Sentenza 1 aprile 1998
Massime • 1
In materia di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina il pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto dall'art.571 cod. pen. non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale, ma può essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza; e può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorquando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Nè occorre, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata, atteso che l'esistenza di una lesione personale è presa in considerazione come elemento costitutivo della ipotesi diversa e più grave prevista dal secondo comma dell'art.571.
Commentario • 1
- 1. Insegnante punisce bullo, ma dignità va rispettata (Cass. 34492/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2020
La risposta educativa dell'istituzione scolastica ad atti di bullismo deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e che, in ogni caso, essa non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore. Nel processo educativo, essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicchè diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare i convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere. La costrizione a scrivere cento volte la frase "sono un deficiente", lesiva della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/1998, n. 6001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6001 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 1.4.98
1. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N.472
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " Adalberto Albamonte " N. 31067/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Di RL AR
avverso la sentenza delle, Corte d'Appello dell'Aquila in data 31.1.1997, con la quale veniva confermata la condanna inflittale in primo grado per il reato di cui all'art. 571 C.P. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Elena Paciotti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 31.1.1997 la Corte d'Appello dell'Aquila confermava la condanna inflitta in primo grado a Di RL AR per il reato di cui all'art. 571 c.p. commesso in danno del minore D'SA TO, figlio del coniuge convivente D'SA EL. fino al novembre del 1990. Alla Di RL era stato contestato in origine il reato di cui all'art. 572 c.p.; ma il Pretore di Chieti la aveva ritenuta responsabile del meno grave reato di abuso di mezzi di correzione.
Secondo la sentenza di appello, era rimasto accertato in punto di fatto che l'imputata aveva praticamente segregato il minore in casa, dove questi restava solo per lungo tempo senza poter incontrare parenti od altre persone. e gli si rivolgeva abitualmente con espressioni offensive e mortificanti. Tale comportamento, ad avviso della Corte, era suscettibile di arrecare un grave pregiudizio alla formazione del carattere e della personalità del minore;
ed integrava perciò gli estremi del reato contestato, dovendo il pericolo richiesto dalla norma incriminatrice essere valutato "ex ante", e cioè in base ad un giudizio di probabilità circa l'attitudine della condotta dell'agente a provocare l'effetto (malattia nel corpo o nella mente). Quanto al dolo, proprio il cosiddetto "animus corrigendi" costituiva il discrimine tra il reato di cui all'art. 571 e. p. ed altre e più gravi ipotesi criminose analoghe;
e non poteva perciò essere invocato di certo per escludere la punibilità.
Ricorre a mezzo del proprio difensore la D'SA, deducendo erronea applicazione dell'art. 571 c.p. e difetto di motivazione della sentenza impugnata. Questa si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza di eccessi punitivi senza prendere in esame la probabilità dell'effetto richiesto dalla norma e senza compiere alcun accertamento (per esempio attraverso una perizia medico-legale) sulla effettiva esistenza del pericolo di una malattia, d'altronde non desumibile da alcuna documentazione e da alcuna testimonianza. I rilievi della ricorrente sono infondati.
Il pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto dall'art. 571 c.p.p. non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale, ma può essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza;
e può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorquando la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Non occorre ovviamente, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata, atteso che l'esistenza di una lesione personale è presa in considerazione come elemento costitutivo della ipotesi diversa e più grave prevista dal secondo comma dell'art. 571.
Non potrebbe poi in alcun caso ritenersi il difetto di motivazione denunciato dalla ricorrente. La sentenza impugnata richiama infatti, oltre a tutta una serie di deposizioni testimoniali di parenti prossimi del minore e di una assistente sociale, gli accertamenti eseguiti dal Tribunale per i Minorenni competente, che con decreto in data 20.5.1991 aveva disposto l'affidamento del minore ai nonni paterni e allo zio, evidenziando come la motivazione del decreto avesse posto in luce l'esistenza di tutta una serie di comportamenti della Di RL potenzialmente pregiudizievoli della salute del minore (sostanziale segregazione in casa, isolamento da parenti e da coetanei, continue espressioni offensive e minacciose usate nei suoi confronti) e tali anzi da aver già prodotto pregiudizi avvertibili, dato che il minore già presentava "segni di involuzione psichica e relazionale". L'affermazione di responsabilità è perciò fondata anche su accertamenti eseguiti da un giudice specializzato: accertamenti non controversi e legittimamente utilizzati in sede penale.
Tutto ciò posto, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 10 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1998