Articolo 4 della Legge 3 agosto 1999, n. 265
Articolo 3Articolo 5
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21 agosto 1999
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13 ottobre 2000
Art. 4. Azione popolare, diritti di accesso
e di informazione dei cittadini 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
2. L' articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n.241 , e' sostituito
dal seguente: "Art. 23 - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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