Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
Il delitto di prostituzione minorile, che punisce la condotta di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto assorbe, dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme incriminatici, il delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell'ambito delle attività di prostituzione di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 28640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28640 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 01149
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 005402/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.G. N. IL (OMISSIS);
2) L.G. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 07/07/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Favara Massimo e Avv. Villardita Francesco. OSSERVA
Nei confronti di S.G. e L.G. il Pm
formulava richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui: a) artt.81 cpv, 110 e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., nn. 1, 4 e 5 perché
in concorso tra loro, in più occasioni, la L. quale madre della minore di D.S.C. - di anni 12 -, costringevano quest'ultima a subire e compiere atti sessuali, in particolare la L., dietro compenso di denaro, con minaccia e con abuso di autorità, costringeva la figlia ad appartarsi con S. G. che, dopo essersi spogliato, la toccava, si faceva toccare e masturbare;
b) artt. 110 e 600 bis cod. pen. per avere entrambi indotto la minore alla prostituzione secondo le modalità in precedenza descritte.
Con sentenza del 12.4.07 il GUP del tribunale di Caltagirone, ritenuto che in assenza di violenze e minacce il reato sub a) dovesse essere riqualificato come violazione dell'art. 609 quater cod. pen., condannava la L. per entrambi i reati ascrittile dichiarandola interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, nonché legalmente interdetta durante la pena. Per quanto concerne lo S. il GUP assolveva lo stesso dal reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. e lo condannava invece per il solo reato di cui all'art. 609 quater cod. pen., previo riconoscimento dell'attenuante del comma 3, oltre alle pene accessorie.
Entrambi gli imputati venivano, infine, condannati in solido al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidare in separata sede, con liquidazione di una provvisionale di 10000 Euro e la rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile liquidate in complessivi Euro 2500 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge. In data 7.7.2008 la corte di appello di Catania confermava la decisione di primo grado, condannando entrambi gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di giudizio.
Avverso la suddetta decisione propongono in questa sede ricorso i due imputati, i quali rispettivamente deducono:
S.:
a) carenza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen;
b) violazione dell'art. 535 c.p.p. non essendosi tenuto conto nella liquidazione delle spese della diversa posizione dei due imputati in ragione dei reati per i quali era intervenuta la condanna e non essendo stata fornita adeguata motivazione sul punto. L.:
a) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ad entrambi i reati per i quali vi era stata condanna, potendosi evincere dagli atti esaminati dai giudici di merito la sua estraneità ai rapporti tra lo S. e la minore;
b) omessa motivazione sul reato di induzione e/o sfruttamento della prostituzione ed in ogni caso insussistenza di esso;
c) erronea applicazione della legge penale sul presupposto che la fattispecie di cui all'art. 609 quater cod. pen. doveva essere ritenuta assorbita in quella dell'art. 600 bis cod. pen.. In ogni caso rileva che lo stato di incensuratezza rendeva comunque possibile la richiesta applicazione delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
È senz'altro infondato il ricorso dello S..
Per quanto concerne il primo motivo il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche appaiono adeguatamente e logicamente motivati con riferimento alla gravità dei fatti, ne' in questa sede è possibile in presenza di corretta motivazione sollecitare una diversa valutazione degli elementi esaminati stante l'inibizione di qualsiasi valutazione di merito.
In relazione al secondo motivo, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali deriva dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non nasce, invece, solo nel caso in cui l'unicità del processo deriva da connessione soggettiva o probatoria ovvero da una mera opportunità processuale (Sez. 1, n. 12151 del 15/03/2006 Rv. 233877). Correttamente, pertanto, è stata pronunciata la condanna in solido dei due imputati in quanto non solo entrambi erano stati riconosciuti colpevoli in concorso del reato di cui all'art. 609 quater cod. pen., ma fra quest'ultimo reato e quello di cui all'art. 600 bis cod. pen. era senz'altro riconoscibile la sussistenza di una connessione qualificata per l'interdipendenza delle contestazioni. Al rigetto del ricorso consegue ovviamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anche per il presente grado di giudizio.
Per quanto concerne la posizione della L. si appalesano sostanzialmente inammissibili le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso che per un verso omettono di considerare che, come più volte affermato da questa Corte, le motivazioni della decisione di appello si integrano con quelle - estremamente puntuali, nel caso di specie - di primo grado, qualora vi sia conformità tra le stesse, e per altro verso che a fronte di una motivazione che dia comunque logica ed adeguata contezza delle ragioni per le quali è stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1, si limita a contraddire nel merito le valutazioni del giudice. Occorre invece soffermarsi sul terzo motivo di ricorso, verificando se sul piano generale il reato di cui all'art. 609 quater cod. pen. possa ritenersi assorbito in quello dell'art. 600 bis cod. pen., comma 1. A parere del Collegio la risposta deve essere affermativa e va, quindi, condivisa sul punto la doglianza della ricorrente. Sul piano sistematico occorre rilevare che l'art. 600 bis cod. pen. contempla come regola generale che nell'ambito dell'attività di prostituzione minorile il compimento degli atti sessuali con il minore venga autonomamente sanzionato esclusivamente con riferimento a colui il quale intrattiene direttamente il rapporto sessuale con quest'ultimo, vale a dire al cd. "cliente".
Mentre, infatti, l'art. 600 bis, comma 1 ha per oggetto le condotte di induzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione minorile, i successivi commi direttamente sanzionano, invece, il compimento degli atti sessuali con il minore la cui età sia superiore a quella di quattordici anni, secondo cadenze modulate sull'età del minore stesso.
E dunque la collocazione sistematica delle due disposizioni nel medesimo art. e l'incipit del comma 2 "salvo che il fatto costituisca più grave reato" rende evidente che il compimento di atti sessuali con il minore debba ritenersi necessariamente assorbito nella fattispecie dell'art. 600 bis cod. pen., comma 1. che, infatti, prevede una sanzione ben più grave rispetto a quella indicata nei commi seguenti.
Ciò posto si deve rilevare che l'art. 600 bis cod. pen., comma 2 non regola il caso che l'attività di prostituzione riguardi - come nella specie - il minore degli anni quattordici.
Il che si spiega agevolmente in considerazione del fatto che all'epoca in cui è entrata in vigore la L. n. 269 del 1998, con la quale è stata introdotta nel codice la disciplina dell'art. 600 bis c.p., già prevedeva - per effetto delle modifiche apportate con la
L. n. 66 del 1996 - il reato di cui all'art. 609 quater c.p. il quale punisce in qualsiasi caso il compimento di atti sessuali con il minore infraquattordicenne.
Si deve ritenere, quindi, che, per quanto concerne la sanzionabilità degli atti sessuali compiuti sul minore nell'ambito della attività di prostituzione di quest'ultimo, le disposizioni dell'art. 600 bis c.p., commi 2 e ss. si debbano necessariamente integrare con quella dell'art 609 quater c.p.. Ciò posto non si rinviene alcuna plausibile ragione per affermare che, nell'ambito della attività di prostituzione minorile, l'assorbimento nel comma 1 debba operare solo con riguardo alle fattispecie dell'art. 600 bis cod. pen., commi 2 e ss. e non anche a quella dell'art. 609 quater cod. pen.. Giova ricordare infatti che in entrambi i casi si tratta di "delitti contro la libertà individuale" che, ancorché ricompresi nel codice in due diverse sezioni del medesimo capo (delitti contro la libertà personale e delitti contro la libertà individuale), concorrono comunque alla comune finalità di tutelare l'integrità fisio - psichica del minore con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo di essa.
E del resto in dottrina si è già evidenziato come la disposizione dell'art. 600 bis c.p., comma 2 sia stata realizzata proprio sulla falsariga di quella dell'art. 609 quater cod. pen.. Nè appare in alcun modo decisiva la diversa collocazione delle due disposizioni - rilevata nella sentenza di merito - che evidentemente risente della natura plurioffensiva dei reati ricompresi nell'art.600 bis cod. pen.. Nè, infine, si pongono problemi sotto il profilo sanzionatorio in quanto per l'art. 600 bis cod. pen., comma 1 è prevista una pena in assoluto più grave non solo rispetto a quella dei commi successivi ma anche rispetto a quella dello stesso art. 609 quater cod. pen.. Passando ora all'esame delle doglianze relative al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, anch'esse oggetto del terzo motivo di ricorso, è appena il caso di rilevare che l'assorbimento del reato di cui all'art. 609 quater cod. pen., non incidendo sulla gravità dei fatti contestati, non comporta di per sè la necessità di alcuna rivalutazione di merito sul punto. Per il resto la richiesta è ancora una volta inammissibile in quanto la ricorrente si limita a sollecitare in questa sede l'applicazione delle attenuanti generiche - motivatamente escluse dai giudici di appello - adducendo la pregressa incensuratezza e, quindi, anche in questo caso, solo ragioni di merito.
Le considerazioni che precedono impongono a questo punto di verificare il trattamento sanzionatorio.
Al riguardo, avendo il giudice di merito già ritenuto più grave la violazione dell'art. 600 bis c.p., comma 1, è possibile in questa sede procedere direttamente alla eliminazione di pena indicata come aumento per la continuazione non richiedendo ciò alcuna specifica valutazione e, di conseguenza, la pena principale va ridotta a quella di anni sei di reclusione e di Euro 11.334 di multa.
Per effetto dell'eliminazione della condanna per il reato di cui all'art. 609 quater cod. pen. non può trovare applicazione l'art. 609 nonies che contempla le relative pene accessorie e, per l'effetto, va senz'altro eliminata l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela. Deve senz'altro essere applicata, invece, nella specie, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio dalla potestà dei genitori per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, giusto il disposto dell'art. 34 cod. pen.. Si deve ritenere, infatti, che la stessa consegua ex lege in tutti i casi nei quali, come nella specie, il reato sia stato realizzato con abuso della qualità di genitore e che occorra una specifica motivazione per escluderla da parte del giudice della cognizione in mancanza della quale anche il giudice dell'esecuzione è tenuto ad applicarla ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e art. 183 disp. att. cod. proc. pen., in quanto già predeterminata ai sensi di legge e consequenziale alla condanna (Sez. 1, n. 5558 del 03/10/1997 Rv. 208978).
In assenza di argomentazioni contrarie sul punto da parte dei giudici di merito, la pena accessoria in questione va pertanto in questa sede disposta.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di L.G. per il reato di cui all'art. 609 quater cod. pen. perché assorbito nel reato di cui all'art. 600 bis c.p., comma 1 e riduce la pena inflitta ad anni sei di reclusione ed
Euro 11.334 di multa.
Elimina l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela che sostituisce con la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
Rigetta il ricorso di S.G. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2009