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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dr. Massimo Gullino Presidente
2) Dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660/2023 R.G. vertente tra
C.F. ), con sede legale in Catania, C.da Torrazze Fondo n. 16/A, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Sig.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Catra (C.F. ) in virtù di Parte_2 C.F._1 procura alle liti allegata all'att introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Francesco Ferraù in Messina in Messina, P.zza Antonello Galleria V. Emanuele III che dichiara di volere ricevere, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, c.p.c. e dell'art. 136, 3° comma, c.p.c., ogni comunicazione tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
o in alternativa al n. di fax 0932/220695;
APPELLANTE
e
(c.f. ) con sede in Patti contrada Porticella n. 1, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Condipodero Marchetta (
[...]
) giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto CodiceFiscale_2 ingiuntivo e confermata con altra procura in atti, il quale dichiara che tutte le comunicazioni intende riceverle al seguente indirizzo PEC: Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 780/2023 del Tribunale di Patti, pubblicata in data
20/07/2023 all'esito del giudizio n. 645/2014 R.G. notificata in data 21/07/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, sia di merito che istruttoria, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, in parziale riforma della Sentenza n. 780/2023 del Tribunale di Patti, Dott. Puglisi, pubblicata in data 20/07/2023 all'esito del giudizio sub R.g. n. 645/2014: A) In via principale nel merito Per tutti i motivi esposti in narrativa, in accoglimento dei motivi di appello, riformare la Sentenza sui punti censurati e, quindi, accogliere rigettare l'opposizione spiegata dalla avverso il Decreto Ingiuntivo opposto n. 23/14 - cron. 57/14 sub procedimento RG Controparte_1 1903/2013 emesso dal Tribunale di Patti in data 04/01/2014, con ogni conseguente effetto di legge, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
B) In Via istruttoria In caso di rimessione della causa in istruttoria si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ammissione di CTU contabile volta ad accertare, sulla base dei criteri legali, la corretta imputazione dei pagamenti parziali effettuati da Controparte_1
C) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “si insiste affinchè l'appello venga rigettato e venga integralmente confermata la sentenza del Tribunale di Patti, con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2014, ( di seguito breviter solo Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 23/2014, emesso in data 4.01.2024 e notificato in data 24.02.2024, con cui il Tribunale di Patti aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 70.000,00 oltre interessi moratori ex D.L.
231/02 dal dovuto al soddisfo oltre le spese della procedura monitoria in favore di .RA S.p.A, CP_2
(d'ora in poi breviter solo ), che assumeva essere titolare del credito vantato nei confronti CP_3 di da (così come risultante dalle fatture nn. 129/10, 178/10, 395/10, CP_1 Controparte_4
428/10, 25/12, 141/12, 179/12, 221/12, 255/12, 324/12, 352/12, 381/12, 26/13, 62/13 e 91/13) in forza di scrittura privata di cessione del 5.08.2013.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che, già all'epoca della cessione dei crediti, aveva CP_1 provveduto a pagare tutte le forniture di calcestruzzo effettuate fino al 31.10.2012, e produceva, a riscontro, quietanza liberatoria del 28.02.2013 sottoscritta dal legale rappresentante della
[...]
oltre che copia degli assegni consegnati alla predetta creditrice. Controparte_4 Controparte_5
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto opposto.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa del 2 luglio 2014, , in via preliminare, chiedeva di CP_3 essere autorizzata a chiamare in giudizio nei cui confronti spiegava Controparte_4 domanda di manleva e di condanna al risarcimento del danno, subordinata all'eventuale fondatezza dell'opposizione.
Contestata- secondo quanto riferitole dalla stessa cedente - l'autenticità della pretesa quietanza di pagamento del 28.2.2013, con riferimento tanto al contenuto quanto alla sottoscrizione, nel merito deduceva:
- che, nel corso degli anni dal 2008 al 2013, la aveva fornito alla Controparte_4 CP_1 rilevanti quantità di cemento per un importo complessivo superiore ad € 360.000,00;
- che i pagamenti effettuati dall'opposta erano stati debitamente imputati, secondo i criteri legali fissati dagli artt. 193, I2° comma e 1194 c.c. ed in mancanza di una diversa dichiarazione del debitore, ai crediti portati dalle fatture più vecchie;
- che, nel momento in cui la aveva emesso gli assegni vi erano altre partite debitorie scoperte CP_1 per un importo di gran lunga maggiore a quello portato dai titoli , di talchè ,malgrado i pagamenti ricevuti ed indicati dall'opponente, essa opposta era creditrice della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Da ultimo, deduceva che, all'atto della ricezione degli assegni, la aveva rappresentato alla CP_4 che i pagamenti sarebbero stati imputati alle fatture più vecchie e che la circostanza che la CP_1 cedente avesse accettato dei pagamenti parziali non dimostrava che la stessa avesse accettato il pagamento in contro delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo.
Nella contumacia di , dichiarata con ordinanza del 29 maggio 2015, la causa Controparte_4 veniva istruita mediante prova testimoniale e all'udienza del 19 gennaio 2023 ne veniva dichiarata l'interruzione a fronte della dichiarazione di fallimento della terza chiamata, medio tempore pronunciata e documentata in atti.
Previa riassunzione del giudizio nei confronti dell'opposta e della curatela fallimentare , con sentenza n. 780/2023, il Tribunale così decideva:
- dichiarava la contumacia del Controparte_6
- accoglieva l'opposizione promossa da e, per l'effetto, revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 23/2014 emesso dal Tribunale di Patti;
- condannava Ve. RA . al pagamento delle spese in favore di Pt_1 Pt_1 Controparte_1
- dichiarava improcedibile la domanda avanzata da RA s.p.a. nei confronti del CP_2 [...]
Controparte_6
Con atto di citazione notificato in data 18.09.2023, RA s.p.a. proponeva appello avverso la CP_2 pronuncia de qua, contestandola nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e chiedendo che, in riforma della stessa, l'opposizione spiegata dalla fosse rigettata. Controparte_1 Chiedeva, altresì, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, ovvero l'espletamento di c.t.u. contabile , al fine di accertar, sulla base dei criteri legali, la corretta imputazione dei pagamenti parziali effettuati da Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 18 dicembre 2023 , si costituiva , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, resistendo al gravame, di cui nel merito contestava la fondatezza , chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 25.09.2023 la sostituzione dell'udienza partecipata con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, il C.I. con ordinanza del 19 gennaio 2024, ritenuto che, nonostante la mancata evocazione in giudizio della
Curatela del , rimasta contumace nel giudizio di primo grado a seguito della Controparte_6 riassunzione conseguente al fallimento della società terza chiamata, il contraddittorio risultasse correttamente integrato, rinviava la causa per trattazione sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Alla scadenza dei termino all'uopo assegnati, con ordinanza del 18 ottobre 2024 , rilevato che poteva ritenersi esaurita l'attività di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c., il C.I. fissava per la precisazione delle conclusioni davanti a sé la data del 12.05.2025, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
quindi con ordinanza del 19.05.2025 assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va ribadito che, come già osservato nell'ordinanza del 19 gennaio 2024, il contraddittorio può ritenersi correttamente integrato, nonostante la mancata evocazione in giudizio della
[...]
, rimasta contumace nel giudizio di primo grado a seguito della riassunzione Controparte_7 conseguente al fallimento della società terza chiamata.
E' noto che la chiamata del terzo determina una situazione di litisconsorzio necessario cd.
"processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito,
Ciò posto , va osservato che, in materia di litisconsorzio processuale c.d. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado all'esito di autorizzazione a citare o di provvedimento ordinatorio iussu iudicis ex art.107 c.p.c. ma che non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello di ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito. Ne discende che non può essere fatta valere nel giudizio di cassazione quale error in procedendo la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello ex artt.350 e 331 c.p.c. là dove sia intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass.2966/2020).
Ciò in quanto nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al Tribunale fallimentare .
La parte non può, quindi, dolersi nel giudizio di legittimità, pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, del fatto che non avendo il giudice del merito integrato il contraddittorio sia questo sostanziale o processuale necessario in grado di appello nei confronti del terzo fallito, essa non abbia potuto, in una alla declaratoria di improcedibilità dell'azione, godere della concessione di un termine per la prosecuzione del giudizio dinanzi a quello competente.
L'utilità della dedotta violazione e, con essa, dell'attività giurisdizionale mancata, non si lascia d'altra parte apprezzare in punto di necessitato suo svolgimento ben potendo la parte, di propria iniziativa, a fronte della declaratoria di improcedibilità della domanda adottata dal giudice di primo grado, in disparte l'attività giudiziale mancata in grado di appello, coltivare dinanzi al giudice competente la domanda o, comunque, e diversamente, citare direttamente in appello il terzo.
Ne consegue che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia partecipato al giudizio di appello, si configura una violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, nel quale va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio, solo nell'ipotesi – in questa sede neanche allegata – in cui rimanga fermo l'interesse della parte, che del meccanismo invochi l'operatività, ad una statuizione di merito o, comunque, utile in termini di sollecita definizione processuale della lite.
2.-Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto mancante la prova del credito azionato in via monitoria.
Rileva, in proposito, che, benchè – come affermato in sentenza - le fatture allegate al ricorso costituissero prova ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia, essa opposta aveva prodotto, a sostegno della pretesa creditizia, un registro i.v.a. e un estratto conto riferibili alla , CP_4 in cui erano state annotate tutte le fatture emesse e rimaste di fatto impagate nonché i pagamenti ricevuti da e imputati a debiti risalenti. CP_1
Evidenzia che le forniture e l'esistenza originaria del credito azionato non erano state contestate dalla la quale aveva sostenuto di avere saldato il dovuto, ammettendo, quindi, di avere CP_1 ricevuto le dette forniture e di essere debitrice ad origine delle somme indicate in fattura. In altri termini – continua l'appellante – , sostenendo di avere saldato quanto dovuto in forza CP_1 del D.I., aveva sostanzialmente ammesso l'originaria sussistenza del credito fatto valere in sede monitoria, riconoscendo sostanzialmente di avere effettivamente ricevuto le forniture di cui alle fatture azionate , né aveva successivamente sollevato alcuna contestazione in merito.
Tali dichiarazioni costituivano un vero e proprio riconoscimento del debito, che dispensava essa opposta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
A fronte di tale situazione, secondo l'appellante, il primo giudicante avrebbe potuto verificare che gli asseriti pagamenti effettuati da , tramite gli assegni prodotti in copia, non erano riferibili alle CP_1 fatture di cui al decreto bensì ad altre emesse -e rimaste impagate- nel corso degli anni precedenti , nell'ambito di un rapporto commerciale di fornitura di cemento per un importo complessivo di €
360.000,00.
La creditrice , pertanto, in assenza di ogni dichiarazione da parte del debitore aveva CP_4 CP_1 correttamente imputato i pagamenti parziali ricevuti ai crediti più antichi ed agli interessi, conformemente ai criteri legali fissati dagli artt.1193, 2° comma, e 1194 c.c.
A sostegno dei propri assunti l'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora il debitore eccepisca l'estinzione del debito mediante assegni, resta a carico del medesimo l'onere di dimostrare in modo puntuale e preciso il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare.
Evidenzia che, nella specie, gli importi degli assegni prodotti da non corrispondevano alle CP_1 fatture di cui al decreto né, parimenti, riportavano la medesima data, essendo stati emessi e consegnati a posteriori.
Aggiunge che neanche avrebbe potuto effettuare detta imputazione solo in occasione del CP_1 giudizio di opposizione al decreto, dovendo detta facoltà essere esercitata al momento della consegna degli assegni alla (anno 2013),che, in tale occasione, aveva rappresentato l'imputazione dei CP_4 pagamenti alle fatture più vecchie.
A dire di , quanto evidenziato risultava comprovato e confermato dal fatto che, al momento CP_3 della notifica della cessione del credito da ad ( 9.08.2013), e, dunque, CP_4 CP_3 successivamente all'emissione degli assegni emessi da (31/10/2013, 31/03/2013, CP_1
30/04/2013, 30/06/201330/07/2013, 01/08/2013), alcuna contestazione aveva sollevato in CP_1 merito all'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento del debito anteriormente alla notifica della cessione, divenendo così oggi – la predetta eccezione - inopponibile ad essa cessionaria.
Rileva ancora l'appellante che era responsabile nei propri confronti anche ex art. 2045 c.c. CP_1
, non avendo reso noto di aver precedentemente pagato al cedente, estinguendo il credito. 2.- Con il secondo motivo di appello censura la sentenza gravata per avere il primo CP_3 decidente ritenuto attendibile sia il documento prodotto da e denominato “quietanza CP_1 liberatoria ”sia la testimonianza resa in sede istruttoria da . Testimone_1
Sotto un primo profilo, rileva di aver disconosciuto la scrittura de qua e che la stessa, in mancanza di istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., non poteva certamente essere utilizzata ai fini della decisione.
Ribadisce che detta scrittura non poteva essere considerata autentica nel contenuto né tantomeno nella sottoscrizione, dal momento che , al momento della notifica dell'atto di cessione, non aveva CP_1 mosso alcuna contestazione né sollevato eccezione di adempimento.
Aggiunge che il rilascio della quietanza di pagamento di un assegno bancario non circolare attesta solo il ricevimento del titolo e che la quietanza, essendo una «dichiarazione di scienza», sulla base del mero ricevimento del titolo di pagamento, non è idonea a integrare la «volontà della parti» costitutiva dell'effetto estintivo dell'obbligazione.
Infatti, la dichiarazione di ricezione del pagamento documenta la «mera circostanza della ricezione dell'assegno» (Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 1572/19).
Pertanto, secondo l'appellante, il documento prodotto dalla appellata non può ritenersi prova indiscussa dell'avvenuto pagamento del credito azionato da , anche tenuto conto della CP_3 produzione di un “pacchetto” di fatture risalenti anche agli anni 2008 – 2009 – 2010 e rimaste impagate.
In ogni caso, detta pretesa quietanza riguardava solo le fatture emesse fino al 31.10.2012 e non era provato che l'assegno di € 7000,00 ivi indicato fosse stato incassato.
Sotto un secondo profilo, concernente la prova testimoniale, l'appellante sostiene che nessun rilievo potevano assumere, ai fini della imputazione di pagamento, le dichiarazioni del , posto che Per_1 detta imputazione andava effettuata al momento del pagamento.
Il teste , inoltre, era indubbiamente interessato all'esito del giudizio, come di evinceva dal rapporto di coniugio con una socia della e dallo stesso tenore del relato (“ abbiamo chiuso i conti… CP_1 ci fece uno sconto”), di talchè il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere la prova .
In ogni caso – continua l'appellante - il teste non era stato, comunque, in grado di riferire quali partite fossero state pagate con gli assegni asseritamente consegnati dalla né risultava provato CP_1 che i titoli predetti fossero stati consegnati in pagamento delle fatture azionate con il decreto.
3.- Con il terzo motivo di gravame, l' appellante impugna, infine, anche il capo della sentenza relativo alle spese di lite, avuto riguardo alla fondatezza delle illustrate doglianze ed alla totale soccombenza della controparte .
§ I motivi, stante la loro intrinseca connessione oggettiva, possono essere trattati contestualmente.
Giova premettere , in punto di diritto, che- come correttamente osservato dal primo decidente -
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
è chiamato a verificare il fondamento della pretesa avanzata con il ricorso per ingiunzione, applicando le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
In questo contesto, il creditore opposto, che ha il ruolo di attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare l'esistenza del credito e, dunque, a dimostrare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza , limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte..
Al contrario, il debitore opponente, in qualità di convenuto sostanziale, deve fornire la prova di eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Va precisato che, perfezionatasi la cessione del credito , il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass.n.9842/2018).
Ebbene, nel caso di specie, ha posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria CP_3
l'atto di cessione del credito del 5 agosto 2013, per effetto del quale Controparte_4 assumendo di essere creditrice di dell'importo di € 70.000,00 in forza delle fatture Controparte_1 nn. nn. 129/10, 178/10, 395/10, 428/10, 25/12, 141/12, 179/12, 221/12, 255/12, 324/12, 352/12,
381/12, 26/13, 62/13 e 91/13, le aveva ceduto pro solvendo « tutti i propri crediti vantati nei confronti della , fino alla concorrenza di €. 70.000,00 (Euro Settantamila/00), restando Controparte_1 inteso che la cessione dei predetti crediti non comporta di per sé liberazione del debitore principale dall'obbligo del pagamento del debito, essendo, comunque, salvo il diritto della cessionaria di pretendere, in ogni momento, l'intero importo dovutole dalla cedente” ed ha allegato l'inadempimento della debitrice ceduta.
Può, quindi, ritenersi che la creditrice abbia assolto all'onere probatorio su essa gravante.
Quanto alla posizione di va , innanzitutto, osservato che detta società , pur Controparte_1 ammettendo l'originaria sussistenza del credito fatto valere in sede monitoria e riconosciuto di avere ricevuto le forniture, tuttavia, contrariamente all'assunto dell'appellante, non ha effettuato alcun riconoscimento del debito.
Al contrario, l'opponente ha contestato il mancato pagamento addebitatole, producendo, a sostegno del suo assunto, la quietanza liberatoria rilasciata in data 28 febbraio 2013 – e, dunque, in data anteriore alla cessione dell'agosto dello stesso anno - a firma dell'amministratore unico della
[...]
nella quale, peraltro, si è dato atto della contestuale consegna di ulteriore assegno Controparte_8 di € 7.000,00 da parte della debitrice e, conseguentemente, del pagamento di tutte le fatture emesse fino al 31 ottobre 2012, di talchè nessun'altra somma era dovuta.
Nella quietanza la dichiarava anche che « Rimangono sospese le seguenti Controparte_8 fatture: Fattura 352 del 30.11.2012 di euro 1.011,56; fattura n. 381 del 31.12.2012 di euro
15.578,115; fattura n. 26 del 31.1.2013 di euro 8.676,91. Atteso che la società ha Controparte_1 effettuato i pagamenti e rimangono da effettuare solamente i pagamenti delle fatture sopra riportate, la società considera annullati tutti gli altri accordi intercorsi con la società Controparte_4 ed una volta effettuati i pagamenti delle fatture 352 del 2012; 381 del 2012; 26 del CP_1 CP_1
2013la società non dovrà corrispondere null'altro alla ed è Controparte_1 Controparte_4 libera da ogni qualsiasi altro impegno sin oggi assunto».
Ha, inoltre, sostenuto l'avvenuta estinzione anche dei crediti residui , oggetto della cessione - con riferimento tanto a quelli di cui alle fatture c.d. “sospese” (nn. 352/2012; 381/2012; 26/2023), quanto a quelli di cui alle fatture nn. 62/2013 e 91/2013), producendo , a comprova, la copia di assegni bancari consegnati alla (anche in questo caso in data anteriore alla cessione Controparte_4 che- si ribadisce- risale ad agosto 2013).
In particolare, ha affermato:
- che in data 31.03.2013 aveva consegnato alla creditrice tre assegni bancari tratti dal Credito
Siciliano di Patti ed esattamente n. 0755980308-05 del 31.3.2013 di € 5.500,00, n. 0755980309-
06 del 30 aprile 2013 di € 5.500,00; n. 0755980310-07 del 31 maggio 2013 di € 5.589,00;
- che detti assegni erano stati emessi a pagamento della fattura n. 352 del 30.11.2012 e della fattura n. 381 del 31.12.2012, come dimostrato dalla coincidenza tra l'importo delle due fatture in questione (1.011,56 + 15.578,15 = € 16.589,71 ) e quello portato dai tre assegni;
- che in data giugno 2013 aveva consegnato alla società due assegni Controparte_4 bancari tratti dal Credito Siciliano di Patti ed esattamente l'assegno n. 0759541487-03 del
30.7.2013 di € 4.375,00, e l'assegno n. 0759541486-02 del 30 giugno 2013 di € 4.300;
- che tali assegni erano stati emessi a pagamento della fattura n. 26 del 31.1.2013, come dimostrato, anche in questo caso, dalla coincidenza dell'importo dei due titoli (€ 4.300,00 +
€4.376,00 =€ 8.376,00) e di quello portato dalla fattura n. 26 del 2013.
Ha, infine, sostenuto di aver provveduto in data 1 luglio 2013 a consegnare a Controparte_4
l'assegno bancario tratto sul Credito Siciliano di Patti n. 0759548773-09 del 30 agosto 2013
[...] dell'importo di € 1.662,54 a pagamento della fattura n.62 del 29.3.2013 di € 1.272,92 e della fattura
n. 91 del 30.4.2013 di € 389,62 come di desumeva dalla coincidenza importi di cui alle dette fatture con quello portato dall'assegno de quo. Ebbene , a fronte di tale compendio probatorio, il primo decidente ha ritenuto che l'opposta avesse assolto l'onere da cui era gravata, dimostrando l'estinzione del debito, ed ha, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo.
Ritiene la Corte che detta statuizione non sia integralmente condivisibile.
Deve, in primo luogo, osservarsi che, come sostenuto dal primo decidente in conformità a granitico insegnamento della Corte di Cassazione, il disconoscimento della scrittura privata ha come suo presupposto la provenienza del documento dalla stessa parte contro la quale è prodotto o, trattandosi di un ente pubblico, da un soggetto che la rappresenta in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente, senza che al disconoscimento medesimo debba prestare adesione o conferma il soggetto persona fisica che nello stesso ente si immedesima quale suo organo. (ex ultimis Cass. n. 8190/2025).
E poiché, nella specie, il documento non proveniva da , il disconoscimento operato da CP_3 quest'ultima, in assenza di istanza di verificazione, non produceva l'effetto di rendere inutilizzabile la scrittura.
Mette conto, altresì, osservare che il ragionamento del primo decidente in parte qua, oltre che condivisibile, non è stato specificamente contestato da , che si è limitata a riproporre le tesi CP_3 difensive svolte nel giudizio di primo grado - basate sull'inutilizzabilità del documento a seguito del disconoscimento e della mancata istanza di verificazione e motivatamente disattese - , senza, al contempo, illustrare le ragioni per cui il convincimento espresso nella sentenza impugnata sarebbe erroneo e, dunque, senza misurarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
Quanto alla valenza della quietanza liberatoria, da cui il decidente ha tratto la prova dell'integrale estinzione dell'esposizione debitoria di è corretto l'assunto dell'appellante Controparte_1 secondo cui la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Cass. n. 21400/2023)
Ebbene, nella specie, l'amministratore di in senso alla scritture de qua ha Controparte_4 dichiarato:
- che aveva “pagato tutte le fatture emesse fino al 31.10.2012” ; Controparte_1 - che “per il periodo antecedente al 31.10.2012 ha saldato tutti i conteggi e non deve corrispondere alcuna altra somma “, salvo che in relazione alle fatture nn. 352-381del 2012 e 26 del 2013, momentaneamente “sospese”;
-che a fronte dei pagamenti effettuati, dovevano considerarsi “annullati tutti gli altri accordi intercorsi con la società di talchè “una volta effettuati i pagamenti delle fatture Controparte_1
352 del 2012; 381 del 2012, 26 del 2013 la societa' non dovrà corrispondere Controparte_1 null'altro alla ed è libera da ogni qualsiasi altro impegno sin oggi assunto”. Controparte_4
Ritiene la Corte che il riferimento a pretese creditorie ben determinate ( ossia quelle basate su tutte le fatture emesse fino al 30.10.20012 ) e la ribadita estinzione di tutte le esposizioni debitorie di cui alle dette fatture evidenzino la comune intenzione delle parti di definire ogni pretesa creditizia riferibile al rapporto di fornitura di calcestruzzo tra loro in essere, ad eccezione di quella portata dalle tre fatture non saldate ( nn. 352,381 e 26).
Il tenore letterale della quietanza ed, in particolare, l'inequivoco riferimento al pagamento di tutte le fatture emesse sino all'ottobre 2012, priva di consistenza l'argomentazione dell'appellante circa il mancato pagamento di importi dovuti in forza di fatture emesse negli anni 2008-2010 .
Né può ritenersi corretta la doglianza concernente l'imputazione dei pagamenti, che, a detta di
, aveva effettuato con riferimento ai debiti più risalenti. CP_3 Controparte_4
Tale affermazione non si confronta con l'inequivoco tenore della quietanza , ossia con il riferimento al pagamento di tutti i crediti oggetto delle fatture emesse sino al 31.10.2012
E' vero che – come sostenuto dall'appellante – il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno ( ex multis Cass n. 15798/2021).
Tale principio, però, mal si attaglia alla fattispecie in esame ( salvo quanto si dirà appresso a proposito dei pagamenti effettuati con assegni) , posto che nella quietanza la ha dato Controparte_4 atto del pagamento delle fattura fino al 2012, senza alcun riferimento alle modalità del pagamento.
Non vi è, pertanto, prova della consegna di assegni, che avrebbe reso applicabile la regola richiamata dall'appellante. Può, pertanto, ritenersi che abbia provato l' avvenuto pagamento di tutti i debiti di cui Controparte_1 alle fatture emesse fino al 31.10.2012 , avvenuto in data anteriore alla cessione.
Quanto, invece, ai crediti di cui alle fatture rimaste sospese (nn. 352/2012; 381/2012; 26/2023) e alle fatture nn. 62/2013 e 91/2013, oggetto di cessione, benchè l'allegata consegna degli assegni abbia trovato conferma nella deposizione del teste , tuttavia, tanto non è sufficiente a dimostrare Tes_1
l'avvenuto pagamento del debito residuo.
Tale conclusione – è bene precisare – non si basa sulla eccepita incapacità del teste, a detta dell'appellante portatore di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, in quanto marito di una socia della Controparte_1
Al di là del fatto che il ragionamento del Tribunale, che ha motivatamente escluso l'esistenza di siffatto interesse (v. sentenza pag. 6) non risulta minimamente censurato, essendosi anche CP_3 in questo caso limitata a riproporre l'eccezione di incapacità, deve osservarsi che qualora la parte abbia eccepito l' incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità (Cass.SS.UU.n. 9456/2023)
Pertanto, la parte interessata deve , in vista dell'assunzione del teste, eccepire l'incapacità a testimoniare e, quindi, sollevare l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento, nonché in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale iter non risulta rispettato da , di talchè la pretesa nullità risulta sanata. CP_3
Ciò che, dunque, priva di fondamento l' eccezione di pagamento, sollevata da anche Controparte_1 in relazione alle somme portate dalle fatture “sospese”, non è la pretesa inutilizzabilità della deposizione del , che ha confermato la consegna degli assegni in pagamento di tali importi, Tes_1 quanto, piuttosto, il fatto che la mera consegna dei titoli non costituisce prova del pagamento.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui non vi sono ragioni per dissentire, in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell'assegno deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (ex ultimis Cass. n. 14372/2018)
Nella specie, pure eccependo l'avvenuto pagamento anche delle somme di cui alle Controparte_1 fatture rimaste sospese (nn. 381/2012, 352/2012, 26/13) e di quelle nn. 62/13 e 91/13 , si è limitata a provare la consegna degli assegni ma neanche ha allegato l'effettiva riscossione delle somme, di cui non vi è alcuna prova.
Ne consegue che il credito portato dalle dette fatture, tutte rimaste estranee all'ambito della quietanza – che , si ribadisce, concerneva tutte le fatture emesse sino a Ottobre 2012 ad eccezione di quelle sospese , oltre che, ovviamente, di quelle emesse nel 2013 - e pari complessivamente ad €
26.928,68 ( € 1.011,12 + € 15.578,11 + € 8.676,91 + € 1.662,54) non può ritenersi estinto, in mancanza di prova – ed ancor prima di allegazione – dell'avvenuta riscossione dei titoli.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi quanto all'importo di € 7.000,00 portato dall'assegno di cui ha attestato la consegna contestualmente al rilascio della quietanza Controparte_8 liberatoria.
Ed invero, la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo ( Cass.n. 12685/2024).
Risulta, dunque, complessivamente dovuta a la somma di € 33.928,68, relativamente alla CP_3 quale non può ritenersi fornita la prova liberatoria posta a carico dell'opponente.
Ne consegue che, confermata la revoca del decreto , in parziale riforma della sentenza impugnata condannata al pagamento in favore di della somma di € 33.928,68, Controparte_9 CP_3 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La parziale riforma della sentenza impone la rivisitazione delle spese di lite .
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Cass.n.33412/2024)
Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la (eventuale ) condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (Cass.n.17854/2020).
Né il ridimensionamento quantitativo della pretesa azionata in sede monitoria integra una soccombenza reciproca, tale da giustificare una parziale compensazione delle spese, posto che la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (Cass. SS.UU.n.32061/2022).
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore di delle spese del doppio grado. CP_3
Esse vanno liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del decisum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 660/2023 R.G. sull'appello proposto da ra s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore avverso CP_2 la sentenza n. 780/2023 emessa dal Tribunale di Patti in data 20.07.2023 e pubblicata in pari data, in parziale riforma delle stessa , che conferma nel resto, , così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, confermata la già disposta revoca del decreto ingiuntivo
, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
Par in favore di . in persona del legale rappresentante pro tempore della CP_2 Pt_1 complessiva somma di € 33.928,68, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore di . in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese CP_2 CP_10 del doppio grado di giudizio che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00 ( di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per quella introduttiva;
€ 1.806,00 per quella di trattazione ed € 2.905,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi € 8.469,00 ( di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva
( se dovuta ) .
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr Massimo Gullino)
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dr. Massimo Gullino Presidente
2) Dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660/2023 R.G. vertente tra
C.F. ), con sede legale in Catania, C.da Torrazze Fondo n. 16/A, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Sig.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Catra (C.F. ) in virtù di Parte_2 C.F._1 procura alle liti allegata all'att introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Francesco Ferraù in Messina in Messina, P.zza Antonello Galleria V. Emanuele III che dichiara di volere ricevere, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, c.p.c. e dell'art. 136, 3° comma, c.p.c., ogni comunicazione tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
o in alternativa al n. di fax 0932/220695;
APPELLANTE
e
(c.f. ) con sede in Patti contrada Porticella n. 1, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Condipodero Marchetta (
[...]
) giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto CodiceFiscale_2 ingiuntivo e confermata con altra procura in atti, il quale dichiara che tutte le comunicazioni intende riceverle al seguente indirizzo PEC: Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 780/2023 del Tribunale di Patti, pubblicata in data
20/07/2023 all'esito del giudizio n. 645/2014 R.G. notificata in data 21/07/2023 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, sia di merito che istruttoria, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, in parziale riforma della Sentenza n. 780/2023 del Tribunale di Patti, Dott. Puglisi, pubblicata in data 20/07/2023 all'esito del giudizio sub R.g. n. 645/2014: A) In via principale nel merito Per tutti i motivi esposti in narrativa, in accoglimento dei motivi di appello, riformare la Sentenza sui punti censurati e, quindi, accogliere rigettare l'opposizione spiegata dalla avverso il Decreto Ingiuntivo opposto n. 23/14 - cron. 57/14 sub procedimento RG Controparte_1 1903/2013 emesso dal Tribunale di Patti in data 04/01/2014, con ogni conseguente effetto di legge, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
B) In Via istruttoria In caso di rimessione della causa in istruttoria si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ammissione di CTU contabile volta ad accertare, sulla base dei criteri legali, la corretta imputazione dei pagamenti parziali effettuati da Controparte_1
C) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “si insiste affinchè l'appello venga rigettato e venga integralmente confermata la sentenza del Tribunale di Patti, con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2014, ( di seguito breviter solo Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 23/2014, emesso in data 4.01.2024 e notificato in data 24.02.2024, con cui il Tribunale di Patti aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 70.000,00 oltre interessi moratori ex D.L.
231/02 dal dovuto al soddisfo oltre le spese della procedura monitoria in favore di .RA S.p.A, CP_2
(d'ora in poi breviter solo ), che assumeva essere titolare del credito vantato nei confronti CP_3 di da (così come risultante dalle fatture nn. 129/10, 178/10, 395/10, CP_1 Controparte_4
428/10, 25/12, 141/12, 179/12, 221/12, 255/12, 324/12, 352/12, 381/12, 26/13, 62/13 e 91/13) in forza di scrittura privata di cessione del 5.08.2013.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che, già all'epoca della cessione dei crediti, aveva CP_1 provveduto a pagare tutte le forniture di calcestruzzo effettuate fino al 31.10.2012, e produceva, a riscontro, quietanza liberatoria del 28.02.2013 sottoscritta dal legale rappresentante della
[...]
oltre che copia degli assegni consegnati alla predetta creditrice. Controparte_4 Controparte_5
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto opposto.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa del 2 luglio 2014, , in via preliminare, chiedeva di CP_3 essere autorizzata a chiamare in giudizio nei cui confronti spiegava Controparte_4 domanda di manleva e di condanna al risarcimento del danno, subordinata all'eventuale fondatezza dell'opposizione.
Contestata- secondo quanto riferitole dalla stessa cedente - l'autenticità della pretesa quietanza di pagamento del 28.2.2013, con riferimento tanto al contenuto quanto alla sottoscrizione, nel merito deduceva:
- che, nel corso degli anni dal 2008 al 2013, la aveva fornito alla Controparte_4 CP_1 rilevanti quantità di cemento per un importo complessivo superiore ad € 360.000,00;
- che i pagamenti effettuati dall'opposta erano stati debitamente imputati, secondo i criteri legali fissati dagli artt. 193, I2° comma e 1194 c.c. ed in mancanza di una diversa dichiarazione del debitore, ai crediti portati dalle fatture più vecchie;
- che, nel momento in cui la aveva emesso gli assegni vi erano altre partite debitorie scoperte CP_1 per un importo di gran lunga maggiore a quello portato dai titoli , di talchè ,malgrado i pagamenti ricevuti ed indicati dall'opponente, essa opposta era creditrice della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Da ultimo, deduceva che, all'atto della ricezione degli assegni, la aveva rappresentato alla CP_4 che i pagamenti sarebbero stati imputati alle fatture più vecchie e che la circostanza che la CP_1 cedente avesse accettato dei pagamenti parziali non dimostrava che la stessa avesse accettato il pagamento in contro delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo.
Nella contumacia di , dichiarata con ordinanza del 29 maggio 2015, la causa Controparte_4 veniva istruita mediante prova testimoniale e all'udienza del 19 gennaio 2023 ne veniva dichiarata l'interruzione a fronte della dichiarazione di fallimento della terza chiamata, medio tempore pronunciata e documentata in atti.
Previa riassunzione del giudizio nei confronti dell'opposta e della curatela fallimentare , con sentenza n. 780/2023, il Tribunale così decideva:
- dichiarava la contumacia del Controparte_6
- accoglieva l'opposizione promossa da e, per l'effetto, revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 23/2014 emesso dal Tribunale di Patti;
- condannava Ve. RA . al pagamento delle spese in favore di Pt_1 Pt_1 Controparte_1
- dichiarava improcedibile la domanda avanzata da RA s.p.a. nei confronti del CP_2 [...]
Controparte_6
Con atto di citazione notificato in data 18.09.2023, RA s.p.a. proponeva appello avverso la CP_2 pronuncia de qua, contestandola nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e chiedendo che, in riforma della stessa, l'opposizione spiegata dalla fosse rigettata. Controparte_1 Chiedeva, altresì, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, ovvero l'espletamento di c.t.u. contabile , al fine di accertar, sulla base dei criteri legali, la corretta imputazione dei pagamenti parziali effettuati da Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 18 dicembre 2023 , si costituiva , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, resistendo al gravame, di cui nel merito contestava la fondatezza , chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 25.09.2023 la sostituzione dell'udienza partecipata con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, il C.I. con ordinanza del 19 gennaio 2024, ritenuto che, nonostante la mancata evocazione in giudizio della
Curatela del , rimasta contumace nel giudizio di primo grado a seguito della Controparte_6 riassunzione conseguente al fallimento della società terza chiamata, il contraddittorio risultasse correttamente integrato, rinviava la causa per trattazione sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Alla scadenza dei termino all'uopo assegnati, con ordinanza del 18 ottobre 2024 , rilevato che poteva ritenersi esaurita l'attività di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c., il C.I. fissava per la precisazione delle conclusioni davanti a sé la data del 12.05.2025, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
quindi con ordinanza del 19.05.2025 assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va ribadito che, come già osservato nell'ordinanza del 19 gennaio 2024, il contraddittorio può ritenersi correttamente integrato, nonostante la mancata evocazione in giudizio della
[...]
, rimasta contumace nel giudizio di primo grado a seguito della riassunzione Controparte_7 conseguente al fallimento della società terza chiamata.
E' noto che la chiamata del terzo determina una situazione di litisconsorzio necessario cd.
"processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito,
Ciò posto , va osservato che, in materia di litisconsorzio processuale c.d. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado all'esito di autorizzazione a citare o di provvedimento ordinatorio iussu iudicis ex art.107 c.p.c. ma che non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello di ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito. Ne discende che non può essere fatta valere nel giudizio di cassazione quale error in procedendo la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello ex artt.350 e 331 c.p.c. là dove sia intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass.2966/2020).
Ciò in quanto nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al Tribunale fallimentare .
La parte non può, quindi, dolersi nel giudizio di legittimità, pena l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, del fatto che non avendo il giudice del merito integrato il contraddittorio sia questo sostanziale o processuale necessario in grado di appello nei confronti del terzo fallito, essa non abbia potuto, in una alla declaratoria di improcedibilità dell'azione, godere della concessione di un termine per la prosecuzione del giudizio dinanzi a quello competente.
L'utilità della dedotta violazione e, con essa, dell'attività giurisdizionale mancata, non si lascia d'altra parte apprezzare in punto di necessitato suo svolgimento ben potendo la parte, di propria iniziativa, a fronte della declaratoria di improcedibilità della domanda adottata dal giudice di primo grado, in disparte l'attività giudiziale mancata in grado di appello, coltivare dinanzi al giudice competente la domanda o, comunque, e diversamente, citare direttamente in appello il terzo.
Ne consegue che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia partecipato al giudizio di appello, si configura una violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità, nel quale va disposta la cassazione con rinvio per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio, solo nell'ipotesi – in questa sede neanche allegata – in cui rimanga fermo l'interesse della parte, che del meccanismo invochi l'operatività, ad una statuizione di merito o, comunque, utile in termini di sollecita definizione processuale della lite.
2.-Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il primo decidente aveva ritenuto mancante la prova del credito azionato in via monitoria.
Rileva, in proposito, che, benchè – come affermato in sentenza - le fatture allegate al ricorso costituissero prova ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia, essa opposta aveva prodotto, a sostegno della pretesa creditizia, un registro i.v.a. e un estratto conto riferibili alla , CP_4 in cui erano state annotate tutte le fatture emesse e rimaste di fatto impagate nonché i pagamenti ricevuti da e imputati a debiti risalenti. CP_1
Evidenzia che le forniture e l'esistenza originaria del credito azionato non erano state contestate dalla la quale aveva sostenuto di avere saldato il dovuto, ammettendo, quindi, di avere CP_1 ricevuto le dette forniture e di essere debitrice ad origine delle somme indicate in fattura. In altri termini – continua l'appellante – , sostenendo di avere saldato quanto dovuto in forza CP_1 del D.I., aveva sostanzialmente ammesso l'originaria sussistenza del credito fatto valere in sede monitoria, riconoscendo sostanzialmente di avere effettivamente ricevuto le forniture di cui alle fatture azionate , né aveva successivamente sollevato alcuna contestazione in merito.
Tali dichiarazioni costituivano un vero e proprio riconoscimento del debito, che dispensava essa opposta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
A fronte di tale situazione, secondo l'appellante, il primo giudicante avrebbe potuto verificare che gli asseriti pagamenti effettuati da , tramite gli assegni prodotti in copia, non erano riferibili alle CP_1 fatture di cui al decreto bensì ad altre emesse -e rimaste impagate- nel corso degli anni precedenti , nell'ambito di un rapporto commerciale di fornitura di cemento per un importo complessivo di €
360.000,00.
La creditrice , pertanto, in assenza di ogni dichiarazione da parte del debitore aveva CP_4 CP_1 correttamente imputato i pagamenti parziali ricevuti ai crediti più antichi ed agli interessi, conformemente ai criteri legali fissati dagli artt.1193, 2° comma, e 1194 c.c.
A sostegno dei propri assunti l'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora il debitore eccepisca l'estinzione del debito mediante assegni, resta a carico del medesimo l'onere di dimostrare in modo puntuale e preciso il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare.
Evidenzia che, nella specie, gli importi degli assegni prodotti da non corrispondevano alle CP_1 fatture di cui al decreto né, parimenti, riportavano la medesima data, essendo stati emessi e consegnati a posteriori.
Aggiunge che neanche avrebbe potuto effettuare detta imputazione solo in occasione del CP_1 giudizio di opposizione al decreto, dovendo detta facoltà essere esercitata al momento della consegna degli assegni alla (anno 2013),che, in tale occasione, aveva rappresentato l'imputazione dei CP_4 pagamenti alle fatture più vecchie.
A dire di , quanto evidenziato risultava comprovato e confermato dal fatto che, al momento CP_3 della notifica della cessione del credito da ad ( 9.08.2013), e, dunque, CP_4 CP_3 successivamente all'emissione degli assegni emessi da (31/10/2013, 31/03/2013, CP_1
30/04/2013, 30/06/201330/07/2013, 01/08/2013), alcuna contestazione aveva sollevato in CP_1 merito all'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento del debito anteriormente alla notifica della cessione, divenendo così oggi – la predetta eccezione - inopponibile ad essa cessionaria.
Rileva ancora l'appellante che era responsabile nei propri confronti anche ex art. 2045 c.c. CP_1
, non avendo reso noto di aver precedentemente pagato al cedente, estinguendo il credito. 2.- Con il secondo motivo di appello censura la sentenza gravata per avere il primo CP_3 decidente ritenuto attendibile sia il documento prodotto da e denominato “quietanza CP_1 liberatoria ”sia la testimonianza resa in sede istruttoria da . Testimone_1
Sotto un primo profilo, rileva di aver disconosciuto la scrittura de qua e che la stessa, in mancanza di istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., non poteva certamente essere utilizzata ai fini della decisione.
Ribadisce che detta scrittura non poteva essere considerata autentica nel contenuto né tantomeno nella sottoscrizione, dal momento che , al momento della notifica dell'atto di cessione, non aveva CP_1 mosso alcuna contestazione né sollevato eccezione di adempimento.
Aggiunge che il rilascio della quietanza di pagamento di un assegno bancario non circolare attesta solo il ricevimento del titolo e che la quietanza, essendo una «dichiarazione di scienza», sulla base del mero ricevimento del titolo di pagamento, non è idonea a integrare la «volontà della parti» costitutiva dell'effetto estintivo dell'obbligazione.
Infatti, la dichiarazione di ricezione del pagamento documenta la «mera circostanza della ricezione dell'assegno» (Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 1572/19).
Pertanto, secondo l'appellante, il documento prodotto dalla appellata non può ritenersi prova indiscussa dell'avvenuto pagamento del credito azionato da , anche tenuto conto della CP_3 produzione di un “pacchetto” di fatture risalenti anche agli anni 2008 – 2009 – 2010 e rimaste impagate.
In ogni caso, detta pretesa quietanza riguardava solo le fatture emesse fino al 31.10.2012 e non era provato che l'assegno di € 7000,00 ivi indicato fosse stato incassato.
Sotto un secondo profilo, concernente la prova testimoniale, l'appellante sostiene che nessun rilievo potevano assumere, ai fini della imputazione di pagamento, le dichiarazioni del , posto che Per_1 detta imputazione andava effettuata al momento del pagamento.
Il teste , inoltre, era indubbiamente interessato all'esito del giudizio, come di evinceva dal rapporto di coniugio con una socia della e dallo stesso tenore del relato (“ abbiamo chiuso i conti… CP_1 ci fece uno sconto”), di talchè il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere la prova .
In ogni caso – continua l'appellante - il teste non era stato, comunque, in grado di riferire quali partite fossero state pagate con gli assegni asseritamente consegnati dalla né risultava provato CP_1 che i titoli predetti fossero stati consegnati in pagamento delle fatture azionate con il decreto.
3.- Con il terzo motivo di gravame, l' appellante impugna, infine, anche il capo della sentenza relativo alle spese di lite, avuto riguardo alla fondatezza delle illustrate doglianze ed alla totale soccombenza della controparte .
§ I motivi, stante la loro intrinseca connessione oggettiva, possono essere trattati contestualmente.
Giova premettere , in punto di diritto, che- come correttamente osservato dal primo decidente -
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
è chiamato a verificare il fondamento della pretesa avanzata con il ricorso per ingiunzione, applicando le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
In questo contesto, il creditore opposto, che ha il ruolo di attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare l'esistenza del credito e, dunque, a dimostrare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza , limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte..
Al contrario, il debitore opponente, in qualità di convenuto sostanziale, deve fornire la prova di eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Va precisato che, perfezionatasi la cessione del credito , il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass.n.9842/2018).
Ebbene, nel caso di specie, ha posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria CP_3
l'atto di cessione del credito del 5 agosto 2013, per effetto del quale Controparte_4 assumendo di essere creditrice di dell'importo di € 70.000,00 in forza delle fatture Controparte_1 nn. nn. 129/10, 178/10, 395/10, 428/10, 25/12, 141/12, 179/12, 221/12, 255/12, 324/12, 352/12,
381/12, 26/13, 62/13 e 91/13, le aveva ceduto pro solvendo « tutti i propri crediti vantati nei confronti della , fino alla concorrenza di €. 70.000,00 (Euro Settantamila/00), restando Controparte_1 inteso che la cessione dei predetti crediti non comporta di per sé liberazione del debitore principale dall'obbligo del pagamento del debito, essendo, comunque, salvo il diritto della cessionaria di pretendere, in ogni momento, l'intero importo dovutole dalla cedente” ed ha allegato l'inadempimento della debitrice ceduta.
Può, quindi, ritenersi che la creditrice abbia assolto all'onere probatorio su essa gravante.
Quanto alla posizione di va , innanzitutto, osservato che detta società , pur Controparte_1 ammettendo l'originaria sussistenza del credito fatto valere in sede monitoria e riconosciuto di avere ricevuto le forniture, tuttavia, contrariamente all'assunto dell'appellante, non ha effettuato alcun riconoscimento del debito.
Al contrario, l'opponente ha contestato il mancato pagamento addebitatole, producendo, a sostegno del suo assunto, la quietanza liberatoria rilasciata in data 28 febbraio 2013 – e, dunque, in data anteriore alla cessione dell'agosto dello stesso anno - a firma dell'amministratore unico della
[...]
nella quale, peraltro, si è dato atto della contestuale consegna di ulteriore assegno Controparte_8 di € 7.000,00 da parte della debitrice e, conseguentemente, del pagamento di tutte le fatture emesse fino al 31 ottobre 2012, di talchè nessun'altra somma era dovuta.
Nella quietanza la dichiarava anche che « Rimangono sospese le seguenti Controparte_8 fatture: Fattura 352 del 30.11.2012 di euro 1.011,56; fattura n. 381 del 31.12.2012 di euro
15.578,115; fattura n. 26 del 31.1.2013 di euro 8.676,91. Atteso che la società ha Controparte_1 effettuato i pagamenti e rimangono da effettuare solamente i pagamenti delle fatture sopra riportate, la società considera annullati tutti gli altri accordi intercorsi con la società Controparte_4 ed una volta effettuati i pagamenti delle fatture 352 del 2012; 381 del 2012; 26 del CP_1 CP_1
2013la società non dovrà corrispondere null'altro alla ed è Controparte_1 Controparte_4 libera da ogni qualsiasi altro impegno sin oggi assunto».
Ha, inoltre, sostenuto l'avvenuta estinzione anche dei crediti residui , oggetto della cessione - con riferimento tanto a quelli di cui alle fatture c.d. “sospese” (nn. 352/2012; 381/2012; 26/2023), quanto a quelli di cui alle fatture nn. 62/2013 e 91/2013), producendo , a comprova, la copia di assegni bancari consegnati alla (anche in questo caso in data anteriore alla cessione Controparte_4 che- si ribadisce- risale ad agosto 2013).
In particolare, ha affermato:
- che in data 31.03.2013 aveva consegnato alla creditrice tre assegni bancari tratti dal Credito
Siciliano di Patti ed esattamente n. 0755980308-05 del 31.3.2013 di € 5.500,00, n. 0755980309-
06 del 30 aprile 2013 di € 5.500,00; n. 0755980310-07 del 31 maggio 2013 di € 5.589,00;
- che detti assegni erano stati emessi a pagamento della fattura n. 352 del 30.11.2012 e della fattura n. 381 del 31.12.2012, come dimostrato dalla coincidenza tra l'importo delle due fatture in questione (1.011,56 + 15.578,15 = € 16.589,71 ) e quello portato dai tre assegni;
- che in data giugno 2013 aveva consegnato alla società due assegni Controparte_4 bancari tratti dal Credito Siciliano di Patti ed esattamente l'assegno n. 0759541487-03 del
30.7.2013 di € 4.375,00, e l'assegno n. 0759541486-02 del 30 giugno 2013 di € 4.300;
- che tali assegni erano stati emessi a pagamento della fattura n. 26 del 31.1.2013, come dimostrato, anche in questo caso, dalla coincidenza dell'importo dei due titoli (€ 4.300,00 +
€4.376,00 =€ 8.376,00) e di quello portato dalla fattura n. 26 del 2013.
Ha, infine, sostenuto di aver provveduto in data 1 luglio 2013 a consegnare a Controparte_4
l'assegno bancario tratto sul Credito Siciliano di Patti n. 0759548773-09 del 30 agosto 2013
[...] dell'importo di € 1.662,54 a pagamento della fattura n.62 del 29.3.2013 di € 1.272,92 e della fattura
n. 91 del 30.4.2013 di € 389,62 come di desumeva dalla coincidenza importi di cui alle dette fatture con quello portato dall'assegno de quo. Ebbene , a fronte di tale compendio probatorio, il primo decidente ha ritenuto che l'opposta avesse assolto l'onere da cui era gravata, dimostrando l'estinzione del debito, ed ha, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo.
Ritiene la Corte che detta statuizione non sia integralmente condivisibile.
Deve, in primo luogo, osservarsi che, come sostenuto dal primo decidente in conformità a granitico insegnamento della Corte di Cassazione, il disconoscimento della scrittura privata ha come suo presupposto la provenienza del documento dalla stessa parte contro la quale è prodotto o, trattandosi di un ente pubblico, da un soggetto che la rappresenta in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente, senza che al disconoscimento medesimo debba prestare adesione o conferma il soggetto persona fisica che nello stesso ente si immedesima quale suo organo. (ex ultimis Cass. n. 8190/2025).
E poiché, nella specie, il documento non proveniva da , il disconoscimento operato da CP_3 quest'ultima, in assenza di istanza di verificazione, non produceva l'effetto di rendere inutilizzabile la scrittura.
Mette conto, altresì, osservare che il ragionamento del primo decidente in parte qua, oltre che condivisibile, non è stato specificamente contestato da , che si è limitata a riproporre le tesi CP_3 difensive svolte nel giudizio di primo grado - basate sull'inutilizzabilità del documento a seguito del disconoscimento e della mancata istanza di verificazione e motivatamente disattese - , senza, al contempo, illustrare le ragioni per cui il convincimento espresso nella sentenza impugnata sarebbe erroneo e, dunque, senza misurarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
Quanto alla valenza della quietanza liberatoria, da cui il decidente ha tratto la prova dell'integrale estinzione dell'esposizione debitoria di è corretto l'assunto dell'appellante Controparte_1 secondo cui la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Cass. n. 21400/2023)
Ebbene, nella specie, l'amministratore di in senso alla scritture de qua ha Controparte_4 dichiarato:
- che aveva “pagato tutte le fatture emesse fino al 31.10.2012” ; Controparte_1 - che “per il periodo antecedente al 31.10.2012 ha saldato tutti i conteggi e non deve corrispondere alcuna altra somma “, salvo che in relazione alle fatture nn. 352-381del 2012 e 26 del 2013, momentaneamente “sospese”;
-che a fronte dei pagamenti effettuati, dovevano considerarsi “annullati tutti gli altri accordi intercorsi con la società di talchè “una volta effettuati i pagamenti delle fatture Controparte_1
352 del 2012; 381 del 2012, 26 del 2013 la societa' non dovrà corrispondere Controparte_1 null'altro alla ed è libera da ogni qualsiasi altro impegno sin oggi assunto”. Controparte_4
Ritiene la Corte che il riferimento a pretese creditorie ben determinate ( ossia quelle basate su tutte le fatture emesse fino al 30.10.20012 ) e la ribadita estinzione di tutte le esposizioni debitorie di cui alle dette fatture evidenzino la comune intenzione delle parti di definire ogni pretesa creditizia riferibile al rapporto di fornitura di calcestruzzo tra loro in essere, ad eccezione di quella portata dalle tre fatture non saldate ( nn. 352,381 e 26).
Il tenore letterale della quietanza ed, in particolare, l'inequivoco riferimento al pagamento di tutte le fatture emesse sino all'ottobre 2012, priva di consistenza l'argomentazione dell'appellante circa il mancato pagamento di importi dovuti in forza di fatture emesse negli anni 2008-2010 .
Né può ritenersi corretta la doglianza concernente l'imputazione dei pagamenti, che, a detta di
, aveva effettuato con riferimento ai debiti più risalenti. CP_3 Controparte_4
Tale affermazione non si confronta con l'inequivoco tenore della quietanza , ossia con il riferimento al pagamento di tutti i crediti oggetto delle fatture emesse sino al 31.10.2012
E' vero che – come sostenuto dall'appellante – il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno ( ex multis Cass n. 15798/2021).
Tale principio, però, mal si attaglia alla fattispecie in esame ( salvo quanto si dirà appresso a proposito dei pagamenti effettuati con assegni) , posto che nella quietanza la ha dato Controparte_4 atto del pagamento delle fattura fino al 2012, senza alcun riferimento alle modalità del pagamento.
Non vi è, pertanto, prova della consegna di assegni, che avrebbe reso applicabile la regola richiamata dall'appellante. Può, pertanto, ritenersi che abbia provato l' avvenuto pagamento di tutti i debiti di cui Controparte_1 alle fatture emesse fino al 31.10.2012 , avvenuto in data anteriore alla cessione.
Quanto, invece, ai crediti di cui alle fatture rimaste sospese (nn. 352/2012; 381/2012; 26/2023) e alle fatture nn. 62/2013 e 91/2013, oggetto di cessione, benchè l'allegata consegna degli assegni abbia trovato conferma nella deposizione del teste , tuttavia, tanto non è sufficiente a dimostrare Tes_1
l'avvenuto pagamento del debito residuo.
Tale conclusione – è bene precisare – non si basa sulla eccepita incapacità del teste, a detta dell'appellante portatore di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio, in quanto marito di una socia della Controparte_1
Al di là del fatto che il ragionamento del Tribunale, che ha motivatamente escluso l'esistenza di siffatto interesse (v. sentenza pag. 6) non risulta minimamente censurato, essendosi anche CP_3 in questo caso limitata a riproporre l'eccezione di incapacità, deve osservarsi che qualora la parte abbia eccepito l' incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità (Cass.SS.UU.n. 9456/2023)
Pertanto, la parte interessata deve , in vista dell'assunzione del teste, eccepire l'incapacità a testimoniare e, quindi, sollevare l'eccezione di nullità della testimonianza, ove assunta nonostante l'eccezione di incapacità, successivamente al suo espletamento, nonché in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale iter non risulta rispettato da , di talchè la pretesa nullità risulta sanata. CP_3
Ciò che, dunque, priva di fondamento l' eccezione di pagamento, sollevata da anche Controparte_1 in relazione alle somme portate dalle fatture “sospese”, non è la pretesa inutilizzabilità della deposizione del , che ha confermato la consegna degli assegni in pagamento di tali importi, Tes_1 quanto, piuttosto, il fatto che la mera consegna dei titoli non costituisce prova del pagamento.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui non vi sono ragioni per dissentire, in caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell'assegno deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo (ex ultimis Cass. n. 14372/2018)
Nella specie, pure eccependo l'avvenuto pagamento anche delle somme di cui alle Controparte_1 fatture rimaste sospese (nn. 381/2012, 352/2012, 26/13) e di quelle nn. 62/13 e 91/13 , si è limitata a provare la consegna degli assegni ma neanche ha allegato l'effettiva riscossione delle somme, di cui non vi è alcuna prova.
Ne consegue che il credito portato dalle dette fatture, tutte rimaste estranee all'ambito della quietanza – che , si ribadisce, concerneva tutte le fatture emesse sino a Ottobre 2012 ad eccezione di quelle sospese , oltre che, ovviamente, di quelle emesse nel 2013 - e pari complessivamente ad €
26.928,68 ( € 1.011,12 + € 15.578,11 + € 8.676,91 + € 1.662,54) non può ritenersi estinto, in mancanza di prova – ed ancor prima di allegazione – dell'avvenuta riscossione dei titoli.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi quanto all'importo di € 7.000,00 portato dall'assegno di cui ha attestato la consegna contestualmente al rilascio della quietanza Controparte_8 liberatoria.
Ed invero, la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo ( Cass.n. 12685/2024).
Risulta, dunque, complessivamente dovuta a la somma di € 33.928,68, relativamente alla CP_3 quale non può ritenersi fornita la prova liberatoria posta a carico dell'opponente.
Ne consegue che, confermata la revoca del decreto , in parziale riforma della sentenza impugnata condannata al pagamento in favore di della somma di € 33.928,68, Controparte_9 CP_3 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La parziale riforma della sentenza impone la rivisitazione delle spese di lite .
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Cass.n.33412/2024)
Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la (eventuale ) condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (Cass.n.17854/2020).
Né il ridimensionamento quantitativo della pretesa azionata in sede monitoria integra una soccombenza reciproca, tale da giustificare una parziale compensazione delle spese, posto che la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (Cass. SS.UU.n.32061/2022).
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza, deve essere Controparte_1 condannata al pagamento in favore di delle spese del doppio grado. CP_3
Esse vanno liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del decisum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 660/2023 R.G. sull'appello proposto da ra s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore avverso CP_2 la sentenza n. 780/2023 emessa dal Tribunale di Patti in data 20.07.2023 e pubblicata in pari data, in parziale riforma delle stessa , che conferma nel resto, , così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, confermata la già disposta revoca del decreto ingiuntivo
, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
Par in favore di . in persona del legale rappresentante pro tempore della CP_2 Pt_1 complessiva somma di € 33.928,68, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore di . in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese CP_2 CP_10 del doppio grado di giudizio che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00 ( di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per quella introduttiva;
€ 1.806,00 per quella di trattazione ed € 2.905,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi € 8.469,00 ( di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 3.470,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva
( se dovuta ) .
Così deciso nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr Massimo Gullino)