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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1903/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1903/2023 R.G. avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi promossa
DA
( nata in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Marcella Pisani, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] (cf: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Ragusa Via Padre Scopetta
n°35, presso lo studio dell'Avv. Salvatrice Corallo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti per come in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. Rimessa al collegio per la decisione, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1
personale da Controparte_1
che ha esposto di aver contratto, in data 12.01.84, a Tandil (Argentina), con il predetto CP_1
matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Comiso dell'anno
[...]
1993, nella parte 2, Serie C, numero 15, Ufficio 1, da quale sono nati i figli (n. 25.05.1984), Per_1
(n. 21.12.1985) e (n. 22.11.1986) tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3
indipendenti; che ha addotto come, a causa dell'incompatibilità di carattere sussistente tra le parti, l'unione coniugale, durata per circa 34 anni, si è andata progressivamente deteriorando tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da alcuni anni, chiedendo per tale ragione la pronuncia di separazione personale dal marito, con riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, stante l'età dalla stessa posseduta e il non avere svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, per comune decisione concordata tra i coniugi;
che costituitosi in giudizio mentre non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1
separazione tra i coniugi, ha chiesto di contro il rigetto della domanda di riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento, siccome è già in essere tra le parti, dall'intervenuta separazione di fatto ad oggi, essendo egli percettore unicamente di un assegno sociale;
che, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparazione dei coniugi ex art. 473-bis.21. del 25.01.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, mentre con separata ordinanza ex art. 473-bis 50 c.p.c. del 08.02.2024, è stata rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, e rinviata la causa all'udienza di decisione del 27.11.2024, con concessione dei termini di cui all' art. 473-bis 28 cpc;
che all' udienza del 27.11.2024, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da separato accordo personalmente sottoscritto dalle parti in data 26.11.2024 e depositato in pari data, chiedendo pronunciarsi separazione personale alle condizioni ivi contenute;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata dall'anno 2018; che, per il resto, come si è detto, le parti (cfr memoria congiunta del 26.11.2024) hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese e chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, che già vivono in abitazioni diverse, si obbligano al mutuo rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credono, eventualmente anche all'estero;
2) Entrambi i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni qualsivoglia assegno di mantenimento, nonché a qualsiasi diritto sulle rispettive risorse immobiliari e patrimoniali in genere, presenti e future;
3) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, al di fuori delle pattuizioni sopra indicate.” che nessuna statuizione va emessa dal Tribunale, avendo le parti dichiarato di rinunciare a ogni assegno di mantenimento e vertendosi per il resto in materia di diritti disponibili, su cui il Tribunale si limita a prenderne atto;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Visto il parere favorevole reso dal P.M. in data 28.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 12.01.84, a Tandil (Argentina), trascritto nel CP_1 registro dello Stato Civile del Comune di Comiso dell'anno 1993, nella parte 2, Serie C, numero 15,
Ufficio 1;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Cosi deciso in Ragusa il 28.02.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1903/2023 R.G. avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi promossa
DA
( nata in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Marcella Pisani, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] (cf: ), Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Ragusa Via Padre Scopetta
n°35, presso lo studio dell'Avv. Salvatrice Corallo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti per come in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. Rimessa al collegio per la decisione, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione Parte_1
personale da Controparte_1
che ha esposto di aver contratto, in data 12.01.84, a Tandil (Argentina), con il predetto CP_1
matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Comiso dell'anno
[...]
1993, nella parte 2, Serie C, numero 15, Ufficio 1, da quale sono nati i figli (n. 25.05.1984), Per_1
(n. 21.12.1985) e (n. 22.11.1986) tutti maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3
indipendenti; che ha addotto come, a causa dell'incompatibilità di carattere sussistente tra le parti, l'unione coniugale, durata per circa 34 anni, si è andata progressivamente deteriorando tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata da alcuni anni, chiedendo per tale ragione la pronuncia di separazione personale dal marito, con riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, stante l'età dalla stessa posseduta e il non avere svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, per comune decisione concordata tra i coniugi;
che costituitosi in giudizio mentre non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1
separazione tra i coniugi, ha chiesto di contro il rigetto della domanda di riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento, siccome è già in essere tra le parti, dall'intervenuta separazione di fatto ad oggi, essendo egli percettore unicamente di un assegno sociale;
che, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparazione dei coniugi ex art. 473-bis.21. del 25.01.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, mentre con separata ordinanza ex art. 473-bis 50 c.p.c. del 08.02.2024, è stata rigettata la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, e rinviata la causa all'udienza di decisione del 27.11.2024, con concessione dei termini di cui all' art. 473-bis 28 cpc;
che all' udienza del 27.11.2024, svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da separato accordo personalmente sottoscritto dalle parti in data 26.11.2024 e depositato in pari data, chiedendo pronunciarsi separazione personale alle condizioni ivi contenute;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata dall'anno 2018; che, per il resto, come si è detto, le parti (cfr memoria congiunta del 26.11.2024) hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese e chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, che già vivono in abitazioni diverse, si obbligano al mutuo rispetto, liberi di stabilire la residenza ove meglio credono, eventualmente anche all'estero;
2) Entrambi i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni qualsivoglia assegno di mantenimento, nonché a qualsiasi diritto sulle rispettive risorse immobiliari e patrimoniali in genere, presenti e future;
3) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, al di fuori delle pattuizioni sopra indicate.” che nessuna statuizione va emessa dal Tribunale, avendo le parti dichiarato di rinunciare a ogni assegno di mantenimento e vertendosi per il resto in materia di diritti disponibili, su cui il Tribunale si limita a prenderne atto;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Visto il parere favorevole reso dal P.M. in data 28.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 12.01.84, a Tandil (Argentina), trascritto nel CP_1 registro dello Stato Civile del Comune di Comiso dell'anno 1993, nella parte 2, Serie C, numero 15,
Ufficio 1;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Cosi deciso in Ragusa il 28.02.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti