Sentenza 9 dicembre 2014
Massime • 1
Gli ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente nel senso che non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali pur se liberi dal servizio, essendo anche in tali circostanze tenuti ad esercitare le proprie funzioni, ove si verifichino i presupposti di legge. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., posto in essere con calci e strattoni in danno di un poliziotto, nonostante questi, in tenuta da spiaggia, si fosse tempestivamente qualificato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2014, n. 52005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52005 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/12/2014
Dott. LANZA L. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1855
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 25230/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL UR, nato il giorno 10 maggio 1965;
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nonché il difensore del ricorrente avv. TRANFO Giacomo che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. AL UR ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza 19 gennaio 2011 del Tribunale di Ravenna, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai reati dei capi sub C (art. 651 c.p.) e D (L. n. 110 del 1975, art. 4) perché estinti per prescrizione, confermando nel resto le statuizioni di responsabilità per il delitto di atti osceni (capo A) e resistenza a pubblico ufficiale (capo B).
2. Con il primo motivo ed il secondo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta sussistenza del delitto di resistenza consistita in violenti calci e strattoni nei confronti di AL e BR pubblici ufficiali, condotte, secondo il ricorrente non riferite da nessuno.
2.1. In particolare si contesta che il AL, in quanto "poliziotto libero dal servizio", abbia in quella sede agito da pubblico ufficiale e, in ogni caso, si sia limitato a prospettare la sua qualità di agente di polizia senza documentarla: la conclusione è che il AL nella specie ha agito da semplice cittadino.
2.2. I primi due motivi sono inammissibili.
2.3. Invero, contrariamente all'assunto difensivo, risulta:
a) che la materialità della condotta oppositiva del ricorrente emerge dalla testimonianza dibattimentale del AL che ha testualmente affermato che il AL, nella circostanza, "scalciava e strattonava";
b) che il teste UI ha ribadito l'avvenuta immediata qualificazione del AL come poliziotto;
2.4. È quindi evidente e manifesta la correttezza della doppia conforme statuizione di responsabilità dei giudici di merito, alla quale il ricorso oppone due rilievi in fatto, infondati, pretendendo poi, tra l'altro, che su di essi possa basarsi una decisione di annullamento, da ottenersi -comunque- con una non consentita rivalutazione dei dati probatori.
3. Con un terzo e quarto motivo, sul presupposto che il AL, appunto perché libero dal servizio, abbia agito da privato, si lamenta la ritenuta illegittimità della condotta serbata dall'imputato e la conseguente insussistenza del delitto.
3.1.Con un quinto motivo si sostiene l'applicabilità nella specie della esimente della legittima difesa, essendo il ricorrente nella specie inseguito da privati o comunque da persone che in quel momento non rivestivano la qualità di pubblico ufficiale.
3.2. Anche queste censure, da trattare congiuntamente, attesa la loro naturale correlazione, non superano la soglia dell'ammissibilità.
3.3. La radicale infondatezza della tesi che vuole il AL come "privato cittadino interveniente", contrasta infatti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli agenti e gli ufficiali della polizia, così come i carabinieri, sono da considerare in servizio permanente e, ciò, nel senso che, anche nei periodi di permesso o di licenza, essi sono obbligati ad assumere l'esercizio attuale delle funzioni, allorché se ne verifichino, come avvenuto nella specie, le condizioni di legge (Cass. pen. sez. 6^, 7075/1990 Rv. 184345, Mariotti).
3.4. Quanto alla riconoscibilità, come pubblico ufficiale, del AL, persona che, in indumenti da spiaggia, si era qualificato come "poliziotto", si tratta di una critica espressa nell'atto di appello, con l'argomentazione che, nonostante ciò ("anche se" era presente un poliziotto), il AL temeva comunque un linciaggio ed aveva cercato di "distanziarsi" da chi lo "circondava". 3.5. È evidente che con tale doglianza si intende accreditare un diverso apprezzamento dei profili psicologici della condotta oppositiva del ricorrente, il quale, nonostante la presenza del pubblico ufficiale, ha cercato di impedire la sua identificazione ed ha cessato i suoi comportamenti violenti soltanto quando ha percepito l'inefficacia del suo agire, in relazione all'arrivo della pattuglia armata della volante.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
4.1. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014