Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/1998, n. 2300
CASS
Sentenza 7 luglio 1998

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In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali gli elementi indizianti traibili (e tratti) dal verbale delle operazioni portante uno spezzone di conversazione non registrata per difettoso funzionamento delle apparecchiature di memorizzazione, ma annotata dagli agenti di p.g. che l'avevano ascoltata, non possono essere utilizzati ne' in giudizio ne' nel procedimento "de libertate", compresa l'ordinanza impositiva della cautela e la decisione di riesame sulla stessa, in quanto -come si desume dall'art. 267 comma 1 cod. proc. pen.- solo la materializzazione su un nastro magnetico può costituire la prova di quanto detto tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/1998, n. 2300
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2300
    Data del deposito : 7 luglio 1998

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