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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/11/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2133/2025 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Genova, via Ceccardi n. 1/6, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Giovanni Pattay che lo rappresenta e difende come da procura su foglio separato allegato all'atto di citazione;
- ricorrente -;
e
, elettivamente domiciliata in Genova, via XII Ottobre n. 12/2 scala Controparte_1
b, presso lo studio dell'Avv. Paola Pepe che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -;
OGGETTO: occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza, accertato il diritto di proprietà dell'immobile sito a Coreglia GU (GE) in via Pian dei Manzi
11 in capo al sig. , 1) dichiarare tenuta e condannare la sig.ra Parte_1 Controparte_1 al rilascio e/o all'immediata riconsegna dell'immobile sito a Coreglia GU in via Pian dei
Manzi 11 al signor con ogni consequenziale pronuncia;
2) in ogni caso con Parte_1 vittoria delle spese di lite”; parte resistente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) respingere la domanda del sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, concedere un termine
1 di 18 mesi per il rilascio dell'immobile o nella diversa misura maggiore o minore meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale e determinare una somma a titolo di indennità di avviamento pari ad € 2000 per ogni anno di attività svolta come b & b presso l'immobile di Coreglia GU
(GE), Via Pian Dei Manzi 11. 3) Con vittoria di spese di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esperito ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponendo: Parte_1
1) di essere proprietario dell'immobile sito in Coreglia GU (GE), via Pian dei Manzi n.
11;
2) che il suddetto immobile è attualmente detenuto da la quale vi abita Controparte_1 senza disporre di alcun valido titolo;
3) a causa dell'illegittima detenzione dell'immobile da parte della resistente sta patendo un pregiudizio irreparabile, giacché l'abitazione in questione è ormai in condizioni fatiscenti.
Inoltre, l'attività di b&b, precedentemente esercitata nell'immobile, è chiusa al pubblico da circa un triennio con completa perdita di avviamento. si è costituita contestando ogni pretesa avanzata dal ricorrente e tutto Controparte_1 quanto ex adverso sostenuto in quanto illegittimo in fatto ed in diritto.
Premesso di essere separata dal ricorrente dal 2021, ha evidenziato che:
1) sin dal 2008 ha intrapreso l'attività di Bed and Breakfast nell'allora casa coniugale, con il beneplacito di;
Parte_1
2) esiste un testamento datato 6.6.2008 con il quale controparte ha disposto in suo favore dell'usufrutto dell'immobile (lasciando alla nipote la proprietà) e ciò a dimostrazione che l'utilizzo del bene è stato autorizzato. Controparte le ha invero concesso di poter usufruire della casa coniugale per svolgere un'attività lavorativa che dapprima ha permesso al ricorrente di avere un tenore di vita maggiore rispetto a quanto avrebbe potuto garantirsi con il suo unico stipendio e successivamente alla separazione per evitare un assegno di mantenimento a suo carico;
3) l'allegazione di secondo cui l'attività di b&b di è chiusa da un triennio Pt_1 Pt_2
è smentita dalle recensioni presenti su Tripadvisor e su Google;
4) pur trattandosi di un rapporto contrattuale sui generis per il vincolo di coniugio che la lega ancora a controparte, dovrà essere concesso, in analogia alle norme regolanti i contratti di locazione di immobili ad uso alberghiero e il relativo recesso ex art 27 L. 392/78, un preavviso di almeno 18 mesi per il rilascio. Inoltre, dovrà essere stabilita a suo favore un'indennità di avviamento di € 2.000,00 per ogni anno di attività, per un totale di € 34.000,00.
2 La domanda del ricorrente è fondata per i motivi di seguito esposti.
E' pacifico che l'immobile è di proprietà esclusiva di e che non sussiste alcun Parte_1 provvedimento di assegnazione a favore di né in sede di separazione dei Controparte_1 coniugi né in altre sedi.
Il protrarsi dell'occupazione dell'immobile da parte della resistente è dunque avvenuta senza alcun titolo, non sussistendo neppure la prova di diversi accordi intervenuti tra le parti e non assumendo rilevanza nel presente giudizio il documento n. 2 prodotto dalla resistente di cui ha contestato la qualificazione come testamento olografo e ne ha rilevato la dubbia Pt_1 provenienza.
Ne consegue che va condannata all'immediato rilascio, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'immobile sito a Coreglia GU, via Pian dei Manzi n. 11, libero da persone, cose e beni di sua proprietà.
Va invece rigettata la domanda formulata in via subordinata dalla resistente in quanto, in assenza di un contratto di comodato d'uso o di un contratto di locazione, è infondata la richiesta della avente ad oggetto il pagamento di un'indennità di avviamento, di cui peraltro CP_1 non è stato fornito alcun riscontro probatorio neppure in punto quantum, e di fissazione di un termine per il rilascio ex art. 27 L. 392/78.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente [deve invero precisarsi che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (v. Cass. n.
8388/2017 e Cass. n. 25653/2020)] e, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta).
Quanto all'istanza di liquidazione delle spese di ammessa al patrocinio a Controparte_1 spese dello Stato, si provvede come da separato decreto depositato contestualmente alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da , condanna Parte_1 Controparte_1 all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, dell'immobile sito a Coreglia GU, via Pian dei Manzi n. 11, libero e vuoto da persone, cose e beni di sua proprietà;
- rigetta le domande formulate da Controparte_1
3 - condanna a rifondere delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 2.906,00 per compenso professionale ed € 583,90 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- provvede come da separato decreto depositato contestualmente alla presente sentenza quanto all'istanza di liquidazione delle spese di ammessa al patrocinio a spese Controparte_1 dello Stato.
Così deciso in Genova, in data 3 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2133/2025 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Genova, via Ceccardi n. 1/6, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Giovanni Pattay che lo rappresenta e difende come da procura su foglio separato allegato all'atto di citazione;
- ricorrente -;
e
, elettivamente domiciliata in Genova, via XII Ottobre n. 12/2 scala Controparte_1
b, presso lo studio dell'Avv. Paola Pepe che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -;
OGGETTO: occupazione sine titulo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza, accertato il diritto di proprietà dell'immobile sito a Coreglia GU (GE) in via Pian dei Manzi
11 in capo al sig. , 1) dichiarare tenuta e condannare la sig.ra Parte_1 Controparte_1 al rilascio e/o all'immediata riconsegna dell'immobile sito a Coreglia GU in via Pian dei
Manzi 11 al signor con ogni consequenziale pronuncia;
2) in ogni caso con Parte_1 vittoria delle spese di lite”; parte resistente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) respingere la domanda del sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, concedere un termine
1 di 18 mesi per il rilascio dell'immobile o nella diversa misura maggiore o minore meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale e determinare una somma a titolo di indennità di avviamento pari ad € 2000 per ogni anno di attività svolta come b & b presso l'immobile di Coreglia GU
(GE), Via Pian Dei Manzi 11. 3) Con vittoria di spese di lite”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esperito ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponendo: Parte_1
1) di essere proprietario dell'immobile sito in Coreglia GU (GE), via Pian dei Manzi n.
11;
2) che il suddetto immobile è attualmente detenuto da la quale vi abita Controparte_1 senza disporre di alcun valido titolo;
3) a causa dell'illegittima detenzione dell'immobile da parte della resistente sta patendo un pregiudizio irreparabile, giacché l'abitazione in questione è ormai in condizioni fatiscenti.
Inoltre, l'attività di b&b, precedentemente esercitata nell'immobile, è chiusa al pubblico da circa un triennio con completa perdita di avviamento. si è costituita contestando ogni pretesa avanzata dal ricorrente e tutto Controparte_1 quanto ex adverso sostenuto in quanto illegittimo in fatto ed in diritto.
Premesso di essere separata dal ricorrente dal 2021, ha evidenziato che:
1) sin dal 2008 ha intrapreso l'attività di Bed and Breakfast nell'allora casa coniugale, con il beneplacito di;
Parte_1
2) esiste un testamento datato 6.6.2008 con il quale controparte ha disposto in suo favore dell'usufrutto dell'immobile (lasciando alla nipote la proprietà) e ciò a dimostrazione che l'utilizzo del bene è stato autorizzato. Controparte le ha invero concesso di poter usufruire della casa coniugale per svolgere un'attività lavorativa che dapprima ha permesso al ricorrente di avere un tenore di vita maggiore rispetto a quanto avrebbe potuto garantirsi con il suo unico stipendio e successivamente alla separazione per evitare un assegno di mantenimento a suo carico;
3) l'allegazione di secondo cui l'attività di b&b di è chiusa da un triennio Pt_1 Pt_2
è smentita dalle recensioni presenti su Tripadvisor e su Google;
4) pur trattandosi di un rapporto contrattuale sui generis per il vincolo di coniugio che la lega ancora a controparte, dovrà essere concesso, in analogia alle norme regolanti i contratti di locazione di immobili ad uso alberghiero e il relativo recesso ex art 27 L. 392/78, un preavviso di almeno 18 mesi per il rilascio. Inoltre, dovrà essere stabilita a suo favore un'indennità di avviamento di € 2.000,00 per ogni anno di attività, per un totale di € 34.000,00.
2 La domanda del ricorrente è fondata per i motivi di seguito esposti.
E' pacifico che l'immobile è di proprietà esclusiva di e che non sussiste alcun Parte_1 provvedimento di assegnazione a favore di né in sede di separazione dei Controparte_1 coniugi né in altre sedi.
Il protrarsi dell'occupazione dell'immobile da parte della resistente è dunque avvenuta senza alcun titolo, non sussistendo neppure la prova di diversi accordi intervenuti tra le parti e non assumendo rilevanza nel presente giudizio il documento n. 2 prodotto dalla resistente di cui ha contestato la qualificazione come testamento olografo e ne ha rilevato la dubbia Pt_1 provenienza.
Ne consegue che va condannata all'immediato rilascio, in favore del Controparte_1 ricorrente, dell'immobile sito a Coreglia GU, via Pian dei Manzi n. 11, libero da persone, cose e beni di sua proprietà.
Va invece rigettata la domanda formulata in via subordinata dalla resistente in quanto, in assenza di un contratto di comodato d'uso o di un contratto di locazione, è infondata la richiesta della avente ad oggetto il pagamento di un'indennità di avviamento, di cui peraltro CP_1 non è stato fornito alcun riscontro probatorio neppure in punto quantum, e di fissazione di un termine per il rilascio ex art. 27 L. 392/78.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente [deve invero precisarsi che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (v. Cass. n.
8388/2017 e Cass. n. 25653/2020)] e, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 (esclusa la fase istruttoria che non si è svolta).
Quanto all'istanza di liquidazione delle spese di ammessa al patrocinio a Controparte_1 spese dello Stato, si provvede come da separato decreto depositato contestualmente alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da , condanna Parte_1 Controparte_1 all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, dell'immobile sito a Coreglia GU, via Pian dei Manzi n. 11, libero e vuoto da persone, cose e beni di sua proprietà;
- rigetta le domande formulate da Controparte_1
3 - condanna a rifondere delle spese di lite che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in € 2.906,00 per compenso professionale ed € 583,90 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- provvede come da separato decreto depositato contestualmente alla presente sentenza quanto all'istanza di liquidazione delle spese di ammessa al patrocinio a spese Controparte_1 dello Stato.
Così deciso in Genova, in data 3 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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