Sentenza 3 dicembre 2010
Massime • 1
Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, sia per la diversa oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi.
Commentario • 1
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La Cassazione con l'ordinanza n. 27590/2023 offre lo spunto per approfondire il tema degli accordi finalizzati a escludere l'esecuzione di un provvedimento giudiziale non ancora passato in giudicato ipotizzandone l'ammissibilità, ma solo ove l'accordo incida sull'assetto sostanziale dei rapporti in gioco, non potendo -di converso- predicarsi la sua ammissibilità allorquando abbia a oggetto le norme che regolano l'attività del giudice, e in particolare quelle che disciplinano gli effetti della sentenza. Ciò perché il patto non menoma l'iniziativa processuale del creditore. La Suprema Corte conferma, quindi, le statuizioni della Corte di Appello che aveva escluso l'incidenza del patto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2010, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 03/12/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1989
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 32697/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Defilippi Claudio, difensore di fiducia di S.L. , a (omesso) , dall'Avv. Biagio Palarne, difensore di fiducia di C.E. , n. a (omesso) , e Dall'Avv.
D'Ippolito Roberto difensore di fiducia di Co.Co.Ro. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 7.10.2009 della Corte di Appello di Lecce, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Lecce in data 26.5.2008, vennero condannati S.L. e C.E.
alla pena di anni ventuno di reclusione ciascuno e Co.Co.Ro. alla pena di anni alla pena di anni diciotto e mesi uno di reclusione, quali colpevoli dei reati, lo S. : di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p., u.c., art. 609 quater c.p., comma 1,
n. 1); C.E. dei reati: di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1), artt. 600 bis e 600 sexies c.p.; Co.Co. : di cui agli artt. 81 cpv. 572, 600 bis,
600 sexies e 110 c.p., art. 609 quater c.p., u.c., art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1);
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi per le parti civili gli Avv. Stefania Viola Messa e Anna Grazia Maraschio, che hanno concluso come da note depositate in udienza;
Udito il difensore di S.L. , Avv. Alberto Di Prospero, in sostituzione dell'Avv. Claudio Defilippi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore di C.E. , Avv. Palarne Biagio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il difensore di Co.Co. , Avv. Roberto D'Ippolito, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.L. , C.E. e
Co.Co.Ro. in ordine ai reati precisati in epigrafe, loro ascritti per avere lo S. costretto le minori C.M.T.
, C.A.L. e C.L. a subire atti sessuali,
consistiti inizialmente in palpeggiamenti delle parti intime e nel farsi toccare dalle bambine e nel prosieguo in congiunzioni carnali, rapporti orali ed anali con le sole C.M.T. ed A.L.
; il C.E. e la Co. , genitori delle predette minori,
per avere costretto le figlie a subire gli abusi sessuali dello S. e di altre persone, averne sfruttato la prostituzione, il C. anche per avere commesso direttamente violenze sessuali in danno della figlia A.L. e la Co. per avere maltrattato le figlie. È da rilevare che la sentenza di primo grado ha qualificato come violazioni di cui all'art. 609 quater, comma 1 n. 1) e u.c., c.p. le imputazioni di cui agli art. 609 bis e 609 ter, comma 1, n. 1) e 5), c.p., variamente ascritte agli imputati, e come violazioni di cui agli art. 600 bis e 600 sexies c.p. le imputazioni di cui alla L. n.75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 4), e art. 4, comma 1, n. 2), 3) e
7), ascritte al C. ed alla Co. .
Secondo la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza gli abusi sessuali commessi dallo S. in danno delle minori C.M.T. ed C.A.L. avevano avuto inizio nel 1997 quando le stesse avevano, rispettivamente nove ed otto anni. Secondo il narrato delle minori la madre costringeva le figlie ad andare a casa del vicino S. perché subissero atti sessuali, in prosieguo di tempo sempre più invasivi, in cambio di birre, vino, sigarette e talvolta danaro da portare alla madre, nonché giocattoli e brioches per loro. In prosieguo di tempo anche il C.E. aveva costretto le figlie a subire atti sessuali da parte dello S. e di altre persone in cambio di danaro ed aveva egli stesso abusato della figlia A.L. .
A partire dall'(omesso) le minori C.M.T. ed A.L.
erano state collocate in casa-famiglia, inizialmente in semi-convitto (consistente nel solo ricovero diurno) per poi passare al regime residenziale, con rientri a casa bisettimanali della durata del fine settimana. A partire da tale periodo lo S. aveva interrotto i rapporti sessuali con la minore M.T. , ma continuato ad averli con la sorella A.L. , anche contemporaneamente al padre della minore, che la aveva mandata anche con altri uomini.
Gli abusi sessuali avevano termine nel (omesso) con la cessazione dei rientri a casa delle parti lese, quale conseguenza dell'inizio delle loro rivelazioni.
In sintesi, la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano contestato l'attendibilità delle parti lese, le cui dichiarazioni sarebbero state indotte da influenze esterne durante la permanenza nella casa-famiglia, evidenziandosi elementi di contraddizione nel loro narrato anche in relazione a dati circostanziali dei fatti riferiti.
La Corte ha altresì rigettato la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale in appello formulata dalla difesa della Co. per l'esame di altri testi, ma la ha accolta limitatamente alla richiesta di perizia psichiatrica per accertare se all'epoca dei fatti l'imputata fosse non imputabile per cronica intossicazione da alcool ovvero parzialmente incapace di intendere e di volere;
accertamento peritale che dava esito negativo.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con un primo mezzo di annullamento la difesa dello S. denuncia carenza ed illogicità della motivazione della sentenza. Il vizio viene in primo luogo riferito alla valutazione delle dichiarazioni delle parti lese che - si sostiene - risultano contraddittorie, mai circostanziate e non prive di astio. Si fa rilevare che le propalazioni delle minori sono iniziate due anni dopo il loro ricovero nella casa-famiglia con la conseguente esposizione in detto periodo ad influenze esterne e reciproche, che hanno accresciuto il loro astio nei confronti dei genitori. Si rilevano, poi, elementi di contraddizione tra le dichiarazioni delle minori M.T. ed A.L. rispetto a quelle della sorella L. , avendo le prime due affermato che lo S. chiudeva sempre la porta a chiave e le finestre allorché si recavano da lui, mentre la sorella ha riferito che l'imputato lasciava sempre aperta la finestra. Si osserva che le minori non hanno saputo riferire nulla a proposito dei segni particolari rilevabili sul corpo dell'imputato, quale una cicatrice nella zona inguinale ed un grosso neo dietro la schiena, nonché la mancanza di un testicolo. Si deduce che la sentenza impugnata ha fornito risposte lacunose ed illogiche su tali punti. Si osserva che in sede di esame delle parti lese il P.M. ha formulato le domande, fornendo una integrale descrizione dei fatti, mentre le parti lese si sono limitate a rispondere con un si o con un no e, in particolare, che la C.A. Luce ha modificato, su sollecitazione dello stesso P.M., l'indicazione della persona che era solita depilarsi le parti intime, in un primo momento indicato nello S. e successivamente nel padre, nonché caduta in altre contraddizioni.
Con riferimento alle testimonianze di altri soggetti si deduce che la sentenza impugnata ha illogicamente affermato che le stesse costituiscono elemento di riscontro alle dichiarazioni delle parti lese, trattandosi di risultanze neutre o che mettono ulteriormente in dubbio l'attendibilità delle minori.
Si osserva che il teste V.C.D. ha affermato di non aver mai visto le minori recarsi a casa dello S. e che tale dichiarazione non è affatto inattendibile, come ritenuto dai giudici di merito, in quanto è coerente con il carattere sporadico di tale frequentazione e smentisce la affermazione delle minori, secondo le quali il fatto avveniva con frequenza settimanale. Si osserva che i testi P. e G. hanno rilasciato dichiarazioni tra loro contrastanti e che minano ulteriormente la credibilità delle sorelle C. . In particolare la G. aveva affermato che M.T.
era solita mentire e la teste P. che la stessa si era immediatamente confidata nella casa-famiglia. Le testi C.C. e P.M. hanno reso dichiarazioni che rendono ulteriormente dubbie quelle delle parti lese, avendo affermato di avere notato segni di bruciatura di sigaretta sul viso delle bambine, mentre queste ultime hanno negato di avere subito tale tipo di lesioni. Anche la testimonianza di C.T. deve ritenersi sostanzialmente neutra, avendo egli formulato solo il sospetto che lo S. potesse dare fastidio alle sorelle;
sospetto che presumibilmente doveva essere scaturito nella sua mente in epoca successiva ai fatti, allorché è diventato adulto. Con un secondo mezzo di annullamento si denuncia infine violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo la sentenza del tutto carente di motivazione sul punto. Con il primo mezzo di annullamento la difesa del C. denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione alla diversa qualificazione dell'originaria ipotesi delittuosa di cui all'art. 609 bis c.p., quale fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., con la conseguente nullità della sentenza.
In estrema sintesi si deduce che la fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p. costituisce un'ipotesi di reato autonoma e diversa rispetto a quella della costrizione agli atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p., sicché tale diversa fattispecie doveva formare oggetto di contestazione nei confronti dell'imputato. Si denuncia inoltre sul punto anche contraddittorietà della motivazione, non avendo i giudici di merito mai escluso che vi fosse stata violenza o costringimento delle minori, nonché, con riferimento al concorso del C. nei reati di violenza sessuale attribuiti allo S. , vizi di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico del reato. In relazione alla fattispecie di cui all'art. 600 bis c.p., si denuncia carenza di specificazione in ordine alle varie ipotesi delittuose previste dalla norma;
carenze motivazionali e violazione di legge in ordine alla eventuale abitualità della condotta che integra il reato, alla sussistenza del concorso con il reato di cui all'art. 609 quater c.p., nonché vizi di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico e della stessa materialità dello sfruttamento, non essendovi prova che il C. avesse pattuito un compenso con lo S. .
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza.
Si deduce che i giudici di merito hanno effettuato una valutazione della attendibilità delle persone offese "positiva per esclusione", avendole ritenute attendibili in quanto non sono emersi elementi per dubitare della loro attendibilità e che tale criterio di valutazione non corrisponde alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia.
Si osserva, in sintesi, che dalle stesse dichiarazioni delle persone offese è emersa la estraneità dell'imputato agli episodi iniziali che sarebbero stati commessi dalla madre delle minori all'insaputa del padre, il quale era continuamente fuori casa per gli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa.
Si osserva che, secondo le dichiarazioni delle minori, il C. avrebbe iniziato a sfruttarle a causa dei suoi debiti, della cui esistenza, però, non è stata acquisita alcuna prova;
che la C.A.L. ha collocato temporalmente gli abusi sessuali ai suoi danni nell'anno 2004, allorché la stessa aveva smesso di fare ritorno presso la abitazione dei genitori, e per tale ragione i giudici di merito hanno retrodatato i fatti all'anno 2001; che anche a seguito della citata retrodatazione deve ritenersi poco attendibile che il padre avesse iniziato ad abusare della figlia allorché era già ricoverata presso la casa-famiglia, poiché le violenze sessuali sarebbero potute venire facilmente alla luce. Si osserva che la minore ha affermato che il padre fumava le canne e si bucava, nonché che egli aveva una cicatrice nella zona inguinale. Per tale motivo era stata chiesta una ispezione corporale dell'imputato; prova decisiva che il Tribunale non ha ritenuto di ammettere.
Si deduce infine, che l'astio delle fà glie nei confronti del padre era determinato dalla relazione adulterina di questi con una zia delle ragazze;
relazione che avrebbe provocato particolare sofferenza nelle parti lese;
senso di stupore e sofferenza poco spiegabili in persone che erano state loro stesse oggetto di continui abusi sessuali.
Con gli ultimi due mezzi di annullamento si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Si deduce che i giudici di merito, ai fini della valutazione della concedibilità delle generiche, non potevano tener conto solo della gravità del fatto, ma avrebbero dovuto considerare anche altri elementi valutatone, quale la personalità dell'imputato, la sua condotta pregressa, il contesto sociale in cui si sono verificati i fatti.
La difesa della Co. denuncia la sentenza con sette mezzi di annullamento: A) mancata assunzione di una prova decisiva. Si osserva che i giudici di primo grado e successivamente la Corte di appello non hanno accolto la richiesta di esaminare il maresciallo C.T. che aveva svolto indagini su Co.Fr. e la madre di questi S.C. .
Si osserva che le minori avevano riferito di essere state mandate dal padre a casa del Co. e che questi aveva abusato di loro sessualmente;
che il fatto sarebbe avvenuto alla presenza della madre del Co. , che era cieca. In ordine a tale episodio era stato provato che la S.C. è deceduta il (omesso) , allorché
la prima delle parti lese aveva meno di un anno e la seconda non era ancora nata. Si deduce, quindi, che l'esame del maresciallo C. doveva ritenersi decisivo per far luce sull'episodio. Si osserva che il predetto teste aveva anche svolto indagini presso i fotografi della zona per accertare se fossero state sviluppate e stampate da loro le fotografie di cui avevano parlato le minori, che le ritraevano durante gli abusi sessuali. Egualmente decisiva doveva ritenersi la richiesta di sentire quale teste la dr.ssa c.A.M. dei servizi sociali della ASL, che aveva seguito le minori prima del ricovero presso la casa-famiglia, nonché la richiesta di espletamento di una perizia sulle lettere e sul diario di C.A. .
B) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sì deduce, in sintesi, che la sentenza ha illogicamente svalutato le dichiarazioni con le quali C.M.T. aveva escluso che i segni rilevati sul suo viso fossero dovuti a bruciature di sigarette, attribuendo tale dichiarazione alla volontà della parte lesa di non infierire nei confronti della madre, senza tener conto del fatto che la minore aveva riferito cose ben più gravi a carico della madre. Sì osserva, poi, che le minori hanno sostanzialmente escluso che il nonno abbia commesso atti sessuali nei loro confronti, come invece affermato dai giudici di merito. Sì ricorda la vicenda che ha avuto per protagonista il Co. , detto "(omesso) ", per rilevare carenza ed logicità della motivazione con la quale è stato giustificato il contrasto tra quanto narrato dalle minori e la già avvenuta morte da tempo della madre del Co. . Si osserva inoltre che la sentenza ha illogicamente cercato di giustificare la mancanza di astio delle parti lese nei confronti dell'imputata ed affermato erroneamente che le rivelazioni degli abusi sono iniziate solo dopo il ricovero delle minori nella Comunità, ove avevano trovato chi era disposto ad ascoltarle ed aiutarle, mentre risulta che già in precedenza le parti lese erano state seguite in modo appropriato dai servizi sociali della ASL ed, in particolare, dalla dr.ssa c. , della quale era stato chiesto l'esame.
C) Inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione della sentenza.
Con il motivo di gravame sì reiterano le censure formulate dalla difesa del C. in ordine alla diversa qualificazione degli abusi sessuali quale fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., deducendosi che si tratta di un fatto nuovo, mai contestato. Si deducono, poi, vizi di motivazione in ordine alla valutazione della attendibilità delle parti lese, mediante una generale condivisione dello schema logico giuridico che emerge dalla sentenza di primo grado, senza tener conto delle numerose contraddizioni in cui sono incorse le minori.
D) Si denuncia contraddittorietà della sentenza in ordine al ritenuto concorso della Co. nei reati di violenza sessuale. Si ripropongono le censure in ordine alla configurabilità del concorso del reato di cui all'art. 609 quater c.p. con la fattispecie di cui all'art. 600 bis c.p. e si denunciano vizi di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 609 quater c.p.. E) Vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 600 bis c.p.. Si ripropongono da parte della ricorrente le censure formulate dalla difesa C. in ordine alla configurabilità, nel caso in esame, della citata fattispecie criminosa.
F) e G) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Anche sul punto vengono riproposte le censure formulate dalla difesa del C. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p.. Con memoria depositata il 3.9.2010 la difesa dello S. ha sostanzialmente ribadito le precedenti deduzioni in punto di vizi di motivazione della sentenza con riferimento alla attendibilità delle parti lese e di trattamento sanzionatone).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non sono fondati.
È opportuno esaminare in primo luogo le questioni di diritto sostanziale e processuale dedotte dai ricorrenti.
Le doglianze formulate dalla difesa degli imputati C. e Co. , con le quali viene censurata, per violazione dell'art. 521 c.p.p., l'affermazione di colpevolezza in ordine alla fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., mentre in imputazione era stato contestato il diverso reato di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1), sono infondate e, in ogni caso, tardive.
Invero, la fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., così come diversamente qualificato il fatto dalla sentenza di primo grado, già formava oggetto di contestazione in tutti i suoi elementi costitutivi (rapporto di parentela, affidamento, età delle persone offese), sicché nella specie si tratta esclusivamente di una diversa qualificazione giuridica, che si sottrae alla eccezione di nullità formulata dai ricorrenti.
Peraltro, la nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. è a regime intermedio;
nullità che, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., non può essere eccepita per la prima volta mediante il ricorso per Cassazione (cfr. sez. 1, 15.7.1993 n. 8712, Papallo, RV 195068; sez. 4, 199700041, Paolillo, RV 207407; sez. 2, 23.5.2000 n. 9876, Fasciani, RV 218020; sez. 6, 22.2.2005 n. 10094, Ricco ed altro, RV 231833). Ad identiche conclusioni deve ovviamente pervenirsi per quanto riguarda il riferimento della medesima censura da parte di entrambi i predetti ricorrenti alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui agli artt. 600 bis e 600 sexies c.p., mentre era stata contestata in imputazione la fattispecie di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 4), e art. 4, comma 1, n. 2), 3) e 7).
Il reato di cui alla affermazione di colpevolezza inoltre è stato inequivocabilmente accertato con riferimento alle ipotesi di induzione e sfruttamento della prostituzione delle minori;
termini in cui sostanzialmente aveva formato oggetto di contestazione la fattispecie di cui alla L. n. 75 del 1958, sicché nel caso in esame non vi è neppure carenza o illogicità della motivazione in ordine all'accertamento di fatto sul punto.
Le ulteriori deduzioni dei ricorrenti in ordine al mancato accertamento della pattuizione di un compenso si palesano inconferenti ai fini della configurabilità del reato. La pattuizione del prezzo, invero, non è elemento costitutivo del reato di sfruttamento della prostituzione, sia minorile che di adulti, in quanto è tale solo la percezione di un vantaggio di natura patrimoniale derivante dalla altrui prostituzione;
percezione di un vantaggio patrimoniale che ha formato oggetto di accertamento. È, altresì, infondato il motivo di gravame con il quale entrambi i predetti ricorrenti deducono che non è configurabile il concorso tra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 bis c.p. e quella di cui all'art. 609 quater c.p., essendo assorbita la seconda dalla prima ipotesi di reato.
Come è noto l'art. 600 bis c.p. ha sostituito la L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 5), e, per il principio di specialità, l'art. 3,
comma 1, n. 8), della medesima legge, nella quale è stata eliminata l'aggravante del fatto commesso in danno di minore degli anni ventuno prevista dall'art. 4, comma 1, n 2).
Orbene, il reato di prostituzione minorile ha elementi costitutivi e oggettività giuridica diversa dalla fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., sicché le due ipotesi criminose possono certamente concorrere, ove ricorrano gli elementi fattuali di entrambe. È noto al Collegio che questa Corte di recente si è pronunciata, affermando che il delitto di prostituzione minorile, che punisce la condotta di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, assorte, dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme incriminatrici, il delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell'ambito delle attività di prostituzione di quest'ultimo, (sez. 3, 14.4.2010 n. 18315, RV 247164; sez. 3, 27.5.2009 n. 28640, S. ed altri, RV 244593). L'affermazione in punto di diritto delle citate pronunce non appare, però, condivisibile.
È opportuno in primo luogo rilevare che l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è sostanzialmente consolidato nell'escludere che i criteri di assorbimento e di consunzione dei reati trovino un fondamento normativo nel codice penale, essendo da esso previsto, quale criterio di regolamentazione dell'ipotesi di norme che riguardino la stessa materia, solo il principio di specialità ex art. 15 c.p.. È stato osservato in proposito che i giudizi di valore che "i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale" (Sez. Un. 20.12.2005 n. 47164, Marino). Va ancora rilevato che l'indirizzo interpretativo di questa Corte, antecedente all'introduzione dell'art. 600 bis c.p., che prevede la fattispecie della prostituzione minorile aveva affermato che è ammissibile il concorso di reati tra il favoreggiamento della prostituzione, all'epoca previsto dalla L. n.75 del 1958, ed il concorso in violenza carnale di minore di quattordici anni. (sez. 3, 14.2.1969, n. 303, Lupo, RV 111457; sez. 3, 25.5.1995 n. 1965, Savoca, RV 202780). Orbene, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal citato indirizzo interpretativo a seguito della introduzione della fattispecie specifica della prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis c.p.. Anche in relazione alla disposizione citata si deve rilevare che non vi è coincidenza tra l'interesse protetto da tale fattispecie criminosa e quello tutelato dall'art. 609 quater c.p.. Nel capo concernente la tutela della libertà individuale l'art. 600 bis c.p., infatti, fa parte della sezione prima dei delitti contro la personalità individuale, mentre l'art. 609 quater c.p. è incluso nella sezione seconda dei delitti contro la libertà personale. Si tratta, pertanto, di interessi giuridici diversi, di natura più ampia quelli tutelati dalla sezione prima, afferenti precipuamente alla dignità ed agli altri valori della personalità umana, mentre la sezione seconda tutela solo le libertà individuali, tra cui quella sessuale.
Sono, poi, materialmente diverse le condotte della induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile e del concorso (morale, ma anche eventualmente materiale, come accertato nel caso in esame a carico del C. ) nel delitto di abuso sessuale in danno di minore.
Le descritte condotte materiali, peraltro, non devono neppure necessariamente concorrere, essendo configurabile il delitto di cui all'art. 600 bis c.p. senza che ricorrano anche gli estremi della fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p.. Sicché, allorché ricorrono gli estremi di entrambe le fattispecie criminose, deve essere affermato il concorso formale di entrambi i reati.
Nel resto le censure dei ricorrenti sul punto del concorso dei predetti reati riguardano profili fattuali, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato di concorso nella violenza sessuale, non deducibili in sede di legittimità, avendo formato sostanzialmente oggetto di accertamento nella sede di merito. È, altresì, infondata la denuncia per mancata assunzione di una prova decisiva formulata dalla ricorrente Co. .
La motivazione con la quale l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello in data 24.6.2009, riprodotta nella sentenza impugnata, ha respinto la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimento in appello si palesa assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici in ordine alla valutazione della assoluta genericità dei capitoli di prova richiesti dalla difesa dell'imputata ed alla mancanza di rilevanza della prova nel suo complesso.
Sicché deve essere escluso che nel caso in esame ricorrano le condizioni per ravvisare la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, di cui peraltro non ricorrono i presupposti, essendo stata formulata la richiesta di prova in primo grado ai sensi dell'art. 507 c.p.p., e tanto meno la violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 1, emergendo evidente dalla citata motivazione, oltre alla ritenuta ininfluenza della prova richiesta, la esaustività del materiale probatorio acquisito.
Passando all'esame dei motivi di ricorso, con i quali si denunciano vizi di motivazione della sentenza, è opportuno premettere in punto di diritto che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio diretto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione. Sì tratta di un principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte ed assolutamente condivisibile (sez. un. 23.11.1995 n. 2110, Facchini, RV 203767 e più di recente ulteriormente ribaditi: sez. 2, 5.5.2006 n. 19584, Capri ed altra, RV 233773; sez. 6, 20.3.2006 n. 14054, Strazzanti, RV 233454).
Una conferma della differenza sostanziale esistente tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, in conformità dei principi che discendono dal dettato costituzionale sulla giurisdizione, emerge, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, individua i limiti del giudizio di legittimità, affermando che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di Cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito in appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di Cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito", che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consenta affatto di fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito sulla prospettazione della necessità di ripercorrere, in sede di legittimità, l'intera ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio.
Tale impostazione, anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), disposta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), è stata ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "di disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione" e che questo può avvenire solo nei casi in cui "si introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazone di una prova decisiva ai fini della decisione", (sez. 2, 23.5.2007 n. 23419, P.G. in proc. Vignaioli, RV 236893; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musumeci, RV 237207). L'esame del materiale processuale previsto dalla norma non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di travisamento della prova.
Orbene, appare evidente dall'esame dei numerosi motivi di ricorso, con i quali sono stati denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata, che gli stessi si esauriscono in una richiesta di riesame e rivalutazione del materiale probatorio con riferimento alla attendibilità delle parti lese;
riesame inammissibile per le anzidetto ragioni.
Peraltro, tutte le censure con le quali è stata contestata la attendibilità delle parti lese e riproposte quali motivi di ricorso sono state puntualmente esaminate nella sentenza impugnata e ritenute inconferenti ovvero inidonee ad intaccare il giudizio di attendibilità delle minori con motivazione che si palesa immune da vizi logici.
Nè i vizi logici, che devono essere manifesti, possono essere ravvisati nel fatto che i ricorrenti abbiano ritenuto non soddisfacenti le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha risposto ai rilievi formulati nei motivi di gravame. Per completezza di esame va comunque rilevato che la valutazione della attendibilità delle parti lese risulta fondata sulla puntuale indicazione, nella sentenza di primo grado, la cui motivazione per l'identità del giudicato integra quella di appello, sia degli esami tecnici che hanno accertato la loro capacità a testimoniare, a riconoscere e riferire la realtà, all'esistenza nella C.M.T. di una condizione di stress post-traumatico, riconducibile ad abusi sessuali, sta delle risultanze delle loro dichiarazioni, caratterizzate da coerenza intrinseca tra le prime rivelazioni e quanto riferito successivamente nelle varie sedi e nel reciproco riscontro, dalla dettagliata indicazione di luoghi, appartamenti, arredamenti, periodi di tempo e persone.
Rilevante appare sul punto della valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilità delle minori quanto evidenziato dalla sentenza di primo grado, che riporta la deposizione della teste Co. , la quale ha riferito che, molto prima che i fatti venissero alla luce in sede istituzionale, la C.A.L. , all'età di
(omesso) , compagna di classe alle elementari di sua figlia, aveva confidato a quest'ultima che la madre si ubriacava "e poi ci manda a casa di quello di fronte per potere avere sigarette, vino e birra in cambio dobbiamo fare le cose sporche".
Sicché la indicazione di tale dato probatorio costituisce adeguata confutazione delle diffuse tesi difensive, secondo le quali il narrato degli abusi sarebbe frutto di influenze esterne, assorbite dalle minori nel periodo di ricovero nella casa-famiglia. Va anche rilevato, quanto alla vicenda degli abusi sessuali commessi sulle minori da tale Co.Fr. , che secondo le dichiarazioni delle persone offese, riportate tra virgolette nella sentenza di primo grado, le stesse hanno solo riferito genericamente di "una signora che poi se ne andò", sicché la certificazione della morte della madre del Co. non si palesa certamente un elemento di prova idoneo a scardinare la tenuta logica della motivazione in base alla quale le dichiarazioni delle minori sono state ritenute attendibili sul punto.
Nel resto con le varie censure ci si limita a prospettare elementi di dubbio in punto di fatto ed una diversa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella effettuata dai giudici di merito;
prospettazioni inammissibili in sede di legittimità. Anche in punto di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio la motivazione delle sentenze di merito è assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici, essendosi tenuto conto della gravità, reiterazione dei fatti e della personalità degli imputati, quale emerge dalla stessa vicenda criminosa. Rileva, infine, la Corte che con decorrenza dalla cessazione della permanenza (fino al 2002) risulta verificatasi la prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., nella formulazione attualmente vigente, che trova applicazione ai sensi della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, del reato di cui all'art. 572 c.p., per il quale vi
è stata pronuncia di condanna nei confronti della sola Co. . Tuttora non si è verificata, invece, la prescrizione degli altri reati ascritti agli imputati, anche con riferimento agli episodi più risalenti nel tempo, tenuto conto della pena massima comminata dagli artt. 600 bis e 600 sexies c.p. e dall'art. 609 quater c.p., u.c., in relazione all'art. 609 ter c.p., comma 2, rientrando le aggravanti di cui alle disposizioni citate nella categoria di quelle ad effetto speciale.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti della Co. limitatamente al reato di cui all'art. 572 c.p., per essere detto reato estinto per prescrizione, e va eliminata la relativa pena di mesi uno di reclusione.
Il ricorso della Co. va rigettato nel resto.
Devono essere, altresì, rigettati i ricorsi dello S. e del C. , che vanno, perciò, condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
Al rigetto dei ricorsi segue infine la condanna di tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Co.Co.Ro. limitatamente al reato di cui all'art. 572 c.p., per essere lo stesso estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena pari a mesi uno di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso di Co.Co.Ro. ; rigetta i ricorsi di S.L.
e Ca.Ev. , che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali;
condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida per C.M.T. in Euro 2.000,00, per Ca.An.Lu. , Lu. e T. in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 dicembre 2010. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011