Sentenza 7 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia nella mente (il cui rischio di causazione implica la rilevanza penale della condotta) è più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento.
Commentari • 5
- 1. Art. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplinahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza È configurabile il delitto di cui all'art. 571 in ambito di lavoro subordinato, quando atti volontari idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica o morale nei dipendenti siano posti in essere dall'agente perseguendo la finalità della punizione per episodi censurabili (Sez. 6, 10090/2001). Non è dubbio che il datore di lavoro sia titolare del potere di correzione e di disciplina intesi come poteri di indicare le modalità adeguate di esecuzione della prestazione di lavoro, necessarie, o anche solo opportune, perché la complessiva attività posta in essere dal soggetto organizzato per raggiungere un risultato economico (che sia un bene o un servizio, …
Leggi di più… - 2. Maestra rigida e autoritaria: come difendersi?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 marzo 2023
- 3. Abuso di mezzi di correzione, basta anche un solo atto (Cass. 29661/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 luglio 2022
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere integrato anche da un unico atto espressivo dell'abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l'evento, quale che sia l'intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo. La condotta abusante può, inoltre, consistere in qualsiasi comportamento dell'insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il …
Leggi di più… - 4. Insegnante che usa violenza anche morale è sempre reato (Cass. 7969/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2020
In ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare, quale che sia l'intenzione del soggetto attivo, deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità, sicché integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quelle concementi l'imputabilità o i …
Leggi di più… - 5. Insegnante punisce bullo, ma dignità va rispettata (Cass. 34492/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2020
La risposta educativa dell'istituzione scolastica ad atti di bullismo deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e che, in ogni caso, essa non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore. Nel processo educativo, essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicchè diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare i convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere. La costrizione a scrivere cento volte la frase "sono un deficiente", lesiva della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2005, n. 16491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16491 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento