Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 70 10295 1 P EM D CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 8282/00 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.6199 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 18/01/01 Dott. Gianfranco SERVELLO Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: SA CN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA COZZOLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA CORSO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RG EP;
- intimato l'ordinanza del Tribunale di TORINO, avversO 2001 depositata il 29/03/00 R.G.N. 10797/99; 261 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GUGLIELMO PASSACANTANDO che ha concluso chiedendo che la Corte Suprema di Cassazione voglia annullare il provvedimento di sospensione del giudizio civile emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, emesso in data 29/03/00, con ogni conseguente situazione di legge. -2- 8282-00 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, la S.p.A. CE NO conveniva in giudizio SE TA, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 80.000.000 circa a titolo di risarcimento danni. La Società esponeva, a fondamento della domanda, di aver assunto in data 5.8.1992 il TA con contratto di formazione e lavoro della durata di anni due e di non aver riconfermato nel lavoro il predetto dopo la scadenza del contratto;
che, a cagione della mancata conferma al lavoro, il convenuto aveva commesso gravi reati, che avevano comportato l'emissione a suo carico di provvedimenti restrittivi della sua libertà, nonché il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che nel corso del relativo procedimento la Società non si era costituita parte civile. In data 29.3.2000, Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., disponeva la sospensione del giudizio civile fino alla definizione di quello penale. Avverso la detta ordinanza di sospensione la S.p.A. CE NO proponeva ricorso per regolamento di competenza. Il P.G. ha concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente società rileva come erroneamente il Giudice del lavoro abbia fatto applicazione del principio della pregiudizialità del processo penale, ormai superato dal nuovo meccanismo della completa autonomia e 3 هنا separazione dei giudizi ed a fortiori non richiamabile in riferimento ad un giudizio penale nel quale la società stessa non era neppure parte. Il ricorso è fondato. Secondo quanto affermato da questa Corte in numerose occasioni, dato che nel nuovo codice di procedura penale non e' stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato ( ne' sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate e contenute nel capo secondo del Titolo primo del Libro primo del medesimo codice, con conseguente soppressione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale nel testo dell'art. 295 cod. proc. civ. in sede di nuova formulazione di detto articolo da parte della novella introdotta dalla legge n. 353 del 1990) si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia piu' ispirato al principio dell'unita' della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della (pressoche') completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilita' (civile) dedotta in giudizio. Essendo stato quindi sostituito al detto principio della unita' della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale quello della autonomia e separazione tra i giudizi, la mancanza di una pronuncia penale ها affermativa di responsabilita' non impedisce al giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato (Cass. nn. 3992, 7178/1997, 967/2000; neppure la circostanza che per i fatti contestati al lavoratore e posti a base del licenziamento dello stesso per giusta casa, si sia proceduto in sede penale, determina alcuna necessita' di sospensione del giudizio di impugnazione del licenziamento stesso Cass. n. 5258/1998 e 12806/1999). Deve quindi affermarsi l'erroneità del richiamo al principio della pregiudizialità penale sotteso al provvedimento impugnato, che va conseguentemente cassato. Alla medesima conclusione dovrebbe del resto giungersi anche alla stregua di quell'orientamento che valorizza il rapporto di pregiudizialità tra i due processi, ritenendo comunque configurabile l'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio, subordinata alla duplice condizione dell'avvenuto esercizio dell'azione penale e della rilevanza ed opponibilita' dell'eventuale giudicato penale nel processo da sospendere, sicche occorre, di volta in volta una indagine in concreto, diretta a verificare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialita' tra le due cause, idoneo a giustificare l'applicazione del citato art. 295 cod.proc.civ (Cass. n.9440/1998). Nel caso in esame siffatta indagine - del tutto omessa dal giudice di merito che si è limitato ad affermare come "indubbio" che l'esito della controversia in corso dinanzi a lui dipendesse dalla definizione del REBBE procedimento penale- conduce proprio ad escludere il presupposto della sospensione necessaria. ها 5 Dalla stessa narrativa dei fatti come sopra riportati, si evince come oltre a non ricorrere alcuna delle ipotesi di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p., o all'art. 211, disp. att. c.p.p., in relazione all'art. 654 c.p.p., non sia in alcun modo riscontrabile quell'indefettibile requisito della "pregiudizialità- dipendenza" dei rispettivi procedimenti appunto richiesto per la sospensione necessaria: altra è infatti la verifica dei fatti prospettati come costitutivi della responsabilità per il risarcimento del danno, ed altro è il contenuto del giudizio volto ad accertare la condotta in quanto integrante le ipotesi incriminatrici contestate e la conseguente responsabilità penale Il ricorso va conclusivamente accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di sospensione (datato 29/3/2000) del Giudice del lavoro di Torino, dinanzi al quale andrà riassunto il giudizio. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza di sospensione e fissa termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente per la riassunzione del giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001. Presidente Il Relatore Jefremo Sulley Repro be Minis 3 0 I A 3 1 Shillin D S 5 . S , T A . O R T L N , L A ' A O L 3 S B L IL CANCELLIERE E 7 E I - P D S D 8 Depositato in Cancelleria - I I 1 A S N 1 T N G S oggi, 1 MAR 2001- E O E O S P G A I M D G A IL CANCELLERE I E E , O A L T O D T R I A E T R L T S I I L N D G E E E S D O R E 6