L. 394/'91 non sarebbe applicabile non essendo intervenuta la perimetrazione - c.d. tabellazione - dell'area del Parco ed avendo, l'art. 10 del L. reg. 8/9/'97, n. 36, previsto che "fino all'adozione del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, si applicano sul territorio del Parco i vincoli e le direttive del vigente Piano d'Area del delta del Po", piano che non contiene il divieto di cui al citato art. 11 L.394/'91;
3^. che l'elemento soggettivo del reato sarebbe stato ravvisato in lui illegittimamente dal momento che l'esistenza del divieto di introduzione di armi nel territorio del Parco costituiva, nel 1998, materia di discussione fra i cacciatori del Delta del Po ed egli aveva chiesto chiarimenti, al riguardo, a NZ IN, Vice presidente provinciale della Federcaccia e presidente dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) 4A3, il quale gli aveva risposto essere lecito l'attraversamento del Parco purché il fucile fosse scarico e custodito nel fodero relativo, sicché egli aveva commesso il fatto versando in ipotesi tipica di ignoranza inevitabile della legge penale;
4^. che la costituzione del WWF quale parte civile avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ed, in subordine, la domanda di condanna al risarcimento dei danni in favore dello stesso avrebbe dovuto essere rigettata, non essendovi prova dell'esistenza di alcun danno materiale o morale derivato dal suo comportamento e non potendo, il secondo, essere ragionevolmente ravvisato nella "frustrazione" che si sarebbe creata "nelle aspettative e nella sfera di esternazione degli interessi e degli ideali degli associati". Con memoria del 15/11/'02 il W.W.F. ha chiesto che l'impugnazione del SE sia dichiarata inammissibile, o, in subordine, rigettata, perché infondata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 11 co. 3 L. 6/12/'91, n. 394 "nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette ed ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati... (lett. f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati". Trattasi, come è evidente, di reato di pericolo, e non di danno, per la realizzazione del quale è sufficiente l'introduzione anche temporanea, nel territorio di un Parco protetto, di armi e munizioni. In conseguenza, il reato di cui al combinato disposto degli artt. 11 co. 3 lett. f) e 30 co. 2 L. 394/'91, consistente nella violazione del divieto di introduzione nei parchi nazionali, da parte di privati e senza apposita autorizzazione, di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura - divieto operante, ex art. 6 co. 4 della stessa legge quadro, anche per ogni altra area protetta, quale definita e classificata secondo la deliberazione del Ministero dell'Ambiente in data 2/12/'96, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 17/6/'97- è configurabile anche nel caso in cui l'arma venga trasportata scarica e chiusa nella propria custodia, durante l'attraversamento momentaneo dell'area protetta da parte di soggetti diretti altrove e ciò senza che possa farsi richiamo, per diversa interpretazione, all'art. 21 lett. g) della legge sulla caccia (L.11/02/'92, n. 157), in base al quale è consentito il trasporto delle armi da caccia, purché scariche e chiuse in custodia, anche in zone nella quali è vietata l'attività venatoria, atteso che tale disposizione, riferendosi alle "altre" zone in cui opera il detto divieto, non vale relativamente ai luoghi specificamente indicati nelle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, fra i quali figurano i parchi nazionali e le riserve naturali, in cui il divieto in questione è correlato ad interessi ulteriori rispetto a quello della mera protezione della fauna selvatica (v. conf. Cass. sez. 3^, 22/10/'99, Bianchi;
sez. 1^, 14/02/'00, Nocentini). Ne deriva che l'art. 11 co. 3^ L. 394/'91 non può ritenersi abrogato, neppure implicitamente, dall'art. 21 L. 157/'92, stante anche la specificità del bene giuridico protetto (v. conf. Cass. sez. 1^, 13/3/'00, D'Addario e sez. 3^, 22/10/'99, Bianchi). In ordine alla dedotta mancata "tabellazione" del Parco regionale del Delta del Po, la Corte osserva che i Parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale onde essere individuati come aree nelle quali sono vietate l'attività venatoria e l'introduzione di armi, munizioni, etc. Ad essi non si applica, pertanto, la disciplina di cui all'art. 10 L.157/'92 la quale prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria (v. conf. Cass. sez. 3^, 9/3/'98, Giacometti).
L'elemento psicologico del reato è stato ravvisato, nell'imputato, con motivazione incensurabile in questa sede perché adeguata, corretta e logica.
La Corte Costituzionale nel dichiarare, con la sentenza n. 364 del 23/3/'88, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. - nella parte in cui non escludeva dalla non scusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile - ha puntualizzato:
- che l'inevitabilità dell'errore sul divieto e, conseguentemente, l'esclusione della colpevolezza non vanno misurati alla stregua di criteri "soggettivi puri", ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche, personali caratteristiche dell'agente, bensì secondo criteri oggetti vi ed, anzitutto, in base a criteri "oggettivi puri" secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile solo nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato;
- che i casi da ultimo menzionati attengono, per lo più, all'oggettiva mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad esempio per assoluta oscurità del testo legislativo), o ad un gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari;
- che il fondamento costituzionale della "scusa" dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale prima di tutto per chi versa in condizioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo o atteggiamenti indifferenti di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali;
- che l'ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone la antigiuridicità è concepibile solo quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali, ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale;
- che in relazione a tali categorie di reati sono prospettabili due ipotesi: quella in cui il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui tale possibilità non si rappresenti neppure;
- che mentre nella prima di dette ipotesi esistendo, più che la possibilità di conoscenza della effettiva illiceità del fatto, la concreta previsione di essa, non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (dovendo il soggetto risolvere il dubbio eventuale attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dall'azione), nella seconda ipotesi è riservato al Giudice il compito di una attenta valutazione delle ragioni per le quali l'agente, che ignora la legge penale, non si è neppure prospettato il dubbio sull'illiceità del fatto e se l'assenza di simile dubbio risulti discendere, in via principale, da personale ed incolpevole mancanza di socializzazione dell'agente, l'ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile.
È principio cardine del nostro ordinamento giuridico che l'ignoranza della legge penale non scusa e la Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/'88 non lo ha abolito, ne' sminuito, avendo solo statuito che va considerato come, in casi eccezionali, l'accertata ignoranza "inevitabile" della legge penale debba portare all'assoluzione dell'autore del fatto che ha agito in buona fede. Nella fattispecie in esame il Giudice di merito ha accertato e ritenuto l'esistenza, nel SE, dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui in rubrica in quanto, dalla deposizione del teste LA, era emerso come egli fosse al corrente del divieto di che trattasi;
le disposizioni emanate dalla Provincia di Rovigo fossero successive al fatto e la lettera in data 31/8/'98, inviata dall'Assessore alla caccia della detta Provincia al Presidente dell'A.T.C. 4A3, alla quale l'imputato era iscritto, non gli fosse nota per non averla mai letta, al pari degli altri membri della stessa associazione.
Ha aggiunto che, in ogni caso, detta lettera proveniva da organo incompetente, dal momento che eventuali autorizzazioni al porto di armi nell'area del Parco potevano essere date solo dall'Ente Parco e non dalla Provincia regionale e che il SE non aveva fornito la prova, su di lui incombente, di avere fatto tutto il possibile per osservare la norma violata e di avere ignorato incolpevolmente la legge per essere stato fuorviato dalla lettera di che trattasi. Anche la costituzione di parte civile da parte del WWF (World Wildlife Fund) deve ritenersi essere stata legittimamente dichiarata ammissibile, essendo stata effettuata da una Associazione legittimata "ex lege" a stare in giudizio per la tutela di interessi ambientali, in quanto compresa nell'elenco di quelle protezionistiche di cui agli artt. 13 e 18 L. 8/7/'86, n. 349. Vero è che l'esercizio del diritto e delle facoltà spettanti agli Enti ed alle Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, è subordinata - a mente dell'art. 92 c.p.p.- al consenso della persona offesa da acquisirsi nelle forme indicate nella stessa norma di legge, ma è anche vero che la L. 8/7/'86, n. 349 ha riconosciuto a detti Enti ed Associazioni, che perseguono il fine di assecondare l'attività dello Stato nella salvaguardia dell'ambiente, la facoltà di "intervenire in giudizio" tutte le volte in cui è in gioco il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al pregiudizio reale o potenziale che una certa condotta può avere arrecato all'ambiente, ovvero ad uno dei componenti essenziali di esso, quale è il territorio.
Pertanto, deve ritenersi essere lo stesso ordinamento positivo ad offrire il generalizzato, preventivo consenso dello Stato a quelle Associazioni o Enti che, come il W.W.F., possono far valere davanti al Giudice ordinario le loro istanze (v. conf. Cass. sez. 5^, 5/3/'96, Amendola). Occorre, però, distinguere fra il diritto degli Enti e della Associazioni di che trattasi ad intervenire anche nel giudizio penale, mediante la costituzione di parte civile e quello di chiedere la condanna dell'imputato - colpevole - al risarcimento di danni materiali e/o morali in proprio favore.
Infatti, a norma dell'art 18 co. 3, 4 e 5 L. 8/7/'86, n. 349, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, può essere promossa solo dallo Stato e dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, mentre le Associazioni di cui al precedente art. 13 possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali, dei quali siano a conoscenza, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati ed "intervenire" nei giudizi per danno ambientale.
A mente, poi, dell'art. 4 co. 3 L. 3/8/'99, n. 265, le Associazioni di protezione ambientale, di cui all'art. 13 L. 349/'86, possono proporre le azioni risarcitorie, di competenza del Giudice ordinario, che spettino al Comune ed alla Provincia, conseguenti a danno ambientale, ma lo eventuale risarcimento deve essere liquidato in favore dell'Ente sostituito, mentre le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.
Nella fattispecie in esame, la violazione della norma prevista dall'art. 11 co. 3 L. 6/12/'91, n. 394 è idonea a ledere l'interesse protezionistico del quale il WWF è portatore e, dunque, la costituzione di parte civile, da parte dello stesso, legittimamente venne dichiarata ammissibile, ma esso non poteva chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato, dichiarato colpevole del reato ascrittogli, al risarcimento, in proprio favore, dei danni materiali e/o morali eventualmente conseguenti, ne' al pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di provvisionale, mentre aveva diritto ad ottenere la rifusione delle spese processuali sostenute in giudizio (v. conf. Cass. sez. 3^, 26/02/'01, Contento). La condanna al risarcimento dei danni poteva essere chiesta e pronunciata solo in favore dello Stato o della Regione che con L. reg. 8/9/'97, n. 36, ha istituito il Parco Naturale Regionale del Delta del Po.
Alla luce delle esposte considerazioni la decisione impugnata deve essere annullata, senza rinvio, nel solo punto della condanna del SE al risarcimento dei danni ed al pagamento della provvisionale in favore del W.W.F. costituitosi parte civile, con rigetto - nel resto - del ricorso dello imputato.
La Corte ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare interamente, fra il SE ed il W.W.F. le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Rovigo - sez. dist. di Adria - datata 2/02/'01 nel solo punto della condanna di EM SE al risarcimento dei danni ed al pagamento di provvisionale in favore del W.W.F. (World Wildlife Fund) costituitosi parte civile;
rigetta, nel resto, il ricorso proposto dal SE avverso la detta sentenza;
dichiara interamente compensate, fra il SE ed W.W.F., le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002