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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/04/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 6907/2023
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6907 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art.li 615, comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
già denominata Parte_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla
[...]
Via Alcide de Gasperi n. 33 presso lo studio dell'Avv. Michele Nappi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
Il in persona del l.r.p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabio Caiazzo e dall'avv. Nicola Di Palma con l'espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge al fax n.
081 197 22 677 e al seguente indirizzo di posta certificata
Email_1
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto, in data 20-12-2023, atto di precetto di € 2.615,62 ad istanza del convenuto in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.
1966/2022 emessa dal Tribunale di Nola il 10-10-2022, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. comma 1 per omessa notifica del titolo e opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., per l'inesistenza del titolo nei confronti della società opponente.
Concludeva pertanto chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 08-03-2024, si costituiva parte deducendo l'infondatezza dell'opposizione e la validità del titolo, concludendo per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
All'udienza del 20-06-2024 (radicata la competenza innanzi al Tribunale di
Nola con ordinanza resa a verbale dal GI) vista la rinuncia al precetto di
- 2 -
parte opposta, veniva fissata udienza ex art. 189 c.p.c. concedendo i termini per le memorie conclusionali.
All'udienza del 03-04-2025 (sostituita con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva riservata in decisione ex art. 189 c.p.c..
*****
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
Orbene, come evidenziato in premessa, parte opposta ha rinunciato al precetto opposto. Posto che il precetto è un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato indirizzo esegetico della S.C., avuto riguardo alla natura del precetto –atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata: Cass., 23 febbraio 2006 n.3998- la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione –anche in via analogica- della disciplina dettata dall'art.629 c.p.c. e, comunque, non abbisognevole
- 3 -
dell'accettazione dello intimato (Cass., 10 marzo 1990 n.1985; Cass., 9 giugno 1981 n.3736).
Ove la rinuncia al precetto intervenga in pendenza di un'opposizione esecutiva, essa non determina l'estinzione di questo giudizio con il conseguente carico delle spese al rinunciante, bensì la cessazione della materia del contendere con determinazione delle spese del giudizio in virtù del principio di soccombenza virtuale (Cass., 25 maggio 1998 n.5207;
Cass., 17 ottobre 1992 n.11407) salvo diverso accordo delle parti.
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto al giudice la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Con le note di trattazione scritta la parte opposta confermava la rinuncia al precetto opposto chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La parte opponente chiedeva anch'essa la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Pertanto l'intervenuta rinuncia al precetto opposto e la mancanza di interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio, consentono di affermare che sia cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese processuali le parti hanno concluso per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- 4 -
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate le spese fra le parti.
Così deciso in Nola, 07-04-2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
- 5 -
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6907 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art.li 615, comma 1 e 617 comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
già denominata Parte_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla
[...]
Via Alcide de Gasperi n. 33 presso lo studio dell'Avv. Michele Nappi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
Il in persona del l.r.p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabio Caiazzo e dall'avv. Nicola Di Palma con l'espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge al fax n.
081 197 22 677 e al seguente indirizzo di posta certificata
Email_1
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto, in data 20-12-2023, atto di precetto di € 2.615,62 ad istanza del convenuto in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.
1966/2022 emessa dal Tribunale di Nola il 10-10-2022, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. comma 1 per omessa notifica del titolo e opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., per l'inesistenza del titolo nei confronti della società opponente.
Concludeva pertanto chiedendo la dichiarazione di nullità del precetto e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 08-03-2024, si costituiva parte deducendo l'infondatezza dell'opposizione e la validità del titolo, concludendo per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
All'udienza del 20-06-2024 (radicata la competenza innanzi al Tribunale di
Nola con ordinanza resa a verbale dal GI) vista la rinuncia al precetto di
- 2 -
parte opposta, veniva fissata udienza ex art. 189 c.p.c. concedendo i termini per le memorie conclusionali.
All'udienza del 03-04-2025 (sostituita con le modalità ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva riservata in decisione ex art. 189 c.p.c..
*****
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
Orbene, come evidenziato in premessa, parte opposta ha rinunciato al precetto opposto. Posto che il precetto è un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Secondo il consolidato indirizzo esegetico della S.C., avuto riguardo alla natura del precetto –atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata: Cass., 23 febbraio 2006 n.3998- la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione –anche in via analogica- della disciplina dettata dall'art.629 c.p.c. e, comunque, non abbisognevole
- 3 -
dell'accettazione dello intimato (Cass., 10 marzo 1990 n.1985; Cass., 9 giugno 1981 n.3736).
Ove la rinuncia al precetto intervenga in pendenza di un'opposizione esecutiva, essa non determina l'estinzione di questo giudizio con il conseguente carico delle spese al rinunciante, bensì la cessazione della materia del contendere con determinazione delle spese del giudizio in virtù del principio di soccombenza virtuale (Cass., 25 maggio 1998 n.5207;
Cass., 17 ottobre 1992 n.11407) salvo diverso accordo delle parti.
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto al giudice la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Con le note di trattazione scritta la parte opposta confermava la rinuncia al precetto opposto chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La parte opponente chiedeva anch'essa la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Pertanto l'intervenuta rinuncia al precetto opposto e la mancanza di interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio, consentono di affermare che sia cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese processuali le parti hanno concluso per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- 4 -
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate le spese fra le parti.
Così deciso in Nola, 07-04-2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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