Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche o ambientali gli elementi indizianti traibili (e tratti) dal verbale delle operazioni portante uno spezzone di conversazione non registrata per difettoso funzionamento delle apparecchiature di memorizzazione, ma annotata dagli agenti di p.g. che l'avevano ascoltata, non possono essere utilizzati ne' in giudizio ne' nel procedimento "de libertate", compresa l'ordinanza impositiva della cautela e la decisione di riesame sulla stessa, in quanto -come si desume dall'art. 267 comma 1 cod. proc. pen.- solo la materializzazione su un nastro magnetico può costituire la prova di quanto detto tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/1998, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. RU SATTA FLORES Presidente del 7/07/98
1. " Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. " Mauro D. LOSAPIO " N.2300
3. " Antonio SPAGNUOLO " REGISTRO GENERALE
4. " Luisa BIANCHI " N.22021/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RU nato in [...] il [...]
a v v e r s o l'ordinanza del Tribunale distrettuale de libertate di Torino del 4 maggio 1998.
Visti gli alti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udito la relazione fatta dai consigliere Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. RU Frangimi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte rileva.
1. Dall'ordinanza impugnata risulta che le investigazioni riguardanti l'odierno ricorrente si sono sviluppate nell'ambito di una molto complessa, indagine concernente un grosso ed esteso traffico di sostanze stupefacenti con coinvolgimento di numerose persone ritenute associate al fine di commettere reati della specie. Sulla base delle dichiarazioni di un soggetto facente parte dell'organizzazione, nonché di intercettazioni ambientali e telefoniche, si pervenne alla individuazioni del LI, dai colloquianti indicato con il nome "RU", con riferimento ai suoi rapporti con personaggi della Calabria, luogo di origine del medesimo.
Sulla base di un cospicuo coacervo indiziario, nei riguardi del detto soggetto venne, dal pubblico ministero richiesta, e poi dal g.i.p. emessa, misura cautelare detentiva, resistita mediante richiesta di riesame.
2. L'ordinanza impugnata affronta le problematiche sollevate con il ricorso in riesame e poi anche nel corso dell'udienza camerale, fornendo spiegazioni e giustificazionì da ritenersi in buona parte appaganti per la difesa, quanto meno nella misura in cui non vengono riproposte in sede di legittimità.
Con il ricorso per cassazione, peraltro, il difensore de(l'incolpato deduce quattro mezzi di annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Con il primo ripropone la questione di nullità
dell'ordinanza impositiva della cautela per assunta violazione della disposizione di cui all'art.292 comma 2-ter e comma 1 lett. c-bis c.p.p., sinteticamente contrastando l'articolata motivazione reiettiva fornita dai Tribunale della libertà di Torino sul punto. Il deducente evidenzia che oltre alla, mancata considerazione, discussione e motivazione su l'elemento favorevole indicato al Tribunale (non avere il propalante De UC mai fatto il nome del LI), altri elementi si sarebbero dovuti considerare e valutare, quali l'esito (negativo) di perquisizioni, di sopralluoghi, di intercettazioni ambientali, ed altre varie tutte elencate nel contesto del motivo di ricorso.
Osserva il Collegio che il motivo non è fondato.
Correttamente il Tribunale del riesame, nel discutere in linea di diritto l'analoga questione sollevata in camera di consiglio, ha posto in rilievo che gli elementi a favore dell'incolpato (di cui alla invocato disposizione codicistica) debbono consistere in circostanze positive, vale a dire in elementi che contrastino quellì di accusa annullandoli o rendendoli inattendibili. Non basta evidenziare circostanze che, se verificate o se, provate, avrebbero potuto portare ulteriori elementi di accusa. Così, se le perquisizioni fossero esitate nella scoperto e nel sequestro di sostanze stupefacenti, certamente l'accusa sarebbe risultata appesantita;
ma il mancato rinvenimento di sostanze del genere (o di altri elementi d'addebito) non può integrare un indebolimento dell'accusa, trattandosi di non fatti, non accadimenti, di per sè neutri, ne' risolversi in causa di nullità del provvedimento del giudice al quale non potrebbe essere richiesto di ipotizzare i mille e mille accadimenti pur possibili ma non accaduti.
D'altra parte, ed in linea di fatto, il Tribunale di Torino ha dato conto del perché il propalante De UC non ha mai fatto il nome del ricorrente, mettendo in rilievo che le conoscenze dell'accusatore quanto ad organizzazione criminosa ed a soggetti che vi partecipavano, si fermavano a un momento precedente la introduzione del LI nell'ambito del traffico illecito.
4. Con il secondo mezzo di annullamento si deduce inosservanza di norme previste a pena di inutilizzabilità, con riferimento alle disposizioni degli artt. 271 e 268 c.p.p. in tema di intercettazione e registrazioni di conversazioni telefoniche o ambientali. Secondo la difesa elementi d'indizio della commissione dei reati addebitati quanto a commercio di una partita di eroina del peso di circa cento grammi sarebbero tratti da una intercettazione ambientale autorizzata si ma solo in parte registrata per difettoso funzionamento dell'apparecchiatura di memorizzazione;
registrazione sostituita da annotazione degli agenti di polizia giudiziaria (che aveva ascoltato il colloquio anche nella parte non mmemorizzata sul nostro), utilizzata dal G.i.p. e dal Tribunale. Ma ciò non sarebbe corretto in quanto la procedura di intercettazione e registrazione segue rigidi schemi operativi e solo il nastro registrato costituisce la prova del contenuto del colloquio, senza possibilità di equipollenti.
Osserva il Collegio che il motivo di doglianza deve ritenersi fondato.
Invero, non conta, nella particolarità del caso, la circostanza che l'intercettazione ambientale fosse stato autorizzata. L'art.271 c.p.p. fa divieto di utilizzazione dei risultati di intercettazioni
(telefoniche o ambientali) che non abbiano rispettato i requisiti di cui agli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p.. Orbene, il comma 1 di quest'ultimo articolo stabilisce che, a pena di inutilizzabilità, "Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale". Ne segue che solo la registrazione, vale a dire la materializzazione su un nastro magnetico (come per il verbale la carta) può costituire la prova di quanto detto tra le partì, consentendo anche uno spazio difensivo quanto a possibile contestazione sulla lettura delle parole, sul significato delle stesse, sul tono delle voci: cioè su tutto quanto possa essere oggetto di contraddittorio. In contrario, consentendosi agli operanti di riferire quanto da loro percepito senza alcun riscontro materiale (la registrazione magnetica), si finirebbe con l'introdurre nel procedimento una forma diversa di intrusione nel privato tale quale non prevista dalla legge di rito, con violazione del principio sancito dall'art. 13 della Costituzione. Ne segue che gli elementi indizianti traibili (e tratti) dal verbale portante quello spezzone di conversazione non registrata, non possono essere utilizzati ne' in giudizio ne' nel procedimento de libertate, compresa l'ordinanza impositiva della cautela e la decisione di riesame sulla stessa.
5. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 273 c.p.p. quanto a ritenuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'episodio di cessione di mezzo chilogrammo di cocaina ai fratelli OR nel periodo luglio-settembre 1997; ciò in quanto gli elementi emergenti dai brogliacci di intercettazione sarebbero da ritenere inidonei a fondare siffatta accusa.
Osserva il collegio che questo motivo deve essere ritenuto inammissibile in quanto si risolve in una deduzione di merito, peraltro priva del requisito della specificità, incontrollabile in sede di legittimità.
6. Con il quarto mezzo di annullamento si deduce violazione degli artt. 275 e 292 c-bis c.p.p. per omessa indicazione delle specifiche esigenze ostative all'applicazione di misura cautelare di detenzione domiciliare da vivere, come l'incolpato aveva indicato, nel comune di Piati in Calabria. L'incensuratezza del prevenuto, la sua dedizione al lavoro (di commercio di bestiame a mezzo di società in liquidazione), l'intimazione di sfratto da parte della proprietario dell'appartamento torinese, sarebbero elementi tutti da considerare favorevolmente.
Osserva il Collegio che anche questo motivo deve essere respinto. L'ordinanza del Tribunale di Torino sul punto è correttamente e congruamente motivato. Le ragioni elencate dal ricorrente sono state prese in considerazione nei limiti della loro possibile rilevanza e sono state spiegate le ragioni della inadeguatezza della misura domiciliare, specie in relazione agli elementi di accusa emersi e al luogo, ritenuto centro degli illeciti affari, eletto per vivere la custodia attenuata.
7. Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnato deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame. Dovrà infatti verificarsi se, espunto dal coacervo indiziario l'elemento costituito da quanto riferito dagli agenti operanti al di fuori della registrazione, di cui si è parlato nell'esaminare il secondo motivo di ricorso, sulla base degli altri elementi di accusa il provvedimento di cautela personale risulti congruamente sostenuto da un apparato giudicabile di gravi indizi, oppure no. Ovviamente, secondo l'esito di questa indagine, sarà adottato congruo provvedimento.
La Cancelleria provvederà alla comunicazione di cui all'art. 94 comma 3-bis disp.att. c.p.p..
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 620 c.p.p. a n n n u l l a l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione e r i n v i a per nuovo esame allo stesso Tribunale di Torino;
m a n d a alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 94 comma 3-bis disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 1998