Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Maria Rosaria Dalena
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappres. pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dai funzionari dott. Pt_2 Parte_3 Pt_4
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19 luglio 2024, la parte ricorrente in epigrafe - premesso di essere già stato riconosciuto invalido civile con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 co. 3, con obbligo di sottoporsi alle future visite di revisione
- ha adito il Giudice del Lavoro di Taranto al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto
all'esonero dalle future visite di revisione.
CP_ L' costituitosi, resisteva alla domanda.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
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La domanda è inammissibile stante l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente.
È pacifico che quest'ultimo, già percettore delle prestazioni indicate, chieda esclusivamente di essere esonerato dalle future visite di revisione.
Deve rilevarsi tuttavia che quanto esposto nel ricorso non può reputarsi sufficiente ai fini della
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Nel caso di specie, deve rilevarsi il difetto tanto del carattere della concretezza (quanto quella dell'attualità dell'interesse (che potrebbero eventualmente configurarsi solo quando l'assistito fosse effettivamente convocato a visita ed in caso di esito negativo della stessa).
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa (riferibile, per la precisione, ai sensi dell'art. 53 del medesimo D.L., ai giudizi instaurati a partire dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n° 229, avvenuta il 2/10/2003). Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 27.05.2025.
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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