Sentenza 23 maggio 2000
Massime • 1
In tema di integrazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.,l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa integra una nullità a regime intermedio che - in quanto tale - deve essere dedotta, quanto meno, con i motivi di appello ed, in mancanza di ciò, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2000, n. 9876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9876 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI - Presidente - del 23/05/2000
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIANA LAUDATI - Consigliere - N. 3447
Dott. DONATO DANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO TIRELLI - Consigliere - N. 506
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI UI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 20.10.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza
Udito, per la parte civile, l'avv. Michele Roverbio del foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna dell'imputato al rimborso delle spese.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Cosentino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito il difensore, avv. Campegiani Alberto del foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.10.1999, confermava quella del pretore di Velletri - sez. distaccata di Albano Laziale - che aveva ritenuto UI CI responsabile del reato di danneggiamento, aggravato ai sensi del cm 1, n. 3, dell'art. 635 c.p., in quanto, dopo aver rotto il manto stradale e frantumato la soglia di travertino della nicchia che la parte lesa aveva fatto predisporre, in prossimità del proprio esercizio di parrucchiere, per alloggiarvi il contatore del gas, infisse due paletti metallici in corrispondenza della nicchia stessa impedendo così la prosecuzione dei lavori di installazione dello impianto. La corte territoriale, alla luce della deposizione resa dalla denunciante e da un testimone, nonché della riproduzione fotografica dello stato dei luoghi, disattendeva la giustificazione dell'imputato secondo cui egli avrebbe inteso rendere più sicuro il funzionamento del contatore esposto al pericolo di urti da parte di urti da parte di auto provenienti del cancello di fronte.
Ricorre per cassazione il difensore del CI denunciando violazione degli artt. 635, 625, n. 7, e 392, n. 1 e 2, c.p. sul rilievo che quest'ultimo non avesse agito con la volontà di danneggiare un bene altrui, bensì al fine di tutelare la propria sfera patrimoniale infliggendo ostacoli sulla strada di proprietà condominiale per impedirne lo uso da parte di estranei, compresa la denunciante: la rottura della lastra sovrastante la nicchia sarebbe stata conseguenza non voluta dell'esercizio di tale tutela, non già dello intento di danneggiare la proprietà altrui.
Si denuncia altresì manifesta illogicità della ricostruzione dell'elemento psicologico senza carenza con l'intenzione, emergendo dal processo, di impedire che l'installazione del manufatto limitasse il diritto di passaggio sulla strada condominiale.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione degli artt. 517, 519, n. 1 e 522 c.p.p., per asserita illegittimità della contestazione dell'aggravante ex art. 635, cm 1, n. 3, c.p., in corso di causa, sia per insussistenza del presupposto dell'esposizione del manufatto ancora in costruzione alla pubblica fede, sia per la carenza di informativa al prevenuto che avrebbe potuto chiedere un termine a difesa.
Con l'ultimo motivo si prospetta violazione dello art. 336 c.p.p. per difetto di querela e di procedibilità, quindi, dell'azione penale sulla base della mera "notitia criminis") contenuta nell'atto presunto da AN e AO NA;
si eccepisce altresì l'inammissibilità della costituzione di parte civile di queste ultime per difetto di legittimazione alla relativa azione, essendo l'immobile, oggetto di controversia, di proprietà esclusiva della soc. R.I.C.A.L.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si prospetta sostanzialmente l'erronea qualificazione del reato contestato affermandosi che nella specie sarebbe stato configurabile, al più, l'esercizio arbitrario di privata ragioni. Tale questione - che integrerebbe violazione degli artt. 635 e 392 c.p. - in realtà non è stata dedotta con i motivi di appello, nei quali risultano contestate solo le circostanze di fatto atte ad integrare la imputazione del danneggiamento;
onde, ai sensi dell'art. 606, cm 3, c.p.p., il motivo, sotto tale profilo, deve ritenersi inammissibile. Con lo stesso motivo si deduce anche l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di danneggiamento;
ma l'affermazione, secondo cui il fatto (causato dall'attività materiale di infissione dei paletti sulla strada condominiale per impedirne semmai, sotto lo aspetto soggettivo, ma mera colpa con previsione dell'evento, inidonea a configurare la volontà di danneggiare, presuppone una inammissibile rivalutazione, da parte del giudice di legittimità, delle risultanze processuali attraverso le quali è stato ritenuto anche l'elemento subiettivo del delitto contestato. Tale apprezzamento, cioè, non può essere censurato in cassazione se non con riguardo alla congruità e logicità della motivazione. Senonché la doglianza relativa, dedotta con il secondo motivo, appare infondata, avuto riguardo anche alla giustificazione che effettivamente il CI diede del proprio comportamento ai giudici di merito. Nella sentenza di secondo grado si legge che l'imputato, agendo con coscienza e volontà, frantumò la soglia di travertino sovrastante la nicchia fatta costruire dalla parte lesa in prossimità del proprio negozio per alloggiarvi il contatore del gas, costringendo la stessa "a subire un rilevante ritardo nel conseguimento del suo legittimo obiettivo": a tale accertamento i predetti giudici sono pervenuti valutando in particolare il risultato della prova testimoniale e delle stesse ammissioni del AS. Non può, quindi, costui pretendere che in sede di legittimità venga compiuta una diversa valutazione delle risultanze probatorie apprezzate nei giudizi di merito coerentemente con l'ipotesi accusatoria: la motivazione in proposito è del tutto coerente e logica nel testo della decisione impugnata con riferimento alle circostanze acclarate per sorreggere il giudizio di responsabilità.
Quanto al terzo motivo, la prima parte implica un apprezzamento circa la sussistenza della situazione di fatto per la contestazione dell'aggravante ex art. 625, n. 7, c.p.p., richiamata dall'art. 635, comma 2 e 3, c.p., così come acclarata in sede di merito, apprezzamento che ovviamente non rientra nei poteri cognitivi della Corte di cassazione;
mentre la seconda pate - asserita illegittimità della contestazione dell'aggravante in corso per non essere stato il prevenuto reso edotto della facoltà di chiedere un termine a difesa - è infondata, poiché la nullità prevista dall'art. 522 c.p.p., relativamente alla contestazione della aggravante, non ha carattere assoluto e quindi insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., mancando una specifica previsione in tal senso (comma 2 di quest'ultima norma); sicché, in quanto attinente all'assistenza difensiva dell'imputata, integra una nullità a cosiddetto regime intermedio, che dev'essere dedotta, quanto meno, con i motivi di appello (art.180 c.p.p.), ed in mancanza (come nel caso concreto), non può
costituire oggetto di ricorso per cassazione.
L'ultimo motivo - con il quale si insiste sulla eccezione di improcedibile dell'azione penale per difetto di legittimazione della NA a proporre querela, e quindi sull'inammissibilità della loro costituzione di parti civili - a parte la procedibilità di ufficio del reato di danneggiamento per la ritenuta sussistenza dell'aggravante sulla base di presupposti fattuali incensurabili in questa sede, involge pure una questione di merito circa la individuazione del soggetto leso quale proprietario della casa danneggiata. È dunque ugualmente sottratto al sindacato di legittimità l'accertamento compiuto al riguardo dei giudici di merito, che hanno individuato nelle NA le persone direttamente lese dall'azione dannosa dell'imputato e perciò legittimate a costituirsi parti civili.
Il ricorso, in definitiva, dev'essere rigettato con condanna del AS al pagamento delle spese processuali e di quelle per l'assistenza in questo grado della parte civile - che ha presentato le conclusioni e la nota specifica a mezzo dell'avv. M. Roverbio, procuratore speciale e difensore - come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle spese dalla stessa sostenute, che liquida in complessive L. 1.340.000=, di cui L. 40.000= per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2000