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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10640 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 28264/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28264/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, isola A7 scala C, Parte_1
presso l'avv. Sandro Piscicelli, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratrice p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Mario Fiore 14 presso l'avv. Mario Sarlo, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 6 CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni in immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, e va accolta per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo di condannarlo a risarcire i danni subiti dall'appartamento di cui
[...]
l'attrice era comproprietaria al 50% sito all'ultimo piano dell'edificio gestito dall'ente convenuto, a causa di infiltrazioni di acque meteoriche provenienti sin dal 2012 dal lastrico di copertura del fabbricato, danni da liquidare in € 14.699,05 “(di cui € 700,00 per le relazioni tecniche richieste per determinare le cause dei danni;
€ 1.800,00 quale acconto al legale per la procedura di denuncia di danno temuto;
€ 3.368,79 per i danni materiali subiti all'interno del proprio appartamento;
€ 3.830,26 quale prezzo del prestito contratto con proprio al fine di risolvere le problematiche già CP_2
descritte; € 5.000,00 quale danno morale ed esistenziale per gli accaduti e per il mancato godimento appieno della propria abitazione e per i disagi subiti)”, o nella diversa misura ritenuta giusta, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere o CP_1
comunque rigettare la domanda dell'attrice, con vittoria delle spese di lite ed anche della fase di mediazione, con distrazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. Per_1
; ora la causa va decisa.
[...]
Come affermato da Cass. 28253/2023: “Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico pagina 2 di 6 proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.”
Il CTU ha accertato che la spesa stimabile per ripristinare gli ambienti dell'immobile di parte attrice danneggiati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico di copertura del fabbricato, e quindi condominiale, è pari ad € 2.400 oltre Iva ed oltre al costo delle perizie tecniche commissionate dall'attrice per determinare le opere di messa in sicurezza documentato con ricevute in atti in € 650 per acconti e quindi stimabile negli €
700 richiesti – quindi, in totale, € 3.600. La stima operata dal CTU è prudenziale, poiché
i locali dell'attrice sono oggi tutti ristrutturati: pertanto, ci si deve basare sulle posizioni assunte anche dallo stesso che costituendosi non ha espressamente CP_1
contestato la relazione peritale di parte attrice, dalla quale risultano danni ai locali cucina, ingresso e bagno dell'appartamento vi sono comunque alcune fotografie Pt_1
che riportano i danni da infiltrazioni, soprattutto nella cameretta del figlio della signora oltretutto, vi è in atti una diffida rivolta dal Comune di Napoli a a non Pt_1 Parte_1
praticare luoghi pericolanti nel suo appartamento (Via Emanuele De Deo 14 piano 4° int. 4): secondo quanto accertato dal CTU, la camera da letto. Non si ritiene di dover liquidare in favore dell'attrice una somma per le spese legali sostenute nel procedimento cautelare di denuncia di danno temuto svoltosi su ricorso della odierna attrice prima del presente giudizio, e che si è concluso colla cessazione della materia del contendere: i rapporti tra e il sul punto delle spese della fase Pt_1 Controparte_3
cautelare, sono stati regolamentati coll'ordinanza che ha chiuso quel procedimento cautelare. Non si ritiene nemmeno di dover liquidare in favore dell'attrice una somma pari al costo in interessi di un prestito di € 10.200 contratto in data 9/12/2021 da Pt_1
pagina 3 di 6 a suo dire per rimediare ai danni subiti dal proprio appartamento: non è adeguatamente provato che quel prestito sia stato contratto proprio per riparare l'appartamento interessato dalle infiltrazioni, e in quale misura. Vero è, invece, che l'attrice va risarcita anche del danno non patrimoniale subito, per essere stato menomato il suo diritto all'abitazione: almeno da maggio 2019, a quanto risulta dalla stessa comparsa di risposta del , si verificarono fenomeni infiltrativi nell'immobile dell'attrice, CP_1
ma non sappiamo quando il fenomeno assunse dimensioni tali da ledere il diritto all'abitazione dell'attrice, anche se non sappiamo esattamente quando l'attrice abbia ristrutturato il proprio immobile rendendolo di nuovo pienamente abitabile, però dal provvedimento che ha chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere il procedimento cautelare col quale aveva chiesto di ordinare al Condominio di far Pt_1
cessare le infiltrazioni, sappiamo che queste erano finite entro il 21/1/2022. Il diritto all'abitazione, secondo Corte Cost. 44/2020 “«rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla
Costituzione» ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benché non espressamente previsto dalla
Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili
(fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010) e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi «bene di primaria importanza»
(sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009).”; quindi, lederlo obbliga a risarcire il titolare del diritto. Si può ritenere che almeno la cameretta del minore, e la stanza da letto dei genitori, siano stati danneggiati in modo abbastanza rilevante da ledere il diritto all'abitazione dell'attrice –
e ciò per un periodo che, in base alla documentazione in atti, è valutabile in almeno un anno. Considerato un valore medio locativo delle due stanze di € 250 mensili (solo come pagina 4 di 6 parametro di riferimento oggettivo cui agganciare la liquidazione), va riconosciuto un danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice pari ad € 3000.
Secondo il convenuto, sarebbe cessata la materia del contendere, ma così CP_1
non è: davanti all'organismo di mediazione non è stato mai raggiunto un accordo sulla domanda di risarcimento – ci fu solo una proposta di conciliazione del 17/5/2023 Parte formulata dall' , che le parti non hanno mai accettato. Sempre secondo il convenuto, non vi sarebbe stata inerzia nell'eliminare le cause delle CP_1
infiltrazioni, e comunque ci sarebbe stato un concorso di colpa della stessa per Pt_1
non aver pagato la quota a lei spettante di oneri condominiali per rendere possibile l'intervento di riparazione. In realtà, il non avrebbe dovuto mai omettere la CP_1
manutenzione del lastrico, sino al punto di giungere al verificarsi delle infiltrazioni;
e comunque, nonostante sia documentata da parte convenuta un'attività che poi è culminata nell'intervento che, a fine 2021, ha fatto cessare le infiltrazioni, non è provato che la maggioranza dei condomini non potesse decidere di eseguire le lavorazioni necessarie sin dal 2019, come poi è avvenuto due anni più tardi. E nemmeno è provato che il mancato versamento della quota da parte di rendesse impossibile agli altri Pt_1
condomini di provvedere ugualmente. Naturalmente, diversa da questo giudizio potrà essere la sorte del contenzioso che dovesse insorgere fra e per il CP_1 Pt_1
pagamento da parte di quest'ultima degli oneri condominiali.
In definitiva, il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di € CP_1
6.600; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 22/1/2022 (data alla quale le infiltrazioni certamente sono cessate e il danno si è consolidato) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 22/1/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
ed oltre alla spesa documentata per la relazione tecnica di parte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28264/2022 RGAC tra:
, attrice;
, convenuto;
così Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
provvede:
1) Condanna il convenuto a risarcire all'attrice i danni da questa subiti per CP_1
le infiltrazioni per cui è causa, che si liquidano in € 6.600; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 22/1/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 22/1/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice ogni somma che CP_1
quest'ultima documenterà di aver pagato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice € 650 spese per la CP_1
relazione tecnica di parte;
4) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, CP_1
che liquida in € 264 per esborsi ed € 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Sandro Piscicelli.
Così deciso in Napoli in data 14/11/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28264/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, isola A7 scala C, Parte_1
presso l'avv. Sandro Piscicelli, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratrice p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Mario Fiore 14 presso l'avv. Mario Sarlo, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta pagina 1 di 6 CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni in immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, e va accolta per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo di condannarlo a risarcire i danni subiti dall'appartamento di cui
[...]
l'attrice era comproprietaria al 50% sito all'ultimo piano dell'edificio gestito dall'ente convenuto, a causa di infiltrazioni di acque meteoriche provenienti sin dal 2012 dal lastrico di copertura del fabbricato, danni da liquidare in € 14.699,05 “(di cui € 700,00 per le relazioni tecniche richieste per determinare le cause dei danni;
€ 1.800,00 quale acconto al legale per la procedura di denuncia di danno temuto;
€ 3.368,79 per i danni materiali subiti all'interno del proprio appartamento;
€ 3.830,26 quale prezzo del prestito contratto con proprio al fine di risolvere le problematiche già CP_2
descritte; € 5.000,00 quale danno morale ed esistenziale per gli accaduti e per il mancato godimento appieno della propria abitazione e per i disagi subiti)”, o nella diversa misura ritenuta giusta, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere o CP_1
comunque rigettare la domanda dell'attrice, con vittoria delle spese di lite ed anche della fase di mediazione, con distrazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. Per_1
; ora la causa va decisa.
[...]
Come affermato da Cass. 28253/2023: “Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico pagina 2 di 6 proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.”
Il CTU ha accertato che la spesa stimabile per ripristinare gli ambienti dell'immobile di parte attrice danneggiati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico di copertura del fabbricato, e quindi condominiale, è pari ad € 2.400 oltre Iva ed oltre al costo delle perizie tecniche commissionate dall'attrice per determinare le opere di messa in sicurezza documentato con ricevute in atti in € 650 per acconti e quindi stimabile negli €
700 richiesti – quindi, in totale, € 3.600. La stima operata dal CTU è prudenziale, poiché
i locali dell'attrice sono oggi tutti ristrutturati: pertanto, ci si deve basare sulle posizioni assunte anche dallo stesso che costituendosi non ha espressamente CP_1
contestato la relazione peritale di parte attrice, dalla quale risultano danni ai locali cucina, ingresso e bagno dell'appartamento vi sono comunque alcune fotografie Pt_1
che riportano i danni da infiltrazioni, soprattutto nella cameretta del figlio della signora oltretutto, vi è in atti una diffida rivolta dal Comune di Napoli a a non Pt_1 Parte_1
praticare luoghi pericolanti nel suo appartamento (Via Emanuele De Deo 14 piano 4° int. 4): secondo quanto accertato dal CTU, la camera da letto. Non si ritiene di dover liquidare in favore dell'attrice una somma per le spese legali sostenute nel procedimento cautelare di denuncia di danno temuto svoltosi su ricorso della odierna attrice prima del presente giudizio, e che si è concluso colla cessazione della materia del contendere: i rapporti tra e il sul punto delle spese della fase Pt_1 Controparte_3
cautelare, sono stati regolamentati coll'ordinanza che ha chiuso quel procedimento cautelare. Non si ritiene nemmeno di dover liquidare in favore dell'attrice una somma pari al costo in interessi di un prestito di € 10.200 contratto in data 9/12/2021 da Pt_1
pagina 3 di 6 a suo dire per rimediare ai danni subiti dal proprio appartamento: non è adeguatamente provato che quel prestito sia stato contratto proprio per riparare l'appartamento interessato dalle infiltrazioni, e in quale misura. Vero è, invece, che l'attrice va risarcita anche del danno non patrimoniale subito, per essere stato menomato il suo diritto all'abitazione: almeno da maggio 2019, a quanto risulta dalla stessa comparsa di risposta del , si verificarono fenomeni infiltrativi nell'immobile dell'attrice, CP_1
ma non sappiamo quando il fenomeno assunse dimensioni tali da ledere il diritto all'abitazione dell'attrice, anche se non sappiamo esattamente quando l'attrice abbia ristrutturato il proprio immobile rendendolo di nuovo pienamente abitabile, però dal provvedimento che ha chiuso con declaratoria di cessazione della materia del contendere il procedimento cautelare col quale aveva chiesto di ordinare al Condominio di far Pt_1
cessare le infiltrazioni, sappiamo che queste erano finite entro il 21/1/2022. Il diritto all'abitazione, secondo Corte Cost. 44/2020 “«rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla
Costituzione» ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benché non espressamente previsto dalla
Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili
(fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010) e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi «bene di primaria importanza»
(sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009).”; quindi, lederlo obbliga a risarcire il titolare del diritto. Si può ritenere che almeno la cameretta del minore, e la stanza da letto dei genitori, siano stati danneggiati in modo abbastanza rilevante da ledere il diritto all'abitazione dell'attrice –
e ciò per un periodo che, in base alla documentazione in atti, è valutabile in almeno un anno. Considerato un valore medio locativo delle due stanze di € 250 mensili (solo come pagina 4 di 6 parametro di riferimento oggettivo cui agganciare la liquidazione), va riconosciuto un danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice pari ad € 3000.
Secondo il convenuto, sarebbe cessata la materia del contendere, ma così CP_1
non è: davanti all'organismo di mediazione non è stato mai raggiunto un accordo sulla domanda di risarcimento – ci fu solo una proposta di conciliazione del 17/5/2023 Parte formulata dall' , che le parti non hanno mai accettato. Sempre secondo il convenuto, non vi sarebbe stata inerzia nell'eliminare le cause delle CP_1
infiltrazioni, e comunque ci sarebbe stato un concorso di colpa della stessa per Pt_1
non aver pagato la quota a lei spettante di oneri condominiali per rendere possibile l'intervento di riparazione. In realtà, il non avrebbe dovuto mai omettere la CP_1
manutenzione del lastrico, sino al punto di giungere al verificarsi delle infiltrazioni;
e comunque, nonostante sia documentata da parte convenuta un'attività che poi è culminata nell'intervento che, a fine 2021, ha fatto cessare le infiltrazioni, non è provato che la maggioranza dei condomini non potesse decidere di eseguire le lavorazioni necessarie sin dal 2019, come poi è avvenuto due anni più tardi. E nemmeno è provato che il mancato versamento della quota da parte di rendesse impossibile agli altri Pt_1
condomini di provvedere ugualmente. Naturalmente, diversa da questo giudizio potrà essere la sorte del contenzioso che dovesse insorgere fra e per il CP_1 Pt_1
pagamento da parte di quest'ultima degli oneri condominiali.
In definitiva, il convenuto va condannato a pagare all'attrice la somma di € CP_1
6.600; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 22/1/2022 (data alla quale le infiltrazioni certamente sono cessate e il danno si è consolidato) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 22/1/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
ed oltre alla spesa documentata per la relazione tecnica di parte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28264/2022 RGAC tra:
, attrice;
, convenuto;
così Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
provvede:
1) Condanna il convenuto a risarcire all'attrice i danni da questa subiti per CP_1
le infiltrazioni per cui è causa, che si liquidano in € 6.600; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 22/1/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 22/1/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice ogni somma che CP_1
quest'ultima documenterà di aver pagato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice € 650 spese per la CP_1
relazione tecnica di parte;
4) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, CP_1
che liquida in € 264 per esborsi ed € 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Sandro Piscicelli.
Così deciso in Napoli in data 14/11/2025 Il giudice unico pagina 6 di 6