Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
La nozione di malattia rilevante ai fini del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è più ampia di quella relativa al reato di lesione personale, comprendendo ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento.
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La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7969/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità di ritenere configurato il reato di abuso dei mezzi di correzione di fronte ad ogni tipo di violenza, sia fisica che morale, posta in essere da un'insegnante. La vicenda giudiziaria di cui si è occupata la Suprema Corte vedeva come protagonista un maestra che, in più occasioni, aveva perso la pazienza, umiliando verbalmente i bambini più lenti e introversi, e arrivando, persino, a schiaffeggiare due bambini, nonché a minacciare gli alunni più vivaci di chiuderli in un armadietto. Tali condotte avevano provocato problemi psicologici agli alunni della donna, i quali …
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In ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare, quale che sia l'intenzione del soggetto attivo, deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità, sicché integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quelle concementi l'imputabilità o i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2009, n. 49433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49433 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi SIg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1789
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 00981/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S., nata a (OMISSIS);
G.L., nata a (OMISSIS);
Con le Parti civili:
- A.V. e GA.Is.;
- BA.Na. e BE.Gi.;
- D.S. e F.S.;
- FE.St. e P.A.;
- GU.Fa. e FI.Io.;
- L.M. e R.V.;
- PE.An. e M.A.M.;
- T.G. e O.P.;
Tutti assistiti dall'Avv. Pasta Alberto del Foro di Asti;
- BR.Ma. e FE.An.;
Assistiti dagli Avv. Ventura Angelo e Saverio del Foro di Torino;
Con Responsabile civile il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, presso L'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Avverso la sentenza emessa in data 17 Giugno 2008 dalla Corte di Appello di Torino, che, in parziale riforma della sentenza messa dal Tribunale di Asti in data 22 Gennaio 2007, ha dichiarato, ai soli effetti civili, B.S. responsabile del reato previsto dal capo A) della rubrica (artt. 110, 81 e 571 c.p.) e l'ha condannata, in solido con G.L. e il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Fatto commesso "perlomeno dal (OMISSIS)".
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. Geraci Vincenzo, che, premessa l'avvenuta estinzione del capo A per intervenuta prescrizione, ha concluso, quanto alla posizione G., per l'annullamento senza rinvio della sentenza con riferimento al capo A, con conseguente trasmissione degli atti ex art. 622 c.p.p. alla Corte di Appello competente per valore, e per la inammissibilità del ricorso nel resto;
quanto alla posizione B., per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello in sede penale.
Uditi i Difensori:
Avv. Pasta Alberto, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso
Avv. Ventura Saverio, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di ricorso.
Avv. Negri Elena, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Avv. Mirate Aldo e Volante Mario, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Le SIg.re B. e G. furono tratte a giudizio davanti al
Tribunale di Asti per rispondere di due ipotesi di reato, e cioè della violazione:
A) degli artt. 110, 81 cpv e 571 c.p. per avere, sia in concorso tra loro sia agendo separatamente, abusato dei mezzi di correzione e disciplina nei confronti di alcuni dei bambini loro affidati nell'ambito dell'attività di insegnanti della scuola materna di (OMISSIS), e ciò con condotte diverse che avevano finito per umiliare i bambini stessi e incutere loro timore e paura al punto di causare vere e proprie "reazioni di ansia, panico, shock emotivo";
B) degli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1 e art. 609-ter c.p., comma 2 per avere, abusando della qualità di insegnanti, in concorso tra loro e con una persona di sesso maschile non identificata, costretto alcuni bambini a subire e compiere atti sessuali nei locali della scuola e nel vano caldaia.
Fatti commessi "per lo meno dal (OMISSIS)".
Con sentenza del 22 Gennaio 2007 il Tribunale, al termine di un complesso iter dibattimentale nel corso del quale è stata esclusa l'assunzione delle dichiarazioni delle consulenti del P.M. nominate ai sensi dell'art. 359 c.p.p. ed è stata disposta ed effettuata una perizia avente ad oggetto la capacità a testimoniare dei minori, ha:
- dichiarato la SI.ra G.L. responsabile del reato sub A), con esclusione delle condotte legate alla imposizione del cibo o alla mancanza del cibo medesimo, e l'ha condannata alla pena di sei mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa), nonché al risarcimento dei danni - in solido con il responsabile civile Ministero della Pubblica Istruzione - in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, mancando elementi sufficienti per quantificare il danno e per procedere ad assegnazione di somma provvisionale;
- escluso che il risarcimento operi nei confronti della Parte civile Pe., che non ha presentato conclusioni scritte;
- assolto la SI.ra B.S. dal reato sub A) "per non avere commesso il fatto";
- assolto entrambe le imputate, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, dal reato sub B) "perché il fatto non sussiste".
Avverso tale decisione hanno presentato appello tutte le parti processuali, nei termini così sintetizzabili;
- il Pubblico Ministero ha censurato l'assoluzione delle due imputate dal reato sub B), mentre non ha proposto motivi di impugnazione avverso la decisione inerente il capo A), ivi compresa l'assoluzione pronunciata in favore della SI.ra B.;
- le parti civili costituite hanno proposto appello, ai soli fini civili, nei confronti dell'assoluzione della SI.ra B. per il reato sub A), sollecitando la Corte di Appello affinché ravvisi la responsabilità della B. a titolo di concorso morale, o in subordine ai sensi dell'art. 40 c.p. o, in subordine, ai sensi dell'art. 572 c.p.;
- le parti civili costituite hanno proposto appello anche con riferimento all'assoluzione delle due imputate con riferimento al reato sub B);
la SI.ra G. ha chiesto di essere assolta dal reato sub A) e di vedersi riconosciuta la formula assolutoria piena in ordine al reato sub B);
- la SI.ra B. ha chiesto vedersi riconosciuta l'assoluzione dal reato sub B) con la formula più ampia.
Con sentenza del 17 Giugno 2008 la Corte di Appello di Torino ha parzialmente accolto le impugnazioni proposte dalle parti civili ed ha dichiarato, ai soli effetti civili, la SI.ra B.S. responsabile del reato previsto dal capo A) della rubrica (artt. 110, 81 e 571 c.p.), condannandola così, in solido con G.L. e il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Ha respinto le rimanenti impugnazioni e così confermato la prima sentenza con riferimento al capo B) della rubrica.
In conclusione, ferma restando l'esclusione di responsabilità delle due insegnanti per le ipotesi di abusi a sfondo sessuale, la Corte di Appello ha ritenuto sussistere a carico delle stesse una responsabilità per il reato di abuso di mezzi di correzione previsto dall'art. 571 c.p., dovendo peraltro limitare per la SI.ra B. tale giudizio ai soli effetti civili della decisione in virtù della mancata impugnazione del Pubblico Ministero;
ne consegue che solo per la SI.ra G. trova conferma la condanna a sei mesi di reclusione pronunciata dai primi giudici.
L'ampia e articolata motivazione della decisione dei giudici di appello opera un iniziale rinvio (pag. 18) al dettagliato resoconto del materiale probatorio contenuto nella motivazione della decisione di primo grado e quindi da conto delle premesse metodologiche e delle premesse in fatto su cui la decisione di appello si fonda (pag. 17 ss.). In tale contesto la motivazione si sofferma sul clima di gravissimo contrasto creatosi in seno al corpo insegnante dell'istituto e sulla sfiducia che molti genitori manifestavano verso l'istituto stesso a causa dei comportamenti che alcune insegnanti, ed in particolare la SI.ra G., e con minore evidenza la SI.ra B., tenevano nei confronti dei bambini loro affidati, comportamenti che stavano provocando gravi difficoltà ai bambini stessi. Tale sfiducia aveva spinto alcuni genitori a non far più frequentare l'istituto ai propri figli e, quindi, dopo una serie di missive e di incontri fra i genitori stessi, a inoltrare una lettera di protesta al Sindaco di (OMISSIS) (la missiva reca 47 firme) e a scrivere ad organi di stampa, giungendo poi i familiari di due alunni a presentare denuncia ai Carabinieri per l'ipotesi di maltrattamenti. Nell'ambito di tale clima debbono situarsi le denunce per abuso sessuale presentate poco tempo dopo dai genitori di due alunni.
Fatte queste premesse, la motivazione passa ad esaminare separatamente i motivi di appello relativi al reato previsti dall'art. 571 c.p. al capo A (pag. 25 ss.) e quelli relativi al capo B (pag. 50 ss.).
Quanto al reato sub A) la Corte territoriale ritiene sussistere in capo ad entrambe le imputate una chiara responsabilità per condotte che hanno superato i limiti propri di una corretta metodologia educativa e possono qualificarsi come vero e proprio "abuso". Depongono in tal senso, con riferimento alla posizione G.:
a) le dichiarazioni delle stesse colleghe insegnanti (in particolare C., Fe.An., Ca. e Ba.), le quali hanno riferito di una serie di episodi specifici caratterizzati da vessazione e umiliazione dei bambini;
b) la conferma che alla rilevanza di tali episodi può rinvenirsi (pag. 41 ss.) "nelle conseguenze di natura nervosa e comportamentale che diversi genitori dovettero riscontrare nei propri figli, tanto da vedersi costretti - in una eloquente uniformità - a rivolgersi a vari specialisti (conseguenze che, incentrate su uno stato di intensa ansietà al solo pensiero di tornare dall'asilo, non stupiscono se si pensa alla metodicità con la quale, bambini di tre o quattro anni, già separati dai genitori, iniziavano la giornata affrontando la paventata e ineluttabile prova dell'appello imposta dalla maestra G. con l'appoggio della maestra B.)".
A fronte del convergere di elementi precisi e concordanti come quelli richiamati la Corte ritiene che non possano assumere pregio le prospettazioni difensive che si sono concentrate sul limitato numero di alunni che avrebbero sofferto le conseguenze denunciate;
sulla ristrettezza dell'ambiente sociale;
sull'esistenza di una contrapposizione tra gli insegnanti;
sulla formazione di un pregiudizio collettivo fondato su "passaparola" e al fine stratificatosi al di fuori di eventi reali. Quanto, infine, al tema della qualificazione giuridica dei fatti, la Corte dichiara (pag. 45) di non condividere affatto l'impostazione prospettata dall'imputata G. e in qualche modo fondata anche sulle conclusioni della relazione ispettiva, secondo la quale possono esservi stati "errori pedagogici" e atteggiamenti "troppo severi", ma non la coscienza e volontà di perpetrare abusi. Afferma la Corte che la sistematicità dei comportamenti tenuti dall'insegnante, la loro natura intimamente aggressiva e carica di tensione nei confronti dei bambini (per come erano vestiti o si comportavano) e delle stesse famiglie, nonché le conseguenze vistose provocate su alcuni di loro concorrono a ritenere provati sia l'elemento materiale sia l'elemento psicologico del reato;
e ciò anche in considerazione del "carattere ... assolutamente ed evidentemente ingiustificato di atteggiamenti tanto severi, al limite della crudeltà se rapportati all'età delle vittime. Le mancanze di cui i bambini si sarebbero macchiati appaiono assolutamente veniali, trascurabilissime, il che rende doppiamente inammissibili le misure metodicamente adottate dall'imputato". A ciò si aggiunga che la SI.ra G. era pienamente consapevole del dissenso delle colleghe circa tali metodi e la loro severità eccessiva e affermava continuamente, anche in modo sarcastico, che non intendeva "cambiare".
Per quanto concerne, infine, la posizione B., la Corte (pag. 47 ss.) esclude che l'imputata abbia posto in essere in modo sistematico condotte simili a quelle della collega (fa eccezione il duro rimprovero ad una delle bambine), così che non sussistono i presupposti per ritenere che abbia integrato in modo personale e diretto gli estremi del reato contestatole. E tuttavia, il sistematico sostegno che ella ha fornito alla collega G., anche nei casi di contrasto fra costei e le altre insegnanti, ne ha certamente "rafforzato il proposito", assicurandole un appoggio decisivo per la prosecuzione dei comportamenti tenuti verso gli alunni. Può dunque affermarsi che "quantomeno sotto il profilo del rafforzamento dei propositi della collega, la B. abbia consapevolmente esercitato un qualche effetto causale;
il tutto consente di inquadrare la sua condotta nello schema del concorso morale con la coimputata G. nel reato di cui all'art. 571 c.p. (la penale responsabilità per il ben più grave reato di cui all'art. 572 c.p. invocata dall'appellante P.C. Br., è esclusa dal carattere residuale di tale reato rispetto a quello esattamente contestato)".
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ha condannato la SI.ra B. a rifondere, in solido con la coimputata e il responsabile civile, i danni causati alle parti civili costituite, quantificate, quanto ai danni morali, nella misura di 20.000,00 Euro per ciascuno dei minori e di 5.000,00 Euro per ciascuno dei genitori, oltre al pagamento delle spese processuali e di rappresentanza come da dispositivo.
Quanto al reato sub B), la Corte territoriale ha respinto sia l'appello del Pubblico Ministero sia quello delle parti civili e delle due imputate.
Il Pubblico Ministero aveva contestato le conclusioni liberatorie cui sono giunti i primi giudici ed aveva chiesto che la Corte rinnovasse il dibattimento al fine di procedere all'esame di alcuni testimoni, nonché all'escussione delle due consulenti tecniche nominate dal P.M. ai sensi dell'art. 359 c.p.p., che il Tribunale, con ordinanza 20 Ottobre 2004, aveva inopportunamente e con motivazione solo apparente (e come tale viziata da nullità) escluso anche sotto il profilo della mancata effettuazione con le procedure garantite previste dall'art. 360 c.p.p.. Le parti civili appellanti ( A., D., Fe.,
Gu., L., ricomprese anche nell'appello del Pubblico Ministero, oltre a Ba. e T., nonché la Parte civile
Br.) avevano formulato richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento nei termini formulati dal Pubblico Ministero e chiesto la condanna delle imputate anche per il reato sub B) con argomentazioni del tutto simili a quelli proposti dalla pubblica accusa, ribadendo la coerenza tra le dichiarazioni rese dai minori in sede di incidente probatorio e quanto riferito dai loro genitori in sede dibattimentale.
La SI.ra G. aveva lamentato la mancata assoluzione dal reato con la formula prevista dall'art. 530 c.p.p., comma 1, difettando del tutto elementi di prova in ordine alle condotte che le erano state contestate. I contenuti dell'atto di appello, che la Corte definisce particolarmente circostanziato e meticoloso, sono sintetizzati alle pagine 56 e 57 della motivazione.
La SI.ra B. aveva proposto nei confronti della prima sentenza alcune censure di contenuto simile a quelle G., concentrando l'attenzione sui vizi metodologici dell'incidente probatorio e sulle conseguenze negative che questi, unitamente alla condotta inquinante tenuta da alcuni genitori, hanno prodotto sulla prova acquisita agli atti.
Dopo avere dettagliatamente ripercorso il contenuto dei motivi d'appello, la motivazione (pag. 59 ss.) evidenzia le ragioni che conducono alla conferma della prima decisione. Richiamate le sentenze n. 9811 del 2007, n. 37147 del 2007 e n. 11098 del 2008 di questa Corte in ordine ai principi che regolano la valutazione delle dichiarazioni di persone in tenera età rese all'interno di un contesto sociale che presenta rischi di auto ed etero suggestione, la motivazione afferma come sia compito non delegabile dal giudice agli "esperti" quello di "valutare l'attendibilità del dichiarante", potendo l'esperto fornire un contributo solo con riferimento al "suo sviluppo psichico, la sua capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, e le sue condizioni emozionali, oltre che le eventuali dinamiche parentali sottostanti alle dichiarazioni accusatorie del bambino". Quindi, respinta l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento per assumere le dichiarazioni dei consulenti del Pubblico Ministero, con richiamo alle sentenze n. 4526 del 2001 e 37147 del 2007 di questa Corte (pag. 63), la motivazione evidenzia le similitudini fra il caso oggetto del presente ricorso e quello deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37147 del 2007, così che non può dubitarsi che la decisione del Tribunale di Asti abbia posto correttamente massima attenzione al rischio di "contaminazione dichiarativa" e quindi concluso che le modalità con cui i genitori dei bambini affrontarono la vicenda ha comportato "una forte e tenace pressione dei genitori sui minori" e "una forte opera di induzione e di suggerimento delle risposte". Muovendo da questa premessa la Corte territoriale ritiene che sia innegabile l'esistenza di un rilevante principio di prova a carico delle imputate rappresentato dalle plurime dichiarazioni dei minori, anche per come veicolate attraverso la testimonianza dei genitori e il racconto degli specialisti che si presero cura dei bambini e ne ricevettero le confidenze (una sintesi di tale materiale probatorio è esposta alle pagine 68-74); e tale principio di prova trova conferma nelle conclusioni della consulente delle Parti Civili, dr.ssa Fa., e (pag. 75). Tuttavia, per l'ipotesi di abusi sessuali non possono rinvenirsi riscontri alle parole dei minori simili a quelli che sono stati presi in considerazione per il reato previsto dall'art. 571 c.p., per il quale è stato possibile rinvenire preziose conferme nel racconto delle altre maestre, testimoni oculari di alcuni degli episodi che integrano l'ipotesi di reato. Assume così rilievo la circostanza che tra i genitori, soprattutto per mezzo della zelante attività della SI.ra Fi., ebbe luogo un imponente "travaso" di informazioni, sospetti e avvertimenti, cui seguirono iniziative degli stessi genitori volte, anche attraverso giochi collettivi, a ricreare le situazioni di fatto verificatesi all'istituto e "scoprire" se vi fossero stati casi di abuso (circostanze dettagliatamente esposte alle pagine 76-81); l'esistenza di tali sviluppi e la loro incidenza sul racconto dei bambini viene dalla Corte di Appello valorizzata anche richiamando le dichiarazioni di alcuni degli esperti cui i genitori si rivolsero. Ebbene, ritiene la Corte, queste iniziative comportarono anche una serie di incontri collettivi cui i bambini furono fatti partecipare attivamente, così che deve evidenziarsi come "i messaggi per cd. sessualizzati dei bambini vengono mandati ai genitori solo tardivamente, quando la campagna di contestazione e di messa sotto accusa delle due maestre (per fatti di maltrattamenti) aveva raggiunto il suo apice", e come i metodi di indagine proposti e adottati dalla SI.ra Fi. risultino in sè ambigui e forieri di altrettanto ambigui risultati (pag. 85).
In conclusione, la Corte territoriale ritiene che si sia in presenza di un quadro probatorio non univoco, così come tutt'altro che univoci risulterebbero i sintomi clinici manifestati dai minori (pagg. 86-89) e il contenuto delle dichiarazioni rese dai minori in sede di incidente probatorio (pagg. 90-91). Tale conclusione non è incrinata dal richiamo, effettuato dalle Parti Civili, ai risultati della perizia dibattimentale delle dr.sse g.- S..
Rileva, infatti, la Corte (pag. 91-95) che la metodologia adottata dai periti è stata duramente contestata dai consulenti della difesa, evidenziandosi come le conclusioni peritali siano giunte attraverso l'esame di tutto il materiale probatorio, ivi comprese le dichiarazioni dei genitori e degli altri testimoni;
in ultimo (pag. 95) la Corte territoriale conclude che "la perizia - a prescindere dalla validità del metodo adottato - non riesce a superare quella situazione di incertezza e di dubbio che si pone in radice, ossia a monte del narrato dei bambini all'incidente probatorio: il che si traduce in una situazione processuale di prova d'accusa, insufficiente".
Muovendo da tale conclusione la Corte afferma che non appare utile procedere all'assunzione dei nuovi mezzi di prova richiesti dal Pubblico Ministero.
Ciò detto, la motivazione prosegue (pagine 96 e ss.) dando atto che esistono elementi addotti dalle difese che possiedono "una forte valenza indiziaria ed in senso favorevole alla tesi innocentista";
mentre non sembrano rilevanti le produzioni difensive relative allo stato dei luoghi o agli orari di lavoro e di turnazione del personale, deve evidenziarsi come le ripetute perquisizioni ed i reiterati controlli a tappeto non abbiano fatto emergere alcun dato obiettivo che confermi l'esistenza delle fotografie a sfondo sessuale di cui hanno parlato i bambini, e come ciò sia avvenuto nonostante il sequestro dei personal computers delle macchine fotografiche della scuola e delle maestre. Ancora maggiore il rilievo che deve attribuirsi alla circostanza che, nonostante l'ampiezza e la meticolosità delle indagini, nessun minimo riscontro sia giunto all'ipotesi di accusa circa atti sessuali compiuti con la partecipazione di persone estranee alla scuola e addirittura estranee all'abitato di (OMISSIS), così che appaiono condivisibili le perplessità espresse dall'ispettore Bi. circa la possibilità che atti sessuali aventi le caratteristiche narrate potessero avere luogo senza che fossero rilevati dal restante personale dell'istituto che da tempo aveva messo sotto stretta attenzione la condotta della SI.ra G. (pag. 99). In questa prospettiva la Corte afferma che proprio le altre maestre "vengono a costituire ... un forte elemento di prova a favore" delle due imputate (pag. 100-102) e richiama le parole dell'ispettore Bi. da cui emerge come, nonostante la grande attenzione delle altre maestre e il clima di contrapposizione esistente nell'istituto, al momento dell'avvio dell'ispezione nessuno, compresi i genitori, avesse fatto anche solo cenno ad atti a sfondo sessuale. Conclude, dunque la Corte, che vanno escluse condotte sistematiche di abuso sessuale e atti di un certo rilievo, mentre non si può escludere che in alcuni momenti le due imputate siano rimaste sole con alcuni bambini ed abbiano potuto realizzare atti di minore gravità. E tale conclusione, si legge a pag. 104, non è frutto di una impropria svalutazione delle dichiarazioni dei minori, bensì dell'attenta considerazione del quadro entro il quale esse sono state rese e dell'esistenza di elementi di segno opposto, così che la loro concreta "attendibilità è uscita, nel concreto, indebolita, tanto da legittimare una assoluzione per insufficienza di prove".
Avverso la sentenza della Corte di Appello propongono ricorso tramite i rispettivi Difensori le SIg.re B. e G..
A) Il ricorso della SI.ra G. si articola su sei diversi motivi, preceduti da una premessa circa la sussistenza dell'interesse ad impugnare la formula assolutoria in relazione al capo B) della rubrica, interesse che discende dalle conseguenze extrapenali che discendono dal giudicato sia con riferimento all'azione civile in tema di danno, sia con riferimento all'azione disciplinare e ad eventuali diversi giudizi civili o amministrativi (artt. 651 e 654 c.p.p.). Con primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2. La ricorrente evidenzia come nel caso in esame non si sia in presenza di un contrasto dialettico tra elementi positivi e negativi rispetto alla sua responsabilità penale, contrasto che legittima la formula dubitativa, bensì in presenza di un percorso argomentativo che muove dalle dichiarazioni dei minori per poi evidenziare come le stesse siano viziate nella loro genesi dai comportamenti dei genitori, alcuni in particolare, e dalle "affabulazioni" della bimba di nome AL, infondate ma contagiose, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto concludere che si è in presenza di una prova positiva intrinsecamente fragile, se non mancante. A fronte di questo, la stessa motivazione da conto di una serie di prove negative rispetto all'ipotesi accusatoria (elencate nel ricorso alle pagine 10-12), con la conseguenza che risulta logicamente viziata la conclusione con cui la Corte esclude la possibilità che si siano verificati gli episodi più gravi, ma ritiene di non poter escludere atti occasionali e furtivi allorché le due maestre erano sole nel dormitorio coi bambini;
tale ultima possibilità contrasta insanabilmente con quanto emerge dagli atti e di cui da atto il Tribunale allorché (pag. 140) afferma che in dormitorio erano sempre presenti con la maestra anche una insegnante di sostegno e un'assistente. In sostanza, afferma la ricorrente, risulta logicamente inaccettabile il ricorso da parte della Corte ad "ipotesi astrattamente possibili" e la mancata accettazione dell'unica conclusione possibile: le prove negative tolgono ogni valore agli elementi di prova favorevoli all'accusa. Con secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla integrazione della fattispecie prevista dall'art. 571 c.p.. La Corte richiama in modo generico e complessivo le condotte incriminate ed in tal modo le rappresenta come se si fosse in presenza di episodi sistematici e, dunque, di una metodologia che si caratterizza per ripetitività e speciale afflittività; al contrario, emerge dagli atti che le condotte contestate se si sono verificate lo sono state singolarmente: si è in presenza di singoli episodi: un unico bambino avrebbe visto mettere le proprie scarpe nel cestino, ed un'unica volta;
due bambini, ciascuno per un'unica volta, avrebbero avuto i pantaloni abbassati mentre erano sulla brandina. Risulta dunque carente la motivazione della sentenza allorché non risponde alla sollecitazione della difesa circa la riconducibilità di tali fatti al reato previsto dall'art. 571 c.p.; tale reato, infatti, sussiste quando mezzi di educazione e correzione assumono modalità e carattere di eccessività e per questo di illecito. Ed allora, la Corte avrebbe dovuto esaminare singolarmente le condotte contestate alla ricorrente;
se lo avesse fatto avrebbe dovuto concludere che si era in presenza di azioni estemporanee della ricorrente, ciascuna legata ad una situazione specifica, e quindi assolutamente non indicative di un "metodo". Diversa la critica mossa alle valutazioni della Corte circa il "gioco del cerchio": la stessa motivazione mette in correlazione le condotte della ricorrente a ragioni personali e a motivi di antipatia, e cioè a motivazioni che esulano dalle finalità educative e che, dunque, non possono essere ricondotte all'art. 571 c.p.. Qualora, invece, si volesse ricollegare quel gioco a finalità educative, allora ha errato la Corte a disattendere le conclusioni dell'ispettore Bi. (pag. 45).
Con terzo motivo lamenta vizio di travisamento della prova in ordine al reato previsto dall'art. 571 c.p.. In modo del tutto errato la Corte ritiene concordi e coerenti le dichiarazioni rese dalle altre insegnanti, mentre un esame delle dichiarazioni rese sui singoli episodi dimostra come le stesse siano tutt'altro che lineari e coerenti e come in alcuni casi contrastino (vedi gioco del cerchio) con quanto riferito dai genitori. Quanto, poi, alle "anomalie comportamentali" dei bambini, la sentenza compie un errore essenziale allorché le associa in modo del tutto generico ai fatti di reato:
mentre questi sarebbero avvenuti tra (OMISSIS),
l'intervento di medici e specialisti fu richiesto dai genitori in epoca successiva (solo in due casi la prima visita si situa tra (OMISSIS)), e cioè quando erano iniziati i sospetti di abusi sessuali. Se la Corte avesse esaminato con attenzione i singoli casi, avrebbe rilevato che alcuni bambini erano portatori di patologie congenite ed altri avevano subito in quel periodo situazioni difficili a livello familiare, così che risulta frutto di travisamento dei fatti la conclusione di pag. 46 che mette in relazione le situazioni di sofferenza dei bambini con le condotte dell'insegnante e solo con esse. Quanto alle situazioni di stress di alcuni bambini, dopo avere correttamente affermato che esse costituiscono solo un elemento indiziante di eventuali illeciti (pag. 88 e 89), la Corte omette di verificare se esse non abbiano relazione anche con la cd. "vittimizzazione secondaria", fattore che nel caso di specie appare altamente probabile.
Con quarto motivo lamenta come il travisamento della prova circa la natura e le cause dei malesseri presentati dai bambini abbia influenza sulla sussistenza di danni risarcibili da reato. La Corte, infatti, ha omesso di considerare le patologie che affliggevano alcuni minori e ha omesso di rilevare che gli esperti cui le famiglie si rivolsero non fecero che prendere atto delle dichiarazioni dei genitori, ma non operarono alcuna analisi della genesi delle sofferenze dei bambini, con la conseguenza che la Corte ha fondato le proprie determinazioni esclusivamente sulle dichiarazioni dei genitori.
Con quinto motivo lamenta tre ordini di violazione: a) l'avere immotivatamente riformato la sentenza di primo grado addivenendo, senza che ciò fosse oggetto di richiesta delle Parti Civili, ad una liquidazione in via equitativa che si dirige in solido alle due ricorrenti ed al responsabile civile;
b) l'avere condannato al risarcimento anche nei confronti della posizione Pe., per la quale in primo grado non vi era stato accoglimento delle richieste di danni e per la quale non è stato proposto appello ne' dai privati nè dal Pubblico Ministero, così che la sentenza sul punto è viziata da nullità e correggibile dalla Corte;
c) l'avere la Corte fissato il risarcimento in via equitativa omettendo di fornire qualsiasi indicazione circa i parametri adottati, così che la quantificazione risulta non controllabile ed è sottratta ad ogni verifica, vizio che appare palese allorché si consideri che le persone offese presentano situazioni personali e sociali assai diverse tra loro.
Infine, con sesto motivo lamenta come la Corte di Appello abbia omesso di pronunciare sulla censura mossa alla prima sentenza in ordine alla mancata pronuncia in ordine alla limitazione della condanna alle sole spese concernenti il capo A) della rubrica con esclusione delle spese relative al capo B), per cui vi è stata assoluzione.
B) Il ricorso della SI.ra B. (Avv. Volante) con riferimento al solo capo A) della sentenza impugnata.
Con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 571 e 40 c.p. per avere la decisione erroneamente ritenuto sussistere la responsabilità della ricorrente, anche se solo ai fini civili, per concorso morale nel reato della SI.ra G.. Il passaggio della motivazione impugnata oggetto di specifica ed essenziale censura è quello in cui a pag. 48 si espongono le ragioni dell'attribuzione di responsabilità alla ricorrente sotto il profilo del "concorso morale". In particolare si evidenzia come l'espressione "un qualche effetto causale" evidenzi l'esistenza di una valutazione della Corte che si colloca sul terreno dell'incertezza e risulti incompatibile con l'accertamento di una consapevolezza piena e di altrettanto piena accettazione del reato che sole possono integrare la fattispecie prevista dall'art. 40 c.p.. A tal proposito si evidenzia come la relazione Bi. affermi che l'atteggiamento affettuoso della ricorrente abbia mitigato le difficoltà dei bambini, venendone ricambiata con fiducia e affetto. Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) anche in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. per avere riformato immotivatamente la sentenza pienamente assolutoria di primo grado e per di più senza che sussistesse impugnazione da parte del Pubblico Ministero. La sentenza del Tribunale, non appellata dal Pubblico Ministero sul punto, evidenzia a carico della ricorrente un solo episodio di indiretto sostegno alla condotta della collega G. ed esclude che le dichiarazioni delle altre colleghe abbiano rappresentato condotte punitive o comunque rilevanti a carico della stessa ricorrente (il testo della decisione è riportato alle pagine 13-16 del ricorso). A fronte dell'ampia motivazione del Tribunale la Corte di Appello è giunta a conclusioni opposte con motivazione sintetica e contraddittoria, ritenendo raggiunta la prova e nello stesso tempo parlando di "un qualche effetto causale", che non viene neppure precisato.
Con terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 40 e 571 c.p., artt. 192 e 533 c.p.p. per mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere omesso di valutare elementi essenziali delle dichiarazioni testimoniali e travisato il contenuto della relazione dell'ispettore Bi.. Come a pag. 23 della motivazione la sentenza di appello parla genericamente di atti "posti in essere dalla G. e indirettamente dalla B.", nel prosieguo della motivazione finisce per attribuire a quest'ultima una serie di episodi che sono frutto di vero e proprio "travisamento" della prova;
oppure di un generale rinvio a condotte che la sola SI.ra G. avrebbe posto in essere e che vengono acriticamente estese alla ricorrente (pag. 20-24). Del tutto errata, quindi, la conclusione cui giunge la Corte di Appello a pag. 31, là dove afferma che la SI.ra G. era "spalleggiata dalla B.", in pieno e immotivato contrasto con quanto avevano accertato i primi giudici a pag.131 della loro sentenza. Infine, l'avere la Corte totalmente ignorato le conclusioni della relazione ispettiva e la testimonianza Bi. integra un vizio totale di motivazione in merito a elementi probatori decisivi e contrastanti con il giudizio di responsabilità. Con quarto motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., artt. 40, 110 e 185 c.p., artt. 2043 e ss e 2059 cod. civ. con riferimento alla liquidazione dei danni morali in favore dei minori, effettuata senza alcun riferimento alle situazioni individuali e senza considerare l'apporto causale che allo stato di sofferenza è venuto dal comportamento degli stessi genitori con riferimento ai sospetti di reato a sfondo sessuale.
C) Il ricorso della SI.ra B. (Avv. Mirate) presenta motivi in parte coincidenti con quelli del ricorso Avv. Volante. Con primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 571 c.p., art. 539 c.p.p. e art. 605 c.p.p., comma 2 per errata applicazione della legge penale e travisamento della prova sostituita dalla deposizione Bi. (f. 87 e ss. Dell'udienza 10 Ottobre 2005). Considerato che il metodo educativo della maestra G. rispondeva all'idea che la scuola materna non dovesse essere un luogo di "parcheggio" dei bambini, ma un luogo di crescita e di stimolo, tutta la motivazione della Corte di Appello risulta priva di motivazione circa il numero, la consistenza e le caratteristiche dei singoli episodi, ciascuno meritevole di doveroso accertamento specifico, così finendo per affermare in modo generico e indimostrato che siano stati superati i limiti di impiego degli strumenti educativi e si sia realizzato un loro "abuso" penalmente rilevante. Ciò è tanto vero che, a fronte di una contestazione di reato che va dal (OMISSIS), non esiste alcuna dimostrazione in sentenza circa la collocazione temporale degli episodi ritenuti rilevanti. Fatte queste premesse, il ricorso affronta il tema della non sussistenza degli estremi di reato secondo una corretta interpretazione dell'art. 571 c.p. (pag. 12 e ss.):
mancano in sentenza la prova dell'effettivo pericolo o dello stato di malattia quale conseguenza del reato e la prova del nesso causale. Infine, il ricorso contesta che sussista valida motivazione circa l'esistenza degli estremi del concorso morale della maestra B. nei fatti che si ritenessero comunque accertati, sia sotto il profilo della condotta tenuta sia sotto il profilo soggettivo. Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 538 e 598 c.p.p. per avere, in assenza di specifici apporti delle Parti Civili, riformato la decisione di primo grado e quantificato i danni da reato in via equitativa senza fornire sul punto una motivazione men che apparente (si veda pag. 50).
OSSERVA
L'articolata esposizione dei contenuti essenziali delle decisioni di merito e dei motivi di impugnazione consente alla Corte di procedere ad una illustrazione sintetica delle motivazioni che sorreggono la presente decisione.
1. Sull'interesse a impugnare
La Corte deve preliminarmente affrontare il tema della sussistenza dell'interesse della SI.ra G. ad impugnare la pronuncia assolutoria per il capo B della rubrica, assoluzione pronunciata "perché il fatto non sussiste", ma solo per non essere sufficiente, ai sensi della seconda parte dell'art. 530 c.p.p., la prova fornita dall'accusa. A tal proposito deve osservarsi che senza dubbio le valutazioni in fatto operate dai giudici di merito con riferimento alla più grave imputazione di violenza sessuale possono avere ricadute significative anche sulla valutazione che la Corte è oggi chiamata ad operare con riferimento al capo A della rubrica. È, inoltre, opportuno evidenziare subito che l'esistenza dell'interesse della SI.ra G. ad impugnare avrebbe riflessi anche per la posizione della SI.ra B., che ha proposto ricorso esclusivamente con riferimento alla pronuncia relativa al capo A.
Ebbene, questa Corte ritiene di dover accedere alla prospettazione della ricorrente, secondo la quale la giurisprudenza recente ha accolto l'interpretazione delle disposizioni processuali più favorevole alla tutela degli interessi dell'imputato che possono ricevere pregiudizio dal giudicato penale. Ricorda la ricorrente che con sentenza n. 45091 del 2008 (Burini e altro, rv 242612) la Quinta Sezione Penale di questa Corte, sviluppando i principi affermati dalla sentenza n. 45276 del 2003 delle Sezioni Unite Penali (P.G. in proc. Andreotti e altro, rv 226091), ha riconosciuto che il generale principio di carenza di interesse nell'ipotesi di sentenza ampiamente liberatoria nella formula, ma pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, trova una eccezione nei casi in cui "l'accertamento del fatto materiale possa risultare pregiudizievole in sede di giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno". La Corte rileva che tale principio trova una significativa conferma nella motivazione con cui le Sezioni Unite Penali hanno affrontato il diverso tema dell'interesse ad impugnare della parte civile con riferimento alle diverse formule assolutorie previste dall'art. 530 c.p.p., comma 1 (sentenza n. 40049 del 2008, P.C. in proc. Guerra).
Per la parte che qui interessa, la motivazione contiene alcuni passaggi che chiariscono il contenuto e il significato delle disposizioni processuali presenti nell'art. 530 c.p.p., art. 568 c.p.p., comma 4 e artt. 652 e 654 c.p.p.. Afferma, dunque, la sentenza delle Sezioni Unite che:
a) secondo la regola di giudizio contenuta nell'art. 530 c.p.p., comma 2, l'adozione delle formule assolutorie "il fatto non sussiste"
e "l'imputato non l'ha commesso" è imposta "sia nel caso che sia stata raggiunta la prova positiva della insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte dell'imputato, sia anche nel caso di mancanza, o di insufficienza o di contraddittorietà della relativa prova, dal momento che la diversa entità della prova non può riverberarsi sulla formula assolutoria da utilizzare, che deve rimanere uguale in entrambi i casi";
b) l'interesse ad impugnare deve avere carattere di concretezza e attualità, e dunque essere "correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare", condizione che sussiste "se H gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudiziale, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente", tanto nel caso che l'impugnazione "si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi..., ma anche quando miri a evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli" con riferimento alle previsioni contenute negli artt. 651 e 654 c.p.p.;
c) può, dunque, affermarsi in via generale che "all'imputato va quindi normalmente riconosciuto il diritto di impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere una assoluzione con una formula per lui migliore perché totalmente liberatoria o comunque produttiva di effetti extrapenali più favorevoli o meno pregiudizievoli;
d) sotto questo profilo possono venire in luce sia gli effetti della sentenza penale in sede di giudizio disciplinare, anche alla luce della normativa introdotta con la L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1, sia quelli che attengono al "carattere moralmente e socialmente riprovevole della condotta (Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018...".
I passaggi motivazionali qui ricordati costituiscono una chiave di interpretazione delle citate disposizioni di legge che conduce questa Corte ad affermare la sussistenza di un interessi della ricorrente G. ad ottenere una pronuncia assolutoria che escluda il permanere di un quadro probatorio dubbio per giungere al riconoscimento dell'assenza di condotte di abuso sessuale in danno dei minori a lei affidati. Tale interesse può essere ravvisato sia con riferimento alle conseguenze che il formarsi del giudicato penale può avere per l'insegnante in sede disciplinare, sia con riferimento al discredito derivante alla medesima insegnante dal carattere peculiarmente riprovevole sul piano morale e sociale della condotta che le è stata contestata. Come si è accennato, una volta riconosciuta l'esistenza dell'interesse ad impugnare, quest'ultimo appare con chiarezza riferibile anche alla posizione del tutto analoga della coimputata, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia favorevole alla ricorrente G. dovrà dispiegare i suoi effetti anche in favore della SI.ra B. ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. 2. Il reato di abuso sessuale di cui al capo B della contestazione. Ritiene la Corte che la motivazione della sentenza impugnata risulti manifestazione contraddittoria e illogica nella parte in cui affronta i motivi di appello relativi al contestato reato di abusi sessuali. Ricondotto ai suoi termini essenziali, il ragionamento probatorio esposto dalla Corte territoriale muove dall'esistenza di un nucleo accusatorio costituito dalle dichiarazioni rese dai bambini in ordine a condotte rilevanti sul piano sessuale, per poi affermare che, a differenza di quanto è avvenuto per le condotte previste dall'art. 571 c.p., la mancanza di riscontri sufficienti impedisce di ritenere provate le accuse e impone l'assoluzione ai sensi della seconda parte dell'art. 530 c.p.p.. Tale ragionamento, apparentemente coerente, risulta innanzitutto contraddetto in modo radicale da alcuni decisivi passaggi motivazionali che ne mettono in crisi la premessa maggiore. È sufficiente analizzare le pagine 90 e 91 della motivazione per accertare che la stessa Corte di Appello mette in dubbio il significato delle dichiarazioni rese dai minori in sede di incidente probatorio e ritiene tale significato ne' coerente ne' univoco proprio nella parte in cui affronta il tema degli atti di natura sessuale.
La debolezza intrinseca delle dichiarazioni dei minori risulta ancora più accentuata dalla circostanza che la motivazione ripetutamente stigmatizza la condotta dei genitori delle parti lese e la definisce capace di inquinare il ricordo dei minori e di ostacolare l'accertamento dei fatti. Emerge con evidenza dalla motivazione in esame che la stessa Corte di Appello attribuisce estrema rilevanza alla reazione che i genitori, e soprattutto la SI.ra Fi., avevano manifestato e che è consistita anche nel ricorso a metodi di indagine qualificati dai giudici come ambigui e forieri di altrettanto ambigui risultati. A tale proposito è sufficiente collegare il contenuto delle pagine 76-81 della motivazione, ove si afferma l'esistenza di un impressionante "travaso" di informazioni, sospetti e avvertimenti ad opera dei genitori, cui seguirono perfino giochi collettivi volti a ricreare le situazioni verificatesi nella scuola e "scoprire" se vi fossero state condotte a sfondo sessuale, al contenuto di pag. 85, ove si afferma che le prime dichiarazioni dei minori relative a condotte a sfondo sessuale giunsero solo successivamente a tale tipologia di indagine e quando la campagna di contestazione e di accusa alle maestre aveva raggiunto il suo apice. Sulla base di tali passaggi motivazionali questa Corte deve rilevare che sono gli stessi giudici del merito a privare di forza e di significatività le dichiarazioni rese dai minori anche in sede di incidente probatorio (che pure alle pagine 67 e 68 vengono considerate coerenti e di significato univoco) ed a mettere in risalto la loro tardività, che viene collegata non ad un percorso di maturazione e disvelamento dei ricordi, bensì al clima ossessivo che si era creato sulle vicende scolastiche ed ai metodi di "indagine" invasivi e fuorvianti messi in campo dai genitori.
Alla grave incoerenza interna alla motivazione qui descritta si aggiunge un secondo e decisivo vizio logico del ragionamento seguito dalla Corte territoriale nella parte in cui omette di trarre le dovute conseguenze dalle circostanze di fatto che considera accertate. In altri termini, la motivazione qualifica come mera mancanza di riscontri positivi quelle medesime circostanze che, invece, essa stessa riconosce costituire elementi contrastanti con l'ipotesi accusatoria. Ad esempio, dopo avere ritenuto poco significative le censure mosse dalle appellanti alla ricostruzione accusatoria quanto a dislocazione dei locali ed orari di lavoro (pagine 96 e 97), la stessa motivazione viene ad attribuire (pag. 99) un rilevante significato alle dichiarazioni rese dall'ispettore Bi. anche nella parte in cui afferma che la conformazione dei locali rendeva assai poco probabile che i fatti potessero essersi svolti con le modalità narrate dai minori. Questa Corte osserva, inoltre, che la lettura delle pagine 99-104 della motivazione impone di considerare che con riferimento ai pretesi atti sessuali gli stessi giudici considerano come "un forte elemento di prova a favore" delle indagate le dichiarazioni rese dalle altre insegnanti;
e tale passaggio assume particolare rilievo una volta che si tenga conto che la Corte territoriale ha considerato le dichiarazioni delle altre insegnanti come un elemento di prova a carico assai importante con riferimento al reato contestato al capo A.
La lettura delle pagine 99-104 impone un'ulteriore considerazione: le dichiarazioni rese dall'ispettore ministeriale e dalle insegnanti sono considerate dai giudici di appello attendibili e rilevanti, con la conseguenza che del tutto illogicamente la motivazione considera, poi, come mera assenza di riscontro alle accuse quelle che sono invece risultanze che le smentiscono, se è vero che la stessa motivazione sembra giungere alla conclusione (in linea con le richiamate dichiarazioni) che era sostanzialmente impossibile che in un ambiente fisico di ridotte dimensioni una persona di sesso maschile estranea all'istituto potesse entrare e trattenersi senza essere visto, e se è vero che la stessa motivazione da atto che le pur incisive e protratte attività di perquisizione locale e personale non hanno portato al rinvenimento di alcuna traccia documentale o informatica degli abusi denunciati.
Osserva in conclusione la Corte che la motivazione impugnata presenta un duplice vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e):
contraddittorietà circa la genuinità, solidità e univocità del racconto dei minori;
illogicità e contraddittorietà quanto all'affermazione dell'assenza di riscontri positivi a fronte della esistenza di quelli che, sulla base dei passaggi motivazionali ricordati, costituiscono invece sostanziali riscontri negativi. E, dunque, se la premessa maggiore (esistenza di valide dichiarazioni accusatorie) è intrinsecamente viziata e la premessa minore (mera mancanza di riscontri) è a sua volta caratterizzata da illogicità e intrinseca contraddittorietà, la motivazione non può che risultare nel suo complesso radicalmente viziata e meritevole di annullamento. Dal momento che i vizi logici accertati escludono in radice l'esistenza di una situazione di incertezza probatoria e depongono per una inequivoca assenza di validi elementi probatori a sostegno dell'accusa, l'annullamento della sentenza deve essere pronunciato senza rinvio e l'imputata G. assolta ai sensi della prima parte dell'art. 530 c.p.p.. In coerenza con quanto si è affermato al punto 1 che precede, l'accoglimento dell'impugnazione G. quanto alla lettera B dell'imputazione produce effetti estensivi favorevoli alla posizione B..
3. Il reato contestato al capo A. La posizione G..
La responsabilità penale della sola SI.ra G. in ordine al reato previsto dall'art. 571 c.p. è stata ritenuta dal Tribunale muovendo dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle colleghe dell'imputata (le maestre Ba., Ca., C. e F.
A.) e ravvisando conferma dell'ipotesi accusatoria sia nel contenuto della relazione redatta dall'Ispettore Bi. sia nelle anomalie comportamentali dei bambini in concomitanza con la frequenza dell'istituto. Quanto alla condotta della SI.ra B. il Tribunale ha invece ritenuto mancante la prova di condotte non occasionali che integrino il reato contestato ed ha escluso che sussista anche solo un concorso morale rispetto alle scelte educative pervicacemente perseguite dalla stessa G.. La Corte di Appello ha confermato la responsabilità della SI.ra G. e, riformando la prima decisione ai soli effetti civili, concluso per l'esistenza della responsabilità anche della SI.ra B. sotto il profilo del concorso morale.
I motivi di impugnazione secondo, terzo e quarto della SI.ra G. lamentano in modo assai articolato sia vizio di motivazione, sia travisamento dei fatti e delle prove e, tuttavia, a differenza di quanto questa Corte ha riconosciuto con riferimento al reato di abuso sessuale, le censure prospettate dalla ricorrente in ordine alla motivazione sul reato ex art. 571 c.p. non appaiono fondate e debbono essere rigettate.
La giurisprudenza ha pacificamente affermato che solo vizi di percorso motivazionale "manifesti" possono assumere rilievo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) (sul punto si rinvia ai chiari principi interpretativi dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione contenuti nelle sentenze delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074). La lettura delle pagine 25-50 della motivazione consente a questa Corte di escludere che i giudici di appello siano incorsi in contraddizioni o in manifesta illogicità. La premessa maggiore del percorso motivazionale, costituita dagli evidenti segni di malessere manifestati dai minori affidati alla SI.ra G., appare sorretta da motivazione ampia e in linea con le risultanze probatorie;
altrettanto può dirsi circa la loro riconducibilità alle condotte della maestra e circa il non accoglimento delle diverse prospettazioni della ricorrente (si vedano, in particolare, le considerazioni espresse alle pagine 41 e seguenti della motivazione). Ciò premesso in via generale, la Corte rileva che deve condividersi la giurisprudenza secondo la quale non occorre perizia per accertare il pericolo di malattia, che può essere desunto dalle modalità dell'azione e dal contenuto degli elementi di fatto acquisiti, e che si è in presenza di reato di pericolo, così che per la sussistenza del reato non occorre il verificarsi della malattia in concreto (Sezione Sesta penale, sentenza n. 6001 del 1998, rv 210535). A ciò soggiunga che la nozione di malattia che assume rilievo per l'ipotesi di reato prevista dal citato art. 571 è più ampia di quelle concernenti l'ipotesi di lesioni personali, andando a comprendere "ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento" (Sezione Sesta Penale, sentenza n. 16491 del 2005, rv 231452). In conformità con i principi giurisprudenziali qui richiamati appare evidente che la motivazione della sentenza impugnata non presenta i vizi denunciati dalla ricorrente allorché ritiene provata, sulla base degli elementi puntualmente richiamati, l'esistenza di conseguenze dannose per i minori riconducibili proprio alle condotte tenute dalla maestra. La diversa prospettazione difensiva (mancanza di conseguenze in altri bambini;
esiguità numerica delle condotte provate;
dubbia significatività delle dichiarazioni delle altre insegnanti;
presenza di pregresse forme di disagio di alcuni bambini;
e così via) trova risposta nelle motivazioni addotte dai giudici dell'appello e finisce per richiedere a questa Corte di operare una rivalutazione del materiale probatorio che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità.
Una volta escluso che il ricorso possa essere accolto, la Corte deve rilevare che il reato si è nelle more del giudizio estinto per intervenuta prescrizione. Nessuna sospensione del decorso dei termini prescrizionali è intervenuta in grado di appello e nel corso del primo giudizio il decorso del termine risulta avere avuto luogo per soli quattro giorni (cfr. verbale di udienza del 18 gennaio 2006). Dal momento che il periodo di commissione del reato è contestato come cessato il (OMISSIS), il termine massimo è spirato anteriormente alla presente decisione, con la conseguenza che, conformemente alle richieste del Procuratore generale, il reato va dichiarato estinto e la sentenza impugnata annullata sul punto senza rinvio.
4. Il reato di cui al capo A. La posizione B..
Per quanto riguarda la posizione della SI.ra B., come si è visto, la sentenza impugnata ha modificato la decisione assolutoria dei primi giudici. Il rovesciamento del primo giudizio avrebbe richiesto ai giudici di appello di fornire una motivazione coerente ed in grado di affrontare tutti gli aspetti di criticità dell'ipotesi accusatoria che avevano condotto il tribunale di Asti, con puntuale motivazione (pagine 130 e seguenti), ad escludere l'ipotesi di concorso nel reato addebitato alla collega G.. Invece, la motivazione presenta tre aspetti di contraddittorietà che ne determinano un vizio radicale.
In primo luogo, appare evidente l'illogicità del passaggio motivazionale che fa discendere in modo diretto dalla condivisione dei metodi educativi della collega G., che la SI.ra B. avrebbe manifestato in più occasioni, un vero e proprio rafforzamento del proposito criminoso. Tale passaggio non soltanto prescinde totalmente dall'esame dell'elemento soggettivo della ricorrente, e cioè dalla sua percezione dell'esistenza di una condotta illecita della SI.ra G. e dalla volontà di appoggiarne la prosecuzione, ma, in modo del tutto apodittico, attribuisce al comportamento della SI.ra B. la capacità di incidere in modo significativo sulle scelte professionali di una collega che, come sottolineato dagli stessi giudici di appello, ha dimostrato di possedere una ferma convinzione circa i metodi educativi seguiti e la volontà espressa di sostenerli pur a fronte del dissenso fermamente manifestato dalla quasi totalità delle altre colleghe.
In secondo luogo, la stessa Corte di Appello da atto che la SI.ra B. prese chiaramente le distanze dalla reazione che la collega G. aveva manifestato in una delle occasioni considerate prova dell'illecito contestato, e lo fece consolando la bambina destinataria di un brusco rimprovero;
analogamente la Corte d'Appello da atto che la SI.ra B. aveva nei confronti dei minori un atteggiamento protettivo, chiaramente diverso da quello della collega cui, invece, finisce per assimilarla. Ciò detto, deve rilevarsi che la motivazione in esame omette del tutto di affrontare il tema della compatibilità di queste considerazioni, favorevoli alla maestra B., con l'affermata esistenza di una consonanza così rilevante da assumere le forme del concorso morale nel reato altrui. In terzo luogo deve evidenziarsi come il passaggio motivazionale in cui la Corte di Appello afferma che la condotta della SI.ra B. avrebbe "in qualche modo" concorso moralmente nel reato della collega rappresenti un evidente momento di crisi dell'intero percorso logico e ne manifesti la intrinseca contraddittorietà. Il concorso morale nella condotta illecita altrui, proprio per la sua estrema delicatezza anche in relazione al principio costituzionale del carattere personale della responsabilità penale, richiede una prova rigorosa ed un percorso motivazionale altrettanto rigoroso, incompatibile con l'esistenza di un collegamento tra le volontà che avrebbe luogo "in qualche modo".
Se è certo che la Corte di Appello attribuisce alla sola maestra G. le condotte illecite che hanno provocato malessere e sofferenza nei bambini loro affidati, attribuendo alla maestra B. un concorso unicamente sul piano del sostegno morale e del rafforzamento del proposito criminoso, il confronto tra la motivazione della sentenza del Tribunale e quella di appello mette in luce come la seconda sentenza difetti radicalmente della capacità di confutare i puntuali passaggi che avevano condotto all'assoluzione della SI.ra B. e come nel suo argomentare presenti momenti di contraddittorietà che rendono la decisione oggi impugnata manifestamente illogica. Tale vizio impone alla Corte di annullare senza rinvio la decisione impugnata con riferimento alle statuizioni civili che riguardano la ricorrente B..
5. Le statuizioni civili relative alla posizione G.. Il capo della sentenza impugnata relativa alle conseguenze civili del reato è oggetto del quinto e del sesto motivo di ricorso della SI.ra G..
Quanto al sesto motivo di ricorso, effettivamente la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla questione della limitazione delle spese che le era stata sottoposta, ma la Corte osserva che la condanna alle spese segue il principio generale della soccombenza, con conseguente esclusione della apposizione all'imputato di un obbligo di pagamento concernente le spese relative ad una contestazione dalla quale è stato assolto con formula ampia. Venendo così al quinto motivo di ricorso, si è in precedenza evidenziato come esso contenga, in realtà, tre diverse censure. a) Infondata la prima censura, nella quale si afferma che la liquidazione dei danni in favore delle parti civili non avrebbe potuto essere operata secondo equità in assenza di una espressa richiesta delle parti, nel caso in esame mancante. Mentre il Tribunale (pag. 143) aveva ritenuto assente un pur minimo principio di prova circa l'entità dei danni, così devolvendo la questione alla sede civile, la Corte di appello ha operato una distinzione tra i danni materiali e biologici, per i quali ha confermato la statuizione di primo grado, e quelli morali;
per questi ultimi ha affermato che sussiste una piena prova della loro esistenza e che si tratta di conseguenze che possono trovare ristoro solo mediante il ricorso ad una valutazione secondo equità.
A questo proposito va rilevato che nei motivi di appello delle parti civili era contenuta una richiesta di immediata liquidazione dei danni morali, con domanda (atto a firma Avv. Ventura) di fissazione di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva. Deve, perciò, escludersi che la pronuncia della Corte di Appello si avvenuta in assenza di istanza di parte di liquidazione immediata dei danni morali.
Ciò premesso, osserva la Corte che con sentenza n. 17492 del 2007 (rv 598878) la Terza Sezione Civile ha chiarito che, a differenza di quanto stabilito dall'arti 14 c.p.c. che richiede la concorde domanda delle parti, nell'ipotesi di liquidazione dei danni ai sensi dell'art. 1226 c.p.c. è consentito al giudice di ricorrere al criterio equitativo (anche d'ufficio, secondo la sentenza n. 315 del 2002, rv 551499, della stessa Sezione), ed "è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale".
b) Infondata anche la terza censura, secondo la quale la motivazione non conterrebbe alcuna indicazione circa i criteri adottati per la quantificazione dei danni morali secondo equità. Rileva la Corte che effettivamente la sentenza omette una puntuale ed organica indicazione dei criteri seguiti (si veda sul punto pagina 50), ma che non può farsi a meno di considerare come il complesso motivazionale consenta di comprendere agevolmente il ragionamento seguito dalla Corte di Appello. Il contenuto delle pagine 41-43 contiene una indicazione delle patologie denunciate e attestate dai testimoni, ivi compresi i medici che seguirono i minori, così come quello di pagina 49 esprime con chiarezza il giudizio di gravità che la Corte di Appello ricollega a tali patologie in modo sostanzialmente uniforme per tutti i bambini. Può così affermarsi che, per quanto formulato in modo non organico, il complesso motivazionale non risulti ne' incoerente ne' viziato da illogicità e possa ritenersi sufficiente nel dare conto delle valutazioni che la Corte di Appello ha formulato al fine di esercitare il potere discrezionale affidatole dalla legge. c) Fondata invece, la terza censura. È sufficiente esaminare il primo capoverso di pagina 143 della sentenza del Tribunale per escludere che vi sia stata pronuncia in favore della parte civile Pe. - a tale constatazione fa seguito la circostanza che ne' la parte civile ne' la parte pubblica hanno impugnato sul punto la sentenza di primo grado. Va, dunque, escluso che la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ricomprenda i danni eventualmente subiti dalla parte civile Pe..
6. Alla conferma della sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna della SI.ra G. in relazione alla lettera A della rubrica e nel capo relativo al risarcimento dei danni in favore dee parti civili, nei limiti adesso specificati, consegue la condanna della medesima ricorrente alla rifusione delle spese che le parti civili hanno sopportato per il presente grado di giudizio. Peraltro tenuto conto dell'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al capo concernente il reato contestato alla lettera B della rubrica, la Corte ritiene di dover parzialmente compensare tali spese stimando equo, attese le richieste delle parti civili contenute nei motivi di appello ed in esito al presente giudizio, fissare nel 30% la quota compensata. La restante quota del 70%, posta a carico della ricorrente, viene quantificata in 1.660,00 Euro, oltre accessori di legge, per le parti civili assistite dall'Avv. Ventura e in 3.670,00 Euro, oltre accessori di legge, per le parti civili assistite dall'Avv. Pasta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti della G. e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, anche nei confronti della B., la sentenza impugnata nel capo relativo al delitto di violenza sessuale di cui alla lettera B dell'imputazione, perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio nei confronti della G. la sentenza impugnata nel capo relativo al reato di cui all'art. 571 c.p. perché estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della B. relativamente alle statuizioni civili che la riguardano. Conferma nei confronti della G. le statuizioni civili della sentenza impugnata e dichiara compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio nella misura del trenta per cento, e condanna la stessa alla rifusione del rimanente settanta per cento di dette spese che liquida per questa quota in complessivi Euro 1.660,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge in favore delle parti civili difese dall'Avv. Ventura e in complessivi Euro 3.670,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge in favore delle parti civili difese dall'Avv. Pasta.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2009