Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/12/1983, n. 7358
CASS
Sentenza 13 dicembre 1983

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Qualora l'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'ENASARCO, da parte del preponente, si verifichi in un periodo in cui tale contribuzione non comporti per l'agente alcun trattamento pensionistico, il fatto che, dopo tale periodo, siano sopravvenute Disposizioni normative assicuranti detto trattamento pensionistico (d.m. 10 settembre 1962, e, successivamente, legge 22 luglio 1966 n. 613 e d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758), e che, quindi, quell'omessa contribuzione si traduca in concreto nella perdita del diritto a pensione, non implica di per sè la responsabilità risarcitoria del preponente nei confronti dello agente, potendo il danno consistente nella perdita della pensione essere posto a carico del preponente, secondo i principi generali fissati dagli artt. 1223 e 1225 cod. civ., solo quando risulti conseguenza normale ed ordinaria del suo inadempimento, secondo un criterio di regolarità causale e di prevedibilità, alla stregua della comune esperienza od in relazione alle circostanze del singolo caso.*

Il trattamento pensionistico per gli agenti di commercio trova la sua prima previsione normativa, in Forma esclusiva, nel d.m. 10 settembre 1962 e poi, in Forma integrativa dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, vecchiaia e superstiti, nella legge 22 luglio 1966 n. 613 e nel d.P.R. 30 aprile 1968 n. 758. Infatti, l'inderogabile trattamento di previdenza previsto dallo art. 12 dell'accordo economico del 30 giugno 1938 non configurava, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1751 cod. civ., un istituto diverso dall'indennità di scioglimento del contratto prevista da questo stesso articolo, della quale costituiva soltanto l'obbligatoria trasformazione in Forma previdenziale, ai fini del rafforzamento dell'Onere imposto al preponente, mentre i successivi accordi economici postcorporativi del 20 giugno 1956 (per il settore industriale) e 13 ottobre 1958 (per il settore commerciale), integrati dall'accordo 17 luglio 1957 (divenuti generalmente obbligatori per essere stati recepiti rispettivamente nei d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 145, d.P.R. 26 dicembre 1960 n. 1842 e d.P.R. 18 marzo 1961 n. 387) non prevedono un trattamento previdenziale configurabile come un trattamento pensionistico, sia pure in nuce. ( Conf 6761/82, mass n 424391; ( Conf 4236/82, mass n 422206).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/12/1983, n. 7358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7358
    Data del deposito : 13 dicembre 1983

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