Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2007, n. 37147
CASS
Sentenza 18 settembre 2007

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In tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere che i sintomi siano la prova dell'abuso e che quest'ultimo sia la spiegazione dei sintomi (cosiddetto ragionamento circolare), in quanto non è consentito da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza. (Fattispecie nella quale la prova indiziaria dei presunti abusi in danno di minori risultava costituita, oltre che dalle dichiarazioni dei genitori, da due certificati medici di equivoca interpretazione quanto alle potenziali tracce degli abusi o perchè compatibili con una patologia congenita ovvero perchè non necessariamente riferibili ad atti di natura sessuale).

In tema di reati sessuali in danno di minori di età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la cosiddetta consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 cod.proc.pen. ovvero di richiedere al G.i.p. l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 cod.proc.pen., le cui risultanze hanno tuttavia valore solo endoprocessuale, sottraendo agli indagati la facoltà di controllare, tramite i difensori ed i consulenti tecnici, l'operato del consulente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che le risultanze della consulenza personologica ex art. 359 cod.proc.pen. sono utilizzabili nei riti speciali ovvero nel giudizio ordinario, sull'accordo delle parti).

In tema di reati sessuali, le dichiarazioni accusatorie rese da minori vittime del reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies, cod. pen.), soprattutto se assunte "de relato", impongono un esame giudiziale critico improntato a canoni di neutralità e rigore che richiede l'opportuno ausilio delle scienze rilevanti in materia (pedagogia, psicologia e sessuologia), in quanto la loro attendibilità può essere inficiata da suggestioni eteroindotte. (In applicazione di tale principio la Corte, adita in fase cautelare, ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero in un procedimento a carico di alcuni soggetti, tra cui alcuni insegnanti di un asilo, indagati per presunte violenze ed abusi sessuali in danno di diversi alunni).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2007, n. 37147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37147
Data del deposito : 18 settembre 2007

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