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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3029 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1332/22, pubblicata il 6
Giugno 2022;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il Primo Ottobre 2024, all'esito dell'udienza del 24 Settembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 23 Dicembre 2024), e pendente tra:
Dott. ( ), rappresentato e difeso (giusta procura Controparte_1 C.F._1
in atti) dall'avv. Andrea Palmiero ( ), con il quale è elettivamente C.F._2
domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
1 E
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_2 P.IVA_1
procura in atti) dall' avv. Antonio Ferrara ( ), con il quale è C.F._3
elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 24 Settembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito della causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1588/19 depositato il 27 Novembre 2019, il Tribunale di Benevento
(in accoglimento del ricorso proposto da ) ingiungeva alla società Controparte_1 CP_2
il pagamento, in favore del ricorrente , della somma di euro 7.487,97, oltre interessi CP_1
e spese della procedura (liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori come per Legge).
Il suddetto importo era stato richiesto a titolo di spettanze professionali, per le prestazioni di tenuta della contabilità ed elaborazione delle buste-paga, effettuate dal commercialista in favore della Controparte_1 CP_2
Il professionista, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva richiamato le due fatture n. 19/19
e n. 32/19, rispettivamente di euro 5.751,87 ed euro 555,78.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta con CP_2
citazione notificata nei confronti di in data 13 Gennaio 2020. Controparte_1
Co La opponente chiedeva di accertarsi la nullità del d.i. opposto, poiché fondato su fatture carenti del parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale.
Quindi chiedeva in primis di revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi CP_2
in toto la domanda creditoria proposta in sede monitoria da . Controparte_1
2 In subordine – sotto il profilo del quantum debeatur – si doleva dell'errata CP_2
quantificazione delle spettanze vantate dal . CP_1
Altresì la srl opponente spiegava domanda riconvenzionale, con la quale invocava la condanna del al risarcimento dei danni, per plurimi profili di colpa professionale. In CP_1 particolare deduceva l'inosservanza di obblighi fiscali, nonché l'irregolare tenuta CP_2
della contabilità. Da qui la dedotta negligente condotta del professionista.
In via ulteriormente subordinata, la srl opponente chiedeva di compensarsi le somme dovute al , con gli importi dovuti ad essa a titolo di risarcimento danni. CP_1 CP_2
Giusta comparsa depositata l'8 Giugno 2020 si costituiva l'opposto , Controparte_1
chiedendo di rigettarsi l'opposizione proposta (con la conseguente conferma del d.i. opposto), nonché di rigettarsi la domanda riconvenzionale avanzata dalla srl opponente.
A mezzo dell'ordinanza pubblicata il Primo Luglio 2020, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
All'udienza del 23 Settembre 2021 veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'opposto
. Tra le altre cose il professionista confermava le circostanze, di cui al capo Controparte_1
Co L della memoria ex art. 183 co.6 cpc, secondo termine, depositata il 30.9.2020 dalla opponente. Dunque emergeva la sussistenza di un accordo verbale tra le parti, relativamente al compenso mensile per la tenuta della contabilità e per l'elaborazione delle buste-paga
(compenso mensile pattuito nella misura di euro 1.300,00).
Inoltre veniva espletata consulenza tecnica di ufficio, per mezzo dell'ausiliario Per_1
, dottore commercialista – consulenza volta ad accertare la congruità del compenso
[...]
richiesto dal dott. , nonché la sussistenza dei profili di negligenza professionale CP_1
dedotti dalla CP_2
Le operazioni peritali venivano condensate nell'elaborato depositato il 9 Luglio 2021. Ad avviso del ctu, non emergevano profili di negligenza a carico del dott. . In particolare CP_1
costui aveva adempiuto a tutte le scadenze fiscali, immediatamente successive alla revoca del mandato professionale.
3 Il primo grado è stato definito con la sentenza del G.M. del Tribunale di Benevento n.
1332/22, pubblicata il 6 Giugno 2022.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, ed al contempo ha parzialmente accolto l'originaria domanda creditoria avanzata dal . Quindi ha revocato il d.i. opposto, ed CP_1
altresì ha condannato la società al pagamento, in favore di , della CP_2 Controparte_1
somma di euro 1.970,00, oltre oneri fiscali e previdenziali come per Legge, ed oltre interessi legali dalla domanda (in sostanza il credito professionale è stato riconosciuto nella misura di euro 1.970,00, anziché nella misura richiesta di euro 7.487,97).
Ancora il G.M. ha rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria (per danni da pretesa colpa professionale), proposta dall'opponente ha dichiarato integralmente CP_2
compensate tra le parti le spese del giudizio;
infine ha posto le spese dell'espletata CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % per ciascuna.
Il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'opposto in sede di CP_1
interrogatorio formale, ed in particolare l'ammissione di un accordo verbale inter partes, circa un compenso mensile di euro 1.300,00 (da erogare al commercialista), per le prestazioni di tenuta della contabilità ed elaborazione delle buste-paga.
Sul punto il G.M. ha così argomentato:…Invero l'opposto, in sede di interrogatorio formale reso in giudizio, ebbe a confessare che tra le parti era intercorso un accordo, sebbene risalente nel tempo, per il quale la doveva al un corrispettivo mensile di CP_2 CP_1
euro 1.300,00 per tenuta contabilità ed elaborazione delle buste-paga. L'opposto non ha provato né ha affermato che detto accordo sia stato modificato nel tempo….
Ancora, ad avviso del primo giudicante la fattura n. 16 del Primo Giugno 2019 (prodotta in giudizio) conferma quanto sostenuto dalla srl opponente (e confermato dal in sede CP_1
di interrogatorio formale).
Infatti, la fattura n. 16/19 indica l'importo di euro 1.300,00, per tenuta contabilità ed elaborazione delle buste-paga per il mese di Maggio 2019 (documento non contestato dal professionista).
4 Oltretutto, sotto il profilo del quantum debeatur il Tribunale ha riconosciuto al la CP_1
piena validità degli importi indicati nelle fatture nn. 19 e 32 del 2019, per le ulteriori prestazioni rese.
Da qui il riconoscimento del complessivo importo di euro 1.970,00, per le prestazioni di gestione della fatturazione B2B, per “altri onorari graduali diversi da quelli di assistenza e rappresentanza tributaria”, ed infine trasmissioni telematiche di dichiarazioni e documenti ed altri adempimenti (importo di euro 1.970,00, senz'altro inferiore agli euro 7.487,97 portati dal provvedimento monitorio).
Per quel che concerne il governo delle spese, il G.M. ha statuito la loro integrale compensazione, per reciproca soccombenza.
Appunto, da un lato il credito del professionista è stato riconosciuto nella misura di euro
1.970,00 (a fronte della domanda per euro 7.487,97), con la pedissequa revoca del d.i. opposto. D'altro canto è stata rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria, avanzata dall'opponente (non essendo emersi i dedotti profili di colpa professionale). CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello , con citazione Controparte_1
notificata in data 4 Luglio 2022 nei confronti della società CP_2
Il professionista appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, di riconoscersi il credito per compenso professionale, integralmente nella misura chiesta con l'originario ricorso monitorio;
quindi chiede di condannarsi CP_2
[... al pagamento dell'ulteriore importo di euro 5.517,97 (appunto, euro 7.487,97 – euro
1.970,00), oltre accessori;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
In tale contesto, il dott. ha dato atto della circostanza per cui CP_1 CP_2
successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado (e precisamente in data
Primo Luglio 2022) ha provveduto al pagamento delle somme, oggetto della condanna emessa in prime cure.
Giusta comparsa del 17 Dicembre 2022 si è costituita l'appellata chiedendo di CP_2
rigettarsi il gravame, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata
(dunque, fin da ora è d'uopo osservare come non abbia proposto impugnazione CP_2
5 incidentale, avverso la condanna al pagamento dell'importo di euro 1.970,00, oltre accessori, nonché avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria).
La Corte, con ordinanza pubblicata il 12 Gennaio 2023, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 348 bis cpc, avanzata dalla srl appellata.
Successivamente, giusta ordinanza comunicata il Primo Ottobre 2024 – all'esito dell'udienza del 24 Settembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per il deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori gg. venti per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ribadisce come la società non abbia impugnato la pronuncia CP_2
di prime cure, laddove il credito del è stato riconosciuto nella misura di euro CP_1
1.970,00 oltre accessori, e laddove è stata rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria, proposta dalla medesima società (quindi, sotto questi profili, la pronuncia del CP_2
Tribunale di Benevento è ormai divenuta irrevocabile).
Vale a dire, il thema decidendum del presente grado di giudizio è limitato alla questione dell'accoglimento o meno del gravame sul quantum, proposto dal . CP_1
Ebbene, l'appello proposto dal dott. (inerente al profilo del quantum Controparte_1
debeatur) è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'odierno appellante deduce l'erroneità dell'iter argomentativo seguito dal Tribunale, ed in particolare si duole del mancato esame della documentazione fiscale versata in atti. Altresì il professionista impugnante censura la valutazione espressa dal Tribunale, con riferimento alle risultanze dell'interrogatorio formale, reso dal medesimo all'udienza del 23 CP_1
Settembre 2021.
Ad avviso del primo Giudice, il ha reso dichiarazioni confessorie, sul fatto che…tra CP_1
le parti era intercorso un accordo, sebbene risalente nel tempo, per il quale la CP_2
6 doveva al un corrispettivo mensile di euro 1.300,00….(cfr. fol. 2 della sentenza di CP_1
primo grado).
Il dott. deduce la mancanza di riscontri probatori, con riferimento alla circostanza CP_1
emersa dall'interrogatorio formale, e cioè l'accordo verbale tra le parti sulle spettanze professionali.
La doglianza è infondata.
A giusta ragione il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale. In sostanza il ha confessato in sede giudiziale l'esistenza di un accordo CP_1
verbale tra le parti, che prevedeva l'erogazione, in favore del commercialista, dell'importo mensile di euro 1.300,00, quale compenso per le prestazioni di tenuta della contabilità e di elaborazione delle buste-paga.
Alla domanda di cui al capo L della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, depositata dalla Co opponente, dal seguente tenore:…Vero è che lei pattuiva con la per la tenuta CP_2
contabilità e paghe l'importo di euro 1.300,00 mensili?, il testualmente ha CP_1
risposto:…È vero nel senso che per la sola contabilità e paghe vi era un accordo con la cliente assai risalente nel tempo, salvo variazioni e modifiche, anche in relazione alle effettive prestazioni svolte….
Dunque, dall'interrogatorio formale emerge senza equivoci come tra le parti vi fosse un importo concordato pari ad euro 1.300,00 mensili, da versare al per l'attività CP_1
professionale espletata in favore della tenuta della contabilità ed elaborazione delle CP_2
buste-paga).
Peraltro, l 'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi. Pertanto, colui che contesta la rilevanza probatoria di determinate circostanze, ha l'onere di provare eventuali altri fatti, che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato (vale a dire eventuali circostanze impeditive, modificative oppure estintive).
7 Nel caso di specie, era onere del dimostrare la sopravvenienza di eventuali nuovi CP_1
accordi, inerenti all'importo del compenso professionale precedentemente pattuito con la
Ebbene, l'odierno appellante non ha in alcun modo assolto a tale onere probatorio. CP_2
Per giunta, dall'elaborato peritale del ctu di primo grado dott. emerge la congruità del Per_1
pattuito compenso mensile di euro 1.300,00, per le attività di tenuta della contabilità e di elaborazione delle buste-paga.
Altresì, il Tribunale ha correttamente osservato che sono state prodotte in giudizio le fatture relative ai mesi compresi tra il Dicembre 2018 ed il Maggio 2019 (fatture giammai contestate dall'opposto ). CP_1
Significativamente, tutte queste fatture mensili indicano l'importo di euro 1.300,00 per l'onorario di “contabilità e paghe”; il tutto, a riprova dell'attendibilità di quanto sostenuto da in ordine all'entità del compenso fisso da versare mensilmente al commercialista CP_2
(tesi di avvalorata in modo decisivo dalle dichiarazioni rese dal professionista in CP_2
sede di interrogatorio formale).
Appunto, le citate fatture confermano la veridicità dell'importo concordato tra il e CP_1
la pari ad euro 1.300,00 mensili, per la tenuta della contabilità e l'elaborazione CP_2
delle buste-paga.
Conclusivamente, le deduzioni espresse in sede di gravame non scalfiscono quanto già statuito dal primo giudicante, e cioè che non vi è alcuna prova di una modifica dell'originario accordo verbale inter partes. Per giunta, la CTU espletata in prime cure conferma l'adeguatezza e la congruità del compenso mensile di euro 1.300,00, per le prestazioni rese dal dott. . CP_1
Peraltro il primo giudicante ha anche tenuto conto dell'ulteriore attività svolta dal , CP_1
diversa dalla tenuta della contabilità e dall'elaborazione dei cedolini-paga.
Ed infatti, come indicato nelle fatture, sono stati liquidati al professionista anche: euro 150,00 per gestione della fatturazione B2B (fattura 19/2019); euro 320,00 per altri onorari graduali, diversi da quelli di assistenza e rappresentanza tributaria;
infine euro 200,00 per trasmissioni telematiche di dichiarazioni e documenti ed altri adempimenti (fattura n. 32/19).
8 In tale contesto, non può che trovare conferma la valutazione del primo Giudice, di illegittimità della fattura n. 19, ove reca gli importi maggiorati di euro 4.570,73 a titolo di compenso per la tenuta della contabilità, e di euro 660,89 per l'elaborazione delle buste-paga.
In conclusione, la pronuncia di prime cure merita di essere confermata, anche sotto il profilo del quantum debeatur.
Dunque, non appare fondata l'ulteriore pretesa creditoria del dott. , concernente le CP_1
spettanze professionali per il mese di Giugno 2019.
E' d'uopo altresì ribadire come abbia già provveduto a versare gli importi, al cui CP_2
pagamento è stata condannata, in virtù della sentenza di primo grado (circostanza esplicitamente ribadita da , in sede di appello sul quantum, notificato il 4 Controparte_1
Luglio 2022).
Inoltre, osserva il Collegio come il non abbia addotto alcun subordinato motivo di CP_1
gravame, con riferimento all'integrale compensazione delle spese statuita dal primo Giudice
– integrale compensazione disposta, pur a fronte del riconoscimento del credito (benchè riconosciuto nella misura di euro 1.970,00, di molto inferiore a quella originariamente richiesta, pari ad euro 7.487,97).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo. Controparte_1
E' d'uopo applicare i vigenti parametri di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa (nel presente grado) è dato dall'importo, oggetto della disputa processuale. Pertanto, il valore corrisponde al quid pluris rispetto all'importo di euro 1.970,00
9 (liquidato dal Tribunale), fino a concorrenza dell'importo di euro 7.487,97 (che era stato invocato in sede monitoria).
Dunque, il valore della causa è pari ad euro 5.517,97 (appunto, euro 7.487,97 – euro
1.970,00).
Di conseguenza, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Co Ed invero, trattasi dello scaglione correttamente indicato dalla Difesa della appellata, nella nota specifica versata in atti (in allegato alla seconda memoria ex art. 190 cpc).
Tuttavia, non si condivide la richiesta della Difesa di liquidazione dei valori medi (appunto prospettati nella nota-spese).
Al contrario, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento. E questo sia perché siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità; sia perché il valore di euro 5.517,97 si colloca nella parte bassa del medesimo scaglione.
Quindi, a titolo di compenso professionale si liquida l'importo di euro 2.906,00.
Nulla quaestio sul fatto che – ai fini della quantificazione del compenso complessivo – si debba tenere conto non soltanto delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche della fase istruttoria. Ed infatti, nella succitata ordinanza del 12 Gennaio 2023 (all'esito della prima udienza del 10 Gennaio 2023), si è anche delibata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, che era stata sollevata dalla srl appellata.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore del Difensore di parte appellata.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dott. nei confronti di in persona del Controparte_1 CP_2
10 legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1332/22, pubblicata il 6
Giugno 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Controparte_1
– spese che liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00) per compenso CP_2
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Ferrara;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) Controparte_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3029 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1332/22, pubblicata il 6
Giugno 2022;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il Primo Ottobre 2024, all'esito dell'udienza del 24 Settembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 23 Dicembre 2024), e pendente tra:
Dott. ( ), rappresentato e difeso (giusta procura Controparte_1 C.F._1
in atti) dall'avv. Andrea Palmiero ( ), con il quale è elettivamente C.F._2
domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
1 E
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_2 P.IVA_1
procura in atti) dall' avv. Antonio Ferrara ( ), con il quale è C.F._3
elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 24 Settembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito della causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1588/19 depositato il 27 Novembre 2019, il Tribunale di Benevento
(in accoglimento del ricorso proposto da ) ingiungeva alla società Controparte_1 CP_2
il pagamento, in favore del ricorrente , della somma di euro 7.487,97, oltre interessi CP_1
e spese della procedura (liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre accessori come per Legge).
Il suddetto importo era stato richiesto a titolo di spettanze professionali, per le prestazioni di tenuta della contabilità ed elaborazione delle buste-paga, effettuate dal commercialista in favore della Controparte_1 CP_2
Il professionista, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva richiamato le due fatture n. 19/19
e n. 32/19, rispettivamente di euro 5.751,87 ed euro 555,78.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta con CP_2
citazione notificata nei confronti di in data 13 Gennaio 2020. Controparte_1
Co La opponente chiedeva di accertarsi la nullità del d.i. opposto, poiché fondato su fatture carenti del parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale.
Quindi chiedeva in primis di revocarsi il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi CP_2
in toto la domanda creditoria proposta in sede monitoria da . Controparte_1
2 In subordine – sotto il profilo del quantum debeatur – si doleva dell'errata CP_2
quantificazione delle spettanze vantate dal . CP_1
Altresì la srl opponente spiegava domanda riconvenzionale, con la quale invocava la condanna del al risarcimento dei danni, per plurimi profili di colpa professionale. In CP_1 particolare deduceva l'inosservanza di obblighi fiscali, nonché l'irregolare tenuta CP_2
della contabilità. Da qui la dedotta negligente condotta del professionista.
In via ulteriormente subordinata, la srl opponente chiedeva di compensarsi le somme dovute al , con gli importi dovuti ad essa a titolo di risarcimento danni. CP_1 CP_2
Giusta comparsa depositata l'8 Giugno 2020 si costituiva l'opposto , Controparte_1
chiedendo di rigettarsi l'opposizione proposta (con la conseguente conferma del d.i. opposto), nonché di rigettarsi la domanda riconvenzionale avanzata dalla srl opponente.
A mezzo dell'ordinanza pubblicata il Primo Luglio 2020, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
All'udienza del 23 Settembre 2021 veniva raccolto l'interrogatorio formale dell'opposto
. Tra le altre cose il professionista confermava le circostanze, di cui al capo Controparte_1
Co L della memoria ex art. 183 co.6 cpc, secondo termine, depositata il 30.9.2020 dalla opponente. Dunque emergeva la sussistenza di un accordo verbale tra le parti, relativamente al compenso mensile per la tenuta della contabilità e per l'elaborazione delle buste-paga
(compenso mensile pattuito nella misura di euro 1.300,00).
Inoltre veniva espletata consulenza tecnica di ufficio, per mezzo dell'ausiliario Per_1
, dottore commercialista – consulenza volta ad accertare la congruità del compenso
[...]
richiesto dal dott. , nonché la sussistenza dei profili di negligenza professionale CP_1
dedotti dalla CP_2
Le operazioni peritali venivano condensate nell'elaborato depositato il 9 Luglio 2021. Ad avviso del ctu, non emergevano profili di negligenza a carico del dott. . In particolare CP_1
costui aveva adempiuto a tutte le scadenze fiscali, immediatamente successive alla revoca del mandato professionale.
3 Il primo grado è stato definito con la sentenza del G.M. del Tribunale di Benevento n.
1332/22, pubblicata il 6 Giugno 2022.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione, ed al contempo ha parzialmente accolto l'originaria domanda creditoria avanzata dal . Quindi ha revocato il d.i. opposto, ed CP_1
altresì ha condannato la società al pagamento, in favore di , della CP_2 Controparte_1
somma di euro 1.970,00, oltre oneri fiscali e previdenziali come per Legge, ed oltre interessi legali dalla domanda (in sostanza il credito professionale è stato riconosciuto nella misura di euro 1.970,00, anziché nella misura richiesta di euro 7.487,97).
Ancora il G.M. ha rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria (per danni da pretesa colpa professionale), proposta dall'opponente ha dichiarato integralmente CP_2
compensate tra le parti le spese del giudizio;
infine ha posto le spese dell'espletata CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % per ciascuna.
Il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese dall'opposto in sede di CP_1
interrogatorio formale, ed in particolare l'ammissione di un accordo verbale inter partes, circa un compenso mensile di euro 1.300,00 (da erogare al commercialista), per le prestazioni di tenuta della contabilità ed elaborazione delle buste-paga.
Sul punto il G.M. ha così argomentato:…Invero l'opposto, in sede di interrogatorio formale reso in giudizio, ebbe a confessare che tra le parti era intercorso un accordo, sebbene risalente nel tempo, per il quale la doveva al un corrispettivo mensile di CP_2 CP_1
euro 1.300,00 per tenuta contabilità ed elaborazione delle buste-paga. L'opposto non ha provato né ha affermato che detto accordo sia stato modificato nel tempo….
Ancora, ad avviso del primo giudicante la fattura n. 16 del Primo Giugno 2019 (prodotta in giudizio) conferma quanto sostenuto dalla srl opponente (e confermato dal in sede CP_1
di interrogatorio formale).
Infatti, la fattura n. 16/19 indica l'importo di euro 1.300,00, per tenuta contabilità ed elaborazione delle buste-paga per il mese di Maggio 2019 (documento non contestato dal professionista).
4 Oltretutto, sotto il profilo del quantum debeatur il Tribunale ha riconosciuto al la CP_1
piena validità degli importi indicati nelle fatture nn. 19 e 32 del 2019, per le ulteriori prestazioni rese.
Da qui il riconoscimento del complessivo importo di euro 1.970,00, per le prestazioni di gestione della fatturazione B2B, per “altri onorari graduali diversi da quelli di assistenza e rappresentanza tributaria”, ed infine trasmissioni telematiche di dichiarazioni e documenti ed altri adempimenti (importo di euro 1.970,00, senz'altro inferiore agli euro 7.487,97 portati dal provvedimento monitorio).
Per quel che concerne il governo delle spese, il G.M. ha statuito la loro integrale compensazione, per reciproca soccombenza.
Appunto, da un lato il credito del professionista è stato riconosciuto nella misura di euro
1.970,00 (a fronte della domanda per euro 7.487,97), con la pedissequa revoca del d.i. opposto. D'altro canto è stata rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria, avanzata dall'opponente (non essendo emersi i dedotti profili di colpa professionale). CP_2
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello , con citazione Controparte_1
notificata in data 4 Luglio 2022 nei confronti della società CP_2
Il professionista appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, di riconoscersi il credito per compenso professionale, integralmente nella misura chiesta con l'originario ricorso monitorio;
quindi chiede di condannarsi CP_2
[... al pagamento dell'ulteriore importo di euro 5.517,97 (appunto, euro 7.487,97 – euro
1.970,00), oltre accessori;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
In tale contesto, il dott. ha dato atto della circostanza per cui CP_1 CP_2
successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado (e precisamente in data
Primo Luglio 2022) ha provveduto al pagamento delle somme, oggetto della condanna emessa in prime cure.
Giusta comparsa del 17 Dicembre 2022 si è costituita l'appellata chiedendo di CP_2
rigettarsi il gravame, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata
(dunque, fin da ora è d'uopo osservare come non abbia proposto impugnazione CP_2
5 incidentale, avverso la condanna al pagamento dell'importo di euro 1.970,00, oltre accessori, nonché avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria).
La Corte, con ordinanza pubblicata il 12 Gennaio 2023, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 348 bis cpc, avanzata dalla srl appellata.
Successivamente, giusta ordinanza comunicata il Primo Ottobre 2024 – all'esito dell'udienza del 24 Settembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per il deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori gg. venti per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ribadisce come la società non abbia impugnato la pronuncia CP_2
di prime cure, laddove il credito del è stato riconosciuto nella misura di euro CP_1
1.970,00 oltre accessori, e laddove è stata rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria, proposta dalla medesima società (quindi, sotto questi profili, la pronuncia del CP_2
Tribunale di Benevento è ormai divenuta irrevocabile).
Vale a dire, il thema decidendum del presente grado di giudizio è limitato alla questione dell'accoglimento o meno del gravame sul quantum, proposto dal . CP_1
Ebbene, l'appello proposto dal dott. (inerente al profilo del quantum Controparte_1
debeatur) è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
L'odierno appellante deduce l'erroneità dell'iter argomentativo seguito dal Tribunale, ed in particolare si duole del mancato esame della documentazione fiscale versata in atti. Altresì il professionista impugnante censura la valutazione espressa dal Tribunale, con riferimento alle risultanze dell'interrogatorio formale, reso dal medesimo all'udienza del 23 CP_1
Settembre 2021.
Ad avviso del primo Giudice, il ha reso dichiarazioni confessorie, sul fatto che…tra CP_1
le parti era intercorso un accordo, sebbene risalente nel tempo, per il quale la CP_2
6 doveva al un corrispettivo mensile di euro 1.300,00….(cfr. fol. 2 della sentenza di CP_1
primo grado).
Il dott. deduce la mancanza di riscontri probatori, con riferimento alla circostanza CP_1
emersa dall'interrogatorio formale, e cioè l'accordo verbale tra le parti sulle spettanze professionali.
La doglianza è infondata.
A giusta ragione il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale. In sostanza il ha confessato in sede giudiziale l'esistenza di un accordo CP_1
verbale tra le parti, che prevedeva l'erogazione, in favore del commercialista, dell'importo mensile di euro 1.300,00, quale compenso per le prestazioni di tenuta della contabilità e di elaborazione delle buste-paga.
Alla domanda di cui al capo L della seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, depositata dalla Co opponente, dal seguente tenore:…Vero è che lei pattuiva con la per la tenuta CP_2
contabilità e paghe l'importo di euro 1.300,00 mensili?, il testualmente ha CP_1
risposto:…È vero nel senso che per la sola contabilità e paghe vi era un accordo con la cliente assai risalente nel tempo, salvo variazioni e modifiche, anche in relazione alle effettive prestazioni svolte….
Dunque, dall'interrogatorio formale emerge senza equivoci come tra le parti vi fosse un importo concordato pari ad euro 1.300,00 mensili, da versare al per l'attività CP_1
professionale espletata in favore della tenuta della contabilità ed elaborazione delle CP_2
buste-paga).
Peraltro, l 'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi. Pertanto, colui che contesta la rilevanza probatoria di determinate circostanze, ha l'onere di provare eventuali altri fatti, che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato (vale a dire eventuali circostanze impeditive, modificative oppure estintive).
7 Nel caso di specie, era onere del dimostrare la sopravvenienza di eventuali nuovi CP_1
accordi, inerenti all'importo del compenso professionale precedentemente pattuito con la
Ebbene, l'odierno appellante non ha in alcun modo assolto a tale onere probatorio. CP_2
Per giunta, dall'elaborato peritale del ctu di primo grado dott. emerge la congruità del Per_1
pattuito compenso mensile di euro 1.300,00, per le attività di tenuta della contabilità e di elaborazione delle buste-paga.
Altresì, il Tribunale ha correttamente osservato che sono state prodotte in giudizio le fatture relative ai mesi compresi tra il Dicembre 2018 ed il Maggio 2019 (fatture giammai contestate dall'opposto ). CP_1
Significativamente, tutte queste fatture mensili indicano l'importo di euro 1.300,00 per l'onorario di “contabilità e paghe”; il tutto, a riprova dell'attendibilità di quanto sostenuto da in ordine all'entità del compenso fisso da versare mensilmente al commercialista CP_2
(tesi di avvalorata in modo decisivo dalle dichiarazioni rese dal professionista in CP_2
sede di interrogatorio formale).
Appunto, le citate fatture confermano la veridicità dell'importo concordato tra il e CP_1
la pari ad euro 1.300,00 mensili, per la tenuta della contabilità e l'elaborazione CP_2
delle buste-paga.
Conclusivamente, le deduzioni espresse in sede di gravame non scalfiscono quanto già statuito dal primo giudicante, e cioè che non vi è alcuna prova di una modifica dell'originario accordo verbale inter partes. Per giunta, la CTU espletata in prime cure conferma l'adeguatezza e la congruità del compenso mensile di euro 1.300,00, per le prestazioni rese dal dott. . CP_1
Peraltro il primo giudicante ha anche tenuto conto dell'ulteriore attività svolta dal , CP_1
diversa dalla tenuta della contabilità e dall'elaborazione dei cedolini-paga.
Ed infatti, come indicato nelle fatture, sono stati liquidati al professionista anche: euro 150,00 per gestione della fatturazione B2B (fattura 19/2019); euro 320,00 per altri onorari graduali, diversi da quelli di assistenza e rappresentanza tributaria;
infine euro 200,00 per trasmissioni telematiche di dichiarazioni e documenti ed altri adempimenti (fattura n. 32/19).
8 In tale contesto, non può che trovare conferma la valutazione del primo Giudice, di illegittimità della fattura n. 19, ove reca gli importi maggiorati di euro 4.570,73 a titolo di compenso per la tenuta della contabilità, e di euro 660,89 per l'elaborazione delle buste-paga.
In conclusione, la pronuncia di prime cure merita di essere confermata, anche sotto il profilo del quantum debeatur.
Dunque, non appare fondata l'ulteriore pretesa creditoria del dott. , concernente le CP_1
spettanze professionali per il mese di Giugno 2019.
E' d'uopo altresì ribadire come abbia già provveduto a versare gli importi, al cui CP_2
pagamento è stata condannata, in virtù della sentenza di primo grado (circostanza esplicitamente ribadita da , in sede di appello sul quantum, notificato il 4 Controparte_1
Luglio 2022).
Inoltre, osserva il Collegio come il non abbia addotto alcun subordinato motivo di CP_1
gravame, con riferimento all'integrale compensazione delle spese statuita dal primo Giudice
– integrale compensazione disposta, pur a fronte del riconoscimento del credito (benchè riconosciuto nella misura di euro 1.970,00, di molto inferiore a quella originariamente richiesta, pari ad euro 7.487,97).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante
; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo. Controparte_1
E' d'uopo applicare i vigenti parametri di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa (nel presente grado) è dato dall'importo, oggetto della disputa processuale. Pertanto, il valore corrisponde al quid pluris rispetto all'importo di euro 1.970,00
9 (liquidato dal Tribunale), fino a concorrenza dell'importo di euro 7.487,97 (che era stato invocato in sede monitoria).
Dunque, il valore della causa è pari ad euro 5.517,97 (appunto, euro 7.487,97 – euro
1.970,00).
Di conseguenza, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Co Ed invero, trattasi dello scaglione correttamente indicato dalla Difesa della appellata, nella nota specifica versata in atti (in allegato alla seconda memoria ex art. 190 cpc).
Tuttavia, non si condivide la richiesta della Difesa di liquidazione dei valori medi (appunto prospettati nella nota-spese).
Al contrario, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento. E questo sia perché siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità; sia perché il valore di euro 5.517,97 si colloca nella parte bassa del medesimo scaglione.
Quindi, a titolo di compenso professionale si liquida l'importo di euro 2.906,00.
Nulla quaestio sul fatto che – ai fini della quantificazione del compenso complessivo – si debba tenere conto non soltanto delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche della fase istruttoria. Ed infatti, nella succitata ordinanza del 12 Gennaio 2023 (all'esito della prima udienza del 10 Gennaio 2023), si è anche delibata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, che era stata sollevata dalla srl appellata.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore del Difensore di parte appellata.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dott. nei confronti di in persona del Controparte_1 CP_2
10 legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1332/22, pubblicata il 6
Giugno 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Controparte_1
– spese che liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00) per compenso CP_2
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Ferrara;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) Controparte_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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